930.111.5 OComp-OSPro
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    930.111.5

    Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

    (OComp-OSPro)1

    del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2019)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

    Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2,

    visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26 dell’ordinanza del 19 maggio 20103 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro); visto l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sugli ascensori,5

    ordina:

    2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    3 RS 930.111

    4 RS 930.112

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mercato e il relativo finanziamento secondo l’articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti):

    a.
    macchine;
    b.
    ascensori;
    c.
    apparecchi a gas;
    d.
    attrezzature a pressione;
    e.
    recipienti semplici a pressione;
    f.
    dispositivi di protezione individuale (DPI);
    g.
    altri prodotti secondo l’articolo 19 lettera g OSPro.
    Art. 2 «Azienda»

    Nella presente ordinanza per «azienda» si intende un’azienda ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 19836 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

    Art. 3 Competenze

    L’allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.

    Art. 4 Coordinamento

    1 Se un prodotto rientra in varie categorie di prodotti, gli organi di controllo com­petenti coordinano le loro attività.

    2 In caso di conflitti di competenza decide la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

    Art. 57 Registro degli ascensori

    L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

    Art. 68

    8 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 22 nov. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5101).

    Art. 7 Finanziamento con il premio supplementare

    Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 19819 sull’assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la preven­zione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l’articolo 91 lettera f OPI10, nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell’OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.

    Art. 8 Assunzione delle spese non coperte

    1 Le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO.

    2 Sono fatte salve le disposizioni contrattuali derogatorie convenute con gli organi di controllo competenti.

    Allegato12

    12 Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 215).

    (art. 3)

    Categorie di prodotti e organi di controllo competenti

    Categorie di prodotti

    Organo di controllo competente

    a.
    Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 200813 sulle macchine:

    1.
    nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

    Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

    2.
    al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4,

    Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

    3.
    nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4,

    agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

    4.
    impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento.

    Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)

    b.
    Apparecchi a gas, in particolare secondo l’ordi­nanza del 25 ottobre 201714 sugli apparecchi a gas, nonché altri prodotti destinati:

    1.
    alla produzione e all’impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili,

    Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA)

    2.
    alla produzione e all’impiego di gas tecnici e di gas per uso medico,

    Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

    3.
    alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas.

    Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

    c.
    Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’ordi­nanza del 25 ottobre 201715 sui DPI:

    1.
    nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

    Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

    2.
    al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

    Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

    3.
    nell’agricoltura e nell’orticoltura.

    agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

    d.
    Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l’ordi­nanza del 25 novembre 201516 sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 25 novembre 201517 sui recipienti a pressione.

    Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT)

    e.
    Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordi­nanza del 25 novembre 2015 sugli ascen­sori:

    1.
    nelle aziende,

    Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

    2.
    al di fuori delle aziende.

    Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)

    f.
    Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas.

    Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS)

    g.
    Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile.

    Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA)

    h.
    Prodotti che non sono contemplati alle lettere a-g del presente allegato:

    1.
    nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

    Istituto nazionale svizzero di assi­curazione contro gli infortuni (Suva)

    2.
    al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

    Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

    3.
    nell’agricoltura e nell’orticoltura.

    agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

    13 RS 819.14

    14 RS 930.116. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

    15 RS 930.115. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

    16 RS 930.114

    17 RS 930.113

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