Categorie di prodotti | Organo di controllo competente |
- a.
- Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 200813 sulle macchine:
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- 1.
- nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
| Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
- 2.
- al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4,
| Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
- 3.
- nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4,
| agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
- 4.
- impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento.
| Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) |
- b.
- Apparecchi a gas, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 201714 sugli apparecchi a gas, nonché altri prodotti destinati:
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- 1.
- alla produzione e all’impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili,
| Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA) |
- 2.
- alla produzione e all’impiego di gas tecnici e di gas per uso medico,
| Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) |
- 3.
- alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas.
| Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) |
- c.
- Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 201715 sui DPI:
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- 1.
- nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
| Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
- 2.
- al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
| Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
- 3.
- nell’agricoltura e nell’orticoltura.
| agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
- d.
- Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l’ordinanza del 25 novembre 201516 sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 25 novembre 201517 sui recipienti a pressione.
| Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) |
- e.
- Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori:
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- 1.
- nelle aziende,
| Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
- 2.
- al di fuori delle aziende.
| Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) |
- f.
- Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas.
| Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) |
- g.
- Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile.
| Società svizzera dell’industria del gas e delle acque (SSIGA) |
- h.
- Prodotti che non sono contemplati alle lettere a-g del presente allegato:
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- 1.
- nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
| Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) |
- 2.
- al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
| Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) |
- 3.
- nell’agricoltura e nell’orticoltura.
| agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera) |
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