Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE5 (direttiva UE sugli ascensori):
- a.
- l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b.
- l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all’allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.
3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.
5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
5 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.