930.113 OSRP
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    930.113

    Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione

    (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)

    del 25 novembre 2015 (Stato 20  aprile 2016)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

    1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE5 (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

    2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

    3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza.

    4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

    5 Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

    6 RS 930.111

    Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

    I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

    a.
    correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
    b.
    soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione7 e all’alle­gato I menzionato in tale disposizione.

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

    1 Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione8 e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni.

    2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’appo­sizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l’allegato III menzionato in tale disposi­zione.

    3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

    a.
    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accredita­mento e sulla designazione (OAccD);
    b.
    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
    c.
    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

    4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 2434c) dell’OAccD.

    8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    9 RS 946.512

    Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

    1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione10:

    a.
    fabbricanti, articolo 6;
    b.
    rappresentanti autorizzati, articolo 7;
    c.
    importatori, articolo 8;
    d.
    distributori, articolo 9.

    2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

    3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sor­veglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione.

    10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.

    Art. 8 Disposizioni transitorie

    1 I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

    2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

    Allegato

    (art. 1 cpv. 3)

    Concordanza terminologica

    Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sui recipienti a pressione13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

    a.
    Espressioni tedesche

    UE

    Svizzera

    Union

    Schweiz

    Mitgliedstaat

    Schweiz

    Drittstaat

    Anderer Staat

    Unionsmarkt

    Schweizer Markt

    Amtsblatt der Europäischen Union

    Bundesblatt

    Notifizierte Stelle

    Konformitätsbewertungsstelle

    Notifizierende Behörde

    Bezeichnungsbehörde

    Einführer

    Importeur

    Gute Ingenieurpraxis

    Stand des Wissens und der Technik

    EU-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung

    EU-Baumusterprüfung

    Baumusterprüfung

    EU-Baumusterprüfbescheinigung

    Baumusterprüfbescheinigung

    b.
    Espressioni francesi

    UE

    Svizzera

    Union

    Suisse

    Etat membre

    Suisse

    Pays tiers

    Autre pays

    Journal officiel de l’Union européenne

    Feuille fédérale

    Organisme notifié

    Organisme d’évaluation de la conformité

    Autorité notifiante

    Autorité de désignation

    Règles de l’art

    Etat des connaissances et de la technique

    Déclaration UE de conformité

    Déclaration de conformité

    Examen UE de type

    Examen de type

    Attestation d’examen UE de type

    Attestation d’examen de type

    c. Espressioni italiane

    UE

    Svizzera

    Unione

    Svizzera

    Stato membro

    Svizzera

    Paese terzo

    Altro Paese

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Foglio federale

    Organismo notificato

    Organismo di valutazione della conformità

    Autorità di notifica

    Autorità di designazione

    Corretta prassi costruttiva

    Stato della scienza e della tecnica

    Dichiarazione di conformità UE

    Dichiarazione di conformità

    Esame UE del tipo

    Esame del tipo

    Certificato di esame UE del tipo

    Certificato di esame del tipo

    13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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