Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE5 (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza.
4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
5 Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.