930.115 ODPI
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    930.115

    Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

    (Ordinanza sui DPI, ODPI)

    del 25 ottobre 2017 (Stato 21  aprile 2018)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

    1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/4254 (regolamento [UE] sui DPI) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

    2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 2 del regolamento (UE) sui DPI.

    3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) sui DPI. Le definizioni di cui all’articolo 3 numeri 10–12 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

    4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

    5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai DPI si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

    4 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

    5 RS 930.111

    Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato

    I DPI possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

    a.
    sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
    b.
    soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sui DPI6 e all’allegato II menzionato in tale disposizione.

    6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 3 Classificazione dei DPI, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

    1 La classificazione dei DPI è retta dall’articolo 18 del regolamento (UE) sui DPI7 e dall’allegato I menzionato in tale disposizione. In caso di modifiche dell’allegato I del regolamento (UE) sui DPI, spetta al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adeguare il rimando alla versione corrispondente del regolamento (UE) sui DPI che figura nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1.

    2 Alla valutazione della conformità dei DPI si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 19 del regolamento (UE) sui DPI e agli allegati I-IX menzionati in tali disposizioni.

    3 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sui DPI.

    4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

    a.
    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accredi­ta­mento e sulla designazione (OAccD);
    b.
    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
    c.
    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

    5 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 2434c) dell’OAccD.

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    8 RS 946.512

    Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

    1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI9:

    a.
    fabbricanti: articolo 8;
    b.
    mandatari: articolo 9;
    c.
    importatori: articolo 10;
    d.
    distributori: articolo 11.

    2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI.

    3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI.

    9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 7 Disposizioni transitorie

    Non è ostacolata la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

    I certificati di esame del tipo rilasciati e le autorizzazioni emesse secondo il diritto anteriore sono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

    Art. 8 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

    2 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

    Allegato

    (art. 1 cpv. 3 e 4)

    Concordanza terminologica e diritto applicabile

    1.  Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sui DPI11 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

    a.
    Espressioni tedesche

    UE

    Svizzera

    Union

    Schweiz

    Mitgliedstaat

    Schweiz

    Drittstaat

    Anderer Staat

    Amtsblatt der Europäischen Union

    Bundesblatt

    Notifizierte Stelle

    Konformitätsbewertungsstelle

    Notifizierende Behörde

    Bezeichnungsbehörde

    Einführer

    Importeur

    EU-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung

    EU-Baumusterprüfung

    Baumusterprüfung

    EU-Baumusterprüfbescheinigung

    Baumusterprüfbescheinigung

    b.
    Espressioni francesi

    UE

    Svizzera

    Union

    Suisse

    Etat membre

    Suisse

    Pays tiers

    Autre pays

    Journal officiel de l’Union européenne

    Feuille fédérale

    Organisme notifié

    Organisme d’évaluation de la conformité

    Autorité notifiante

    Autorité de désignation

    Déclaration UE de conformité

    Déclaration de conformité

    Examen UE de type

    Examen de type

    Attestation d’examen UE de type

    Attestation d’examen de type

    c.
    Espressioni italiane

    UE

    Svizzera

    Unione

    Svizzera

    Stato membro

    Svizzera

    Paese terzo

    Altro Paese

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Foglio federale

    Organismo notificato

    Organismo di valutazione della conformità

    Autorità di notifica

    Autorità di designazione

    Dichiarazione di conformità UE

    Dichiarazione di conformità

    Esame UE del tipo

    Esame del tipo

    Certificato di esame UE del tipo

    Certificato di esame del tipo

    2.  Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sui DPI che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

    Direttiva 2003/10/CE: direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassette­sima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38).

    Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, Tutela della salute, RS 822.113) e ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4, Aziende industriali, approva­zione dei piani e permesso d’esercizio, RS 822.114).

    11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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