930.116 OAppG
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    930.116

    Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas

    (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG)

    del 25 ottobre 2017 (Stato 21  aprile 2018)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni; in esecuzione della legge del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, pubblicazione, definizioni e diritto applicabile

    1 La presente ordinanza disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2016/4265 (regolamento [UE] sugli apparecchi a gas):

    a.
    l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
    b.
    l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

    2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 paragrafi 1–5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

    3 La Segreteria di Stato dell’economia pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi.

    4 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 23–25 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.

    5 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza.

    6 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli apparecchi a gas e agli accessori per apparecchi a gas si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

    5 Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

    6 RS 930.111

    Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

    1 Gli apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

    a.
    utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
    b.
    soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.

    2 Gli accessori per apparecchi a gas possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:

    a.
    utilizzati correttamente o in modo ragionevolmente prevedibile, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza degli esseri umani, né la sicurezza degli animali domestici e dei beni; e
    b.
    soddisfano i requisiti essenziali vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e all’allegato I menzionato in tale diposizione.

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

    1 Alla valutazione della conformità degli apparecchi a gas e degli accessori per apparecchi a gas si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 13–15 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas8 e agli allegati I, III e V menzionati in tali disposizioni.

    2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 17 paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

    3 All’apposizione delle iscrizioni sull’apparecchio a gas o sulla sua targhetta segnaletica nonché, eventualmente, sull’accessorio o sulla sua targhetta si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas e l’allegato IV menzionato in tale disposizione.

    4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il suo campo di competenza:

    a.
    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accredita­mento e sulla designazione (OAccD);
    b.
    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
    c.
    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

    5 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 2434c) dell’OAccD.

    8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    9 RS 946.512

    Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

    1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas10:

    a.
    fabbricanti: articolo 7;
    b.
    mandatari: articolo 8;
    c.
    importatori: articolo 9;
    d.
    distributori: articolo 10.

    2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 11 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

    3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas.

    10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

    Art. 8 Disposizioni transitorie

    1 Gli apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dal 21 aprile 2018.

    2 Gli accessori per apparecchi a gas immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018 secondo il diritto anteriore possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato anche dal 21 aprile 2018.

    Art. 9 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2018.

    2 L’articolo 3 capoverso 5 entra in vigore il 6 novembre 2017.

    Allegato

    (art. 1 cpv. 4 e 5)

    Concordanza terminologica e diritto applicabile

    1.  Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nel regolamento (UE) sugli apparecchi a gas13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

    a.
    Espressioni tedesche

    UE

    Svizzera

    Union

    Schweiz

    Mitgliedstaat

    Schweiz

    Drittstaat

    Anderer Staat

    Unionsmarkt

    Schweizer Markt

    EU-Rechtsvorschriften

    Rechtsvorschriften

    Amtsblatt der Europäischen Union

    Bundesblatt

    Notifizierte Stelle

    Konformitätsbewertungsstelle

    Notifizierende Behörde

    Bezeichnungsbehörde

    Einführer

    Importeur

    Stand der Technik

    Stand des Wissens und der Technik

    EU-Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung

    EU-Baumusterprüfung

    Baumusterprüfung

    EU-Baumusterprüfbescheinigung

    Baumusterprüfbescheinigung

    Gerät

    Gasgerät

    Ausrüstung

    Ausrüstung für Gasgeräte

    Mitteilung nach Artikel 4 Absatz 1

    Publikation nach Artikel 1 Absatz 3

    b.
    Espressioni francesi

    UE

    Svizzera

    Union

    Suisse

    Etat membre

    Suisse

    Pays tiers

    Autre pays

    Journal officiel de l’Union européenne

    Feuille fédérale

    Organisme notifié

    Organisme d’évaluation de la conformité

    Autorité notifiante

    AuAutorité de désignation

    Etat d’avancement de la technique

    Etat des connaissances et de la technique

    Déclaration UE de conformité

    Déclaration de conformité

    Examen UE de type

    Examen de type

    Attestation d’examen UE de type

    Attestation d’examen de type

    Appareil

    Appareil à gaz

    Équipement

    Équipement pour appareils à gaz

    Communication selon l’art. 4, par. 1

    Publication selon l’art. 1, par. 3

    c.
    Espressioni italiane

    UE

    Svizzera

    Unione

    Svizzera

    Stato membro

    Svizzera

    Paese terzo

    Altro Paese

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Foglio federale

    Organismo notificato

    Organismo di valutazione della conformità

    Autorità di notifica

    Autorità di designazione

    Stato della tecnica

    Stato della scienza e della tecnica

    Dichiarazione di conformità UE

    Dichiarazione di conformità

    Esame UE del tipo

    Esame del tipo

    Certificato di esame UE del tipo

    Certificato di esame del tipo

    Apparecchi

    Apparecchi a gas

    Accessori

    Accessori per apparecchi a gas

    Comunicazione ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1

    Pubblicazione di cui all’articolo 1 capoverso 3

    2.  Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni del regolamento (UE) sugli apparecchi a gas che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

    Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

    Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione

    (OPBT, RS 734.26)

    Direttiva 2014/30/UE: direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

    Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica

    (OCEM, RS 734.5)

    Direttiva 2009/125/CE: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la proge­ttazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

    Art. 8 cpv. 1 e 2 della legge sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0) e

    disposizioni di cui al capitolo 3 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998

    (OEn, RS 730.01)

    Regolamento (UE) n. 305/2011: regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

    Ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione

    (OProdC, RS 933.01)

    Direttiva 2014/53/UE: direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

    Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione

    (OIT, RS 784.101.2)

    Regolamento (CE) n. 1935/2004: regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    Ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti

    (RS 817.023.21)

    Direttiva 98/83/CE: articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

    Articolo 2 lettera a dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico

    (OPPD, RS 817.022.11)

    13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

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