1 Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell’11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione 3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 18753 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:
Grandezza
Denominazione dell’unità
Simbolo
a.
Lunghezza
metro
m
b.
Massa
chilogrammo
kg
c.
Tempo
secondo
s
d.
Intensità di corrente elettrica
ampere
A
e.
Temperatura termodinamica
kelvin
K
f.
Quantità di sostanza
mole
mol
g.
Intensità luminosa
candela
cd
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:
a.
attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;
b.
stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l’utilizzazione.
1 Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:
a.
commercio e transazioni commerciali;
b.
salute dell’essere umano e dell’animale;
c.
protezione dell’ambiente;
d.
sicurezza pubblica;
e.
determinazione ufficiale di fatti.
2 Il Consiglio federale può autorizzare l’utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all’uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.
1 Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.
2 Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.
Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono sottoposti alla presente legge.
1 I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.
2 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.
1 Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.
2 Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.
1 Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un’altra procedura equivalente.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso 1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.
1 Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.
2 Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l’assemblaggio, lo stato, l’utilizzazione o la funzionalità dello strumento.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.
Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.
1 Gli organi esecutivi hanno diritto all’informazione e all’assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.
2 Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l’immissione sul mercato o l’utilizzazione.
3 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.
1 Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.
2 Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all’obbligo d’indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.
3 Esso fissa contenuto e forma dell’indicazione della quantità.
4 Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull’imballaggio.
1 In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un’ora.
2 Il Consiglio federale può introdurre l’ora legale per adeguare l’ora a quella vigente nei Paesi vicini. L’ora legale corrisponde all’ora dell’Europa centrale aumentata di un’ora.
1 L’ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.
2 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell’articolo 16 capoverso 1.
3 L’Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.
1 Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.
2 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
a.
il loro ammontare;
b.
le modalità di riscossione;
c.
la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
d.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
3 Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.
5 Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all’articolo 18 capoverso 3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all’Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.
In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio.
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