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    941.201

    Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

    (OSML)1

    del 19 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2021)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),3

    ordina:

    2 RS 941.210

    3 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i requisiti degli strumenti di misurazione della lunghezza;
    b.
    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
    c.
    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
    Art. 24 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione della lunghezza:

    a.
    misure materializzate di lunghezza;
    b.
    apparecchi di misurazione della lunghezza;
    c.
    apparecchi di misurazione multidimensionali;
    d.
    cavalletti dendrometrici;
    e.
    impianti di misurazione del legno tondo;
    f.
    apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi;
    g.
    apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne;
    h.
    impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli.

    2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi nei depositi per carburanti della Base logistica dell’esercito non sono soggetti alla presente ordinanza.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Art. 3 Definizioni

    Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

    a.
    misura materializzata di lunghezza: strumento di misurazione che comporta suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza;
    b.5
    apparecchio di misurazione della lunghezza: strumento di misurazione che determina la lunghezza di prodotti come tessili, nastri e cavi, durante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare;
    c.
    apparecchio di misurazione multidimensionale: strumento di misurazione che determina le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza) del più piccolo parallelepipedo rettangolo che comprende il prodotto da misurare;
    d.
    cavalletto dendrometrico: strumento di misurazione che determina il diametro di fusti e parti di fusto;
    e.
    impianto di misurazione del legno tondo: strumento di misurazione elettronico che determina il volume di legno tondo o di pezzi di legno tondo mediante misurazione di uno o più diametri e – sempre che non sia uni­camente idoneo alla misurazione di una prestabilita lunghezza del legno tondo – la lunghezza durante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare;
    f.6
    apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi: stru­mento di misurazione che determina automaticamente il livello di riempimento di un liquido in un serbatoio fisso in rapporto a una prestabilita altezza di riferimento;
    fbis.7
    apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne: strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riempimento di un liquido in autocisterne in rapporto a una prestabilita altezza di riferimento;
    g.
    impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli: strumento di misurazione elettronico che determina l’altezza, la larghezza e la lunghezza di autoveicoli pesanti durante un passaggio controllato.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    7 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Sezione 2: Misure materializzate di lunghezza

    Art. 5 Requisiti essenziali

    Le misure materializzate di lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

    Art. 6 Procedure per l’immissione sul mercato

    1 La conformità delle misure materializzate di lunghezza ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

    a.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
    b.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1);
    c.
    la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu­lo F1);
    d.
    la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G);
    e.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H).

    2 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure materializzate di lunghezza.

    Sezione 3: Apparecchi di misurazione della lunghezza e apparecchi di misurazione multidimensionali

    Art. 7 Requisiti essenziali

    1 Gli apparecchi di misurazione della lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e B della presente ordinanza.8

    2 Gli apparecchi di misurazione multidimensionali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e C della presente ordinanza.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato

    1 La conformità degli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

    a.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
    b.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E);
    c.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
    d.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1);
    e.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E1);
    f.
    la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modu­lo F1);
    g.
    la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G);
    h.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modu­lo H);
    i.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

    2 La conformità degli apparecchi di misurazione elettronici o degli apparecchi che contengono un software ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

    a.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
    b.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
    c.
    la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G);
    d.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
    Art. 9 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 Gli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    2 Per gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un software è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.9

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Sezione 4: Cavalletti dendrometrici

    Art. 10 Requisiti essenziali

    I cavalletti dendrometrici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordi­nanza.

    Art. 11 Procedure per l’immissione sul mercato

    1 Per i cavalletti dendrometrici meccanici è prescritta l’ammissione generale. Tali apparecchi sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    2 Per i cavalletti dendrometrici elettronici sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 12 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 La verificazione dei cavalletti dendrometrici meccanici ha validità illimitata.

    2 I cavalletti dendrometrici elettronici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Sezione 5: Impianti di misurazione del legno tondo

    Art. 13 Requisiti essenziali

    Gli impianti di misurazione del legno tondo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 della presente ordinanza.

    Art. 1510 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’uti­lizzatore deve inoltre effettuare una procedura di controllo conformemente all’alle­gato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Sezione 6: Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi11

    11 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 16 Requisiti essenziali

    Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5 della presente ordinanza.

    Art. 17 Procedure per l’immissione sul mercato

    Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 18 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure:

    a.
    la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi­nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale;
    b.
    la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordi­nanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordi­nanza sugli strumenti di misurazione.

    Sezione 6a:12 Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne

    12 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Art. 18a Requisiti essenziali

    Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5a della presente ordinanza.

    Art. 18b Procedura per l’immissione sul mercato

    Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’alle­gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 18c Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’or­dinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un ufficio di verificazione cantonale.

    2 La durata della validità della verificazione è di:

    a.
    un anno per la verificazione iniziale;
    b.
    due anni per le verificazioni successive.

    3 L’Istituto federale di metrologia può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione lo consentono o lo esigono.

    Sezione 7: Impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli

    Art. 19 Requisiti essenziali

    Gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 6 della presente ordinanza.

    Art. 20 Procedure per l’immissione sul mercato

    Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 21 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Sezione 8: Obblighi dell’utilizzatore

    Art. 22

    Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile anche:

    a.
    dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli apparecchi di misurazione;
    b.
    della manutenzione degli apparecchi di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

    Sezione 9: Errori massimi tollerati in caso di controlli

    Art. 23

    In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, sono tollerati i seguenti errori massimi:

    a.
    per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 2, 3, 6 e 7, quelli definiti negli allegati 1, 2, 5 e 6 della presente ordinanza;
    b.13
    per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 4 e 6a, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti rispettivamente negli allegati 3 e 5a della presente ordinanza;
    c.
    per gli impianti di misurazione del legno tondo di cui alla sezione 5, gli errori massimi tollerati corrispondono a una volta e mezzo quelli definiti nell’allegato 4 della presente ordinanza.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    Sezione 10: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previ­genti.

    2 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

    3 Gli impianti di misurazione del legno tondo che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per tre anni a decorrere della messa in servizio o della revisione senza essere sottoposti a verificazione.

    Allegato 1

    (art. 5)

    Requisiti specifici delle misure materializzate di lunghezza

    1 Condizioni di riferimento

    1.1 Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a 5 m, gli errori massimi tollerati devono essere rispettati, se si applica una trazione di 50 N o con valori di forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro, oppure nel caso di misure di lunghezza rigide o semirigide, per le quali non è necessario considerare alcuna forza di trazione.

    1.2 Se non corrisponde a 20 °C, il fabbricante deve indicare sulla misura di lunghezza la temperatura di riferimento.

    2 Errori massimi tollerati

    2.1 L’errore massimo tollerato (positivo o negativo in mm) in due graduazioni non consecutive della scala è (a + b·L), dove:

    L è il valore arrotondato al metro intero seguente della lunghezza in m da misurare;
    a e b sono riportati nella tabella 1.

    Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l’errore massimo tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale punto è aumentato del valore c riportato nella tabella 1.

    Tabella 1

    Classe di accuratezza

    a (mm)

    b

    c (mm)

    I

    0,1

    0,1

    0,1

    II

    0,3

    0,2

    0,2

    III

    0,6

    0,4

    0,3

    D: classe speciale per metri a nastro ad immersione(1) Fino a 30 m compresi(2)

    1,5

    zero

    zero

    S: classe speciale per metri a nastro per serbatoi Per ogni 30 m di lunghezza quando il nastro poggia su una superficie piana

    1,5

    zero

    zero

    (1)
    Vale per le combinazioni metro a nastro e peso immerso.
    (2)
    Se la lunghezza nominale è superiore a 30 m, è permesso, per ciascun segmento di 30 m, un ulteriore errore massimo tollerato di 0,75 mm.

    2.2 I metri a nastro ad immersione possono anche essere della classe I o II; in tal caso, per ogni lunghezza compresa tra due graduazioni della scala, una delle quali è sull’affondatoio e l’altra sul metro, l’errore massimo tollerato è di ± 0,6 mm, se l’applicazione della formula dà un valore inferiore a 0,6 mm.

    L’errore massimo tollerato (positivo o negativo) per la lunghezza tra due graduazioni consecutive della scala e la differenza massima tollerata tra due intervalli consecutivi sono riportati nella tabella 2.

    Tabella 2

    Lunghezza i dell’intervallo

    Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in mm, a seconda della classe di accuratezza

    I

    II

    III

    i ≤ 1 mm

    0,1

    0,2

    0,3

    1 mm < i ≤ 1 cm

    0,2

    0,4

    0,6

    Le giunzioni dei metri pieghevoli devono essere concepite in modo che non causino errori, oltre a quelli indicati sopra, superiori a 0,3 mm per la classe II e a 0,5 mm per la classe III.

    3 Materiali

    3.1 I materiali impiegati per le misure materializzate di lunghezza devono essere scelti in modo che, in caso di variazioni della lunghezza dovute a differenze di fino a ± 8 °C dalla temperatura di riferimento, l’errore massimo tollerato non sia superato. Questo non si applica alle misure materializzate delle classi S e D, qualora il fabbricante preveda che, se necessario per tener conto della dilatazione termica, devono essere corretti i valori misurati.

    3.2 Le misure materializzate di lunghezza fatte con materiali le cui dimensioni potrebbero modificarsi sensibilmente sotto l’influsso di forti mutamenti dell’umidità relativa dell’aria, possono essere attribuite soltanto alle classi II o III.

    4 Graduazioni

    Sulle misure materializzate di lunghezza deve essere impresso il valore nominale. Le scale millimetriche devono recare indicazioni numeriche a ogni centimetro; le misure materializzate di lunghezza con un intervallo scalare superiore a 2 cm devono recare l’indicazione numerica a ogni graduazione.

    Allegato 215

    15 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    (art. 7)

    Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali

    A Requisiti comuni degli apparecchi di misurazione della lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali

    1 Immunità elettromagnetica

    1.1 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un apparecchio di misurazione della lunghezza e sulle sue combinazioni deve essere tale che:

    la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 1.2;
    non sia possibile eseguire una misurazione;
    si producano variazioni momentanee del risultato della misurazione tali da non poter essere interpretate, memorizzate o trasmesse come risultato della misurazione; oppure
    si producano variazioni del risultato della misurazione sufficientemente marcate da essere riscontrate da tutti coloro che sono interessati al risultato della misurazione.

    1.2 Il valore di variazione critico è uguale a una divisione della scala.

    B Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione della lunghezza

    1 Caratteristiche del prodotto da misurare

    I materiali tessili sono caratterizzati da uno specifico fattore K. Tale fattore tiene conto della capacità d’allungamento e della forza peso per unità di superficie del prodotto da misurare, ed è definito dalla formula seguente:

    K = ε (GA + 2,2 N/m2), dove ε è l’allungamento relativo di un campione di tessuto largo 1 m sotto un’azione di trazione di 10 N, e GA è la forza peso per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m2.

    2 Condizioni di funzionamento

    2.1 Campo: le dimensioni e, se del caso, il fattore K devono essere comprese entro i campi specificati dal fabbricante per l’apparecchio in questione. I campi del fattore K sono riportati nella tabella 1:

    Tabella 1

    Gruppo

    Campo di K

    Prodotto da misurare

    I

    0 < K < 2×10-2 N/m2

    bassa capacità d’allungamento

    II

    2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2

    media capacità d’allungamento

    III

    8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2

    elevata capacità d’allungamento

    IV

    24×10-2 N/m2 < K

    elevatissima capacità d’allungamento

    2.2 Se il prodotto da misurare non è fatto avanzare dall’apparecchio di misurazione, la velocità d’avanzamento deve essere compresa entro i campi specificati dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

    2.3 Se il risultato della misurazione dipende dallo spessore del prodotto da misurare, dalle caratteristiche della sua superficie e dalla sua distribuzione, per esempio da grandi rotoli o da pile, i limiti corrispondenti sono specificati dal fabbricante.

    3 Errori massimi tollerati

    Apparecchi di misurazione

    Tabella 2

    Classe di accuratezza

    Errori massimi tollerati

    I

    0,125 %, ma non inferiore a 0,005 Lm

    II

    0,25 %, ma non inferiore a 0,01 Lm

    III

    0,5 %, ma non inferiore a 0,02 Lm

    Dove Lm è la lunghezza minima misurabile, vale a dire la più piccola unità specificata dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

    Ai fini di esami e controlli, la lunghezza dei vari tipi di materiale è misurata con apparecchi adeguati, per esempio un metro a nastro. Il prodotto da misurare è steso su un supporto idoneo, per esempio un tavolo adeguato, in modo da non presentare né pieghe né allungamenti.

    4 Altri requisiti

    L’apparecchio di misurazione deve garantire che il prodotto da misurare sia misurato nel suo stato non allungato in conformità con la prevista capacità d’allungamento del prodotto per il quale l’apparecchio in questione è progettato.

    C Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione multidimensionali

    1 Condizioni di funzionamento

    1.1 Campo: le dimensioni devono essere comprese entro il campo specificato dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

    1.2 Dimensione minima: il limite inferiore della dimensione minima per tutti i valori della divisione di scala è riportato nella tabella 3.

    Tabella 3

    Divisione di scala (d)

    Dimensione minima (limite inferiore)

    d ≤ 2 cm

    10 d

    2 cm < d ≤ 10 cm

    20 d

    10 cm < d

    50 d

    1.3 Velocità d’avanzamento del prodotto da misurare: tale velocità deve essere compresa entro il campo specificato dal fabbricante per l’apparecchio in questione.

    2 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati sono ± 1,0 d per ciascuna delle tre dimensioni.

    Allegato 3

    (art. 10)

    Requisiti specifici dei cavalletti dendrometrici

    1 Requisiti metrologici

    1.1 Un cavalletto dendrometrico per determinare il diametro di fusti e parti di fusto è costituito da un’asta diritta recante due becchi perpendicolari, l’uno fissato a una delle due estremità dell’asta, l’altro scorrevole lungo l’asta. Sulla superficie dell’asta è impressa una scala centimetrica.

    1.2 La lunghezza dei becchi dovrebbe essere pari ad almeno la metà della lunghezza del campo di misurazione dell’asta. Il becco mobile dovrebbe poter essere spostato senza gioco e senza eccessiva resistenza lungo l’asta in qualsiasi situazione. A causa della leggera forza che si esercita sulla sua punta al momento della misurazione, il becco mobile non deve spostarsi di più di 5 mm dalla sua posizione parallela rispetto al becco fisso.

    1.3 La scala graduata è suddivisa in centimetri o in millimetri e deve recare indicazioni numeriche a ogni centimetro.

    1.4 Nei cavalletti dendrometrici elettronici, l’indicazione è data in centimetri. Ai fini della verificazione deve tuttavia essere disponibile un’indicazione con risoluzione millimetrica.

    1.5 Per quanto riguarda i cavalletti dendrometrici elettronici, nell’allestimento di elenchi dei pezzi di legno devono essere considerati gli usi locali vigenti nel commercio del legname concernenti le regole di arrotondamento, le deduzioni per la corteccia e le deduzione per la qualità.

    2 Errori massimi tollerati

    2.1 Gli errori massimi tollerati per la scala graduata e la distanza dei becchi divaricati sono di ± 2 mm.

    2.2 Gli errori massimi tollerati per la differenza fra la distanza delle punte dei becchi e la distanza dei becchi sull’asta sono di ± 2 mm.

    Allegato 4

    (art. 13)

    Requisiti specifici degli impianti di misurazione del legno tondo

    1 Requisiti metrologici

    1.1 La determinazione del diametro avviene sia mediante determinazione del diametro medio alla metà della lunghezza del prodotto da misurare sia mediante determinazione di più diametri medi alla metà della lunghezza di sezioni di uguale lunghezza del prodotto da misurare.

    1.2 Il dispositivo di misurazione del diametro deve determinare, per ogni punto di misurazione, il valore medio fra due singoli diametri a 90° l’uno dall’altro o fra tre singoli diametri a 60° l’uno dall’altro.

    1.3 Per evitare errori di misurazione dovuti a mozziconi di rami o pezzi di corteccia, ogni determinazione del diametro medio deve essere eseguita in almeno due punti di misurazione entro un settore di 20 cm. Come diametro medio vale il diametro più piccolo misurato entro tale settore.

    1.4 La lunghezza del prodotto da misurare è determinata dal dispositivo di misurazione dell’avanzamento durante il movimento d’avanzamento.

    1.5 Come sezione del prodotto o pezzo di prodotto da misurare vale la superficie di un cerchio corrispondente al diametro medio.

    1.6 Come volume del prodotto da misurare vale il prodotto fra la sezione e la lunghezza del prodotto da misurare oppure la somma dei volumi dei pezzi di prodotto da misurare.

    1.7 La risoluzione del valore di misurazione deve essere di almeno 5 mm per il diametro e di almeno 1 cm per la lunghezza.

    1.8 Per quanto riguarda le regole di arrotondamento, la sovramisura, le deduzioni per la corteccia e le deduzione per la qualità, nell’allestimento di elenchi dei pezzi di legno, devono essere considerati gli usi locali vigenti nel commercio del legname.

    1.9 Ai fini di esami e controlli, deve essere possibile la lettura dei valori non arrotondati dei singoli diametri.

    2 Condizioni di funzionamento

    2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per una temperatura ambientale compresa fra –15 °C e +45 °C.

    2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale.

    2.3 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili d’influenzare il risultato della misurazione.

    3 Errori massimi tollerati

    3.1 Gli errori massimi tollerati per i singoli diametri sono di:

    ± 10 mm, per ogni singola misurazione;
    ± 2,5 mm, per il valore medio risultante da 10 a 20 singole misurazioni del medesimo prodotto da misurare, effettuate in varie posizioni.

    3.2 Gli errori massimi tollerati per la lunghezza misurata sono di ± 1 % della lunghezza del prodotto da misurare, ma non inferiori a 5 cm.

    Allegato 516

    16 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    (art. 16)

    Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi

    1 Requisiti metrologici

    1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi è almeno composto di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido, di un’unità di trasmissione e di un indicatore.

    1.2 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a 1 mm.

    1.3 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi può avere più indicatori, anche un indicatore a distanza. Tutti gli indicatori devono essere chiaramente contrassegnati secondo l’apparecchio di misurazione cui sono attribuiti.

    1.4 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.

    2 Condizioni di funzionamento

    2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per le condizioni di funzionamento specificate; tali condizioni comprendono:

    la temperatura minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del liquido;
    la pressione minima e massima;
    le caratteristiche del liquido e del veicolo al di sopra del liquido;
    la densità minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del liquido;
    il campo di misurazione dell’ apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi;
    le condizioni ambientali.

    2.2 Salvo indicazione contraria, per la temperatura di funzionamento minima e massima valgono i valori seguenti:

    da –25 °C a +55 °C per il funzionamento all’aperto;
    da +5 °C a +40 °C per il funzionamento in ambiente chiuso.

    2.3 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale.

    3 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati per il livello indicato sono di:

    ± 1 mm, sia per l’esame del tipo prima del montaggio dell’apparecchio di misurazione sul serbatoio di deposito, sia per la verificazione iniziale eseguita per lo più dal fabbricante;
    ± 4 mm, per la verificazione iniziale e la verificazione successiva dell’apparecchio di misurazione in esercizio, montato sul serbatoio di deposito.

    4 Documenti normativi

    Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la raccomandazione internazionale OIML R 85, edizione 200817.

    17 Recommandation internationale OIML R 85, édition 2008 «Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». Il testo della raccomandazione, in francese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da www.oiml.org/fr/publications/recommandations.

    Allegato 5a18

    18 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).

    (art. 18a)

    Requisiti specifici degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne

    1 Requisiti metrologici

    1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne si compone almeno di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido nel contenitore da trasporto dell’autocisterna, di un’unità di trasmissione e di un indicatore.

    1.2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti della classe di accuratezza 0,5 di cui al numero 5.1.2 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 200919.

    1.3 Se il contenitore da trasporto di un’autocisterna è suddiviso in più camere di misurazione, le caratteristiche metrologiche si applicano ad ogni singolo apparecchio di misurazione del livello di riempimento in ogni camera di misurazione.

    1.4 Il volume nominale Vn di un contenitore da trasporto o di una camera di misurazione corrisponde, nel caso di combustibili o carburanti, al volume del liquido alla temperatura di riferimento di 15° C, se il contenitore da trasporto o la camera di misurazione sono riempiti fino al livello massimo di liquido consentito. Per tutti gli altri liquidi si applica una temperatura di riferimento di 20° C.

    1.5 La quantità minima erogata. che può essere misurata con un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne corrisponde alla quantità minima misurata MMQ (Vmin) indicata al numero 5.1.7 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009. Nel caso di contenitori da trasporto con più camere di misurazione è necessario specificare la quantità minima misurata MMQ (Vmin) per ogni camera di misurazione.

    1.6 A seconda del tipo di consegna si applicano i seguenti valori:

    in caso di consegna del volume nominale totale Vn (consegna totale): sensibilità misurazione del livello (risoluzione) ≤ 1,5 mm per 1/1000 del volume misurato;
    in caso di consegna di una parte del volume nominale Vn (consegna parziale): incertezza estesa misurazione del livello < 0,7 mm, risoluzione misurazione del livello < 0,1 mm.

    1.7 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.

    1.8 Per la targhetta d’identificazione si applicano i requisiti di cui al numero 6.1 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.

    19 International Recommendation OIML R 80, Edition 2017 «Road and rail tankers with level gauging», Part 1, Edition 2009 «Metrological and technical requirements». Il testo della raccomandazione, in inglese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da www.oiml.org/en/publications/recommendations.

    2 Condizioni di funzionamento

    2.1 Si applicano le condizioni di funzionamento di cui al numero 5.1.1 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.

    2.2 Per la temperatura massima e minima di funzionamento valgono i seguenti valori: da -25° C a +55° C.

    3 Errori massimi tollerati

    3.1 Gli errori massimi tollerati per il volume visualizzato per l’intero sistema di misurazione sono:

    al momento della verificazione iniziale: ± 0,3% del volume visualizzato;
    al momento della verificazione successiva: ± 0,5% del volume visualizzato.

    3.2 Gli errori massimi tollerati per la misurazione della temperatura sono di ± 0,5° C.

    3.3 Gli errori massimi tollerati per il sensore d’inclinazione sono pari a ± 0,3% della quantità minima misurata MMQ (Vmin) della rispettiva camera di misurazione.

    4 Documenti normativi

    Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.

    Allegato 6

    (art. 19)

    Requisiti specifici degli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli

    1 Requisiti metrologici

    1.1 Un impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è composto di un dispositivo per la determinazione della sezione trasversale (altezza e larghezza) e della posizione longitudinale del veicolo durante il suo passaggio, a velocità controllata, attraverso l’impianto di misurazione.

    1.2 L’intervallo longitudinale delle sezioni della sagoma non deve essere superiore a 2,5 cm.

    1.3 L’impianto di misurazione determina le dimensioni massime del veicolo per quanto concerne l’altezza, la larghezza e la lunghezza. Le parti sporgenti del veicolo secondo l’articolo 38 capoversi 1 e 1bis dell’ordinanza del 19 giugno 199520 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) devono essere identificate e poter essere escluse dai risultati della misurazione.

    1.4 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a 1 cm.

    1.5 Ai fini della verificazione, deve essere disponibile un indicatore dell’altezza, della larghezza e della posizione longitudinale dell’oggetto da verificare, misurate di continuo. Allo scopo, la risoluzione del valore misurato non deve essere inferiore a 0,5 cm.

    2 Condizioni di funzionamento

    2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per una temperatura ambientale compresa fra –20 °C e +50 °C e per una velocità del vento fino a 60 km/h.

    2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite in caso di leggera pioggia o nevicata.

    2.3 In caso di condizioni meteorologiche non ammissibili, devono essere esclusi errori di misurazione.

    2.4 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale.

    2.5 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili d’influenzare il risultato della misurazione.

    2.6 Le dimensioni dell’autoveicolo devono essere comprese entro il campo specificato dal fabbricante.

    2.7 La velocità alla quale l’autoveicolo passa attraverso l’impianto di misurazione deve essere inferiore alla velocità massima specificata dal fabbricante.

    3 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati per i valori indicati dall’impianto di misurazione del profilo nella misurazione di un oggetto d’esame sono di:

    ± 1,5 cm, per l’altezza;
    ± 1,5 cm, per la larghezza;
    ± 2,5 cm, per la lunghezza.

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