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    941.204

    Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

    (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)

    del 5 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2020)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 13 capoverso 3, 14 capoversi 2–4, 18 capoverso 2 e 19 della legge federale del 17 giugno 20111 sulla metrologia; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

    ordina:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    le indicazioni di quantità destinate ai consumatori per la vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati;
    b.
    i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura;
    c.3
    gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone;
    d.4
    i controlli ufficiali.

    2 La presente ordinanza non si applica:

    a.5
    agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml o superiore a 50 kg o 50 l; l’ordinanza si applica tuttavia agli imbal­laggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con una quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml;
    b.6
    agli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di vendita A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre 20187 sui medicamenti, come anche della categoria di vendita C secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 17 ottobre 20018 sui medicamenti;
    c.
    alla merce distribuita gratuitamente o in aggiunta alla prestazione vera e propria;
    d.
    alle cartucce di inchiostro e di toner per stampanti.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    4 Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    6 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 5 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).

    7 RS 812.212.21

    8 RU 2001 3420

    Art. 2 Definizioni

    Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    merce misurabile: merce il cui prezzo di vendita è calcolato in base alla quantità venduta;
    b.
    imballaggio preconfezionato: merce contenuta in una confezione di qualsiasi tipo, misurata e chiusa in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso;
    c.
    vendita di merce sfusa: vendita di una merce non offerta in un imballaggio preconfezionato;
    d.
    imballaggio multiplo: più merci imballate, identiche o diverse, riunite in un ulteriore imballaggio;
    e.
    quantità nominale: quantità della merce contenuta, indicata sull’imballaggio;
    f.
    contenuto effettivo: quantità effettiva della merce contenuta nell’imballag­gio;
    g.
    quantità netta: quantità di una merce senza involucro o imballaggio di altro tipo;
    h.
    peso sgocciolato: peso di una merce solida una volta scolato il liquido di copertura.
    Art. 3 Determinazione della quantità

    1 Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta della merce.

    2 Se le condizioni ambientali incidono sul volume della merce, per la determinazione della quantità fanno stato le seguente temperature:

    a.
    temperatura in generale

    20 °C;

    b.
    temperatura per carburanti e combustibili

    15 °C.

    3 Per peso si intende l’indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica.

    4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può prevedere che:

    a.
    sia determinante una quantità diversa da quella netta, in particolare se lo richiede il tipo di imballaggio usuale di una merce;
    b.
    sia determinante per la merce surgelata e congelata un’altra temperatura rispetto a quella di cui al capoverso 2.
    Art. 4 Indicazione della quantità

    1 La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l’ordinanza del 23 novembre 19949 sulle unità o in base al numero di pezzi.

    2 L’indicazione della quantità deve essere precisa. Non è consentito indicare margini di oscillazione o utilizzare espressioni come «circa».

    3 Un’eventuale quantità minima indicata deve essere raggiunta in ogni singolo caso. Deve essere riconoscibile che è indicata la quantità minima.

    4 La quantità può essere indicata nelle unità non metriche usuali all’estero, oltre che nelle unità di cui al capoverso 1.

    Capitolo 2: Vendita di merce sfusa

    Art. 5 Misurazione della quantità

    1 Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata mediante strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200610 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Se presente, il consumatore deve poter osservare il processo di misurazione o effettuarlo da sé.11

    2 Il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per la merce solitamente venduta al pezzo.

    10 RS 941.210

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Art. 6 Controllo dell’indicazione di quantità di merce parzialmente imballata

    Chi offre merce parzialmente imballata, confezionata in assenza del consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore nel punto di vendita uno strumento di misura idoneo, conforme ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200612 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP, affinché possa controllare o far controllare la quantità.

    Art. 7a13 Ortaggi da fiore sotto pellicola protettiva trasparente

    Gli ortaggi da fiore come carciofi, cavolfiori e broccoli sotto pellicola protettiva trasparente possono essere venduti secondo le disposizioni sulla vendita di merce sfusa anche se sono offerti in un imballaggio preconfezionato secondo l’articolo 2 lettera b. In questo caso non si applicano le disposizioni del capitolo 3.

    13 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

    1 In esercizi di ristorazione, take‑away e simili, nonché in occasione di mani­festazioni pubbliche, le bevande vendute in contenitori aperti possono essere servite sol­tanto in misure per lo spaccio conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 feb­braio 200614 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Fanno eccezione le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.

    2 L’indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti od offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione, take‑away e simili, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche.

    3 Chi offre cibi in self service secondo il capoverso 2 indicandone un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi ai requisiti dell’ordi­nanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Il DFGP disciplina il modo in cui deve essere determinato il peso.

    Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

    1 I distributori automatici devono indicare la quantità fornita.

    2 Trattandosi di distributori automatici, le misure per lo spaccio o i distributori devono essere conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200615 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

    3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle bevande preparate nel distributore con acqua, come il caffè.

    Capitolo 3: Imballaggi preconfezionati

    Sezione 1: Requisiti generali applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte

    Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

    1 La quantità nominale della merce liquida è indicata in base al volume nominale, la quantità nominale delle altre merci in base al peso nominale, a meno che le pratiche commerciali prevedano l’indicazione del peso nominale per la merce liquida e l’indicazione del volume nominale per le altre merci.

    2 La quantità nominale può essere indicata, in deroga al capoverso 1, in base alla superficie o alla lunghezza, purché questo corrisponda alle pratiche commerciali.

    3 Se l’indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nomi­nale può essere indicata in base al numero di pezzi. Tale indicazione non è necessaria se il consumatore può constatare facilmente il numero di pezzi. Il DFGP può specificare le merci per le quali è possibile di norma indicare il numero di pezzi.

    4 Il DFGP può specificare le derrate alimentari per le quali la quantità nominale può essere indicata in numero di pezzi.

    5 Se la quantità nominale è indicata più volte, ad esempio in base al peso e al volume, ogni indicazione deve adempiere i requisiti della presente ordinanza.

    Art. 11 Scritte

    1 Gli imballaggi preconfezionati devono recare le seguenti scritte:

    a.
    la quantità nominale;
    b.
    la denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l’indicazione della quantità;
    c.
    il fabbricante o l’importatore responsabili.

    2 Per gli imballaggi preconfezionati con indicazione della quantità in base al peso o al volume la quantità nominale deve essere espressa in chilogrammi o grammi, litri, centilitri o millilitri, seguita dalla sigla o dal nome dell’unità. La scritta deve avere le seguenti dimensioni:

    a.
    almeno 6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 100 cl;
    b.
    almeno 4 mm, se la quantità nominale è superiore a 200 g o 20 cl e uguale o inferiore a 1000 g o 100 cl;
    c.
    almeno 3 mm, se la quantità nominale è superiore a 50 g o 5 cl e uguale o inferiore a 200 g o 20 cl;
    d.
    almeno 2 mm, se la quantità nominale non è superiore a 50 g o 5 cl.

    3 Per gli imballaggi preconfezionati che indicano la quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi la scritta della quantità nominale deve avere caratteri alti almeno 2 mm.

    4 Le scritte devono essere apposte in modo indelebile, perfettamente leggibile e ben visibile. Sono leggibili senza dover aprire o spiegare l’imballaggio.

    Art. 12 Marchio di conformità

    Il marchio di conformità europeo previsto all’allegato 1 può essere apposto sugli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale che adempiono i requisiti della direttiva 76/211/CEE16.

    16 Direttiva del Consiglio, del 20 gen. 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE), GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

    Sezione 2: Requisiti applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte in casi particolari

    Art. 13 Imballaggi multipli

    1 Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da imballaggi contenenti la stessa merce e non destinati a essere venduti singolarmente, deve essere indicata la quantità nominale globale.

    2 Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da imballaggi contenenti merce diversa e non destinati a essere venduti singolarmente o qualora un imballaggio multiplo contenga merce diversa imballata separatamente, sull’imballaggio multiplo deve essere indicata la quantità nominale della singola merce.

    3 Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da imballaggi recanti indicazioni sufficienti per la loro vendita singola, sull’imballaggio multiplo deve essere apposta almeno una delle seguenti scritte:

    a.
    il numero e la quantità nominale dei singoli imballaggi; o
    b.
    la quantità nominale globale dell’imballaggio multiplo.

    4 È possibile rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 3 se:

    a.
    i singoli imballaggi sono visibili e facilmente constatabili; e
    b.
    le indicazioni della quantità nominale sono riconoscibili:
    1.
    su almeno un imballaggio, nel caso di imballaggi contenenti la stessa quantità nominale,
    2.
    su tutti gli imballaggi, nel caso di imballaggi contenenti una quantità nominale divergente.
    Art. 15 Imballaggi preconfezionati di vino o bevande spiritose

    La quantità nominale di imballaggi preconfezionati di vino e bevande spiritose è retta dalla direttiva 2007/45/CE17, se questi imballaggi preconfezionati:

    a.
    sono immessi in commercio nell’Unione Europea;
    b.
    recano il marchio di conformità secondo l’articolo 12.

    17 Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

    Art. 16 Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

    1 Se una derrata alimentare solida è immersa in un liquido di copertura, l’imballag­gio preconfezionato deve indicare, oltre alla quantità nominale, anche il peso sgocciolato.

    2 Sono considerati liquidi di copertura le soluzioni saline o zuccherine acquose, l’aceto o, nel caso di frutta e verdura, i loro succhi.

    3 Il peso sgocciolato deve essere indicato in modo facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile nelle immediate vicinanze della quantità nominale e con una grandezza di carattere non inferiore. Se indicato, il volume del recipiente deve figurare nell’unità millilitro come segue:

    a.
    all’interno di un rettangolo, ma senza la sigla ml; oppure
    b.
    con la sigla ml, ma senza rettangolo.
    Art. 18 Imballaggi preconfezionati di aerosol

    Oltre alla quantità nominale, sugli imballaggi preconfezionati di aerosol deve essere indicata la capacità totale. La scritta deve essere strutturata in modo tale da non essere confusa con l’indicazione della quantità nominale del contenuto.

    Sezione 3: Contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

    Art. 19 Contenuto effettivo in base al peso o al volume

    1 Al momento della prima immissione in commercio, gli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale e contrassegnati in base al peso o al volume devono adempiere i seguenti requisiti:

    a.
    in media il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non può essere inferiore alla quantità nominale;
    b.18
    la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore ai valori secondo i capoversi 3 e 3bis non deve superare il 2,5 per cento;
    c.19
    nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo i capoversi 3 e 3bis.

    2 Gli imballaggi preconfezionati con uno scarto per difetto che supera più del doppio lo scarto per difetto tollerato possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell’indicazione della quantità.

    3 I valori degli scarti per difetto tollerati sono i seguenti:

    Quantità nominale Qn in grammi o millilitri

    Scarto per difetto tollerato

    in % di Qn

    in g o ml

    5–50

    9

        –

    50–100

        4,5

    100–200

    4,5

        –

    200–300

        9

    300–500

    3

        –

    500–1000

      15

    1 000–10 000

    1,5

        –

    10 000–15 000

    150

    15 000–50 000

    1

        –

    3bis Lo scarto per difetto tollerato per gli imballaggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con un quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml è pari al 9 per cento della quantità nominale.20

    4 Gli scarti per difetto tollerati indicati in per cento devono essere arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    20 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie

    1 Negli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie, il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio non può essere inferiore alla quan­tità nominale.

    2 Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza devono adempiere i seguenti requisiti:

    a.
    per una lunghezza non superiore a 5 m, non è tollerato alcuno scarto per difetto;
    b.
    per una lunghezza superiore a 5 m, è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 2 per cento.

    3 Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento.

    Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

    Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi devono adempiere i seguenti requisiti:

    a.
    negli imballaggi preconfezionati contenenti non più di 50 pezzi il contenuto effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;
    b.
    negli imballaggi preconfezionati contenenti più di 50 pezzi:
    1.
    il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale, e
    2.
    lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.
    Art. 22 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

    1 Gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto effettivo è indicato in base al peso sgocciolato devono, al momento della prima immissione in commercio, adempiere i seguenti requisiti:

    a.
    il peso sgocciolato effettivo non può essere inferiore al peso sgocciolato indicato;
    b.21
    la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore ai valori secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis non deve superare il 2,5 per cento;
    c.22
    nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis.

    2 Gli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto che supera di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell’indicazione della quantità.23

    3 Il DFGP disciplina:

    a.
    la procedura volta a definire il peso sgocciolato;
    b.
    il periodo durante il quale devono essere adempiti i requisiti secondo il capoverso 1.

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Art. 24 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

    1 Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce con il tempo per ragioni naturali devono adempiere i requisiti posti alla quantità nominale:

    a.
    al momento della prima immissione in commercio in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, se recano il marchio di cui all’articolo 3 della direttiva 76/211/CEE24;
    b.
    al momento della prima immissione in commercio in Svizzera negli altri casi.

    2 Il DFGP disciplina come tenere conto del calo naturale di peso.

    24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12.

    Art. 2625 Contenuto effettivo di bombole per gas liquidi

    Alle bombole, ad esempio le bombole in acciaio, in alluminio o in composito, per gas liquidi come il propano o il butano, si applicano, in deroga all’articolo 19, i seguenti requisiti:

    a.
    per le bombole per gas con una quantità nominale fino a 5 kg è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento della quantità nominale;
    b.
    per le bombole per gas con una quantità nominale di oltre 5 kg è tollerato uno scarto per difetto non superiore a 200 g.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Sezione 4: Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti

    Art. 27

    1 Negli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti indicate in base al peso, gli scarti per difetto al momento della prima immissione in commercio non possono superare i seguenti valori:

    a.
    2,0 g, se il peso è inferiore a 500 g;
    b.
    5,0 g, se il peso è uguale o superiore a 500 g e inferiore a 2 kg;
    c.
    10,0 g, se il peso si situa tra i 2 kg e i 10 kg.

    2 Non è ammesso sfruttare in modo sistematico gli scarti per difetto. Il DFGP può disciplinare i dettagli.

    Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura

    Art. 28 Definizione

    Le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono recipienti che adempiono i seguenti requisiti:

    a.
    sono di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità e di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro;
    b.
    sono chiuse o concepite per essere chiuse, e destinate al deposito, al tra­sporto o alla fornitura di liquidi;
    c.
    hanno una capacità nominale non inferiore a 5 cl e non superiore a 5 l;
    d.
    consentono, quando sono riempite sino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
    Art. 29 Contrassegno della capacità

    1 Le bottiglie impiegate come recipienti di misura devono essere contrassegnate con la capacità nominale, la capacità rasobordo, il vuoto e la capacità effettiva. Tutte le indicazioni devono riferirsi a una temperatura di 20 °C.

    2 La capacità nominale è il volume di liquido indicato sulla bottiglia che questa deve contenere quando è riempita in condizioni normali.

    3 La capacità rasobordo è il volume di liquido contenuto nella bottiglia riempita sino al piano del bordo.

    4 Il vuoto è la differenza tra la capacità nominale e la capacità rasobordo.

    5 La capacità effettiva è il volume di liquido realmente contenuto nella bottiglia riem­pita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

    Art. 30 Precisione

    1 La distanza tra il livello di riempimento teorico corrispondente alla capacità nominale e il piano del bordo nonché il vuoto devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

    2 Le bottiglie impiegate come recipienti di misura possono presentare le seguenti differenze massime tra la capacità effettiva e la capacità nominale:

    Capacità nominale in ml

    Errore massimo tollerato

    in % della capacità nominale

    in ml

           50–100

      3

    100–200

    3

      –

    200–300

      6

    300–500

    2

      –

    500–1000

    10

    1000–5000

    1

      –

    3 Alla capacità rasobordo si applicano gli errori massimi uguali alla capacità nominale corrispondente.

    4 Non è ammesso sfruttare in modo sistematico l’errore massimo tollerato.

    Art. 31 Scritte

    1 Ogni bottiglia impiegata come recipiente di misura deve recare, chiaramente visi­bili, leggibili e indelebili, le seguenti scritte:

    a.
    sulla superficie laterale, sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo oppure sul fondo:
    1.
    la capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millilitri, seguita dalla sigla o dal nome dell’unità di misura utilizzata,
    2.
    un marchio inconfondibile di identificazione del fabbricante,
    3.
    il carattere speciale secondo l’allegato 2;
    b.
    sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le indicazioni di cui alla let­tera a, almeno una delle seguenti indicazioni:
    1.
    la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal nome dell’unità o dalla sua sigla,
    2.
    la distanza in millimetri, espressa con la sigla mm, dal piano del bordo superiore al livello di riempimento corrispondente alla capacità nomi­nale.

    2 Per le scritte di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b valgono le seguenti altezze minime:

    a.
    almeno 6 mm, se la capacità nominale è superiore a 100 cl;
    b.
    almeno 4 mm, se la capacità nominale è superiore a 20 cl fino a 100 cl;
    c.
    almeno 3 mm, se la capacità nominale è uguale o inferiore a 20 cl.

    3 Sulla bottiglia possono figurare anche altre indicazioni, a condizione che non diano luogo a confusione con le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

    Capitolo 5: Obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone

    Art. 32 Persone responsabili

    Sono responsabili del rispetto della presente ordinanza:

    a.
    in caso di vendita di merce sfusa: la persona fisica o giuridica che vende in Svizzera merce misurabile destinata alla vendita di merce sfusa;
    b.26
    in caso di imballaggi preconfezionati su cui è apposto il marchio di conformità europeo (art. 12) e bottiglie impiegate come recipienti di misura:
    1.
    il fabbricante, se l’imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata come recipiente di misura sono fabbricati in Svizzera oppure sono fabbricati in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessi in commercio in Svizzera,
    2.
    l’importatore, se l’imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata come recipiente di misura sono fabbricati in uno Stato terzo;
    c.27
    in caso di imballaggi preconfezionati su cui non è apposto il marchio di conformità europeo (art. 12), la persona fisica o giuridica che importa gli imballaggi preconfezionati in Svizzera.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    27 Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Art. 33 Controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati

    1 Le persone responsabili devono controllare che il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato sia esatto.

    2 Qualora i fabbricanti in Svizzera effettuino il controllo con strumenti di misura­zione, questi devono essere appropriati allo scopo e conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200628 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

    3 Il controllo può essere effettuato per campionamento.

    4 Qualora il contenuto effettivo non venga misurato, il fabbricante deve provvedere in altro modo affinché il contenuto corrisponda effettivamente al valore indicato.

    5 In caso di importazione da uno Stato non membro dello Spazio economico europeo l’importatore, anziché effettuare il controllo, può dimostrare di essersi munito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

    6 Per le merci la cui quantità è indicata in base al volume, il controllo non è necessario se per la produzione degli imballaggi preconfezionati sono usate e riempite con­formemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura che adempiono i requisiti degli articoli 28–31.

    7 In occasione della produzione in Svizzera di imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, i risultati dei controlli devono essere registrati e resi disponibili alle autorità competenti (art. 34). Sono conservati:
    a.
    per un anno per le merci con una conservabilità di almeno sei mesi;
    b.
    per sei mesi oltre la scadenza della conservabilità per le merci con una conservabilità inferiore a sei mesi.

    8 Il DFGP può disciplinare i particolari delle procedure di controllo.

    Capitolo 6: Controlli ufficiali

    Art. 34 Autorità competente

    1 Fatto salvo il capoverso 2, i Cantoni controllano il rispetto della presente ordi­nanza. Designano l’autorità competente.

    2 L’Istituto federale di metrologia è competente nei seguenti settori parziali:

    a.
    controlla le bottiglie impiegate come recipienti di misura presso i fabbricanti svizzeri;
    b.
    controlla gli imballaggi preconfezionati e i punti di vendita pubblici nella misura in cui il DFGP lo preveda nell’ambito del programma di cui al capoverso 4.

    3 L’Istituto federale di metrologia sorveglia l’attività di controllo dei Cantoni.

    4 Il DFGP elabora annualmente un programma con i punti fondamentali su cui vertono i controlli e l’attività di vigilanza dell’Istituto federale di metrologia. Quest’ul­timo stila un rapporto sull’attuazione del programma e sull’attività dei Cantoni.

    5 Su richiesta dell’Istituto federale di metrologia, gli uffici doganali possono collaborare al controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.

    Art. 35 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura

    1 L’autorità competente controlla per campionamento la conformità degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura alle disposi­zioni della presente ordinanza:

    a.
    presso il fabbricante, se la produzione avviene in Svizzera;
    b.
    presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura; oppure
    c.
    in un’altra fase del circuito commerciale, se non è possibile svolgere i controlli secondo la lettera a o b.

    1bis Gli imballaggi preconfezionali e le bottiglie impiegate come recipienti di misura necessari per il controllo devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’auto­rità competente.29

    2 Il controllo degli imballaggi preconfezionati è retto dall’allegato 3, quello delle bottiglie impiegate come recipienti di misura dall’allegato 4.

    3 I controlli avvengono:

    a.
    almeno ogni anno:
    1.
    presso i fabbricanti che producono imballaggi preconfezionati principalmente per il commercio,
    2.
    presso le persone di cui al capoverso 1 lettera b,
    3.
    presso i fabbricanti di bottiglie impiegate come recipienti di misura;
    b.
    almeno ogni due anni presso i fabbricanti che vendono principalmente i propri imballaggi preconfezionati ai consumatori.

    4 Se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura non sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità competente propone all’interessato uno dei seguenti provvedimenti:

    a.
    rendere conformi gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura e immetterli in commercio;
    b.
    immettere in commercio, a determinate condizioni, gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura;
    c.
    rinunciare all’immissione in commercio.

    5 Se l’interessato non approva la misura proposta, l’autorità competente emana una decisione.

    6 Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti in virtù dell’articolo 19 LOTC.

    29 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    Art. 36 Controlli presso i punti di vendita pubblici

    L’autorità competente controlla per campionamento, presso i punti di vendita pubblici, che:

    a.
    la vendita di merce sfusa sia conforme alle disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    gli imballaggi preconfezionati e le bottiglie impiegate come recipienti di misura rechino le scritte previste dalla presente ordinanza.
    Art. 3730 Emolumenti

    La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall’ordinanza del 23 novembre 200531 sugli emolumenti di verificazione e dall’ordi­nanza del 5 luglio 200632 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.

    30 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7245).

    31 RS 941.298.1

    32 RS 941.298.2

    Capitolo 7: Disposizioni finali

    Art. 40 Disposizioni transitorie

    1 Se, per ragioni igieniche, nella vendita di merce sfusa è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vasetto o una vaschetta per pesare la merce, fino al 31 dicem­bre 2013 il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest’ultima oppure se non supera 3 g per quantità di merce inferiore a 100 g. Per la vendita di merce sfusa alle bancarelle e presso le fattorie senza bilance con la funzione tara è previsto un ter­mine transitorio fino al 31 dicembre 2017.

    2 Gli imballaggi preconfezionati fabbricati secondo il diritto previgente possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2014.

    Allegato 1

    (art. 12)

    Marchio di conformità

    Il seguente marchio di conformità è definito nell’articolo 3 e nell’allegato I nume­ro 3.3 della direttiva 76/211/CEE35 e nell’allegato II della direttiva 2009/34/CE36. L’illustrazione è puramente informativa.

    35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12.

    36 Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

    Allegato 2

    (art. 31)

    Carattere speciale per le bottiglie impiegate come recipienti di misura

    Il seguente carattere speciale è definito nell’articolo 2 della direttiva 75/107/CEE37 e nell’allegato I numero 3.3 della direttiva 2009/34/CE38. L’illustrazione è puramente informativa.

    37 Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dic. 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura, GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.

    38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1.

    Allegato 339

    39 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    (art. 35)

    Controllo ufficiale di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

    1 Indicazioni generali

    11 Simboli

    Nel presente allegato i simboli seguenti significano:

    Qn quantità nominale

    xi contenuto effettivo

    s scarto tipo

    media

    k fattore di correzione per il calcolo dell’intervallo di fiducia basato sulla variabile aleatoria t della distribuzione di Student, sulla dimensione della partita e sul campione

    12 Tipo, luogo e momento del controllo

    121 Gli imballaggi preconfezionati sono controllati per campionamento.

    122 L’autorità competente di cui all’articolo 34 determina il luogo e il momento del controllo.

    123 Il luogo del controllo è definito secondo l’articolo 35 capoverso 1. Il campione è prelevato dalla linea di imbottigliamento o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.

    13 Partita di imballaggi preconfezionati

    131 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campione.

    132 Per la determinazione della partita il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono fabbricati o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare.

    133 La partita è costituita dalla quantità totale di imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso aspetto e della stessa produzione, che sono imbottigliati o immagazzinati nello stesso luogo, con le seguenti limitazioni:

    a.
    se gli imballaggi preconfezionati sono controllati nella linea di imbottigliamento alla fine delle operazioni di riempimento, la dimensione della partita corrisponde al numero di imballaggi preconfezionati fabbricati in un’ora e ciò senza limitazione della dimensione della partita;
    b.
    negli altri casi la dimensione della partita è limitata a 10 000 imballaggi preconfezionati.

    134 Prima di effettuare i controlli previsti al numero 213 occorre prelevare in ordine casuale dalla partita un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, in modo da poter eseguire il controllo che richiede il maggior numero di campionamenti.

    14 Prelievo del campione

    141 Il verificatore preleva il campione in modo che si tratti di un campionamento casuale statisticamente rappresentativo della partita. Se il campione è prelevato dalla linea di imbottigliamento alla fine delle operazioni di riempimento, il prelievo deve riguardare l’intera produzione oraria secondo il numero 133 lettera a.

    142 Il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono fornire al verificatore l’assistenza tecnica necessaria per il prelievo del campione.

    15 Determinazione della tara media

    151 Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati viene previamente determinata la tara.

    152 A tal fine si utilizza:

    a.
    il materiale di imballaggio inutilizzato dello stesso tipo di quello usato per la produzione degli imballaggi preconfezionati; o
    b.
    il materiale di imballaggio utilizzato e ben pulito di imballaggi preconfezionati da controllare.

    16 Ulteriore controllo

    Il verificatore controlla che gli imballaggi preconfezionati rechino le scritte previste dalla presente ordinanza.

    17 Procedura di rigetto di una partita

    171 Se una partita non è conforme ed è respinta, deve essere effettuato entro sei mesi presso la stessa persona responsabile (art. 32) un controllo su un’altra partita possibilmente dello stesso prodotto e alle stesse condizioni.

    172 Se anche il controllo eseguito secondo il numero 171 è negativo, il verificatore sporge immediatamente denuncia penale contro il fabbricante controllato o contro un’altra persona presso cui si è svolto il controllo.

    2 Controllo di imballaggi preconfezionati in base al peso o al volume

    21 Indicazioni generali

    211 Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere determinato direttamente utilizzando bilance o strumenti volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente pesando il prodotto e misurando la sua densità.

    212 Indipendentemente dal metodo utilizzato, l’errore nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato non deve superare un quinto dello scarto per difetto tollerato sulla quantità nominale.

    213 Il controllo degli imballaggi preconfezionati è eseguito per campionamento e comprende due parti:

    a.
    un controllo attinente al contenuto effettivo di ogni singolo imballaggio preconfezionato del campione; e
    b.
    un controllo attinente alla media del contenuto effettivo di tutti gli imballaggi preconfezionati del campione.

    214 Una partita di imballaggi preconfezionati è considerata conforme se i risultati di entrambi i controlli soddisfano i criteri di accettazione definiti ai numeri 22 e 23.

    215 Se possibile, i controlli non devono comportare l’apertura degli imballaggi preconfezionati (controlli non distruttivi).

    I controlli che comportano l’apertura e la distruzione degli imballaggi preconfezionati (controlli distruttivi) devono essere limitati al minimo indispensabile. La loro efficacia è minore di quella dei controlli non distruttivi.

    22 Controllo del contenuto effettivo di ogni imballaggio preconfezionato

    221 Il contenuto minimo consentito è calcolato sottraendo lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis dalla quantità nominale dell’imballaggio preconfezionato.

    222 Gli imballaggi preconfezionati di una partita il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo consentito sono contrassegnati come difettosi.

    223 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non è superiore a 10 kg o 10 l

    Il controllo è eseguito secondo i protocolli di campionamento in base alle tabelle 1 e 2. Le partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati sono controllate secondo il protocollo di campionamento doppio in base alla tabella 1. Le partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati sono controllate secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 2.

    a.
    Partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati
    Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del primo campione indicata nel protocollo di campionamento:
    se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione è uguale o inferiore al primo criterio di accettazione, la partita è conforme
    se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione è uguale o superiore al primo criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta
    se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione si situa tra il primo criterio di accettazione e il primo criterio di rigetto, deve essere esaminato un secondo campione, la cui dimensione è indicata nel protocollo di campionamento.
    Il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione deve essere cumulato:
    se il numero cumulato di imballaggi preconfezionati difettosi è uguale o inferiore al secondo criterio di accettazione, la partita è conforme
    se il numero cumulato di imballaggi preconfezionati difettosi è uguale o superiore al secondo criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.

    Dimensione della partita

    Campione

    Numero di imballaggi preconfezionati difettosi

    Ordine di prelievo

    Dimensione

    Dimensione cumulata

    Criterio di accettazione

    Criterio di rigetto

    da 100 a 500

    1.

    30

      30

    1

    3

    2.

    30

      60

    4

    5

    da 501 a 3200

    1.

    50

      50

    2

    5

    2.

    50

    100

    6

    7

    3201 e più

    1.

    80

      80

    3

    7

    2.

    80

    160

    8

    9

    Tabella 1: protocollo di campionamento doppio per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati
    b.
    Partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati
    Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento.
    Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme.
    Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.

    Dimensione della partita

    Dimensione del campione

    Numero di imballaggi preconfezionati difettosi

    Criterio di accettazione

    Criterio di rigetto

    da 2 a 50

    100 % della dimensione della partita

    1

    2

    da 51 a 99

    100 % della dimensione della partita

    2

    3

    Tabella 2: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati

    224 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l

    Il controllo è eseguito secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 3.

    Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento.

    Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme.

    Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.

    Dimensione della partita

    Dimensione del campione

    Numero di imballaggi preconfezionati difettosi

    Criterio di accettazione

    Criterio di rigetto

    < 20

    100 % della dimensione della partita

    0

    1

    ≥ 20

    20

    1

    2

    Tabella 3: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l

    225 Controllo distruttivo

    Il controllo è eseguito secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 4.

    Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento.

    Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme.

    Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.

    Dimensione della partita

    Dimensione del campione

    Numero di imballaggi preconfezionati difettosi

    Criterio di accettazione

    Criterio di rigetto

    < 100

      5

    0

    1

    ≥ 100

    20

    1

    2

    Tabella 4: protocollo di campionamento unico per il controllo distruttivo

    23 Controllo della media del contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati

    231 Le disposizioni riguardanti il requisito relativo alla media del contenuto di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a sono soddisfatte e la partita è considerata accettabile se la media dei contenuti effettivi di n imballaggi preconfezionati del campione soddisfa le seguenti condizioni:

    ≥ Qn – k · s

    k è il fattore di correzione del campionamento, tenendo conto che k = t/√n in cui t è la variabile aleatoria della distribuzione Student e s è lo scarto tipo dei contenuti effettivi del campione con n imballaggi preconfezionati.

    232 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionali la cui quantità nominale è uguale o inferiore a 10 kg o 10 l

    I valori per l’accettazione della partita sono elencati nella tabella 5 per le partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati e nella tabella 6 per le partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati.

    a.
    Partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati

    Dimensione della partita

    Campione

    Accettazione

    Ordine di prelievo

    Dimensione

    Dimensione cumulata

    da 100 a 500

    1.

    30

      30

    Qn 0.503 s

    2.

    30

      60

    Qn 0.344 s

    da 501 a 3200

    1.

    50

      50

    Qn – 0.379 s

    2.

    50

    100

    Qn 0.262 s

    3201 e più

    1.

    80

      80

    Qn 0.295 s

    2.

    80

    160

    Qn 0.207 s

    Tabella 5: protocollo di campionamento doppio per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati
    b.
    Partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati

    Dimensione della partita

    Dimensione del campione

    Accettazione

    da 2 a 99

    100 % della dimensione della partita

    Qn

    Tabella 6: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati

    233 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l

    I valori per l’accettazione della partita sono indicati nella tabella 7.

    Dimensione della partita

    Dimensione del campione

    Accettazione

    < 20

    100 % della dimensione della partita

    Qn

    ≥ 20

    20

    Qn – 0.64 s

    Tabella 7: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l

    234 Controllo distruttivo

    I valori per l’accettazione della partita sono elencati nella tabella 8.

    Dimensione della partita 

    Dimensione del campione

    Accettazione

    < 100

      5

    Qn 1.803 s

    ≥ 100

    20

    Qn 0.64 s

    Tabella 8: protocollo di campionamento unico per il controllo distruttivo

    3 Controllo di imballaggi preconfezionati in base alla lunghezza, alla superficie o al numero di unità

    31 Il controllo di imballaggi preconfezionati è eseguito per campionamento e verte sulla media del contenuto effettivo di tutti gli imballaggi preconfezionati del campione.

    32 Una partita di imballaggi preconfezionati è considerata conforme se i risultati del controllo corrispondono ai criteri di accettazione definiti al numero 33.

    33 In occasione del controllo della media del contenuto effettivo deve essere soddisfatta la condizione + a · R ≥ Qn con i valori del fattore di probabilità a secondo la tabella 9. R è l’estensione dei contenuti effettivi xi del campione.

    Dimensione della partita

    Dimensione del campione

    a

    ≤ 50

      3

    1.0

    da 51 a 150

      5

    0.35

    da 151 a 500

      8

    0.2

    da 501 a 3200

    13

    0.15

    da 3201 a 10 000

    20

    0.1

    10 001 e più

    30

    0.085

    Tabella 9: requisiti di conformità

    34 Per gli imballaggi preconfezionati indicati in base alla lunghezza e non superiori a 5 m (Qn ≤ 5 m), il fattore di probabilità a = 0.

    35 Per gli imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di unità e non superiori a 50 unità (Qn ≤ 50), il fattore di probabilità a = 0.

    4 Controllo delle bombole per gas

    41 Indicazioni generali

    411 Alle bombole per gas si applicano i requisiti di cui all’articolo 26. Il rispetto di questi ultimi è controllato per campionamento.

    412 Il controllo delle bombole per gas verte sul loro contenuto effettivo.

    413 Una partita di bombole per gas è considerata conforme se i risultati del controllo corrispondono ai criteri di accettazione definiti al numero 43.

    414 È prelevato un campione di 20 bombole per gas piene della stessa partita.

    42 Controllo del contenuto effettivo di ogni bombola per gas

    421 Il controllo del contenuto effettivo delle bombole per gas considera come tara il peso della bombola per gas inciso, stampato o apposto in altro modo sulla bombola per gas. In mancanza di questa indicazione o in caso di dubbi circa la sua esattezza, le bombole per gas devono essere svuotate per determinare la tara.

    422 Dapprima è determinato il peso lordo di cinque bombole per gas su 20 del campione.

    423 In seguito è determinato il contenuto effettivo sottraendo la tara indicata o svuotando le bombole per gas.

    424 Le bombole per gas il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo consentito secondo l’articolo 26 sono considerate difettose.

    43 Risultato del controllo

    431 Se nessuna delle prime cinque bombole per gas controllate è difettosa, la partita è conforme.

    432 Se tra le prime cinque bombole per gas controllate cinque sono difettose, la partita non è conforme ed è respinta.

    433 Se tra le prime cinque bombole per gas controllate da una a quattro sono difettose, occorre controllare altre sei bombole per gas dello stesso campione.

    434 Se tra le 11 bombole per gas controllate quattro o meno sono difettose, la partita è conforme.

    435 Se tra le 11 bombole per gas controllate cinque o più sono difettose, la partita non è conforme ed è respinta.

    436 La tabella 10 riassume i numeri 431 – 435.

    Numero di bombole per gas da controllare

    Numero di bombole per gas difettose

    Ordine di prelievo

    Dimensione

    Dimensione cumulata

    Criterio di accettazione

    Criterio di rigetto

    1.

    5

      5

    0

    5

    2.

    6

    11

    4

    5

    Tabella 10: protocollo di campionamento doppio per il controllo delle bombole per gas

    Allegato 440

    40 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493).

    (art. 35)

    Controllo ufficiale di bottiglie impiegate come recipienti di misura (bottiglie recipienti‑misura)

    1 Prelievo del campione

    11 Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da una partita corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un’ora.

    12 Ove il risultato di tale controllo non sia soddisfacente, si può procedere a un secondo esame su un altro campione prelevato da una partita corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, se la produzione dell’impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall’Istituto federale di metrologia.

    13 Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

    2 Misurazione del volume delle bottiglie recipienti‑misura del campione

    21 Le bottiglie recipienti-misura sono dapprima pesate vuote.

    22 In seguito sono riempite di acqua a 20 °C di massa volumica nota fino al livello di riempimento da controllare (livello definito rispetto alla distanza indicata dal piano del bordo superiore o fino al piano del bordo superiore, in funzione della scritta secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. b).

    23 Le bottiglie‑recipienti sono nuovamente pesate.

    24 Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura adatto che adempie i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200641 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

    25 L’errore nella misura del volume non deve superare 1/5 dell’errore massimo tollerato corrispondente al volume nominale della bottiglia recipiente-misura.

    3 Elaborazione dei risultati

    31 Si calcola:

    a.
    la media secondo la seguente formula, tenendo conto che sono i volumi misurati delle 35 bottiglie recipienti‑misura del campione:

    b.
    lo scarto tipo s dei volumi misurati del campione, secondo la seguente formula:

    c.
    il limite superiore caratteristico TO (somma del volume indicato e dell’er­rore massimo tollerato su tale volume) e il limite inferiore caratteristico TU (differenza tra il volume nominale e l’errore massimo tollerato su tale volume).

    32 La partita è dichiarata conforme se i valori della media e dello scarto tipo soddisfano contemporaneamente le tre seguenti disequazioni:

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