Art. 1 Determinazione della quantità
(art. 3 cpv. 4 OIQ)
1 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:
- a.
- nella vendita di merce sfusa pesata dal consumatore stesso (art. 5 cpv. 1 OIQ): il peso netto più il peso di un sacchetto o di un altro imballaggio, sempre che quest’ultimo non superi il peso di 2 g;
- abis.3
- nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;
- b.
- nella vendita di dolciumi sfusi quali caramelle o cioccolatini: il peso netto più il peso del foglio protettivo;
- c.
- nella vendita di Vacherin Mont-d’or: il peso lordo, sempre che:
- 1.
- lo spessore del coperchio di legno non superi i 6 mm e quello del fondo i 7 mm,
- 2.
- il peso della confezione (tara) non superi il 20 per cento del peso lordo per i Vacherin di un diametro fino a 21 cm e il 17 per cento per quelli di diametro superiore a 21 cm, e
- 3.
- l’indicazione «lordo» figuri per esteso e in modo perfettamente leggibile vicino all’indicazione del peso;
- d.
- nella vendita di formaggi offerti in cerchi di legno: il peso netto più il peso del cerchio di legno;
- e.
- nella vendita di imballaggi preconfezionati di trucioli e granuli di legno: il peso commerciale secondo l’allegato 1;
- f.4
- nella vendita di imballaggi preconfezionati di liquidi contenenti ingredienti solidi, quali erbe aromatiche, spezie, frutta e pezzi di frutta: il volume del liquido compresi gli ingredienti.
2 In deroga all’articolo 3 capoverso 2 OIQ, per l’indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata come il gelato, è determinante una temperatura inferiore a 0 °C.
3 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).