941.204.1 OIQ-DFGP
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    941.204.1

    Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati

    (OIQ-DFGP)

    del 10 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2020)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 2, 8 capoverso 3, 10 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 3, 23, 24 capoverso 21 dell’ordinanza del 5 settembre 20122 sulle indicazioni di quantità (OIQ),

    ordina:

    1 Il rimando all’all. 3 n. 631 è stato stralciato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2020.

    2 RS 941.204

    Art. 1 Determinazione della quantità

    (art. 3 cpv. 4 OIQ)

    1 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:

    a.
    nella vendita di merce sfusa pesata dal consumatore stesso (art. 5 cpv. 1 OIQ): il peso netto più il peso di un sacchetto o di un altro imballaggio, sempre che quest’ultimo non superi il peso di 2 g;
    abis.3
    nella vendita di derrate alimentari sfuse che comprendono componenti incommestibili i quali non possono essere rimossi prima della pesatura senza danneggiare il prodotto, come ad esempio clip metalliche o spiedini: il peso netto più il peso dei menzionati componenti;
    b.
    nella vendita di dolciumi sfusi quali caramelle o cioccolatini: il peso netto più il peso del foglio protettivo;
    c.
    nella vendita di Vacherin Mont-d’or: il peso lordo, sempre che:
    1.
    lo spessore del coperchio di legno non superi i 6 mm e quello del fondo i 7 mm,
    2.
    il peso della confezione (tara) non superi il 20 per cento del peso lordo per i Vacherin di un diametro fino a 21 cm e il 17 per cento per quelli di diametro superiore a 21 cm, e
    3.
    l’indicazione «lordo» figuri per esteso e in modo perfettamente leg­gibile vicino all’indicazione del peso;
    d.
    nella vendita di formaggi offerti in cerchi di legno: il peso netto più il peso del cerchio di legno;
    e.
    nella vendita di imballaggi preconfezionati di trucioli e granuli di legno: il peso commerciale secondo l’allegato 1;
    f.4
    nella vendita di imballaggi preconfezionati di liquidi contenenti ingredienti solidi, quali erbe aromatiche, spezie, frutta e pezzi di frutta: il volume del liquido compresi gli ingredienti.

    2 In deroga all’articolo 3 capoverso 2 OIQ, per l’indicazione della quantità in volume di merce surgelata e congelata come il gelato, è determinante una tempera­tura inferiore a 0 °C.

    3 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    Art. 2 Vendita al pezzo

    (art. 5 cpv. 2 OIQ)

    La seguente merce può essere offerta al pezzo:

    a.
    prodotti di panetteria fino a un peso di 150 g;
    b.
    prodotti di pasticceria di un peso superiore a 150 g, se la vendita al pezzo è conforme alle pratiche commerciali;
    c.5
    cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato secondo l’allegato 6 numeri 13 e 16 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20166 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile fino a un peso di 50 g per pezzo;
    d.7
    salsicce fino a un peso di 200 g;
    e.
    specialità casearie fabbricate in piccole forme quali Tomme, formaggini e formaggi caprini fino a un peso di 150 g;
    f.
    frutta e verdura secondo l’allegato 2;
    g.
    merce che non sia una derrata alimentare e per la quale la quantità nominale degli imballaggi preconfezionati secondo l’articolo 10 capoverso 3 OIQ può essere indicata in base al numero di pezzi.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    6 RS 817.022.17

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545).

    Art. 3 Pane

    (art. 5 cpv. 2 OIQ)

    Nella vendita di merce sfusa, il pane non deve essere pesato secondo l’articolo 5 capoverso 1 OIQ se, da una a otto ore dopo la conclusione della cottura:

    a.
    rispetta le disposizioni sulla quantità minima di cui all’articolo 4 capo­verso 3 OIQ; oppure
    b.
    adempie per analogia i requisiti posti al contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati ai sensi dell’articolo 19 OIQ.
    Art. 4 Cibi in self service

    (art. 8 cpv. 3 OIQ)

    Per determinare il peso netto dei cibi offerti a un prezzo di base in self service secondo l’articolo 8 capoverso 3 OIQ:

    a.
    ogni recipiente deve recare il proprio peso considerato come tara; oppure
    b.
    il peso del recipiente più pesante messo a disposizione deve essere considerato come tara.
    Art. 5 Imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di pezzi

    (art. 10 cpv. 3 e 4 OIQ)

    1 È possibile indicare la quantità nominale in base al numero di pezzi, in particolare per la seguente merce che non sia una derrata alimentare:

    a.
    ferramenta quale chiodi e viti;
    b.
    fiammiferi;
    c.
    sostanze coloranti per tessuti in imballaggi unitari inferiori a 20 g;
    d.
    imballaggi unitari contenenti accendigrill e cubetti accendifuoco;
    e.
    ossa da masticare per cani;
    f.
    pastiglie detergenti e imballaggi unitari contenenti detersivi, in particolare per lavatrici e lavastoviglie;
    g.8
    prodotti cosmetici in imballaggi piccoli quali saponi fino a 50 g e imballaggi unitari di shampoo e creme.

    2 È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 20149 sulle derrate alimentari e dei seguenti prodotti del tabacco secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 27 ottobre 200410 sul tabacco:11

    a.12
    frutta e verdura secondo l’allegato 2, se l’imballaggio preconfezionato contiene al massimo tre pezzi;
    abis.13
    dolciumi quali gomme e caramelle da masticare e prodotti a base di zuc­chero montato, se la quantità nominale non supera i 50 g;
    ater.14
    spezie, per le quali conta soprattutto il numero di pezzi, quali le stecche di vaniglia, i bastoncini di cannella e le noci moscate;
    b.
    edulcoranti;
    c.
    integratori alimentari quali compresse di minerali o vitamine;
    d.
    sigarette.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    9 RS 817.0

    10 RS 817.06

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    12 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4545).

    13 Originaria lett. a.

    14 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    Art. 915

    15 Abrogato dal n. I dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    Allegato 1

    (art. 1 cpv. 1 lett. e)

    Peso commerciale di trucioli e granuli di legno

    1 Trucioli di legno

    1.1 Il peso commerciale degli imballaggi preconfezionati di trucioli di legno corrisponde al peso a secco compreso il supplemento corrispondente a un tenore di umidità massimo del 12 per cento.

    1.2 In occasione del controllo degli imballaggi preconfezionati di trucioli di legno, il peso a secco è determinato mediante condizionatura di un campionario materiale a una temperatura di 103 °C.

    2 Granuli di legno

    Il peso commerciale degli imballaggi preconfezionati di granuli di legno («pellet») utilizzati come combustibile corrisponde:

    – al peso a secco del contenuto effettivo compreso il supplemento corrispondente al tenore di umidità massimo 10 per cento, se sull’imballaggio preconfezionato è specificata la norma ÖNORM M 713517;

    – al peso a secco del contenuto effettivo compreso il supplemento corrispondente a un tenore di umidità massimo del 12 per cento, se sull’imballaggio preconfezionato non è specificata la norma.

    17 ÖNORM M 7135:2000 11 01. La norma è ottenibile presso Austrian Standards, www.as-search.at, in tedesco (Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde – Pellets und Briketts – Anforderungen und Prüfbestimmungen) e in inglese (Compressed wood or compressed bark in natural state – Pellets and briquettes –Requirements and test specifications) oppure può essere consultata presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern.

    Allegato 218

    18 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O del DFGP del 18 nov. 2013 (RU 2013 4539). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    (art. 2 lett. f)

    Vendita al pezzo di frutta e verdura

    1 Frutta e verdura ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo

    La seguente frutta e verdura è ammessa in ogni caso alla vendita al pezzo:

    Frutti esotici

    ananas
    avocado
    banana
    pera nashi
    carambola
    cerimoia
    granadiglia
    melograno
    caco
    fico d’india (spine)
    kiwi
    kiwi-gold
    noce di cocco
    litchi
    mango
    papaia
    caco persimon
    pitaia
    caco sharon
    tamarindo

    Agrumi

    pompelmo
    lime
    pomelo
    sweetie
    limone

    Erbe aromatiche

    mazzo di erbe aromatiche
    erbe aromatiche nel vaso

    Verdura

    Ortaggi da fiore quali carciofi, cavolfiori e broccoli
    Carote in mazzo
    Cetriolo
    Aglio
    Cavolo rapa
    Peperone
    Caldo Verde portoghese
    Grelos portoghese
    Ravanelli in mazzo o al pezzo
    Rafani neri, bianchi, rosa e altri rafani
    Cespi di insalata, quali batavia, foglia di quercia, iceberg, indivia, lattuga cappuccio, lattuga, lollo
    Granoturco dolce
    Cipolle fresche in mazzo (3 pezzi)
    Cipolle
    Treccia di cipolle

    Zucca

    Zucca in varie forme

    Meloni

    Melone, compresa l’anguria

    2 Frutta e verdura destinata al consumo immediato e ammessa alla vendita al pezzo

    Oltre alla frutta e verdura elencata al numero 1, è ammessa alla vendita al pezzo anche la frutta e verdura destinata al consumo immediato.

    Allegato 319

    19 Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O del DFGP del 18 nov. 2013 (RU 2013 4539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    (art. 6)

    Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

    1 Apparecchiatura

    1.1 Per determinare il peso sgocciolato occorre utilizzare setacci d’analisi conformi alla raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)20 con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.

    1.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:

    20 cm per gli imballaggi preconfezionati con un volume del recipiente fino a 850 ml;
    30 cm per gli imballaggi preconfezionati con un volume del recipiente superiore a 850 ml.

    1.3 Per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale di 2,5 kg, la merce deve essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.

    20 Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sito www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern.

    2 Procedura

    2.1 Il campionamento deve essere effettuato quando i prodotti sono pronti per la commercializzazione secondo il fabbricante, a distribuzione avvenuta o in ogni momento almeno 30 giorni dopo la sterilizzazione, la pastorizzazione o un processo analogo.

    2.2 Il campione deve avere una temperatura tra 20 °C e 24 °C o compresa nella gamma di temperatura specificata dal fabbricante.

    2.3 Durante l’uso il setaccio d’analisi deve essere inclinato di 17–20 gradi.

    2.4 L’intero contenuto dell’imballaggio preconfezionato è versato su un setaccio tarato e distribuito in modo uniforme su tutta la superficie del setaccio. La merce cava quali pere, pesche e albicocche deve avere la cavità rivolta verso il basso.

    2.5 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti. Inizia non appena la merce è posta sul setaccio. Trascorso il tempo di sgocciolamento il setaccio è agitato e il liquido rimasto sulla parte inferiore viene tolto.

    2.6 Il risultato della successiva pesata, dedotto il peso del setaccio asciutto, costituisce il peso sgocciolato.

    Allegato 421

    21 Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O del DFGP del 18 nov. 2013 (RU 2013 4539) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    (art. 7)

    Imballaggi preconfezionati di merce surgelata

    1 Apparecchiatura

    Per determinare il peso netto occorre utilizzare setacci d’analisi secondo la raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)22 con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.

    22 Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sito www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Bern-Wabern.

    2 Procedura

    2.1 Frutta e verdura congelata

    2.1.1 La merce imballata è scongelata a bagnomaria a una temperatura tra 20 °C e 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio d’analisi.

    2.1.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:

    20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 1,4 kg;
    30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 1,4 kg; in alternativa la merce può essere distribuita equa­mente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.

    2.1.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.

    2.1.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.

    2.2 Frutti di mare con glassatura, pesce e pollame

    2.2.1 La merce deve essere tolta cautamente dall’imballaggio e tenuta sotto un fine getto d’acqua fredda fino a quando la glassatura di ghiaccio è sciolta. In seguito la merce è posata sul setaccio d’analisi.

    2.2.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:

    20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 900 g;
    30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 900 g; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.

    2.2.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.

    2.2.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.

    2.3 Gamberetti e gamberi congelati

    2.3.1 La merce tolta dall’imballaggio è scongelata a bagnomaria a una temperatura di 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio d’analisi.

    2.3.2 Il diametro del setaccio d’analisi è di:

    20 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale fino a 450 g;
    30 cm per gli imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 450 g; in alternativa la merce può essere distribuita equamente su almeno due setacci delle stesse dimensioni.

    2.3.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.

    2.3.4 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti.

    Allegato 523

    23 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

    (art. 8)

    Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

    1 Il calo naturale di peso tra il momento determinante di cui all’articolo 24 capoverso 1 OIQ e il momento del controllo effettuato dal servizio competente conformemente all’articolo 34 OIQ è calcolato in base alla formula seguente, fatti salvi i numeri 3 e 4.

    GA:
    peso netto teorico al momento determinante
    GG:
    peso dell’imballaggio preconfezionato n giorni dopo il momento determinante
    n:
    tempo trascorso in giorni dal momento determinante
    r:
    perdita relativa di peso al giorno, espressa in per mille

    2 La perdita relativa di peso (r) al giorno deve essere possibilmente determinata con metodo sperimentale o può essere ripresa dalla seguente tabella:

    Calo naturale di peso calcolato in base al tempo trascorso; indicazioni in per mille del peso netto teorico al momento determinante

    Merce

    Tempo trascorso dal momento determinante, in giorni

    1

    3

    7

    30

    Radici commestibili

      5

      15

      18

      25

    Cavolfiori

    40

    118

    239

        –

    Cavoli neri

    38

    109

    210

        –

    Cavoli

      5

      15

      21

      35

    Verdure a bulbi

      7

      20

      25

      35

    Verdure a foglia e gambo

    16

      50

      80

    150

    Finocchi

    38

    109

    210

        –

    Ortaggi quali pomodori, cetrioli, zucche, granoturco dolce

    13

      40

      49

      70

    Fagioli

    21

      65

    146

        –

    Legumi quali piselli

    13

      40

      52

      80

    Frutti a drupa

    13

      40

      58

    100

    Mele

      4

      11

      25

        –

    Pomi

      3

      10

      22

      50

    Bacche incl. frutti di bosco

    16

      50

      68

    110

    Clementine, mandarini

      –

      50

      98

        –

    Aranci

      7

      20

      29

      50

    Limoni, pompelmi

      7

      20

      30

      50

    Banane

      7

      25

        –

        –

    Frutti a noce

      2

        3

        5

      10

    Patate da tavola (precoci)

      7

      20

      29

      50

    Patate da tavola (tardive)

      5

      15

      20

      30

    3 Indipendentemente dal tempo trascorso, per la farina è previsto un calo naturale del peso del 2 per cento dal momento determinante.

    4 Negli imballaggi preconfezionati di chicchi di caffè non imballati sotto vuoto è previsto un calo naturale del peso dello 0,5 per cento, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento determinante.

    Allegato 624

    24 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFGP dell’O dell’11 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4273).

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