941.210.1 Ordinanza del DFGP concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro
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    941.210.1

    Ordinanza del DFGP concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro

    del 24 settembre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2

    ordina:

    1 RS 941.210

    2 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i requisiti relativi agli strumenti di misurazione del livello sonoro;
    b.
    le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti di misurazione;
    c.
    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti di misurazione.
    Art. 2 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per:

    a.
    misurare il rumore secondo l’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
    b.
    misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 15 dicembre 19864 contro l’inquinamento fonico;
    c.5
    le misurazioni delle immissioni sonore effettuate dalle autorità esecutive secondo l’ordinanza del 27 febbraio 20196 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori;
    d.7
    misurare le immissioni foniche secondo l’ordinanza del 25 aprile 20128 sulle tasse aeroportuali.

    3 RS 741.41

    4 RS 814.41

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 505).

    6 RS 814.711

    7 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 4027).

    8 RS 748.131.3

    Art. 3 Definizione

    Sono considerati strumenti di misurazione del livello sonoro i fonometri, i filtri e i calibratori.

    Art. 4 Requisiti essenziali

    Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e quelli previsti nell’allegato della presente ordinanza.

    Art. 5 Procedura per l’immissione in commercio

    Gli strumenti di misurazione del livello sonoro necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) conformemente all’alle­gato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere sottoposti ogni due anni a una verificazione successiva eseguita dal METAS o da un laboratorio competente conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    2 Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono essere calibrati con un calibratore verificato secondo l’allegato 7 numero 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, che soddisfa almeno i pertinenti requisiti della corrispondente classe di precisione.

    3 Per singoli strumenti di misurazione e per singoli tipi, il METAS può prolungare o abbreviare i termini delle verificazioni successive se le caratteristiche metrologiche lo consentono o lo esigono.

    Art. 7 Disposizioni transitorie

    1 Gli strumenti di misurazione del livello sonoro ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi in commercio fino alla scadenza dell’ammis­sione.

    2 I requisiti del diritto previgente sono applicabili alla verificazione iniziale e alla verificazione successiva fino alla scadenza dell’ammissione.

    3 Gli strumenti di misurazione possono essere sottoposti alla verificazione succes­siva anche dopo la scadenza dell’ammissione se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

    Allegato9

    9 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFGP del 16 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 505).

    (art. 4)

    Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del livello sonoro

    1. I fonometri devono rispondere ai seguenti requisiti:

    a.
    permettono di misurare il livello sonoro ponderato A, LA;
    b.
    permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello sonoro medio Leq.

    2. Gli strumenti di misurazione del livello sonoro devono rispondere ai seguenti requisiti10:

    Fonometri

    IEC 61672-1 edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –

    Part 1: Specifications

    IEC 61672-2 edizione 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –

    Part 2: Pattern evaluation tests

    IEC 61672-3 edizione 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –

    Part 3: Periodic tests

    Filtri

    IEC 61260-1 edizione 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band and

    fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications

    IEC 61260-2 edizione 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band and

    fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests

    IEC 61260-3 edizione 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band and

    fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests

    Calibratori

    IEC 60942 edizione 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators

    3. I fonometri devono appartenere alle seguenti classi di precisione conformemente alle norme della IEC menzionate al numero 2:

    Campo d’applicazione

    Classe di precisione

    Ordinanza del 19 giugno 199511 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

    Classe 1

    Ordinanza del 15 dicembre 198612 contro l’inquinamento fonico

    Classe 1

    Ordinanza del 27 febbraio 201913 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

    Classe 2

    Ordinanza del 25 aprile 201214 sulle tasse aeroportuali

    Classe 1

    10 Queste norme tecniche possono essere ordinate a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf o all’indirizzo Internet www.electrosuisse.ch. Esse possono essere consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna.

    11 RS 741.41

    12 RS 814.41

    13 RS 814.711

    14 RS 748.131.3

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