2 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del DFGP del 7 dicembre 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 7183).
La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per i controlli e le misurazioni delle emissioni secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) per:
a.
gli impianti a combustione alimentati con olio o gas, con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;
b.
gli impianti a combustione alimentati con legna o carbone4, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 13 febbraio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019 (RU 2019 823). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
gas: combustibili e carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 numero 41 capoverso 1 OIAt;
e.
strumento di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con olio o gas: strumento di misurazione portatile che serve a determinare almeno uno dei seguenti valori nei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas:
1.
la concentrazione volumetrica dei componenti di gas di scarico in una corrente parziale del gas di scarico di un impianto a combustione in presenza di umidità,
2.
l’inquinamento da fuliggine (indice di fuliggine),
3.
la temperatura dei gas di scarico e dell’aria di combustione per il calcolo delle perdite di calore;
strumento di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con legna o carbone: strumento di misurazione portatile che serve a determinare i seguenti valori in una corrente parziale del gas di scarico di impianti a combustione alimentati con legna o carbone, in funzionamento dinamico:
1.
la concentrazione volumetrica dei componenti dei gas di scarico riferita al gas di scarico secco, o
2.
la concentrazione volumetrica dei componenti dei gas di scarico riferita al gas di scarico secco e la concentrazione media delle sostanze solide;
g.
concentrazione volumetrica di componenti gassosi: concentrazione volumetrica dei componenti gassosi espressa in mL/m3, ppm (parts per million) o in percentuale;
concentrazione delle sostanze solide: concentrazione delle sostanze solide separabili su un filtro ad almeno (70±5) °C riferita a un dato volume, espressa in mg/m3;
h.
indice di fuliggine: indice relativo al grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dalle particelle contenute nei gas di scarico. È determinato mediante una scala comparativa empirica;
i.
gas di riferimento: miscele di gas certificate di un fabbricante accreditato, utilizzate per misurazioni ai fini di verifiche o controlli;
valore di riferimento: valore medio dei valori misurati del metodo di riferimento o valore generato dallo standard di prova del misurando da determinare.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 13 febbraio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019 (RU 2019 823).
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
Per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dall’Istituto federale di metrologia11 (METAS), e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
1 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
a.
verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;
b.
manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 2 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente; e
c.
regolazione conformemente all’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 3 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente.
2 Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
1 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
a.
verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;
b.
manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 2 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente; e
c.
regolazione conformemente all’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 3 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente.
2 Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.
1 La verificazione iniziale degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas il cui tipo è stato ammesso in virtù del diritto previgente è effettuata dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.
2 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas immessi in commercio in virtù del diritto previgente possono essere oggetto di una verifica successiva, non vincolata a scadenze, conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico approvati prima dell’entrata in vigore della presente modifica per impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono considerati approvati anche per la misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con carbone.
12 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 13 febbraio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019 (RU 2019 823).
13 Aggiornato dai n. I 4 dell’O del DFGP del 7 dicembre 2012 (Nuove basi legali in materia di metrologia) (RU 2012 7183) e dal n. II dell’O del DFGP del 13 febbraio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019 (RU 2019 823).
Se non sono indicati altri requisiti specifici, si applicano quelli definiti dalle norme SN EN 50379-1:201214 e SN EN 50379-2:201215.
14 SN EN 50379-1:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.
15 SN EN 50379-2:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 2: Requisiti specifici per apparecchi impiegati in misurazioni e analisi aventi valore legale. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.
Concentrazioni volumetriche per i componenti dei gas di scarico
Componente (analita)
Campo di misurazione (min. … mass.)
monossido di carbonio (CO)
da 0 a 2000 ppm
monossido di azoto (NO)
da 0 a 600 ppm
ossigeno (O2)
da 0 a 21 %
eventualmente diossido di azoto (NO2)
da 0 a 200 ppm
eventualmente diossido di carbonio (CO2)
da 0 a 20 %
1.2
Indice di fuliggine
–
L’indice di fuliggine è determinato conformemente all’allegato A della norma SN EN 267+A1:201116. Esso è compreso tra 0 e 9 ed è determinato mediante una scala comparativa e indicato in cifre intere.
–
Il volume di gas di scarico per determinare l’indice di fuliggine è di 5,7 dm3 a condizioni ambiente per cm2 di superficie utile del filtro.
1.3
Temperatura del gas di scarico e dell’aria di combustione
–
La temperatura del gas di scarico è compresa tra 0 e 400 °C.
–
La temperatura dell’aria di combustione è compresa tra 0 e 100 °C.
16 SN EN 267+A1: 2011, Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.
Concentrazione volumetrica per i componenti dei gas di scarico
Componente (analita)
Divergenza massima ammessa
monossido di carbonio (CO)
±0,10 ∙ indicazione o ±12 ppm; fa stato il valore maggiore
monossido di azoto (NO)
±0,10 ∙ indicazione o ±10 ppm; fa stato il valore maggiore
ossigeno (O2)
±0,4 %
diossido di azoto (NO2)
±7 ppm
diossido di carbonio (CO2)
±0,07 ∙ indicazione o ±0,35 %; fa stato il valore maggiore
3.2
Indice di fuliggine
L’indice di fuliggine è determinato mediante la scala comparativa di cui al numero 1.2. L’errore massimo tollerato corrisponde alla risoluzione della scala. In caso di dubbio si applica l’indice di fuliggine inferiore. Non si procede a interpolazione.
L’errore massimo tollerato per la determinazione del volume di fuliggine è di ±0,4 dm3 a condizioni ambiente per cm2 della superficie utile del filtro.
3.3
Temperatura del gas di scarico e dell’aria di combustione
Errori massimi tollerati per la temperatura del gas di scarico:
–
da 0 °C a 100 °C ±3 °C,
–
da 100 °C a 200 °C ±3 per cento del valore misurato,
–
da 200 °C a 350 °C ±6 °C.
Errore massimo tollerato per la temperatura dell’aria di combustione:
Eventuali moduli di misurazione opzionali non devono intaccare le caratteristiche degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas.
4.2
Controllo dell’ermeticità: l’ermeticità di uno strumento dotato di pompa a motore deve essere controllata automaticamente a ogni utilizzazione, ma almeno una volta per ogni giorno di funzionamento.
Pompa a mano: in caso di chiusura delle condotte di aspirazione, il pistone delle pompe a mano deve ritornare nella posizione di partenza entro 3 secondi, dopo una corsa di 1 cm.
4.3
Termometro per l’aria di combustione: la lunghezza del cavo del sensore deve permettere un campionamento rappresentativo della temperatura dell’aria di combustione.
4.4
Misurazione della fuliggine: il raddoppio della resistenza allo scorrimento dovuta alle differenti qualità del filtro o all’eccessiva presenza di fuliggine deve essere compensato dalla pompa entro gli errori massimi tollerati.
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas sono verificati in condizioni di laboratorio. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione.
Per la misurazione dei gas sono tollerati i seguenti errori massimi:
Componente (analita)
Divergenza massima tollerata
monossido di carbonio (CO)
±0,07 ∙ indicazione o ±8 ppm; fa stato il valore maggiore
monossido di azoto (NO)
±0,07 ∙ indicazione o ±6 ppm; fa stato il valore maggiore
diossido di carbonio (CO2)
±0,05 ∙ indicazione o ±0,30 per cento; fa stato il valore maggiore
Per l’ossigeno (O2) e il diossido di azoto (NO2) valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 1 lettera B numero 3.
Per le misurazioni della fuliggine valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 1 lettera B numero 3.2. Per il controllo della resistenza allo scorrimento vale l’errore massimo tollerato moltiplicato per 1,5.
Per le misurazioni della temperatura valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 1 lettera B numero 3.3.
Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, le informazioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas contengono in particolare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte del detentore, nonché su tutti i lavori di manutenzione, sulla loro frequenza e sui documenti per attestarne l’esecuzione.
2.2
Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle informazioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.
2.3
Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. In tale documento devono figurare in particolare l’identificazione dello strumento, la data e il tipo di lavori svolti, gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati, la persona che li ha effettuati e la sua firma.
2.4
Gli strumenti di misurazione e di controllo impiegati per la manutenzione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.
La regolazione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas va eseguita da una persona competente con un gas di riferimento certificato. Tale miscela di gas deve presentare un’incertezza relativa certificata inferiore al 2 per cento.
3.2
Il fabbricante definisce nelle istruzioni d’uso la periodicità della regolazione e la pertinente procedura. La regolazione è eseguita almeno una volta all’anno.
3.3
Se il modello lo prevede e se la piombatura dello strumento di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas non deve essere danneggiata, è possibile regolare anche singoli sensori e l’utilizzatore può integrarli successivamente. A dimostrazione dell’avvenuta regolazione, la persona cui compete la piombatura degli strumenti di misurazione contrassegna i sensori.
Se non sono indicati altri requisiti specifici, si applicano quelli definiti dalle norme SN EN 50379-1:201218, SN EN 50379-2:201219 e VDI 4206 Blatt 2:201520.
18 SN EN 50379-1:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.
19 SN EN 50379-2:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 2: Requisiti specifici per apparecchi impiegati in misurazioni e analisi aventi valore legale. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.
20 VDI 4206 Blatt 2:2015, Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen (Performance criteria and test procedures for measuring devices for monitoring emissions at small firing installations): Messgeräte zur Ermittlung von partikelförmigen Emissionen. (Measuring devices for the determination of particulate emissions.) La norma è consultabile (in tedesco e inglese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione degli ingegneri tedeschi (Verein Deutscher Ingenieure), Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf, www.vdi.de.
Eventuali moduli di misurazione opzionali non devono intaccare le caratteristiche degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone.
4.2
I tempi di reazione indicati nella norma SN EN 50379-1:201221 si applicano ai cambiamenti positivi e negativi bruschi della concentrazione volumetrica.
4.3
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono permettere il calcolo di valori medi in un arco di tempo variabile.
Mentre è in corso il calcolo del valore medio non può essere effettuato alcun azzeramento.
La frequenza di misurazione per il calcolo del valore medio è di 1/s.
Eventuali commutazioni del campo di misurazione non devono incidere sul calcolo del valore medio per più di un terzo dell’errore massimo tollerato.
Un’eventuale concentrazione di massa di CO riferita a una concentrazione di ossigeno è calcolata dopo il valore medio.
4.4
I gas che fuoriescono dall’apparecchio devono poter essere asportati senza che ne risultino influenzati i valori di misurazione.
4.5
Dopo una misurazione e prima di spegnere lo strumento di misurazione, i sensori devono essere puliti in modo adeguato con aria fresca.
21 SN EN 50379-1:2012, Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova. La norma è consultabile (in tedesco e francese) gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna o presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere inoltre ottenuta a pagamento presso la SNV.
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono verificati in condizioni di laboratorio. Il METAS definisce i dettagli della procedura di verificazione.
Per la misurazione dei gas e delle sostanze solide sono tollerati i seguenti errori massimi:
Componente (analita)
Divergenza massima ammessa
Monossido di carbonio (CO)
±0,07 ∙ indicazione o ±70 ppm;
fa stato il valore maggiore
Sostanze solide
±0,35 ∙ valore di riferimento o ±7 mg/m3;
fa stato il valore maggiore
Per l’ossigeno (O2) valgono gli errori massimi tollerati definiti nell’allegato 3 lettera B numero 3.
Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, le informazioni sul funzionamento degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone contengono in particolare indicazioni dettagliate sull’obbligo della manutenzione da parte del detentore, nonché su tutti i lavori di manutenzione, sulla loro frequenza e sui documenti per attestarne l’esecuzione.
2.2
Tutti i lavori di manutenzione previsti dalle informazioni sul funzionamento vanno eseguiti correttamente. Vanno rispettate sia la portata di tali lavori sia le date della loro esecuzione.
2.3
Tutti i lavori di manutenzione vanno attestati in un apposito documento di manutenzione. In tale documento devono figurare in particolare l’identificazione dello strumento, la data e il tipo di lavori svolti, gli strumenti di misurazione e di controllo utilizzati, la persona che li ha effettuati e la sua firma.
2.4
Gli strumenti di misurazione e di controllo speciali usati per la manutenzione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali.
La regolazione dello strumento di misurazione dei gas di scarico va eseguita da una persona competente con un gas di riferimento certificato. Tale miscela di gas deve presentare un’incertezza relativa certificata inferiore o uguale al 2 per cento.
3.2
La regolazione dello strumento di misurazione delle sostanze solide nei gas di scarico va eseguita da una persona competente in conformità alle indicazioni del fabbricante.
3.3
Il fabbricante definisce nelle istruzioni d’uso la periodicità della regolazione e la pertinente procedura. La regolazione è eseguita almeno una volta all’anno.
3.4
Se il modello lo prevede e se la piombatura dello strumento di misurazione dei gas di scarico non deve essere danneggiata, è possibile regolare anche singoli sensori e l’utilizzatore può integrarli successivamente. A dimostrazione dell’avvenuta regolazione, la persona cui compete la piombatura degli strumenti di misurazione contrassegna i sensori.
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