941.210.6 Ordinanza del DFGP sui tassametri
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    941.210.6

    Ordinanza del DFGP sui tassametri

    del 5 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2015)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (OStrM),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i requisiti per i tassametri;
    b.
    le procedure per l’immissione dei tassametri sul mercato;
    c.
    l’installazione e l’utilizzazione dei tassametri;
    d.
    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione dei tassa­metri.
    Art. 3 Definizioni

    Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

    a.
    tassametro: un dispositivo che misura la durata della corsa, rileva la distanza percorsa e su questa base calcola il prezzo della corsa e lo visualizza; funziona insieme a uno strumento per determinare la distanza percorsa, ad esempio un generatore di segnale;
    b.
    prezzo della corsa: l’importo dovuto per la corsa, composto di un prezzo iniziale fisso e di una quota calcolata in base a tariffe fisse per la distanza percorsa (tariffa in base alla distanza) e per la durata della corsa (tariffa in base alla durata); il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra;
    c.
    utilizzatore: il detentore del veicolo nel quale è installato il tassametro.
    Art. 4 Requisiti essenziali

    I tassametri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 1 della presente ordinanza.

    Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

    La conformità dei tassametri ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, di cui all’allegato 2 OStrM:

    a.
    esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
    b.
    esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
    c.
    dichiarazione di conformità basata su una garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
    Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 L’utilizzatore deve sottoporre i tassametri almeno ogni 12 mesi a una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza.

    2 La procedura di cui al capoverso 1 deve essere svolta anche in seguito a qualsiasi modifica del veicolo che possa influenzare la determinazione corretta della distanza percorsa.

    3 Se l’esito della misurazione non consente di garantire per i 12 mesi seguenti il rispetto degli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8, il tassametro deve essere nuovamente regolato da uno specialista secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e successivamente protetto.

    Art. 7 Installazione, messa in servizio e utilizzazione

    1 Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 OStrM, l’utilizzatore è responsabile:

    a.
    del rispetto delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio del tassametro;
    b.
    della programmazione corretta del tassametro.

    2 I tassametri e gli apparecchi per determinare la distanza percorsa devono in qual­siasi momento essere protetti, per mezzo delle possibilità previste dal fabbricante, da manipolazioni.

    3 Il numero di impulsi per chilometro percorso di un generatore di segnale a distanza non deve essere modificabile.

    4 Le manipolazioni del sistema elettronico di un veicolo sono consentite solo nell’ambito della manutenzione eseguita in un’officina. È in particolare vietato trasportare strumenti o installazioni che potrebbero influenzare le informazioni sulla distanza percorsa.

    Art. 8 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati del tassametro e dello strumento per determinare la distanza percorsa sono in totale:

    a.
    2 per cento della distanza percorsa o 20 metri; fa stato il valore maggiore;
    b.
    1 per cento del tempo trascorso o 2 secondi; fa stato il valore maggiore.
    Art. 9 Disposizioni transitorie

    1 I tassametri immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere utilizzati se soddisfano i requisiti previsti dalla presente ordinanza.

    2 I tassametri che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 se sono costruiti in modo tale da non superare gli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8. Possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025 se insieme allo strumento per determinare la distanza percorsa non superano gli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8.

    3 Se insieme allo strumento per determinare la distanza percorsa superano gli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8, i tassametri immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati al massimo fino al 31 dicembre 2015.

    Allegato 1

    (art. 4)

    Requisiti specifici per i tassametri

    1 Definizioni

    1.1 Velocità trasversale

    Valore ottenuto dividendo il valore di tariffa in base alla durata per il valore di tariffa in base alla distanza.

    1.2 Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa)

    Calcolo del prezzo della corsa basato sull’applicazione della tariffa in base alla durata al di sotto della velocità trasversale e sull’applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra della velocità trasversale.

    1.3 Modo di calcolo normale D (applicazione doppia della tariffa)

    Calcolo del prezzo della corsa basato sull’applicazione simultanea della tariffa in base alla durata e della tariffa in base alla distanza per tutto il percorso.

    1.4 Modalità di funzionamento

    I vari modi in cui un tassametro svolge le sue funzioni. Le modalità di funzionamento sono segnalate dalle seguenti indicazioni:

    «libero»:
    modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato.
    «occupato»:
    modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa viene calcolato.
    «in attesa»:
    modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa effettuata è visualizzato e almeno il calcolo della tariffa in base alla durata è disattivato.

    2 Requisiti metrologici

    2.1 Il prezzo della corsa deve essere visualizzato come segue: in avanzamento a scatti di CHF 0,10 nella modalità di funzionamento «occupato»; il prezzo totale per la corsa nella modalità di funzionamento «in attesa».

    2.2 Il tassametro dev’essere in grado di applicare il modo di calcolo normale S e il modo di calcolo normale D. Deve essere possibile scegliere tra i due modi di calcolo e proteggere questa impostazione.

    2.3 Il tassametro dev’essere in grado di fornire i seguenti dati mediante adeguate interfacce protette:

    modalità di funzionamento «libero», «occupato» o «in attesa»;
    dati del totalizzatore di cui al numero 7.8;
    informazione generale: costante del generatore del segnale di distanza, data alla quale è stata posta la protezione dell’interfaccia, identificatore del veicolo, tempo reale, individuazione della tariffa;
    informazioni riguardanti il prezzo della corsa: totale da pagare, prezzo della corsa, calcolo del prezzo, supplementi, data, momento della partenza, fine della corsa, distanza percorsa;
    informazioni sulle tariffe: relativi parametri.

    2.4 Deve essere possibile mettere a punto il tassametro in funzione della costante del generatore del segnale di distanza al quale esso è destinato ad essere collegato e garantire la messa a punto effettuata.

    3 Condizioni di funzionamento nominali

    3.1 La classe di ambiente meccanico applicabile è la M3 di cui all’allegato 1 numero 1.3.2 lettera a OStrM.

    3.2 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, in particolare:

    un intervallo di temperatura operativa di minimo 80 °C per l’ambiente climatico;
    i limiti dell’alimentazione in corrente continua per cui lo stru­mento è stato progettato.

    4 Errori massimi tollerati

    4.1 Gli errori massimi tollerati per il solo tassametro senza lo strumento per determinare la distanza percorsa, sono i seguenti:

    ± 0,1 % del tempo trascorso o 0,2 secondi; fa stato il valore maggiore;
    ± 0,2 % della distanza percorsa o 4 metri; fa stato il valore maggiore;
    per il calcolo del prezzo della corsa: ± 0,1 %; escluso l’arroton­damento alla cifra meno significativa dell’indicazione del prezzo.

    5 Immunità elettromagnetica

    5.1 La classe elettromagnetica applicabile è la E3 di cui all’allegato 1 numero 1.3.3 lettera a OStrM.

    5.2 Gli errori massimi tollerati indicati al numero 4.1 devono essere rispettati anche in presenza di un’interferenza elettromagnetica.

    6 Interruzione dell’alimentazione elettrica

    6.1 In caso di riduzione dell’alimentazione elettrica a un valore inferiore al limite minimo di funzionamento specificato dal fabbricante, il tassametro deve:

    continuare a funzionare correttamente o riprendere il funzionamento corretto senza perdere i dati disponibili prima del calo di alimentazione se quest’ultimo è temporaneo, segnatamente a causa della riaccensione del motore;
    arrestare la misurazione in corso e ritornare alla posizione «libero» se il calo di alimentazione dura più a lungo.

    7 Altri requisiti

    7.1 Il fabbricante del tassametro deve precisare le condizioni per la compatibilità tra il tassametro e lo strumento per determinare la distanza percorsa.

    7.2 L’eventuale supplemento per un servizio extra deve essere escluso dal prezzo visualizzato. Tuttavia, il tassametro può visualizzare temporaneamente il prezzo totale comprensivo del supplemento in questione.

    7.3 Se il prezzo della corsa è calcolato conformemente al metodo di calcolo normale D, il tassametro può essere provvisto di una modalità di visualizzazione in cui sono visualizzate in tempo reale unicamente la distanza percorsa e la durata della corsa.

    7.4 Tutti i valori visualizzati al passeggero devono essere opportunamente identificati. I valori e la loro identificazione devono essere chiaramente leggibili in condizioni di luce diurna e notturna.

    7.5 Se il prezzo della corsa o le misure da prevedere contro le frodi possono essere influenzati dalla scelta di funzioni appartenenti ad un insieme preprogrammato o in base alla regolazione di dati liberamente scelti, deve essere possibile proteggere la regolazione dello strumento e i dati inseriti.

    7.6 Le possibilità di protezione disponibili in un tassametro devono essere tali che sia possibile proteggere le impostazioni separatamente.

    7.7 L’allegato 1 numero 8.3 OStrM si applica anche alle tariffe.

    7.8 Il tassametro deve essere provvisto di totalizzatori senza possibilità di azzeramento relativi ai valori seguenti:

    distanza totale percorsa dal veicolo;
    distanza totale percorsa dal veicolo con clienti
    numero totale di corse;
    importo totale del denaro richiesto a titolo di supplemento;
    importo totale del denaro richiesto sotto forma di prezzo della corsa.

    I valori totalizzati devono includere i valori memorizzati ai sensi del numero 6.1 in condizioni di interruzione della fonte di alimentazione elettrica.

    7.9 Una volta scollegato il tassametro dalla fonte di alimentazione elettrica, i valori di cui al numero 7.8 devono restare memorizzati per un anno.

    7.10 Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione dei valori totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri.

    7.11 È consentito il cambiamento automatico delle tariffe a causa:

    della distanza percorsa;
    della durata della corsa;
    dell’ora;
    della data;
    del giorno della settimana.

    7.12 Se le caratteristiche del veicolo sono importanti per l’attendibilità del tassametro, quest’ultimo deve essere munito dei mezzi per proteggere il collegamento del tassametro al veicolo sul quale è installato.

    7.13 Ai fini delle prove successive all’installazione, il tassametro deve essere provvisto della possibilità di verificare separatamente la precisione della misurazione dei tempi e della distanza e la precisione dei calcoli.

    7.14 Il tassametro e le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbricante devono essere tali che, una volta completata l’installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non sia possibile, come da stato della tecnica, alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che rappresenta la distanza percorsa.

    7.15 Il tassametro deve essere costruito in modo tale da rispettare gli errori massimi tollerati di cui al numero 4.1 senza regolazione per un anno di impiego.

    7.16 Il tassametro deve essere dotato di un orologio a tempo reale che indica l’ora e la data. I requisiti dell’orologio a tempo reale sono i seguenti:

    l’indicazione del tempo deve avvenire con una precisione dello 0,02 %;
    la correzione dell’orologio consentita non deve essere di oltre 2 minuti la settimana;
    la correzione per l’ora solare e l’ora legale è automatica;
    deve essere impossibile la correzione, automatica o manuale, durante la corsa.

    7.17 I valori relativi alla distanza percorsa e al tempo trascorso devono essere indicati e stampati nelle unità di misura seguenti:

    distanza percorsa: chilometri;
    tempo trascorso: secondi, minuti o ore, secondo le preferenze.

    Allegato 22

    2 Aggiornato dal n. I dell’O del DFGP del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4547).

    (art. 6)

    Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione dei tassametri

    1 Il controllo può essere effettuato dall’utilizzatore stesso oppure, su suo incarico, da uno specialista.

    2 ...

    2.1 Il controllo consiste nel percorrere un tragitto conosciuto della lunghezza minima di almeno un chilometro e nel confrontare il tratto effettivamente percorso con la distanza segnalata dal tassametro; il risultato del confronto va messo a verbale.

    2.2 Le persone competenti che dispongono di uno strumento speciale per determinare il numero degli impulsi generati dai tassametri possono effettuare l’esame con tale strumento su tragitti inferiori a quelli previsti al numero 2.1. Lo strumento deve essere in grado di garantire la precisione richiesta dei tassametri e adempiere i requisiti posti alla riferibilità di cui all’articolo 9 OStrM.

    3 Il verbale deve contenere almeno i dati seguenti:

    dati relativi all’utilizzatore;
    identificazione univoca del veicolo;
    data del controllo;
    lunghezza del percorso effettuato;
    distanza indicata dal tassametro;
    eventuali nuove impostazioni del tassametro (segnatamente la modifica del numero di impulsi);
    nome della persona che ha svolto il controllo.

    4 Il verbale deve essere tenuto a disposizione nel veicolo.

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