7.1 Il fabbricante del tassametro deve precisare le condizioni per la compatibilità tra il tassametro e lo strumento per determinare la distanza percorsa.
7.2 L’eventuale supplemento per un servizio extra deve essere escluso dal prezzo visualizzato. Tuttavia, il tassametro può visualizzare temporaneamente il prezzo totale comprensivo del supplemento in questione.
7.3 Se il prezzo della corsa è calcolato conformemente al metodo di calcolo normale D, il tassametro può essere provvisto di una modalità di visualizzazione in cui sono visualizzate in tempo reale unicamente la distanza percorsa e la durata della corsa.
7.4 Tutti i valori visualizzati al passeggero devono essere opportunamente identificati. I valori e la loro identificazione devono essere chiaramente leggibili in condizioni di luce diurna e notturna.
7.5 Se il prezzo della corsa o le misure da prevedere contro le frodi possono essere influenzati dalla scelta di funzioni appartenenti ad un insieme preprogrammato o in base alla regolazione di dati liberamente scelti, deve essere possibile proteggere la regolazione dello strumento e i dati inseriti.
7.6 Le possibilità di protezione disponibili in un tassametro devono essere tali che sia possibile proteggere le impostazioni separatamente.
7.7 L’allegato 1 numero 8.3 OStrM si applica anche alle tariffe.
7.8 Il tassametro deve essere provvisto di totalizzatori senza possibilità di azzeramento relativi ai valori seguenti:
- –
- distanza totale percorsa dal veicolo;
- –
- distanza totale percorsa dal veicolo con clienti
- –
- numero totale di corse;
- –
- importo totale del denaro richiesto a titolo di supplemento;
- –
- importo totale del denaro richiesto sotto forma di prezzo della corsa.
I valori totalizzati devono includere i valori memorizzati ai sensi del numero 6.1 in condizioni di interruzione della fonte di alimentazione elettrica.
7.9 Una volta scollegato il tassametro dalla fonte di alimentazione elettrica, i valori di cui al numero 7.8 devono restare memorizzati per un anno.
7.10 Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione dei valori totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri.
7.11 È consentito il cambiamento automatico delle tariffe a causa:
- –
- della distanza percorsa;
- –
- della durata della corsa;
- –
- dell’ora;
- –
- della data;
- –
- del giorno della settimana.
7.12 Se le caratteristiche del veicolo sono importanti per l’attendibilità del tassametro, quest’ultimo deve essere munito dei mezzi per proteggere il collegamento del tassametro al veicolo sul quale è installato.
7.13 Ai fini delle prove successive all’installazione, il tassametro deve essere provvisto della possibilità di verificare separatamente la precisione della misurazione dei tempi e della distanza e la precisione dei calcoli.
7.14 Il tassametro e le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbricante devono essere tali che, una volta completata l’installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non sia possibile, come da stato della tecnica, alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che rappresenta la distanza percorsa.
7.15 Il tassametro deve essere costruito in modo tale da rispettare gli errori massimi tollerati di cui al numero 4.1 senza regolazione per un anno di impiego.
7.16 Il tassametro deve essere dotato di un orologio a tempo reale che indica l’ora e la data. I requisiti dell’orologio a tempo reale sono i seguenti:
- –
- l’indicazione del tempo deve avvenire con una precisione dello 0,02 %;
- –
- la correzione dell’orologio consentita non deve essere di oltre 2 minuti la settimana;
- –
- la correzione per l’ora solare e l’ora legale è automatica;
- –
- deve essere impossibile la correzione, automatica o manuale, durante la corsa.
7.17 I valori relativi alla distanza percorsa e al tempo trascorso devono essere indicati e stampati nelle unità di misura seguenti:
- –
- distanza percorsa: chilometri;
- –
- tempo trascorso: secondi, minuti o ore, secondo le preferenze.