Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i requisiti delle misure di volume;
- b.
- le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- c.
- le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
941.211
del 19 marzo 2006 (Stato 20 aprile 2016)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica:
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
Valgono le seguenti condizioni di riferimento:
1 Le misure per lo spaccio devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
2 Il requisito di cui all’allegato 1 numero 9.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, secondo il quale lo strumento di misurazione deve presentare indicazioni sulla sua accuratezza, non è applicabile alle misure per lo spaccio.
1 La conformità delle misure per lo spaccio ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
2 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure per lo spaccio.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 245).
I fusti e le cisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.
1 I fusti e le cisterne beneficiano dell’ammissione generale. Sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 I fusti di metallo con un volume nominale fino a 100 dm3 compresi possono essere immessi sul mercato con il segno distintivo del fabbricante invece che con la marcatura di verificazione. Con il suo segno distintivo, il fabbricante conferma che il fusto soddisfa i requisiti essenziali.
3 Le competenti autorità o laboratori controllano, su campioni scelti a caso, che i fusti marcati con tali segni distintivi siano conformi alle prescrizioni. Il controllo ha luogo secondo istruzioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS)4, presso il fabbricante o, se del caso, presso l’importatore.
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Per i fusti e le cisterne della classe di accuratezza A la verificazione o la marcatura ha validità illimitata.
2 I fusti e le cisterne della classe di accuratezza B devono essere presentati ogni quattro anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
3 La validità della verificazione cessa in caso di deformazione permanente della camera di misurazione o in caso di riparazione.
4 Per i fusti e le cisterne trasferibili, può essere verificato il volume o la tara.
Le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Ai fini della verificazione, il METAS disciplina nei singoli casi i requisiti della misura di volume.
1 Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c, fabbricate con materiali che garantiscono una duratura stabilità della forma, la verificazione ha validità illimitata.
2 Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c, fabbricate con materiali deformabili, è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.
L’ordinanza del DFGP del 2 novembre 19995 sulle misure di volume è abrogata.
1 Le misure di volume che sono state immesse sul mercato e sottoposte alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposte alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva le misure di volume devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.
2 Le misure di volume che soddisfano le disposizioni secondo il diritto previgente possono ancora essere immesse sul mercato e sottoposte alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Potranno essere sottoposte alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
3 Le misure di volume che soddisfano le disposizioni secondo il diritto previgente e per le quali era ammesso il segno distintivo del fabbricante in vece della verificazione iniziale possono ancora essere immesse sul mercato per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 5)
Misura con linea di fiducia
Una misura per lo spaccio provvista di una linea di fiducia (segno di riempimento) che indica il volume nominale Vn.
Misura rasobocca
Una misura per lo spaccio in cui il volume interno è uguale al volume nominale.
Misura di trasferimento
Una misura per lo spaccio nella quale il liquido è decantato prima di essere consumato.
Volume di riempimento
Per le misure rasobocca, è il volume interno; per le misure con linea di fiducia, è il volume interno fino al segno di riempimento.
Tabella 1
con linea di fiducia | rasobocca* | |
---|---|---|
Misure di trasferimento | ||
Vn < 100 ml | ± 2 ml | 0 + 4 ml |
Vn ≥ 100 ml | ± 3 % | 0 + 6 % |
Misure per bere | ||
Vn < 200 ml | ± 5 % | 0 + 10 % |
Vn ≥ 200 ml | ± (5 ml + 2,5 % di Vn) | 0 + 10 ml + 5 % |
|
(art. 7)
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