941.213 OSPNA
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    941.213

    Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

    (OSPNA)1

    del 16 aprile 2004 (Stato 1° gennaio 2017)

    1 Introdotta dal n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),3

    ordina:

    2 RS 941.210

    3 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza definisce le esigenze che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono soddisfare, le procedure di valutazione della conformità e i controlli dopo l’immissione sul mercato.

    Art. 2 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati per:

    a.
    la determinazione della massa nelle transazioni commerciali, nella stesura di perizie giudiziarie, nell’applicazione di prescrizioni legali, segnatamente per il calcolo di un emolumento, di un dazio, di una tassa, di un premio, di una multa, di una remunerazione, di un’indennità o di importi analoghi;
    b.
    la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, di diagnosi e di cura, nella preparazione in farmacia di medicine su prescrizione medica e nelle analisi in laboratori medici e farmaceutici;
    c.
    la determinazione del prezzo in funzione della massa nella vendita diretta al pubblico e nella preparazione di imballaggi preconfezionati.
    Art. 3 Definizioni

    Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

    a.
    strumento per pesare: uno strumento di misura che determina la massa di un corpo in funzione della forza di gravità che agisce su di esso oppure che determina altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;
    b.
    strumento per pesare a funzionamento non automatico: uno strumento per pesare che necessita l’intervento di un operatore durante la pesatura;
    c.
    divisione reale (d): valore, espresso in unità di massa, della differenza tra i valori corrispondenti a due graduazioni consecutive ’o della differenza tra due indicazioni consecutive per un’indicazione numerica;
    d.
    divisione di verifica (e): valore, espresso in unità di massa, utilizzato per la classificazione degli strumenti per pesare e per la definizione degli errori massimi tollerati4.
    e.5
    ...

    4 Nuova espressione giusta il n. II 1 dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    5 Abrogata dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Art. 4 Unità

    Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico:

    microgrammo (g)

    milligrammo (mg)

    grammo (g)

    chilogrammo (kg)

    tonnellata (t)

    carato metrico (ct) (unicamente per la pesatura di pietre preziose)

    Art. 5 Condizioni di riferimento, pesi campione

    1 Per la determinazione dei risultati di misurazione al momento della valutazione della conformità o di una verificazione successiva, le condizioni di riferimento sono date dai seguenti valori:

    a.
    temperatura

    20 °C;

    b.
    massa volumetrica convenzionale dei pesi campione

    8000 kg/m3;

    c.
    massa volumetrica dell’aria

    1,2 kg/m3.

    2 I pesi campioni o i carichi utilizzati per la verificazione non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo dell'errore massimo tollerato6 dello strumento per pesare da verificare.

    6 Nuova espr. giusta il n. II 1 dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

    Art. 6 Strumenti per pesare della classe di precisione

    1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico della classe di precisione secondo l’allegato 1 numero 2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali minerali da costruzione, rifiuti, materiali di demolizione e immondizie.

    2 Negli altri casi, gli strumenti per pesare della classe di precisione possono essere utilizzati soltanto con l’autorizzazione dell’Istituto federale di metrologia (METAS)7. Il METAS può accordare l’autorizzazione segnatamente nell’ambito della sorveglianza del traffico o del commercio di merci a buon mercato di grande consumo.8

    7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

    Sezione 2: Immissione sul mercato

    Art. 7 Esigenze fondamentali

    1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono soddisfare le esigenze fondamentali di cui all’allegato 1.

    2 Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico è conforme alle norme armonizzate di cui all’allegato 2, se ne presume la conformità alle esigenze fondamentali.

    3 Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico comprende o è collegato a dispositivi che non sono utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 2, tali dispositivi non sono sottoposti alle esigenze fondamentali.

    Art. 89 Procedure di valutazione della conformità

    La conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico alle esigenze fondamentali è stabilita, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

    a.
    il modulo B di cui all’allegato 3 numero 1, seguito dal modulo D di cui all’allegato 3 numero 2 oppure dal modulo F di cui all’allegato 3 numero 4;
    b.
    il modulo G di cui all’allegato 3 numero 6.

    2 Se il fabbricante sceglie la procedura secondo il capoverso 1 lettera a, il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che non contengono dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico. Se in tali casi non si utilizza il modulo B, si applica il modulo D1 di cui all’allegato 3 numero 3 oppure il modulo F1 di cui all’allegato 3 numero 5.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Art. 10 Dichiarazione di conformità

    1 Chi immette sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che tale strumento soddisfa le esigenze fondamentali e che le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 sono state espletate.

    2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

    3 Vi devono figurare almeno le indicazioni seguenti:

    a.
    il nome e l’indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera, che ha redatto la dichiarazione di conformità e il nome e la funzione della persona che l’ha firmata;
    b.
    la descrizione dello strumento per pesare (marca, tipo o modello, numero del certificato d’approvazione del tipo);
    c.
    la dichiarazione che lo strumento per pesare soddisfa le esigenze legali;
    d.
    se del caso, le norme tecniche applicate;
    e.
    se del caso, indicazioni relative a un’utilizzazione particolare;
    f.
    se del caso, il nome e l’indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità.

    4 ...12

    12 Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Art. 11 Documentazione tecnica

    1 ...13

    2 La documentazione tecnica di cui all’allegato 3 deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. Può tuttavia essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano comunicate in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.14

    3 La documentazione tecnica deve comprendere almeno:

    a.
    la descrizione generale dello strumento per pesare;
    b.
    la descrizione dei provvedimenti presi per garantire la conformità dello strumento per pesare alle esigenze fondamentali;
    c.
    i documenti necessari alla relativa procedura di valutazione della conformità.

    13 Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Art. 12 Obbligo di annunciare e di informare

    Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve:

    a.
    annunciare al METAS il proprio nome e indirizzo e la categoria degli strumenti per pesare, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato;
    b.
    informare l’utilizzatore sui suoi obblighi secondo la sezione 3.
    Art. 13 Marcatura

    1 La conformità di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico alle esigenze legali è certificata dall’apposizione del marchio di conformità e del marchio metrologico secondo l’allegato 5 numero 1.1 lettere a e b. Tali strumenti devono inoltre recare le iscrizioni previste dall’allegato 5 numero 1.1 lettera c.

    2 In Svizzera, in luogo e vece del marchio di conformità secondo il capoverso 1, si può apporre un marchio di conformità straniero a condizione che il suo impiego si fondi su valutazioni della conformità il cui mutuo riconoscimento è retto da un trattato internazionale.

    Art. 14 Marcatura dei dispositivi addizionali

    Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico comprende o è collegato a dispositivi che non sono sottoposti alle procedure di valutazione della conformità secondo l’articolo 8, ciascuno di tali dispositivi deve recare il simbolo definito nell’allegato 5 numero 2.

    Sezione 2a:15 Obblighi degli operatori economici

    15 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Art. 14a

    Gli obblighi degli operatori economici sono retti in particolare dall’allegato 6.

    Sezione 3: Obblighi dell’utilizzatore

    Art. 15 Strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c

    1 L’utilizzatore è responsabile della conformità alle esigenze legali dello strumento per pesare di cui si serve.

    2 Deve annunciare alla competente autorità cantonale d’esecuzione ogni messa in servizio di uno strumento per pesare ed essere in grado di informare in ogni momento tale autorità sugli strumenti per pesare di cui si serve.

    3 È responsabile dell’esecuzione tempestiva della verificazione successiva.

    Art. 16 Strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettera b

    1 L’utilizzatore è responsabile della conformità alle esigenze legali dello strumento per pesare di cui si serve.

    2 Deve essere in grado di informare in ogni momento la competente autorità cantonale d’esecuzione sugli strumenti per pesare di cui si serve.

    3 Deve provvedere affinché la manutenzione degli strumenti per pesare di cui si serve sia effettuata conformemente alle prescrizioni.

    Sezione 4: Controlli degli strumenti per pesare dopo la loro immissione sul mercato

    Art. 17 Sorveglianza del mercato16

    1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla sorveglianza del mercato.17

    2 Nell’ambito della sorveglianza del mercato, i competenti organi d’esecuzione controllano se gli strumenti per pesare che sono stati immessi sul mercato o che sono stati messi in servizio adempiono le prescrizioni della presente ordinanza.18

    3 I controlli sono effettuati mediante sondaggio o in base a presunzione fondata che uno strumento per pesare non adempie le prescrizioni.

    4 I controlli possono aver luogo presso l’utilizzatore, il fabbricante o l’importatore.

    16 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    17 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    18 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 18 Verificazione successiva, durata di validità della verificazione

    1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c sono sottoposti periodicamente alla verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.19

    2 La verificazione successiva degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve aver luogo:

    a.20
    ...
    b.
    ogni anno per:
    1.21
    gli strumenti per pesare che servono per i controlli a campione nelle stazioni di riempimento e di confezione,
    2.
    i pesa-assi utilizzati dalla polizia per i controlli stradali,
    3.
    gli strumenti stazionari per pesare utilizzati per la presa in consegna del latte,
    4.
    gli strumenti per pesare utilizzati in zone umide delle aziende (mattatoi, aziende chimiche),
    5.
    gli strumenti per pesare a equilibrio automatico o semiautomatico utilizzati nei mercati pubblici,
    6.
    gli strumenti per pesare permanentemente sottocarico montati su un veicolo,
    7.
    gli strumenti per pesare montati su un carrello elevatore a mano o su un carrello elevatore a forca,
    8.22
    gli strumenti per pesare destinati a stampare la quantità, il prezzo unitario o il prezzo di vendita su imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali variabili, ad eccezione delle bilance di cassa con stampante che servono solo occasionalmente alla pesatura di imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali variabili;
    c.
    ogni tre anni per:
    1.
    gli strumenti per pesare a pesi cursori con portata superiore a 5 t,
    2.
    gli strumenti per pesare a equilibrio automatico o semiautomatico utilizzati nelle aziende agricole;
    d.
    ogni quattro anni per gli strumenti per pesare a equilibrio non automatico;
    e.
    ogni due anni per gli altri strumenti per pesare.

    3 La verificazione degli strumenti per pesare è valida unicamente per le pesate effettuate entro il campo di pesatura.

    4 I dispositivi di cui all’articolo 7 capoverso 3 non sono sottoposti alla verificazione successiva, se sono marcati con il simbolo di cui all’allegato 5 numero 2.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

    20 Abrogata dal n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).

    21 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).

    22 Introdotto dal n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).

    Art. 19 Ispezione generale

    Gli organi d’esecuzione dei Cantoni controllano a intervalli irregolari, per l’intera durata d’utilizzazione degli strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c, se:

    a.
    tali strumenti sono idonei all’utilizzazione prevista e sono utilizzati conformemente alle prescrizioni legali;
    b.
    tali strumenti recano il marchio di conformità così come il bollo e i sigilli della verificazione prescritti;
    c.
    la verificazione è stata effettuata per tempo.
    Art. 20 Provvedimenti

    1 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento per pesare a funzionamento non automatico non adempie le prescrizioni legali, il METAS comunica il risultato alla persona responsabile dell’immissione sul mercato e le dà l’opportunità di prendere posizione. A tale scopo il METAS ordina i provvedimenti appropriati e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare l’ulteriore immissione sul mercato, ordinare il ritiro, la confisca o il sequestro oppure pubblicare i provvedimenti che ha preso.23

    2 Il METAS informa:24

    a.
    le autorità e gli organi d’esecuzione competenti sui provvedimenti presi a livello nazionale e internazionale;
    b.
    gli organi competenti dei principali partner commerciali della Svizzera sui provvedimenti che concernono l’ulteriore offerta, l’immissione sul mercato, la messa in servizio di strumenti per pesare o il ritiro di quelli immessi sul mercato o messi in servizio.

    3 Se nell’ambito di un’ispezione generale si constata che uno strumento per pesare o la sua utilizzazione non sono conformi alle prescrizioni, il competente organo d’esecuzione dispone i provvedimenti appropriati per ripristinare la situazione legale.

    4 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale si constata che uno strumento per pesare non è conforme alle prescrizioni, le infrazioni sono punite secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 della legge federale del 17 giugno 201125 sulla metrologia, agli articoli 23–30 della legge federale del 6 ottobre 199526 sugli ostacoli tecnici al commercio e all’articolo 248 del Codice penale27.28

    23 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    24 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    25 RS 941.20

    26 RS 946.51

    27 RS 311.0

    28 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 2129 Tasse per il controllo

    Se nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale constata un’infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza, l’autorità di controllo riscuo­­te una tassa calcolata in base al tempo impiegato, conformemente all’ordi­nanza del 23 novembre 200530 sulle tasse di verificazione.

    29 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    30 RS 941.298.1

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 22 Disposizioni transitorie

    1 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono stati ammessi secondo l’ordinanza del DFGP del 15 agosto 198631 sugli strumenti per pesare possono ancora essere immessi sul mercato e presentati alla verificazione iniziale secon­do l’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione fino al 30 aprile 2009.32

    2 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che sono stati oggetto della verificazione iniziale secondo il capoverso 1 e quelli che sono già stati oggetto di verificazioni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono ulteriormente essere presentati alla verificazione successiva.

    31 [RU 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119. RU 2005 5145 art. 11]

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

    Art. 22a33 Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015

    I certificati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2015, come i certificati di esame del tipo e i certificati di esame del progetto, restano validi fino alla loro scadenza.

    33 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Allegato 1

    (art. 6 e 7 cpv. 1)

    Esigenze fondamentali per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

    La terminologia utilizzata è quella adottata dall’Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML35).

    Osservazione preliminare

    Per gli strumenti per pesare, che comprendono o sono collegati a più dispositivi di visualizzazione o stampa, le esigenze fondamentali sono applicabili unicamente alla parte dello strumento che stampa o registra in modo corretto e indelebile i risultati della pesatura e che è accessibile alle due parti interessate alla misurazione. Le esigenze fondamentali non sono applicabili ai dispositivi che si limitano a riprodurre i risultati della pesatura e che non possono influenzare il corretto funzionamento dello strumento.

    Nel caso di strumenti per pesare utilizzati per la vendita diretta al pubblico, tutti i dispositivi di visualizzazione e di stampa per il venditore e per il cliente devono soddisfare le esigenze fondamentali.

    Esigenze metrologiche

    1 Unità di misura

    Sono autorizzate le unità di misura secondo l’articolo 4.

    2 Classi di precisione

    2.1 Gli strumenti per pesare sono suddivisi in quattro classi di precisione:

    Denominazione

    Simbolo

    speciale

    fine

    media

    ordinaria

    Le caratteristiche di queste classi sono indicate nella tabella 1.

    Classi di precisione

    Tabella 1

    Classe

    Divisione di verifica (e)

    Portata minima (Min)

    Numero di divisioni di verifica n = Max/e

    Valore minimo

    Valore massimo

    I

    0,001 g

    ≤ e

    100 e

    50 000

    II

    0,001 g

    ≤ e ≤ 0,05 g

     20 e

       100

    100 000

    0,1 g

    ≤ e

     50 e

     5 000

    100 000

    III

    0,1 g

    ≤ e ≤ 2 g

     20 e

       100

     10 000

    5 g

    ≤ e

     20 e

       500

     10 000

    IIII

    5 g

    ≤ e

     10 e

       100

      1 000

    La portata minima è ridotta a 5 e per gli strumenti per pesare delle classi II e III che servono per determinare una tariffa di trasporto.

    2.2 Divisione reale e divisione di verifica

    2.2.1 La divisione reale (d) e la divisione di verifica (e) devono corrispondere a 1×10k, 2×10k o 5×10k unità di massa, dove k è un numero intero o è uguale a zero.

    2.2.2 Per tutti gli strumenti per pesare senza dispositivi indicatori complementari: d = e

    2.2.3 Per gli strumenti per pesare con dispositivi indicatori complementari valgono:

    e = 1×10k g d < e ≤ 10 d

    fatti salvi gli strumenti per pesare della classe I con d < 10–4 g, per i quali e = 10–3 g.

    3 Classificazione

    3.1 Strumenti per pesare con un solo campo di pesatura

    Gli strumenti per pesare equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare rientrano nella classe I o nella classe II. Per questi strumenti i limiti inferiori della portata minima di queste due classi sono ottenuti sostituendo nella colonna 3 della tabella 1 la divisione di verifica (e) con la divisione reale (d).

    Se d < 10–4 g, la portata massima della classe I può essere inferiore a 50 000 e.

    3.2 Strumenti per pesare con più campi di pesatura

    Ogni singolo campo di pesatura è classificato in base al numero 3.1. Se i campi di pesatura rientrano in classi di precisione differenti, lo strumento per pesare deve soddisfare le prescrizioni più severe. I campi di pesatura devono essere indicati sullo strumento per pesare.

    3.3 Strumenti per pesare con più scale di divisione

    3.3.1 Gli strumenti per pesare con un solo campo di pesatura possono avere più campi di pesatura parziali (strumenti per pesare con più scale di divisione).

    Tali strumenti non devono essere equipaggiati di un dispositivo indicatore complementare.

    3.3.2 Ogni campo di pesatura parziale (i) di strumenti per pesare con più scale di divisione è definito dalla:

    sua divisione di verifica ei:

    e(i+1) > ei

    sua portata massima Maxi:

    Maxr = Max

    sua portata minima Mini, con:

    Mini = Max(i–1)

    Min1 = Min

    dove:
    i = 1,2, … r,

    i = numero del campo di pesatura parziale;
    r = numero totale dei campi di pesatura parziale.

    Tutte le portate sono portate del carico netto, indipendentemente dal valore della tara utilizzata.

    3.3.3 I campi di pesatura parziale sono classificati in base alla tabella 2. Tutti i campi di pesatura parziale devono rientrare nella stessa classe di precisione, che vale classe di precisione dello strumento per pesare.

    Strumenti per pesare con più scale di divisione

    Tabella 2

    i = 1,2, … r;

    i = numero del campo di pesatura parziale;

    r = numero totale dei campi di pesatura parziale.

    Classe

    Divisione di verifica (e)

    Portata minima (Min)

    Numero di divisione di verifica

    Valore minimo * n = Maxi/e(i+1)

    Valore massimo n = Maxi/ei

    I

    0,001 g

    ≤ ei

    100 ei

    50 000

    II

    0,001 g

    ≤ ei ≤ 0,05 g

     20 ei

     5 000

    100 000

    0,1 g

    ≤ ei

     50 ei

     5 000

    100 000

    III

    0,1 g

    ≤ ei

     20 ei

       500

     10 000

    IIII

    5 g

    ≤ ei

     10 ei

        50

      1 000

    *
    Per i = r, i valori sono quelli della corrispondente colonna della tabella 1 sostituendo e con er

    4 Precisione

    4.1 Nell’applicazione delle procedure di cui all’articolo 8, l’errore dell’indica­zione non deve superare gli errori massimi tollerati specificati nella tabella 3. In caso d’indicazione digitale, l’errore dell’indicazione deve essere corretto per arrotondamento superiore o inferiore.

    4.2 Gli errori massimi tollerabili si riferiscono al valore di peso netto e di tara di tutti i carichi possibili, esclusi i valori di tara prefissati.

    4.3 Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al numero 4.1.

    Errori massimi tollerati

    Tabella 3

    Errori massimi tollerati per carico m in classe:

    ± 0,5 e

    ± 1 e

    ± 1,5 e

    I

    0 ≤ m ≤ 50 000 e

    50 000 e < m ≤ 200 000 e

    200 000 e < m

    II

    0 ≤ m ≤  5 000 e

     5 000 e < m ≤  20 000 e

     20 000 e < m ≤ 100 000 e

    III

    0 ≤ m ≤    500 e

       500 e < m ≤   2 000 e

      2 000 e < m ≤  10 000 e

    IIII

    0 ≤ m ≤     50 e

        50 e < m ≤     200 e

        200 e < m ≤   1 000 e

    5 I risultati della pesatura di uno strumento per pesare devono essere ripetuti e riprodotti dagli altri dispositivi indicatori utilizzati dallo strumento e secondo gli altri metodi di bilanciamento utilizzati.

    I risultati della pesatura devono essere sufficientemente indipendenti da variazioni della posizione del carico sull’apposito ricettore.

    6 Lo strumento per pesare deve reagire a piccole variazioni del carico rispetto alla divisione di verifica.

    7 Fattori che possono influenzare il corretto funzionamento

    7.1 Gli strumenti per pesare delle classi II, III e IIII che possono essere utilizzati in posizione inclinata devono essere sufficientemente insensibili alle alterazioni di livello che possono verificarsi durante il normale funzionamento.

    7.2 Gli strumenti per pesare devono soddisfare le esigenze metrologiche entro l’intervallo di temperature specificato dal fabbricante. Tale intervallo deve essere almeno pari a:

     5 °C per uno strumento per pesare della classe I; 15 °C per uno strumento per pesare della classe II; 30 °C per uno strumento per pesare della classe III o IIII.

    In mancanza di precisazioni al riguardo da parte del fabbricante l’intervallo di temperatura è da –10 °C a +40 °C.

    7.3 Gli strumenti per pesare alimentati a corrente elettrica di rete devono soddisfare le esigenze metrologiche in condizioni di alimentazione entro i limiti di normale fluttuazione.

    Gli strumenti per pesare alimentati a corrente elettrica di batteria devono indicare un calo della tensione d’esercizio al di sotto del valore minimo richiesto e, in tali circostanze, devono continuare a funzionare correttamente oppure disinserirsi automaticamente.

    7.4 In condizioni di elevata umidità relativa, gli strumenti elettronici per pesare, eccettuati quelli delle classi I e II per i quali «e» è inferiore a 1 g, devono soddisfare le esigenze metrologiche al limite superiore del loro campo di temperatura.

    7.5 La permanenza sottocarico di uno strumento per pesare delle classi II, III e IIII per un periodo di tempo prolungato deve avere un’influenza trascurabile sull’indicazione sottocarico o sull’indicazione dello 0, immediatamente dopo la rimozione del carico.

    7.6 In condizioni diverse da quelle definite ai numeri 7.1–7.5, gli strumenti per pesare devono continuare a funzionare correttamente oppure disinserirsi automaticamente.

    Progettazione e costruzione

    8 Esigenze generali

    8.1 Gli strumenti per pesare devono essere progettati e costruiti in modo tale da garantire che le loro caratteristiche metrologiche non si alterino, se correttamente utilizzati e installati nonché se impiegati in un ambiente cui sono destinati. Devono indicare il valore della massa.

    8.2 Se esposti a disturbi, gli strumenti elettronici per pesare non devono mostrare difetti significativi oppure devono individuare e segnalare autonomamente i difetti significativi.

    All’individuazione autonoma di un difetto significativo, gli strumenti elettronici per pesare devono produrre un segnale visivo o sonoro che deve perdurare finché l’utilizzatore prende i provvedimenti necessari o finché il difetto scompare.

    8.3 Le esigenze di cui ai numeri 8.1 e 8.2 devono essere soddisfatte in permanenza per la normale durata d’uso prevista per tali strumenti.

    In presenza di dispositivi elettronici digitali, occorre un adeguato controllo continuo del funzionamento del processo di misurazione, dei dispositivi indicatori e di tutte le operazioni di memorizzazione e di trasferimento dei dati.

    All’individuazione autonoma di un errore significativo di durabilità, gli strumenti per pesare elettronici devono produrre un segnale visivo o sonoro che deve continuare finché l’utilizzatore prende i provvedimenti necessari o finché il difetto scompare.

    8.4 Se un’apparecchiatura esterna viene connessa a uno strumento per pesare elettronico mediante un’opportuna interfaccia, le caratteristiche metrologiche dello strumento per pesare non devono risultare compromesse.

    8.5 Gli strumenti per pesare non devono possedere caratteristiche che potrebbero indurre a un’utilizzazione fraudolenta; peraltro, le possibilità di utilizzazione involontariamente scorretta devono essere ridotte al minimo. I componenti che non devono essere smontati o adattati dall’utilizzatore devono essere protetti contro azioni di questo tipo.

    8.6 Gli strumenti per pesare devono essere progettati in modo tale da consentire la rapida esecuzione dei controlli previsti dalla presente ordinanza.

    9 Indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso

    9.1 L’indicazione dei risultati della pesatura e di altri valori di peso deve essere precisa, inequivocabile e non ingannevole; il dispositivo indicatore deve consentire una facile lettura dell’indicazione in normali condizioni di utilizzazione.

    9.2 I nomi e i simboli delle unità di cui all’articolo 4 devono essere conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 199436 sulle unità.

    9.3 L’indicazione deve risultare impossibile se è superiore a Max + 9 e.

    9.4 È autorizzata l’utilizzazione di un dispositivo indicatore complementare soltanto per l’indicazione delle cifre decimali. I dispositivi indicatori annessi possono essere utilizzati soltanto provvisoriamente e l’operazione di stampa deve essere impedita durante il loro funzionamento.

    9.5 Sono consentite indicazioni secondarie se non vi è possibilità di interpretarle come indicazioni primarie.

    10 Stampa dei risultati della pesatura e di altri valori di peso

    I risultati stampati devono essere corretti, opportunamente individuati e inequivocabili. La stampa deve essere chiara, leggibile, incancellabile e permanente.

    11 Livellamento

    All’occorrenza, gli strumenti per pesare devono essere muniti di un dispositivo di livellamento e di un indicatore di livello sufficientemente sensibili per consentire la corretta posizione dello strumento per pesare.

    12 Azzeramento

    Gli strumenti per pesare possono essere muniti di dispositivi di azzeramento. Il funzionamento di questi dispositivi deve produrre un azzeramento preciso e non deve causare risultati incorretti della misurazione.

    13 Dispositivi di tara e di prefissazione della tara

    Gli strumenti per pesare possono essere muniti di uno o più dispositivi di tara e di un dispositivo di prefissazione della tara. Il funzionamento dei dispositivi di tara deve produrre un azzeramento preciso e deve garantire una corretta pesatura del carico netto. Il funzionamento del dispositivo di prefissazione della tara deve garantire una corretta determinazione del peso netto.

    14 Esigenze supplementari per strumenti per pesare per la vendita diretta al pubblico, con portata massima pari o inferiore a 100 kg

    14.1 Gli strumenti per pesare per la vendita diretta al pubblico devono fornire al cliente in modo chiaro tutte le informazioni fondamentali sull’operazione di pesatura e, nel caso di strumenti per pesare indicatori di prezzo, anche quelle sul calcolo dell’importo da pagare per il prodotto che intende acquistare.

    14.2 L’importo da pagare, se indicato, deve essere corretto.

    14.3 Gli strumenti per pesare calcolatori di prezzo devono indicare i dati fondamentali per un tempo sufficientemente lungo perché il cliente possa leggerli chiaramente.

    14.4 Gli strumenti per pesare calcolatori di prezzo possono svolgere funzioni diverse da quelle della pesatura del prodotto e del calcolo dell’importo da pagare purché tutte le indicazioni relative a tutte le transazioni vengano stampate in modo chiaro, inequivocabile e adeguatamente riprodotte sullo scontrino o talloncino destinato al cliente.

    14.5 Gli strumenti per pesare non devono presentare caratteristiche che, direttamente o indirettamente, possano causare difficoltà d’interpretazione o scarsa chiarezza delle indicazioni.

    14.6 Gli strumenti per pesare devono essere tali che il cliente sia tutelato contro scorrettezze di vendita causate da disfunzioni degli strumenti stessi.

    14.7 Non sono ammessi né dispositivi indicatori ausiliari né dispositivi di estensione dell’indicazione.

    14.8 I dispositivi supplementari sono autorizzati soltanto se non consentono un’utilizzazione fraudolenta.

    14.9 Gli strumenti analoghi a quelli solitamente utilizzati per la vendita diretta al pubblico, ma che non soddisfano le esigenze dei numeri 14.1–14.8, devono recare la dicitura indelebile «da non usarsi per la vendita diretta al pubblico» in prossimità della visualizzazione.

    15 Strumenti per pesare etichettatori di prezzo

    Gli strumenti per pesare etichettatori di prezzo devono soddisfare le esigenze degli strumenti per pesare indicatori di prezzo per la vendita diretta al pubblico, se ed in quanto applicabili allo strumento in questione. La stampa al di sotto della portata minima non deve essere possibile.

    35 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris. Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML), edizione 2000. Si possono ottenere informazioni sulle Raccomandazioni OIML presso l’Istituto federale di metrologia (METAS), Lindenweg 50, 3003 Berna-Wabern.

    Allegato 237

    37 Nuovo testo giusta dal n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).

    (art. 7 cpv. 2)

    Norme armonizzate per strumenti per pesare a funzionamento non automatico

    Norma europea EN 45501:201538

    Aspetti metrologici degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

    38 La norma è disponibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv), 8400 Winterthur, www.snv.ch.

    Allegato 339

    39 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    (art. 8)

    Procedure di valutazione della conformità

    1 Modulo B: Esame del tipo

    1.1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di uno strumento, nonché accerta e certifica che il progetto tecnico di tale strumento rispetta le esigenze della presente ordinanza.

    1.2 L’esame del tipo può essere effettuato in uno dei modi seguenti:

    a.
    esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, dello strumento finito (tipo di produzione);
    b.
    valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, effettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 1.3 e la documentazione supplementare, unita all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche dello strumento (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto);
    c.
    accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, effettuato esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 1.3 e la documentazione supplementare, senza esame di un campione (tipo di progetto).

    1.3 La domanda di esame del tipo è presentata dal fabbricante a un unico organismo di valutazione della conformità di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    a.
    il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
    b.
    una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della confor­mità;
    c.
    la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le esigenze applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
    1.
    una descrizione generale dello strumento,
    2.
    i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di elementi quali componenti, sottounità e circuiti,
    3.
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento,
    4.
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle solu­zioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
    5.
    i risultati degli accertamenti tecnici, quali i calcoli di progettazione e gli esami, e
    6.
    i rapporti delle prove effettuate;
    d.
    i campioni rappresentativi della produzione prevista; l’organismo di valutazione della conformità può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;
    e.
    la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico; tale documentazione cita tutti i documenti utiliz­zati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

    1.4 L’organismo di valutazione della conformità ha i seguenti compiti:

    per lo strumento:

    1.4.1 esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento;

    per i campioni:

    1.4.2 verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

    1.4.3 effettua o fa effettuare opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

    1.4.4 effettua o fa effettuare opportuni esami e prove per accertare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino le corrispondenti esigenze fondamentali della presente ordinanza;

    1.4.5 concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

    1.5 L’organismo di valutazione della conformità redige un rapporto di valutazione riguardante i provvedimenti di cui al numero 1.4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di designazione, l’orga­nismo di valutazione della conformità rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

    1.6 Se il tipo risulta conforme alle esigenze della presente ordinanza applicabili allo strumento in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di approvazione del tipo; tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, l’esito dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato; il certificato di approvazione del tipo può comprendere uno o più allegati.

    Il certificato di approvazione del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità degli strumenti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

    Il periodo di validità del certificato di approvazione del tipo è di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno. In caso di mutamenti essenziali nella progettazione dello strumento, per esempio in seguito all’applicazione di nuove tecniche, la validità del certificato di approvazione del tipo può essere limitata a due anni e prorogata di tre.

    Se il tipo non soddisfa le esigenze della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di approva­zione del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

    1.7 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, valuta se il tipo approvato non è più conforme alle esigenze della presente ordinanza e decide se tale progresso richiede ulteriori indagini. In caso affermativo ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di approvazione del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dello strumento alle esigenze fondamentali della presente ordinanza o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di approvazione del tipo.

    1.8 Ogni organismo di valutazione della conformità informa la propria autorità di designazione in merito ai certificati di approvazione del tipo e agli eventuali supplementi che ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco dei certificati e supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

    Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi designati in merito ai certificati di approvazione del tipo e agli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, in merito a tutti i certificati e ai supplementi rilasciati.

    L’organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certificato di approvazione del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

    1.9 Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti una copia del certificato di approvazione del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato.

    1.10 Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al numero 1.3 ed espletare gli obblighi di cui ai numeri 1.7 e 1.9, purché siano specificati nel mandato.

    2 Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

    2.1 La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2.2 e 2.5, nonché garantisce e dichiara che gli strumenti in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e rispondono alle esigenze della presente ordinanza a essi applicabili.

    2.2 Produzione

    Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli strumenti in questione, come specificato al numero 2.3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al numero 2.4.

    2.3 Sistema di qualità

    2.3.1 Il fabbricante presenta all’organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli strumenti in questione.

    La domanda deve contenere:

    a.
    il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal suo mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
    b.
    una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della confor­mità;
    c.
    tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;
    d.
    la documentazione relativa al sistema di qualità; e
    e.
    la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di approvazione del tipo.

    2.3.2 Il sistema di qualità garantisce che gli strumenti siano conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza.

    Tutti gli elementi, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico, ordinato e per scritto sotto forma di misure, procedure e istruzioni. Tale documentazione sul sistema di qualità consente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e verbali riguardanti la qualità.

    Essa include in particolare un’adeguata descrizione:

    a.
    degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
    b.
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, delle procedure applicate e dei provvedimenti eseguiti sistematicamente;
    c.
    degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;
    d.
    dei verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
    e.
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare l’ottenimento della qualità del prodotto richiesta nonché l’efficacia del sistema di qualità.

    2.3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al numero 2.3.2.

    Esso presume la conformità a tali esigenze degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

    Oltre all’esperienza con i sistemi di qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le esigenze della presente ordinanza. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al numero 2.3.1 lettera e per verificare la capacità del fabbricante di individuare le esigenze pertinenti della presente ordinanza e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dello strumento a tali esigenze.

    La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

    2.3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    2.3.5 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportarvi.

    L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a rispettare le esigenze di cui al numero 2.3.2 o se è necessario un nuovo esame.

    Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

    2.4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità

    2.4.1 Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

    2.4.2 Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni informazione utile, in particolare:

    a.
    la documentazione sul sistema di qualità;
    b.
    i verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

    2.4.3 L’organismo di valutazione della conformità deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sui controlli stessi.

    2.4.4 Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite può procedere o fare procedere, se necessario, a prove sugli strumenti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

    2.5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

    2.5.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e alle pertinenti esigenze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 2.3.1, il numero di identificazione di quest’ultimo.

    2.5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    2.6 Il fabbricante, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dello strumento, tiene a disposizione delle autorità competenti:

    a.
    la documentazione di cui al numero 2.3.1;
    b.
    le informazioni relative alle modifiche di cui al numero 2.3.5, quali approvate;
    c.
    le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui ai numeri 2.3.5, 2.4.3 e 2.4.4.

    2.7 Ogni organismo di valutazione della conformità informa la propria autorità di designazione circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    2.8 Mandatario

    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 2.3.1, 2.3.5, 2.5 e 2.6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

    3 Modulo D1: Garanzia della qualità del processo di produzione

    3.1 La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 3.2, 3.4 e 3.7 e garantisce e dichiara che gli strumenti in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

    3.2 Documentazione tecnica

    Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità dello strumento alle esigenze pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Specifica le esigenze applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    a.
    una descrizione generale dello strumento;
    b.
    i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di elementi quali componenti, sottounità e circuiti;
    c.
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento;
    d.
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordi-nanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    e.
    i risultati degli accertamenti tecnici, quali i calcoli di progettazione e gli esami;
    f.
    i rapporti delle prove effettuate.

    3.3 Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato.

    3.4 Produzione

    Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli strumenti in questione, come specificato al numero 3.5, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al numero 3.6.

    3.5 Sistema di qualità

    3.5.1 Il fabbricante presenta all’organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli strumenti in questione.

    La domanda deve contenere:

    a.
    il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal suo mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
    b.
    una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della confor­mità;
    c.
    tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;
    d.
    la documentazione relativa al sistema di qualità;
    e.
    la documentazione tecnica di cui al numero 3.2.

    3.5.2 Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti alle esigenze della presente ordinanza.

    Tutti gli elementi, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico, ordinato e per scritto sotto forma di misure, procedure e istruzioni. Tale documentazione sul sistema di qualità consente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e verbali riguardanti la qualità.

    Essa include in particolare un’adeguata descrizione:

    a.
    degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;
    b.
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, delle procedure applicate e dei procedimenti eseguiti sistematicamente;
    c.
    degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;
    d.
    dei verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
    e.
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare l’ottenimento della qualità richiesta del prodotto nonché l’efficacia del sistema di qualità.

    3.5.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al numero 3.5.2.

    Esso presume la conformità a tali esigenze degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

    Oltre all’esperienza con i sistemi di qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le esigenze della presente ordinanza. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al numero 3.2, per verificare la capacità del fabbricante di individuare le esigenze pertinenti della presente ordinanza e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dello strumento a tali esigenze.

    La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

    3.5.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    3.5.5 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportarvi.

    L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a rispettare le esigenze di cui al numero 3.5.2 o se è necessario un nuovo esame.

    Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

    3.6 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità

    3.6.1 Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

    3.6.2 Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni informazione utile, in particolare:

    a.
    la documentazione sul sistema di qualità;
    b.
    la documentazione tecnica di cui al numero 3.2.
    c.
    i verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

    3.6.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sui controlli stessi.

    3.6.4 Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite può procedere o fare procedere, se necessario, a prove sugli strumenti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

    3.7 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

    3.7.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme alle esigenze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.5.1, il numero di identificazione di quest’ultimo.

    3.7.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    3.8 Il fabbricante, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dello strumento, tiene a disposizione delle autorità competenti:

    a.
    la documentazione di cui al numero 3.5.1,
    b.
    le informazioni relative alle modifiche di cui al numero 3.5.5, quali approvate;
    c.
    le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui ai numeri 3.5.5, 3.6.3 e 3.6.4.

    3.9 Ciascun organismo di valutazione della conformità informa la propria auto­rità di designazione circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    3.10 Mandatario

    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 e 3.8 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

    4 Modulo F: Conformità al tipo in base alla verifica del prodotto

    4.1 La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 4.2 e 4.5 e garantisce e dichiara che gli strumenti in questione, ai quali sono state applicate le disposizioni di cui al numero 4.3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

    4.2 Produzione

    Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e la sua sorveglianza garantiscano la conformità degli strumenti al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza.

    4.3 Verifica

    L’organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a verificare la conformità degli strumenti al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza.

    Gli esami e le prove di controllo della conformità degli strumenti a tali esigenze sono effettuati esaminando e provando ogni strumento come specificato al numero 4.4.

    4.4 Verifica della conformità mediante l’esame e la prova di ogni strumento

    4.4.1 Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte nelle pertinenti norme armonizzate, o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza.

    In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo di valutazione della conformità decide quali prove sono opportune.

    4.4.2 L’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone o fa apporre, sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni strumento approvato.

    Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mercato.

    4.5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

    4.5.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 4.3, il numero di identificazione di quest’ultimo.

    4.5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 4.3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può inoltre apporre agli strumenti il numero di identificazione di tale organismo.

    4.6 Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre agli strumenti il numero di identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

    4.7 Mandatario

    Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al numero 4.2.

    5 Modulo F1: Conformità basata sulla verifica del prodotto

    5.1 La conformità basata sulla verifica del prodotto è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 5.2, 5.3 e 5.6 e garantisce e dichiara che lo strumento in questione, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al numero 5.4, è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

    5.2 Documentazione tecnica

    5.2.1 Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità dello strumento alle esigenze pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Specifica le esigenze applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    a.
    una descrizione generale dello strumento;
    b.
    i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di elementi quali componenti, sottounità e circuiti;
    c.
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento;
    d.
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordi­nanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    e.
    i risultati dei chiarimenti tecnici, come calcoli di progettazione ed esami; e
    f.
    i rapporti delle prove effettuate.

    5.2.2 Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mercato.

    5.3 Produzione

    Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e la sua sorveglianza garantiscano la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza.

    5.4 Verifica

    L’organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a verificare la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza.

    Gli esami e le prove di controllo della conformità degli strumenti a tali esigenze sono effettuati esaminando e provando ogni strumento come specificato al numero 5.5.

    5.5 Verifica della conformità mediante l’esame e la prova di ogni strumento

    5.5.1 Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte nelle pertinenti norme armonizzate, o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità alle relative esigenze. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo di valutazione della conformità decide quali prove sono opportune.

    5.5.2 L’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone o fa apporre, sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni strumento approvato.

    Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mercato.

    5.6 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

    5.6.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme alle esigenze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 5.4, il numero di identificazione di quest’ultimo.

    5.6.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 5.5 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può inoltre apporre agli strumenti il numero di identificazione di tale organismo.

    5.7 Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre agli strumenti il numero di identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbrica­zione.

    5.8 Mandatario

    Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 5.2.1 e 5.3.

    6 Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico

    6.1 La conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 6.2, 6.3 e 6.5, nonché garantisce e dichiara che lo strumento in questione, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al numero 6.4, è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

    6.2 Documentazione tecnica

    6.2.1 Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 6.4. La documentazione permette di valutare la conformità dello strumento alle esigenze pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Specifica le esigenze applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

    La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

    a.
    una descrizione generale dello strumento;
    b.
    i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di elementi quali componenti, sottounità e circuiti;
    c.
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dello strumento;
    d.
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordi­nanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state appli­cate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
    e.
    i risultati degli accertamenti tecnici, quali i calcoli di progettazione e gli esami;
    f.
    i rapporti delle prove effettuate.

    6.2.2 Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mercato.

    6.3 Produzione

    Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e la sua sorveglianza garantiscano la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza.

    6.4 Verifica

    L’organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate, o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo di valutazione della conformità decide quali prove sono opportune.

    L’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuati e appone o fa apporre, sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni strumento approvato.

    Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mercato.

    6.5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

    6.5.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme alle esigenze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 6.4, il numero di identificazione di quest’ultimo.

    6.5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica lo strumento per cui è stata redatta.

    Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    6.6 Mandatario

    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 6.2.2 e 6.5 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

    7 Disposizioni comuni

    7.1 La valutazione della conformità in base ai moduli D, D1, F, F1 o G può essere effettuata nello stabilimento del fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smontaggio dello strumento, se la messa in servizio nel luogo di utilizzazione non richiede l’assemblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di installazione che potrebbero influire sulle prestazioni dello strumento e se il valore dell’accelerazione di gravità nel luogo di messa in servizio è preso in considerazione o se le prestazioni dello strumento non sono sensibili a variazioni dell’accelerazione di gravità. In tutti gli altri casi essa è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento.

    7.2 Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell’accelera­zione di gravità, le procedure di cui al numero 7.1 possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende tutti gli esami e le prove i cui risultati dipendono dall’accelerazione di gravità, mentre la prima fase comprende tutti gli altri esami e prove. La seconda fase è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento. Nel caso degli strumenti per pesare dipendenti dalla gravità, il luogo di utilizzazione dello strumento corrisponde alla zona di gravità di utilizzazione dello strumento.

    7.2.1 Qualora il fabbricante abbia scelto l’esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al numero 7.1 e qualora queste due fasi siano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che ha partecipato a questa fase.

    7.2.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno strumento, un attestato contenente i dati necessari all’identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove effettuati.

    La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora effettuati.

    Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell’organismo di valutazione della conformità.

    7.2.3 Il fabbricante che ha scelto il Modulo D o D1 nella prima fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure decidere di ricorrere al Modulo F o F1, a seconda dei casi.

    7.2.4 Il marchio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 sono apposti sullo strumento al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che ha partecipato a tale fase.

    Allegato 440

    40 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    Allegato 541

    41 Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    (art. 13 cpv. 1)

    Marchi di conformità e necessarie indicazioni supplementari per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

    1 Marchi e iscrizioni

    1.1
    a.–Il marchio di conformità è rappresentato dal seguente simbolo:

    CH

    L’altezza del simbolo non può essere inferiore a 5 mm.
    Il(i) numero(i) d’identificazione dello(degli) organismo(i) di valutazione della conformità che ha (hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza, di verifica del prodotto o di verifica dell’esemplare unico.
    b.
    Il marchio metrologico supplementare è costituito dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione del marchio, iscritti in un rettangolo; l’altezza del rettangolo è uguale all’altezza del marchio di conformità.
    c.
    Le seguenti iscrizioni:
    se del caso, il numero del certificato di approvazione del tipo;
    il marchio o il nome del fabbricante;
    la classe di precisione, racchiusa in un ovale o in due lineette orizzontali unite da due semicerchi;
    la portata massima, nella forma: Max …;
    la portata minima, nella forma: Min …;
    la divisione di verifica, nella forma: e = …;
    le due ultime cifre dell’anno in cui è stato apposto il marchio di conformità;
    se del caso, il numero di serie;
    per gli strumenti costituiti di unità distinte ma associate: un marchio di identificazione su ciascuna unità;
    la divisione reale, se è diversa da e, nella forma: d = …;
    se del caso, l’effetto massimo sottrattivo di tara, nella forma: T = + …;
    l’effetto massimo additivo di tara, se è diverso da Max, nella forma: T = – …;
    la divisione di tara, se è diversa da d, nella forma: dT = …;
    il carico limite, se è diverso da Max, nella forma: Lim …;
    se del caso, i valori limite particolari di temperatura, nella forma: … °C / … °C;
    se del caso, rapporto tra il ricettore di peso e il ricettore di carico.

    1.2 Gli strumenti per pesare devono essere muniti del marchio di conformità e delle iscrizioni. Il marchio di conformità e le iscrizioni devono essere chiaramente visibili quando lo strumento per pesare è installato nella sua regolare posizione di funzionamento. Il marchio e le iscrizioni sono apposti sullo strumento per pesare in modo che siano ben leggibili.

    1.3 Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere assicurata mediante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento per pesare comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di supporto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di garanzia.

    1.4 Le indicazioni Max, Min, (e) e (d) devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata.

    1.5 Su ciascun dispositivo di misurazione del carico che sia o possa essere collegato ad uno o più ricettori del carico devono essere riportate le iscrizioni relative ai suddetti ricettori.

    1.6 I marchi di conformità giusta il numero 1.1 lettere a e b devono essere apposti in modo ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile. Tali marchi possono essere apposti soltanto se gli strumenti per pesare soddisfano le esigenze della presente ordinanza e se, qualora sia prescritto l’esame del tipo, sono conformi all’esemplare tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo. I marchi di conformità non devono essere asportati durante le verificazioni successive.

    1.7 È vietato apporre sugli strumenti per pesare marchi che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico del marchio di conformità. Sugli strumenti per pesare può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità del marchio di conformità.

    2 Simbolo per i dispositivi che non sono stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità

    Il simbolo per la marcatura dei dispositivi addizionali previsto all’articolo 14 è costituito dalla lettera M, in carattere di stampa maiuscolo nero, su fondo rosso quadrato di almeno 25 mm di lato, il tutto sbarrato dalle due diagonali del quadrato.

    Allegato 642

    42 Introdotto dal n. II cpv. 4 dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

    (art. 14a)

    Obblighi degli operatori economici

    1 Obblighi dei fabbricanti

    1.1 All’atto dell’immissione sul mercato dei loro strumenti per pesare, il fabbricante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente alle esigenze fondamentali di cui all’allegato 1.

    1.2

    1.2.1 Il fabbricante prepara la documentazione tecnica di cui all’articolo 11 e all’allegato 3 ed esegue o fa eseguire l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8.

    1.2.2 Qualora la conformità di uno strumento per pesare alle esigenze applicabili sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 10 e appone il marchio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13.

    1.3 Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 10 per un periodo di dieci anni dalla data di immissione dello strumento per pesare sul mercato.

    1.4.1 Il fabbricante garantisce che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente ordinanza. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dello strumento per pesare, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di uno strumento per pesare.

    1.4.2 Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dallo strumento per pesare, il fabbricante esegue una prova a campione sullo strumento messo a disposizione sul mercato, esamina i reclami, gli strumenti non conformi e i richiami degli strumenti non conformi, tiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distributori di tale sorveglianza.

    1.5 Il fabbricante garantisce che sugli strumenti per pesare che ha immesso sul mercato siano apposti le iscrizioni previste dall’articolo 13 e dall’allegato 5 numero 1.1 lettera c. o, se del caso, il simbolo di cui all’articolo 14 e all’allegato 5 numero 2.

    1.6 Il fabbricante indica sullo strumento per pesare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di sorveglianza del mercato.

    1.7 Il fabbricante garantisce che lo strumento per pesare che ha immesso sul mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una delle lingue di cui all’articolo 10 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

    1.8 Il fabbricante che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per pesare da lui immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento per pesare, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento per pesare presenti un rischio, il fabbricante ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

    1.9 Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento per pesare alla presente ordinanza, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti per pesare da lui immessi sul mercato.

    2 Obblighi dei mandatari

    2.1

    2.1.1 I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

    2.1.2 Gli obblighi di cui al numero 1.1 e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui al numero 1.2 non possono essere trasferiti al mandatario.

    2.2 I mandatari eseguono i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti:

    a.
    tenere a disposizione delle autorità di sorveglianza dei mercati la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 10 e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione dello strumento per pesare sul mercato;
    b.
    a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento per pesare;
    c.
    cooperare con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento per pesare che rientrano nel loro mandato.

    3 Obblighi dell’importatore

    3.1 L’importatore immette sul mercato solo strumenti per pesare conformi.

    3.2

    3.2.1 Prima di immettere uno strumento per pesare sul mercato, l’importatore garantisce che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Assicura che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento per pesare siano apposti il marchio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui all’arti­colo 13, che lo strumento sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le esigenze di cui ai numeri 1.5 e 1.6.

    3.2.2 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per pesare non sia conforme alle esigenze fondamentali di cui all’allegato 1 non immette lo strumento per pesare sul mercato fino a quando non ne sia garantita la conformità. Inoltre, quando lo strumento per pesare presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e il METAS.

    3.3 L’importatore indica sullo strumento il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Qualora ciò richieda l’apertura dell’imballaggio, le indicazioni possono essere riportate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utiliz­zatore e le autorità di sorveglianza del mercato.

    3.4 L’importatore garantisce che lo strumento per pesare sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una delle lingue di cui all’articolo 10 dell’ordi­nanza sugli strumenti di misurazione.

    3.5 L’importatore garantisce che, mentre uno strumento per pesare è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle esigenze fondamentali di cui all’alle­gato 1.

    3.6 Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dallo strumento per pesare, l’importatore esegue una prova a campione sullo strumento messo a disposizione sul mercato, esamina i reclami, gli strumenti non conformi e i richiami degli strumenti non conformi, tiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distributori di tale sorveglianza.

    3.7 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per pesare da lui immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento, oppure per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento per pesare presenti un rischio, l’importatore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

    3.8 Per un periodo di dieci anni dalla data di immissione dello strumento per pesare sul mercato l’importatore tiene una copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 10 a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato; garantisce inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

    3.9 L’importatore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento per pesare, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti per pesare da lui immessi sul mercato.

    4 Obblighi del distributore

    4.1 Quando mette uno strumento a disposizione sul mercato, il distributore agisce con la dovuta diligenza in relazione alle esigenze della presente ordinanza.

    4.2

    4.2.1 Prima di mettere uno strumento per pesare a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi il marchio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e da informazioni in una lingua di cui all’articolo 10 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle esigenze di cui ai numeri 1.5, 1.6 e 3.3.

    4.2.2 Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per pesare non sia conforme alle esigenze fondamentali di cui all’allegato 1 non mettono lo strumento a disposizione sul mercato fino a quando non ne sia garantita la conformità. Inoltre, se lo strumento per pesare presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e il METAS.

    4.3 L’importatore garantisce che, mentre uno strumento per pesare è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle esigenze fondamentali di cui all’alle­gato 1.

    4.4 Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per pesare da lui messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza si assicura che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento, oppure per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento per pesare presenti un rischio, il distributore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

    4.5 Il distributore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento per pesare. Coopera con il METAS, su richiesta di quest’ultimo, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misurazione da lui immessi sul mercato.

    5 Casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano anche all’importatore e al distributore

    L’importatore o il distributore sono soggetti agli obblighi del fabbricante di cui al numero 1 quando immettono sul mercato uno strumento per pesare con il proprio nome o marchio commerciale o modificano uno strumento per pesare già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza.

    6 Identificazione degli operatori economici

    6.1 Gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta:

    a.
    qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro strumenti per pesare;
    b.
    qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito strumenti per pesare.

    6.2 Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al numero 6.1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti per pesare e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti per pesare.

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