3 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
1 Un peso è una misura materializzata della massa regolamentata nelle sue caratteristiche costruttive e metrologiche quali forma, dimensioni, materiale, qualità della superficie5, valore nominale e limiti di tolleranza.
2 Una serie di pesi o un insieme di pesi è composto in modo da consentire la pesatura di un carico compreso tra il più piccolo valore nominale e la somma di tutti i valori nominali dei pesi dell’insieme, secondo una progressione la cui ragione è costituita dalla massa del peso con il più piccolo valore nominale.
1 Il valore del risultato della pesatura è un valore approssimativo della massa ottenuta al momento di una pesatura nell’aria, senza tenere in considerazione la correzione della spinta dell’aria.
2 Il valore della massa è determinato a partire dal valore del risultato della pesatura, tenendo conto della correzione della spinta dell’aria. Una massa volumetrica convenzionale di 8000 kg/m3 è ammessa per i pesi utilizzati in commercio, senza tener presente la loro reale massa volumetrica. L’errore sul valore della massa calcolata attraverso questo metodo può essere in ogni caso trascurato.
1 I pesi sono caratterizzati dalla loro massa convenzionale.8
2 La massa convenzionale9 di un corpo è uguale alla massa di un campione di massa, di massa volumetrica 8000 kg/m3, che mantiene in equilibrio alla temperatura di 20°C, la massa di questo corpo nell’aria di massa volumetrica 1,2 kg/m3.
3 La massa convenzionale10 mc di un peso di massa m e di massa volumetrica espressa in kg/m3 è a 20°C:
7Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
8Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
9Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
10Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
1 Sono ammessi alla verificazione i pesi da 1 mg a 50 kg che soddisfano le prescrizioni del capoverso 2. Questi sono sottoposti all’ammissione generale conformemente all’allegato 5 numero 1.2 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.11
2 La costruzione e le qualità metrologiche dei pesi devono essere conformi allo stato della tecnica, descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML elencate nell’allegato (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).12
11 Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).
12Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
1 I valori nominali dei pesi possono essere multipli o sottomultipli decimali di unità fissate al capoverso 2, oppure il doppio o la metà dei multipli o dei sottomultipli decimali di queste unità.
2 Oltre all’unità di base della massa (kg), per i pesi sono ammesse le seguenti unità di massa: la tonnellata (t), il grammo (g) e il milligrammo (mg).
1 Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
Valore nominale
Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg
E1
E2
F1
F2
M1
M2
M3
50 kg
25
80
250
800
2 500
8 000
25 000
20 kg
10
30
100
300
1 000
3 000
10 000
10 kg
5
16
50
160
500
1 600
5 000
5 kg
2,5
8,0
25
80
250
800
2 500
2 kg
1,0
3,0
10
30
100
300
1 000
1 kg
0,50
1,6
5
16
50
160
500
500 g
0,25
0,80
2,5
8,0
25
80
250
200 g
0,10
0,30
1,0
3,0
10
30
100
100 g
0,05
0,16
0,5
1,6
5
16
50
50 g
0,030
0,10
0,30
1,0
3,0
10
30
20 g
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
8
25
10 g
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
6
20
5 g
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
5
16
2 g
0,012
0,04
0,12
0,4
1,2
4
12
1 g
0,010
0,03
0,10
0,3
1,0
3
10
500 mg
0,008
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
–
200 mg
0,006
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
–
100 mg
0,005
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
–
50 mg
0,004
0,012
0,040
0,12
0,40
–
–
20 mg
0,003
0,010
0,030
0,10
0,30
–
–
10 mg
0,003
0,008
0,025
0,08
0,25
–
–
5 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
–
–
2 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
–
–
1 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
–
–
2 Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2 e M2–3 al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
a.
± 5 000 mg per la classe di precisione M1–2
b.
± 16 000 mg per la classe di precisione M2–3
14Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).
1 La verificazione di un peso si attua paragonandolo con un peso di classe di precisione superiore, almeno M1. Il metodo di misura per la verificazione dei pesi della massima classe di precisione è determinato dall’Istituto federale di metrologia (METAS)16.17
2 La verificazione dei pesi deve essere fatta pezzo per pezzo. L’esame sarà fatto sia per confronto diretto, sia per sostituzione.
16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
17 Nuovo testo del per. giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).
Sono competenti per l’esecuzione della verificazione:
a.
dei pesi delle classi di precisione M1–2, M2, M2–3 e M3: un ufficio cantonale di verificazione;
b.
dei pesi delle classi di precisione F1, F2 e M1: un ufficio cantonali di verificazione attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale ufficio, il METAS;
c.
dei pesi delle classi di precisione E1 e E2: il METAS o un laboratorio di verificazione.
18 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
1 L’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se il peso soddisfa le esigenze della presente ordinanza e se è stato esaminato e marchiato; sono riservati i capoversi 2 e 3.
2 Per i pesi di un g o meno, l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se i pesi sono stati verificati e la cassetta contenente i pesi è stata marchiata.
3 Per i pesi delle classi di precisione E1, E2 e F1 l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se dopo la verificazione dei pesi, la cassetta contenente i pesi è stata marchiata, o se è stato compilato un certificato di verificazione20.
20Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).
Sempre che né la legge né la presente ordinanza fissino prescrizioni particolari, i Cantoni sono incaricati di eseguire l’ordinanza e di sorvegliarne l’applicazione nel commercio.
Gli articoli 60 a 66 del Regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 191222 concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio sono abrogati.
1 I pesi che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere presentati alla verificazione iniziale ancora durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 I pesi verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentati alla verificazione ulteriore ancora durante dodici anni. In seguito essi possono essere presentati alla verificazione se sono rispettate le prescrizioni per l’ammissione generale; in caso contrario devono essere annullati e posti fuori circolazione.
23Introdotto dal n. II dell’O del DFGP del 21 nov. 1995 (RU 1995 5646). Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).
24 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste al METAS, 3003 Berna-Wabern.
–
Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004)
–
Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004);
–
International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).
WICHTIGER HINWEIS
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.