941.221.2 Ordinanza del DFGP sui pesi 1
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    941.221.2

    Ordinanza del DFGP sui pesi1

    del 15 agosto 1986 (Stato 1° gennaio 2013)

    1 Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),3

    ordina:

    2 RS 941.210

    3 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Sezione 1: Generalità

    Art. 1 Oggetto

    1 La presente ordinanza disciplina l’ammissione, la verificazione e le qualità metro­logiche dei pesi soggetti all’obbligo di verifica.

    2 …4

    4 Abrogato dal n. 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 2 Condizioni di riferimento

    Valgono i valori seguenti:

    Temperatura dei pesi 20°C

    Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni 8000 kg/m3

    Massa volumetrica dell’aria 1,2 kg/m3

    Art. 3 Pesi, serie di pesi

    1 Un peso è una misura materializzata della massa regolamentata nelle sue caratte­ristiche costruttive e metrologiche quali forma, dimensioni, materiale, qualità della superficie5, valore nominale e limiti di tolleranza.

    2 Una serie di pesi o un insieme di pesi è composto in modo da consentire la pesa­tu­ra di un carico compreso tra il più piccolo valore nominale e la somma di tutti i va­lori nominali dei pesi dell’insieme, secondo una progressione la cui ragione è costi­tuita dalla massa del peso con il più piccolo valore nominale.

    3 …6

    5 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    6 Abrogato dal n. 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 4 Valore del risultato della pesatura, massa

    1 Il valore del risultato della pesatura è un valore approssimativo della massa otte­nuta al momento di una pesatura nell’aria, senza tenere in considerazione la corre­zione della spinta dell’aria.

    2 Il valore della massa è determinato a partire dal valore del risultato della pesatura, tenendo conto della correzione della spinta dell’aria. Una massa volumetrica con­venzionale di 8000 kg/m3 è ammessa per i pesi utilizzati in commercio, senza tener presente la loro reale massa volumetrica. L’errore sul valore della massa calcolata attraverso questo metodo può essere in ogni caso trascurato.

    Art. 5 Massa convenzionale7

    1 I pesi sono caratterizzati dalla loro massa convenzionale.8

    2 La massa convenzionale9 di un corpo è uguale alla massa di un campione di massa, di massa volumetrica 8000 kg/m3, che mantiene in equi­librio alla tempera­tura di 20°C, la massa di questo corpo nell’aria di massa volume­trica 1,2 kg/m3.

    3 La massa convenzionale10 mc di un peso di massa m e di massa volumetrica espressa in kg/m3 è a 20°C:

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    9 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    10 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    Sezione 2: Esigenze applicabili ai pesi

    Art. 6 Ammissione

    1 Sono ammessi alla verificazione i pesi da 1 mg a 50 kg che soddisfano le prescri­zioni del capoverso 2. Questi sono sottoposti all’ammissione generale conformemente all’allegato 5 numero 1.2 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.11

    2 La costruzione e le qualità metrologiche dei pesi devono essere conformi allo stato della tecnica, descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML elencate nell’allegato (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).12

    11 Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    Art. 7 Valori nominali

    1 I valori nominali dei pesi possono essere multipli o sottomultipli decimali di unità fissate al capoverso 2, oppure il doppio o la metà dei multipli o dei sottomultipli de­cimali di queste unità.

    2 Oltre all’unità di base della massa (kg), per i pesi sono ammesse le seguenti unità di massa: la tonnellata (t), il grammo (g) e il milligrammo (mg).

    Art. 8 Serie di pesi

    Per le serie di pesi sono ammessi i seguenti ordini di valori nominali:

    (1,1,2,5) 10n kg

    (1,1,1,2,5) 10n kg

    (1,2,2,5) 10n kg

    (1,1,2,2,5) 10n kg

    essendo n un numero intero positivo, o negativo, o zero.

    Art. 913 Classi di precisione

    I pesi sono suddivisi in nove classi di precisione:

    E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3

    13 Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

    Art. 1014 Errori massimi tollerati

    1 Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:

    Valore nominale

    Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg

    E1

    E2

    F1

    F2

    M1

    M2

    M3

      50 kg

    25

    80

    250

    800

    2 500

    8 000

    25 000

      20 kg

    10

    30

    100

    300

    1 000

    3 000

    10 000

      10 kg

      5

    16

      50

    160

       500

    1 600

      5 000

        5 kg

      2,5

      8,0

      25

      80

       250

       800

      2 500

        2 kg

      1,0

      3,0

      10

      30

       100

       300

      1 000

        1 kg

      0,50

      1,6

        5

      16

         50

       160

         500

    500 g

      0,25

      0,80

        2,5

        8,0

         25

         80

         250

    200 g

      0,10

      0,30

        1,0

        3,0

         10

         30

         100

    100 g

      0,05

      0,16

        0,5

        1,6

           5

         16

           50

      50 g

      0,030

      0,10

        0,30

        1,0

           3,0

         10

           30

      20 g

      0,025

      0,08

        0,25

        0,8

           2,5

           8

           25

      10 g

      0,020

      0,06

        0,20

        0,6

           2,0

           6

           20

        5 g

      0,016

      0,05

        0,16

        0,5

           1,6

           5

           16

        2 g

      0,012

      0,04

        0,12

        0,4

           1,2

           4

           12

        1 g

      0,010

      0,03

        0,10

        0,3

           1,0

           3

           10

    500 mg

      0,008

      0,025

        0,08

        0,25

           0,8

           2,5

           –

    200 mg

      0,006

      0,020

        0,06

        0,20

           0,6

           2,0

           –

    100 mg

      0,005

      0,016

        0,05

        0,16

           0,5

           1,6

           –

      50 mg

      0,004

      0,012

        0,040

        0,12

           0,40

           –

           –

      20 mg

      0,003

      0,010

        0,030

        0,10

           0,30

           –

           –

      10 mg

      0,003

      0,008

        0,025

        0,08

           0,25

           –

           –

        5 mg

      0,003

      0,006

        0,020

        0,06

           0,20

           –

           –

        2 mg

      0,003

      0,006

        0,020

        0,06

           0,20

           –

           –

        1 mg

      0,003

      0,006

        0,020

        0,06

           0,20

           –

           –

    2 Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2 e M2–3 al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:

    a.
    ± 5 000 mg per la classe di precisione M1–2
    b.
    ± 16 000 mg per la classe di precisione M2–3

    14 Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

    Sezione 3: Verificazione

    Art. 12 Procedura di verificazione

    1 La verificazione di un peso si attua paragonandolo con un peso di classe di pre­ci­sione superiore, almeno M1. Il metodo di misura per la verificazione dei pesi della massima classe di precisione è determinato dall’Istituto federale di metrologia (METAS)16.17

    2 La verificazione dei pesi deve essere fatta pezzo per pezzo. L’esame sarà fatto sia per confronto diretto, sia per sostituzione.

    16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

    17 Nuovo testo del per. giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

    Art. 1318 Competenze

    Sono competenti per l’esecuzione della verificazione:

    a.
    dei pesi delle classi di precisione M1–2, M2, M2–3 e M3: un ufficio cantonale di verificazione;
    b.
    dei pesi delle classi di precisione F1, F2 e M1: un ufficio cantonali di verificazione attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale ufficio, il METAS;
    c.
    dei pesi delle classi di precisione E1 e E2: il METAS o un laboratorio di verificazione.

    18 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 13a19 Verificazione successiva

    La verificazione successiva è effettuata:

    a.
    per pesi delle classi di precisione F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 e M3: ogni quattro anni;
    b.
    per pesi delle classi di precisione E1 e E2: ogni sei anni.

    19 Introdotto dal n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 14 Adempimento dell’obbligo di eseguire la verificazione

    1 L’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se il peso soddisfa le esigenze della presente ordinanza e se è stato esaminato e marchiato; sono riservati i capo­versi 2 e 3.

    2 Per i pesi di un g o meno, l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se i pesi sono stati verificati e la cassetta contenente i pesi è stata marchiata.

    3 Per i pesi delle classi di precisione E1, E2 e F1 l’obbligo di eseguire la verifica­zione è adempiuto se dopo la verificazione dei pesi, la cassetta contenente i pesi è stata marchiata, o se è stato compilato un certificato di verificazione20.

    20 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

    Art. 1521

    21 Abrogato dal n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 16 Esecuzione

    Sempre che né la legge né la presente ordinanza fissino prescri­zioni particolari, i Cantoni sono incaricati di eseguire l’ordinanza e di sorvegliarne l’applicazione nel commercio.

    Art. 18 Disposizioni transitorie

    1 I pesi che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere presentati alla verificazione iniziale ancora durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigo­re della presente ordinanza.

    2 I pesi verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono esse­re presentati alla verificazione ulteriore ancora durante dodici anni. In seguito essi possono essere presentati alla verificazione se sono rispettate le prescrizioni per l’ammissione generale; in caso contrario devono essere annullati e posti fuori circo­lazione.

    Allegato23

    23 Introdotto dal n. II dell’O del DFGP del 21 nov. 1995 (RU 1995 5646). Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

    (art. 6 cpv. 2)

    Raccomandazioni OIML24

    24 OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste al METAS, 3003 Berna-Wabern.

    Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004)
    Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004);
    International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).

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