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    941.242

    Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

    (OSGS)

    del 19 marzo 2006 (Stato 15 aprile 2021)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2

    ordina:

    1 RS 941.210

    2 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del DFGP del 7 dicembre 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 7183).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.3
    i requisiti degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico di motori con accensione comandata, degli strumenti di misurazione del fumo diesel di motori ad autoaccensione e degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione;
    b.
    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
    c.
    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371).

    Art. 2 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico, agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel e agli strumenti destinati alla misurazione delle nanoparticelle, utilizzati per:4

    a.
    la manutenzione del sistema antinquinamento da parte di aziende conformemente all’articolo 35 dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
    b.
    i controlli successivi dei gas di scarico da parte delle autorità d’immatricolazione conformemente all’articolo 36 dell’OETV e i controlli successivi dei gas di scarico da parte della polizia;
    c.6
    i controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza del 14 ottobre 20157 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere e all’articolo 5 delle disposizioni esecutive del DATEC del 28 agosto 20178 dell’ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere;
    d.
    la manutenzione del sistema antinquinamento o i controlli periodici dei gas di scarico conformemente all’articolo 13.11a capoverso 7 dell’ordinanza del 17 gennaio 19769 concernente la navigazione sul lago di Costanza;
    e.10
    i controlli e le misurazioni delle emissioni conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 198511 contro l’inquinamento atmosferico effettuati sulle macchine di cantiere nonché sulle macchine e sugli apparecchi con motori a combustione;
    f.12
    la determinazione di valori di riferimento da parte delle autorità d’immatricolazione.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371).

    5 RS 741.41

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 ottobre 2018, in vigore dal 1° dicembre 2018 (RU 2018 4071).

    7 RS 747.201.3

    8 RS 747.201.31

    9 RS 747.223.1

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 ottobre 2018, in vigore dal 1° dicembre 2018 (RU 2018 4071).

    11 RS 814.318.142.1

    12 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371).

    Art. 3 Definizioni

    Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

    a.
    strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico: strumento di misurazione che serve a determinare le frazioni volumetriche di componenti dei gas di scarico in una corrente parziale del gas di scarico di un motore ad accensione comandata, in funzionamento stazionario e al livello di umidità presente;
    b.
    strumento di misurazione del fumo diesel: strumento di misurazione che serve a determinare il valore di punta dell’opacità visiva in una corrente parziale del gas di scarico di un motore ad autoaccensione, in accelerazione libera, al regime minimo e a un regime prestabilito;
    c. 13
    strumento di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione: strumento di misurazione che serve a determinare la concentrazione numerica di nanoparticelle in una corrente parziale del gas di scarico di un motore a combustione.

    13 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371).

    Sezione 2: Strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico

    Art. 4 Requisiti essenziali

    Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

    Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

    La conformità degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico ai requisiti essenziali secondo l’articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

    a.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
    b.
    l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
    c.
    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
    Art. 614 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 (RU 2014 4551).

    Sezione 3: Strumenti di misurazione del fumo diesel

    Art. 7 Requisiti essenziali

    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.

    Art. 8 Procedure per l’immissione sul mercato

    Per gli strumenti di misurazione del fumo diesel sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 915 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 19 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 (RU 2014 4551).

    Sezione 3a:16 Strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione

    16 Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371).

    Art. 9a Requisiti essenziali

    Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numeri 1–5 della presente ordinanza.

    Art. 9b17 Procedura per l’immissione sul mercato

    Per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 4 marzo 2021, in vigore dal 15 aprile 2021 (RU 2021 147).

    Art. 9c Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:

    a.
    la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numero 6 della presente ordinanza, eseguite ogni anno dall’Istituto federale di metrologia o da un laboratorio di verificazione legittimato; e
    b.
    la manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numero 6 della presente ordinanza, eseguita almeno una volta l’anno da una persona competente.

    Sezione 4: Obblighi dell’utilizzatore

    Art. 10

    Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:

    a.
    dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio dello strumento;
    b.
    dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative alla manutenzione dello strumento.

    Sezione 5: Errori massimi tollerati in caso di controlli

    Art. 1119

    In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, si applicano gli errori massimi tollerati di cui agli allegati 1, 2 e 4 della presente ordinanza.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371).

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 13 Disposizioni transitorie

    1 Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e gli strumenti di misurazione del fumo diesel che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.

    2 Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e gli strumenti di misurazione del fumo diesel che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

    Art. 13a21 Disposizioni transitorie della modifica del 4 marzo 2021

    1 I certificati di conformità per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione rilasciati secondo la precedente regolamentazione della presente ordinanza rimangono validi fino alla loro scadenza.

    2 Dopo la scadenza della validità dei certificati di conformità di cui al capoverso 1, gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere reimmessi sul mercato conformemente all’articolo 9b.

    21 Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 4 marzo 2021, in vigore dal 15 aprile 2021 (RU 2021 147).

    Allegato 122

    22 Aggiornato dal n. II dell’O del DFGP del 15 ottobre 2018, in vigore dal 1° dicembre 2018 (RU 2018 4071).

    (art. 4)

    Requisiti specifici degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico

    A Definizioni e spiegazioni

    Strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico

    Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore ad accensione comandata di un autoveicolo, al livello di umidità del campione analizzato.
    Detti componenti dei gas di scarico sono il monossido di carbonio (CO), il biossido di carbonio (CO2), l’ossigeno (O2) e gli idrocarburi (HC).
    Il tenore in idrocarburi è espresso come concentrazione di n-esano (C6H14); la misurazione è eseguita con tecniche di assorbimento a infrarossi.
    Le frazioni volumetriche del CO, del CO2 e dell’O2 sono espresse in percentuale (% vol), mentre la frazione volumetrica degli HC in parti per milione (ppm vol)23.

    Parametro lambda

    È un valore non dimensionale rappresentativo dell’efficienza di combustione in un motore in termini di rapporto aria/carburante nei gas di scarico. È determinato con una formula di riferimento standardizzata.
    Il parametro lambda è calcolato da strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico a partire dalle frazioni volumetriche dei componenti dei gas di scarico.

    23 Nella presente O le quantità percentuali e le frazioni volumetriche di sostanze sono considerate equivalenti.

    B Requisiti metrologici

    1 Classi di strumenti

    1.1
    Per gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico sono definite due classi di strumenti: 0 e I. Gli intervalli di misurazione minimi per entrambe le classi figurano nella tabella 1.

    Classi di strumenti e intervalli di misurazione

    Tabella 1

    Parametro

    Classe 0 e I

    frazione di CO

    da 0 a 5 % vol

    frazione di CO2

    da 0 a 16 % vol

    frazione di idrocarburi

    da 0 a 2 000 ppm vol

    frazione di O2

    da 0 a 21 % vol

    λ

    da 0,8 a 1,2

    2 Condizioni di funzionamento nominali

    Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire:
    2.1
    Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
    un campo minimo di temperatura di 35 °C per l’ambiente climatico;
    la classe ambientale meccanica applicabile è M1.
    2.2
    Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
    i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata;
    i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
    2.3
    Per la pressione ambiente:
    i valori minimo e massimo della pressione ambiente sono per entrambe le classi: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

    3 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati sono definiti come segue:
    3.1
    Per ciascuna frazione misurata, il valore massimo ammesso dello scarto in condizioni di funzionamento nominali conformemente all’allegato 1 numero 1.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione è il maggiore dei due valori riportati nella tabella 2. I valori assoluti sono espressi in % vol o in ppm vol; i valori in % sono percentuali del valore reale.

    Errori massimi tollerati

    Tabella 2

    Parametro

    Classe 0

    Classe I

    frazione di CO

    ± 0,03 % vol ± 5 %

    ± 0,06 % vol ± 5 %

    frazione di CO2

    ± 0,5 % vol ± 5 %

    ± 0,5 % vol ± 5 %

    frazione di idrocarburi

    ± 10 ppm vol ± 5 %

    ± 12 ppm vol ± 5 %

    frazione di O2

    ± 0,1 % vol ± 5 %

    ± 0,1 % vol ± 5 %

    3.2
    Gli errori massimi tollerati nel calcolo del parametro lambda sono dello 0,3 %. Per il calcolo del valore reale convenzionale si ricorre alla formula che figura nella sezione 5.3.7.3 del Regolamento n. 8324 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). A tale scopo sono utilizzati i valori indicati dallo strumento di misurazione.

    24 Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore, GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1.

    4 Effetti ammissibili di disturbi

    4.1
    Per ciascuna frazione volumetrica misurata dallo strumento, il valore di variazione critico corrisponde agli errori massimi tollerati per il parametro in questione.
    4.2
    L’influenza di un’interferenza elettromagnetica deve essere tale che:
    la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico di cui al numero 4.1; oppure
    l’indicazione del risultato della misurazione non può essere interpretata come risultato valido.

    5 Altri requisiti

    5.1
    La risoluzione deve essere uguale ai valori indicati nella tabella 3, ma può anche essere migliore di un ordine di grandezza.

    Risoluzione

    Tabella 3

    CO

    CO2

    O2

    HC

    Classi 0 e I

    0,01 % vol

    0,1 % vol

    *

    1 ppm vol

    *
    0,01 % vol per valori del misurando inferiori o pari al 4 % vol, altrimenti 0,1 % vol.

    Il parametro lambda va indicato con una risoluzione di 0,001.
    5.2
    Lo scarto tipo di 20 misurazioni non deve essere superiore a un terzo del valore assoluto degli errori massimi tollerati per ciascuna frazione volumetrica di gas di scarico applicabile.
    5.3
    Per la misurazione del CO, del CO2 e degli HC, lo strumento, compreso il sistema specificato di trasporto dei gas, deve indicare il 95 % del valore finale determinato con i gas di taratura entro 15 secondi dal cambiamento da un gas a tenore zero, per esempio aria pura. Per la misurazione dell’O2, lo strumento, in condizioni simili, deve indicare un valore che si discosta di meno dello 0,1 % vol dallo zero entro 60 secondi dal cambiamento da aria pura a un gas privo di ossigeno.
    5.4
    I componenti dei gas di scarico differenti dai componenti oggetto della misurazione non devono influenzare il risultato della misurazione di oltre la metà del valore assoluto degli errori massimi tollerati, se tali componenti sono presenti nelle quantità massimali indicate di seguito:
    6 % vol CO;
    16 % vol CO2;
    10 % vol O2;
    5 % vol H2,
    0,3 % vol NO;
    2 000 ppm vol HC (come n-esano);
    vapore acqueo fino alla saturazione.
    5.5
    Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico deve essere munito di un dispositivo di regolazione per l’azzeramento, la taratura dei gas e la regolazione interna. L’azzeramento e la regolazione interna devono avvenire automaticamente.
    5.6
    In presenza di dispositivi di regolazione automatici o semiautomatici, lo strumento deve poter eseguire una misurazione soltanto dopo che le regolazioni sono state effettuate.
    5.7
    Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico deve essere in grado di rilevare i residui di idrocarburi nel sistema di trasporto dei gas. Se prima di una misurazione tali residui sono presenti in misura superiore a 20 ppm vol, l’esecuzione della misurazione non deve essere possibile.
    5.8
    Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico deve essere munito di un dispositivo capace di rilevare qualsiasi disfunzione del sensore del canale di ossigeno dovuta a usura o danneggiamento della linea di connessione.
    5.9
    Se uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico può essere impiegato per diversi carburanti come benzina o gas liquefatto, deve essere possibile scegliere il coefficiente adeguato per il calcolo del parametro lambda in modo che non vi siano ambiguità per quanto riguarda la formula da impiegare.

    Allegato 2

    (art. 7)

    Requisiti specifici degli strumenti di misurazione del fumo diesel

    1 Requisiti

    1.1
    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono fornire gli stessi risultati degli opacimetri previsti per la misurazione secondo il metodo dell’accelerazione libera conformemente alla Direttiva 72/306/CEE25 e al Regolamento CEE numero 2426.
    1.2
    I requisiti relativi alla costruzione e alle caratteristiche metrologiche di uno strumento di misurazione del fumo diesel ai sensi dell’articolo 7 sono considerati adempiuti se lo strumento soddisfa i requisiti della norma ISO 1161427 e delle disposizioni seguenti.

    25 Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’ inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; GUCE L 190 del 20.8.1972, pag. 1 modificata delle Direttive 89/491/CEE (GUCE. L 213 del 15.8.1989, pag. 43) e 97/20/CEE (GUCE. L 125 del 16.5.1997, pag. 21).

    26 Commissione economica per l’Europa (CEE): «Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni», appendice 23: Regolamento CEE n. 24 del 20 aprile 1986 relativo all’Accordo. Informazioni sul Regolamento CEE n. 24 possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern.

    27 International Standard ISO 11614, «Reciprocating internal combustion compression-ignition engines – Apparatus for measurement of the opacity and for the determination of the light absorption coefficient of the exhaust gas», edizione 1999-09-01.

    2 Tipo

    2.1
    Negli strumenti di misurazione del fumo diesel, la procedura di misurazione deve essere automatizzata al massimo, al fine di eliminare gli influssi soggettivi della persona che procede alle misurazioni.
    2.2
    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere opacimetri del flusso parziale ai sensi della norma ISO 11614 numeri 5.1 e 9.1.
    2.3
    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono determinare la quantità di fumo secondo il metodo dell’accelerazione libera ai sensi della norma ISO 11614 numero 9.4.
    2.4
    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono soddisfare i requisiti di cui alla norma ISO 11614 numeri 10.1–10.3.
    2.5
    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere muniti di una stampante. La trasmissione dei dati dallo strumento alla stampante deve essere concepita in modo che non siano possibili falsificazioni. Se il dispositivo di controllo dello strumento rileva un difetto significativo o un errore di funzionamento, la stampa di documenti a carattere legale deve essere impedita.
    2.6
    Nella ricevuta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
    la data e l’ora della misurazione;
    il nome e l’indirizzo della stazione di misurazione;
    l’identificazione dello strumento (p. es. il numero di serie);
    i misurandi e i risultati conformemente alla sezione 3;
    l’annotazione «misurazione ufficiale»;
    la designazione della sonda utilizzata per il prelievo del campione (p. es. il diametro);
    una rubrica per iscrivere l’identificazione del veicolo (p. es. il numero del telaio).

    3 Misurandi

    Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono determinare i seguenti misurandi secondo il metodo dell’accelerazione libera di motori:
    il coefficiente massimale di opacità k [m-1] secondo la norma ISO 11614 numero 7;
    il numero di giri del motore [min-1] al regime minimo e a un regime prestabilito.

    4 Errori massimi tollerati

    4.1
    Per una misurazione dinamica come secondo il metodo dell’accelerazione libera, gli errori massimi tollerati per il coefficiente di opacità k [m-1], in riferimento al campione, sono:
    ± 0,15 m-1 per k ≤ 1 m-1;
    ± 0,15 · k per k > 1 m-1.
    4.2
    Per un controllo statico dello strumento di misurazione con un sistema esterno (controllo della linearità secondo la norma ISO 11614 numero 7.3.5), gli scarti massimi da un valore k prestabilito sono:
    ± 0,05 m-1 per k ≤ 2 m-1;
    ± 0,025 · k per k > 2 m-1.

    5 Misurazione ufficiale

    5.1
    Lo svolgimento della misurazione in modalità «misurazione ufficiale» deve avvenire secondo la norma ISO 11614 numeri 9.4 e 10.1.6 lettera d. Inoltre per il regime minimo e un regime prestabilito, la seguente condizione deve essere rispettata: la differenza fra il più grande e il più piccolo dei quattro regimi considerati non deve essere superiore né al più alto valore di 100 min‑1 né al 10 % del valore medio.
    5.2
    Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione del fumo diesel deve stampare la ricevuta ufficiale secondo la norma ISO 11614 numero 10.1.6 lettera f, completata con i valori misurati per il regime.
    5.3
    Se la misurazione non soddisfa le condizioni di cui al numero 5.1, la ricevuta ufficiale deve essere chiaramente indicata come non valida.

    6 Indicazioni sullo strumento di misurazione del fumo diesel

    A complemento dell’allegato 1 numero 9.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, tutti i componenti dello strumento di misurazione devono recare le seguenti indicazioni supplementari:
    l’anno di costruzione;
    le marcature d’ammissione e il numero d’ordine;
    il numero di serie dello strumento;
    la lunghezza ottica effettiva L della cellula di misurazione.

    7 Istruzioni per l’uso e per la manutenzione

    A complemento dell’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, nelle istruzioni per l’uso devono figurare indicazioni:
    sullo svolgimento di una misurazione ufficiale in conformità alla Direttiva 72/306/CEE28 o al Regolamento CEE numero 2429, in particolare sulla preparazione del motore, sulla pulizia del tubo di scarico e sulla procedura per la prova in accelerazione libera;
    se necessario, sulle classi di veicoli diesel per le quali lo strumento di misurazione del fumo diesel può essere utilizzato per misurazioni ufficiali;
    se disponibili, sulle condizioni d’uso di ogni sonda prevista.

    28 Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’ inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; GUCE L 190 del 20.8.1972, pag. 1 modificata delle Direttive 89/491/CEE (GUCE L 213 del 15.8.1989, pag. 43) e 97/20/CEE (GUCE L 125 del 16.5.1997, pag. 21).

    29 Commissione economica per l’Europa (CEE): «Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni», appendice 23: Regolamento CEE n. 24 del 20 aprile 1986 relativo all’Accordo. Informazioni sul Regolamento CEE n. 24 possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern.

    Allegato 330

    30 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFGP del 19 novembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015 (RU 2014 4551).

    (art. 6 e 9)

    Verificazioni successive di strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico e del fumo diesel

    1.
    Gli strumenti di misurazione di frazioni di miscela dei gas e gli strumenti di misurazione del fumo diesel sono verificati nelle condizioni di funzionamento usuali. Se possibile dal profilo metrologico, l’esame va eseguito nel luogo d’impiego. La limitazione dell’esame a singole parti è consentita unicamente se motivi validi lo esigono. L’Istituto federale di metrologia determina la procedura di verificazione successiva caso per caso, secondo il tipo di strumento di misurazione.
    2.
    Se le caratteristiche metrologiche si deteriorano fortemente oppure se l’obbligo della manutenzione ai sensi dell’articolo 10 lettera b è stato gravemente disatteso, lo strumento di misurazione può essere piombato in modo tale da impedirne l’ulteriore utilizzazione. Tale piombatura consiste, per esempio, nel bloccare la stampante o nel chiudere l’alimentazione in corrente. Il competente ufficio di verificazione assegna un termine adeguato affinché una persona competente proceda alla revisione.

    Allegato 431

    31 Introdotto dal n. II dell’O del DFGP del 22 agosto 2012 (RU 2012 5371). Aggiornato dal n. I dell’O del DFGP del 30 gennaio 2014 (RU 2014 477) e dal n. II dell’O del DFGP del 15 ottobre 2018, in vigore dal 1° dicembre 2018 (RU 2018 4071).

    (art. 9a e 9c)

    Requisiti specifici degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione

    A Definizioni e spiegazioni

    Diametro di mobilità

    Media geometrica legata ai numeri di una distribuzione unimodale dei misurandi con uno scarto tipo geometrico tra 1.4 e 1.6 che, durante la misurazione eseguita in un analizzatore di mobilità secondo la norma ISO 15900:200932, presenta la stessa mobilità elettrica di particella di forma sferica il cui diametro è conosciuto.

    Nanoparticelle

    Componenti solidi, a base di carbone, presenti nel gas di scarico caldo del terminale di scarico dei motori a combustione.

    Le particelle presentano un diametro di mobilità compreso tra 20 nm e 300 nm.

    Le frazioni condensate non sono qualificate come nanoparticelle.

    Concentrazione numerica di particelle

    Numero di nanoparticelle per unità volumetrica indicato per centimetro cubo (cm3).

    Efficienza E

    Quoziente della concentrazione numerica di particelle indicata e della concentrazione numerica di particelle misurata all’entrata dello strumento di misurazione.

    32 ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution – Differential electrical mobility analysis for aerosol particles. Il testo della norma può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), 8400 Winterthur, www.snv.ch oppure consultato gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.

    B Requisiti metrologici

    1 Campo di misurazione

    1.1
    Il campo di misurazione per la concentrazione numerica di nanoparticelle si situa almeno tra 5 × 104 cm–3 e 5 × 106 cm–3.
    1.2
    Per valori che si situano al di fuori del campo di misurazione, lo strumento di misurazione deve indicare se il valore misurato è inferiore o superiore al campo di misurazione fissato. Se ciò non è possibile, non può essere fornito alcun valore.
    1.3
    La concentrazione numerica di particelle deve essere indicata per le condizioni ambientali prevalenti ad ogni singola misurazione

    2 Condizioni di funzionamento nominali

    Le seguenti condizioni di funzionamento nominali devono essere soddisfatte:
    2.1
    Ambienti climatici, meccanici e elettromagnetici:
    campo per la pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa;
    classe ambientale meccanica M2;
    classe ambientale elettromagnetica E2.
    2.2
    I valori nominali delle condizioni di funzionamento elettriche indicati dal fabbricante fanno riferimento:
    ai campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata;
    ai limiti dell’alimentazione in corrente continua.

    3 Errori massimi tollerati

    Gli errori massimi tollerati sono definiti come segue:
    a seconda della dimensione e della composizione delle particelle, lo strumento di misurazione deve mantenere per tutto il campo di misurazione un’efficienza E entro i valori di variazione critici di cui alla tabella 1.

    Efficienza degli strumenti di misurazione di nanoparticelle

    Tabella 1

    Diametro di mobilità

    Valori limite dell’efficienza E

    nanoparticelle 23 nm

    E < 50 %

    nanoparticelle 41 nm

    E > 40 %

    nanoparticelle 80 nm

    70 % < E < 130 %

    nanoparticelle 200 nm

    E < 300 %

    goccioline di tetracontano 30 nm (concentrazione numerica fino a 105 cm–3)

    E < 5 %

    4 Effetti ammissibili di disturbi

    4.1
    Sono considerati disturbi:
    le nanoparticelle di diametro inferiore a 20 nm derivanti segnatamente da additivi per carburanti di motori a combustione;
    spruzzi d’acqua, componenti corrosivi dei gas di scarico, polvere;
    calore nel campione e nell’ambiente del campionamento in presenza di temperature di 300 °C durante 5 minuti;
    condensazione di componenti dei gas di scarico;
    concentrazione di particelle molto elevata come durante misurazioni su motori senza un filtro antiparticolato o con un filtro antiparticolato danneggiato;
    insudiciamento dei sensori dello strumento di misurazione, segnatamente a causa del deposito di fuliggine o di prodotti di condensazione.
    4.2
    L’influenza di un’interferenza deve essere tale che:
    la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico di cui al numero 3;
    l’indicazione del risultato della misurazione non può essere interpretata come risultato valido.
    4.3
    L’utilizzatore deve essere avvertito e una misurazione ufficiale deve essere soppressa quando disturbi provocano variazioni superiori di quelle ammesse al numero 4.2.

    5 Altri requisiti

    5.1
    Il processo di misurazione deve essere automatizzato in modo da eliminare le influenze soggettive dell’utilizzatore.
    5.2
    ...
    5.3
    La durata dell’entrata del gas di scarico al momento del campionamento fino all’indicazione della concentrazione numerica deve essere inferiore a 10 s (tempo di ritardo).
    5.4
    Per l’esame del tipo i dati di misurazione devono essere emessi elettronicamente in un file di testo recante la marcatura oraria e la concentrazione numerica e prevedere un tasso di rilevamento di almeno 10 Hz. Il file di testo deve poter essere scaricato con un interfaccia su computer disponibili in commercio.
    5.5
    Lo strumento di misurazione deve essere concepito per il funzionamento all’aperto in modo portatile.

    6 Stabilità di misurazione

    6.1
    Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione le informazioni sul funzionamento dello strumento di misurazione contengono indicazioni dettagliate, in particolare sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione, nonché sulla loro frequenza e i documenti per attestarne l’esecuzione.
    6.2
    Rientrano nei lavori di manutenzione almeno i lavori seguenti:
    la pulizia dei componenti che entrano in contatto con particelle;
    il controllo dei sensori integrati riguardanti segnatamente la temperatura e la pressione;
    all’occorrenza, la regolazione dei sensori importanti per la misurazione della concentrazione numerica di particelle.
    6.3
    Lo strumento di misurazione deve essere concepito in modo tale che i lavori di manutenzione bastano per mantenere le caratteristiche metrologiche entro i limiti degli errori massimi tollerati durante il termine di verificazione.
    6.4
    Se uno strumento di misurazione è sottoposto a una regolazione dopo la manutenzione, è necessario procedere anche a una verificazione successiva.
    6.5
    L’Istituto federale di metrologia determina la procedura di verificazione successiva caso per caso, secondo il tipo di strumento di misurazione.

    7 Misurazione ufficiale

    7.1
    Per misurazione ufficiale si intende il processo di misurazione regolamentato per la misurazione ufficiale dei gas di scarico.
    7.2
    La misurazione ufficiale deve:
    essere iniziata e finita dall’utilizzatore;
    essere eseguita senza interruzioni;
    determinare il valore medio a partire da 3 valori misurati nel seguente modo: 15 s attesa, 5 s prima misurazione, 5 s pausa, 5 s seconda misurazione, 5 s pausa, 5 s terza misurazione;
    indicare almeno i valori seguenti: il valore misurato attuale, il valore medio e la durata della misurazione, in secondi, dall’inizio della misurazione ufficiale.
    7.3
    Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione deve registrare su un supporto durevole le seguenti indicazioni:
    la dicitura «misurazione ufficiale»;
    la data e l’ora della misurazione;
    il valore medio della concentrazione numerica;
    la durata della misurazione.

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