941.261 Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità
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    941.261

    Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale

    (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità)

    del 28 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

    visti gli articoli 5 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2

    ordina:

    1 RS 941.210

    2 Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    i requisiti degli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale nonché i requisiti degli strumenti di misurazione per l’esame degli indicatori di velocità;
    b.
    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
    c.
    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
    Art. 2 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica agli:

    a.
    strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circolazione stradale;
    b.
    strumenti di misurazione per la sorveglianza ufficiale della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale;
    c.
    strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.
    Art. 3 Definizioni

    1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

    a.
    strumenti di misurazione per i controlli della velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione della velocità nonché all’attribuzione della stessa al veicolo oggetto della misurazione;
    b.
    strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa ai semafori: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari all’accertamento del mancato rispetto della fase rossa ai semafori nonché all’attribuzione dello stesso al veicolo responsabile;
    c.
    strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione del valore della velocità misurata.

    2 Tra gli strumenti di misurazione di cui al capoverso 1 si annoverano in particolare anche tutti gli elementi che, pur non contribuendo direttamente alla determinazione del valore misurato possono influenzarlo, come gli elementi inseriti nel manto stradale e le coperture o protezioni contro le intemperie, oppure che possono influire sui dati trasferiti a un servizio centrale di valutazione.

    Art. 4 Requisiti essenziali

    1 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’alle­gato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato della presente ordinanza. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell’ordinanza dell’USTRA del 22 mag­gio 20084 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale.

    2 Nella trasmissione dei dati a un servizio di valutazione deve essere garantita l’inte­grità dei dati. L’Istituto federale di metrologia (METAS)5 emana istruzioni sull’integrità dei dati.

    3 Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici devono essere soddisfatti i requisiti della classe E2 o E3 conformemente all’allegato 1 numero 1.3.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Il METAS emana istruzioni secondo l’attuale stato della tecnica.

    4 La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione automatici per i controlli della velocità e agli strumenti di misurazione automatici per la sorveglianza della fase rossa ai semafori deve essere protetta contro l’accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d’accesso.

    4 RS 741.013.1

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

    1 Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori sono prescritte l’ammis­sione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    2 Per gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’or­dinanza sugli strumenti di misurazione.

    Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

    1 Gli strumenti di misurazione devono essere presentati al METAS o a un ufficio di verificazione legittimato per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

    2 La verificazione successiva degli strumenti di misurazione ha luogo:

    a.
    ogni anno per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e per gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei sema­fori;
    b.
    ogni due anni per gli strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità.

    3 Il METAS può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono.

    4 Se non sono verificati entro sei mesi dalla scadenza della validità della verifica­zione, prima di una nuova verificazione gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti a revisione.

    Art. 8 Disposizioni transitorie

    1 Gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’alle­gato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione fino alla scadenza dell’ammissione.

    2 Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell’ammissione.

    3 Nella verificazione lo scarto standard s degli scarti non deve superare l’1,2 per cento in tutti gli strumenti di misurazione. Per il rimanente si applicano gli errori massimi tollerati di cui all’allegato della presente ordinanza.

    Allegato

    (art. 4)

    Requisiti specifici (errori massimi tollerati)

    1 Disposizioni generali

    Le condizioni climatiche alle quali i limiti di tolleranza devono essere rispettati sono quelle specificate dal fabbricante per il rispettivo tipo di strumento.

    Le indicazioni in per cento si riferiscono allo scarto relativo fra il valore della velocità misurato dallo strumento di misura e il valore di riferimento.

    2 Strumenti di misurazione per i controlli della velocità nella circolazione stradale e strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale

    2.1 Media m degli scarti

    dal valore di riferimento:
    −1,4 % ≤ m ≤ +0,5 %
    Scarto standard s degli scarti:
    ≤ 0,8 %
    (m + 3 s):
    < +3 %

    2.2 Misure singole

    fino a 100 km/h:
    scarto mass. +3 km/h
    oltre 100 km/h:
    scarto mass. +3 %
    I valori statistici (media, scarto standard) vanno determinati sulla base di almeno 120 valori misurati nel traffico reale o simulato.

    3 Strumenti di misurazione per l’esame degli indicatori di velocità

    3.1 Media m degli scarti

    dal valore di riferimento:
    −2,0 % ≤ m ≤ +2,0 %
    scarto standard s degli scarti:
    ≤ 1,2 %

    3.2 Misure singole

    fino a 50 km/h:
    scarto mass. ±2 km/h
    oltre 50 fino a 100 km/h:
    scarto mass. ±3 km/h
    oltre 100 km/h:
    scarto mass. ±3 %

    I valori statistici (media, scarto standard) vanno determinati sulla base di almeno 60 valori misurati nel traffico reale o simulato.

    Condizione essenziale per i banchi di prova a rulli: lo scarto fra la velocità di rotazione del banco e il valore di riferimento non deve superare ±1 km/h.

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