941.272 OIFM
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    941.272

    Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia

    (OIFM)

    del 21 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 1 capoverso 3, 3 capoversi 4 e 5, 4 capoverso 2, 7, 9 capoverso 2 e 12 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 20111 sull’Istituto federale di metrologia (LIFM),

    ordina:

    Art. 1 Ragione sociale e sede

    1 L’Istituto federale di metrologia (METAS) è iscritto nel registro di commercio sotto la seguente denominazione:

    Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
    Institut fédéral de métrologie METAS
    Istituto federale di metrologia METAS
    Institut federal da metrologia METAS

    2 L’Istituto ha sede a Köniz.

    Art. 2 Rappresentanza in organizzazioni e associazioni internazionali

    1 Il METAS rappresenta la Svizzera in seno alla Conferenza generale dei pesi e delle misure conformemente al Trattato del 20 maggio 18752 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure (Convenzione del metro).

    2 Rappresenta inoltre la Svizzera in seno al Comitato dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale conformemente alla Convenzione del 12 ottobre 19553 istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale.

    2 RS 0.941.291

    3 RS 0.941.290

    Art. 34 Compiti assegnati dietro compenso

    1 Il METAS svolge i seguenti compiti conferitigli dietro compenso:5

    a.
    effettua la manutenzione della Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio federale dell’ambiente;
    b.
    fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini6; effettua in particolare analisi chimiche;
    c.7
    fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; in particolare:
    1.
    funge da laboratorio nazionale di riferimento secondo l’articolo 43 della legge del 20 giugno 20148 sulle derrate alimentari e l’articolo 60 dell’ordinanza del 27 maggio 20209 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), fatto salvo l’articolo 59 capoverso 2 OELDerr,
    2.
    effettua analisi biologiche e chimiche nei settori della sicurezza alimentare e della nutrizione, segnatamente nell’ambito di studi di monitoraggio nazionali;
    d.
    fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sanità pubblica; effettua in particolare analisi chimiche;
    e.10
    mette esperti a disposizione del Servizio di accreditamento svizzero della Segreteria di Stato dell’economia;
    f.11
    fornisce servizi scientifici e tecnici all’Ufficio federale delle strade; svolge in particolare attività di ricerca e sviluppo per metodi di misurazione di applicazione pratica nella circolazione stradale.

    2 La collaborazione è disciplinata in contratti di diritto pubblico.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5877).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6347).

    6 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 696).

    8 RS 817.0

    9 RS 817.042

    10 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6347).

    11 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6347).

    Art. 4 Istituti designati

    1 Dopo aver consultato il Consiglio dell’Istituto, il METAS può incaricare persone di diritto pubblico o privato (istituti designati) di adempiere i compiti di cui all’arti­colo 3 capoverso 2 lettere a–d LIFM.

    2 L’istituto designato deve garantire il perfetto adempimento dei compiti. In merito ai compiti previsti nell’articolo 3 capoverso 2 lettere a e b LIFM deve in particolare soddisfare i requisiti dell’«Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie» del 14 ottobre 1999, riveduto nell’ottobre 200312.

    3 Il METAS conclude con l’istituto designato un contratto di diritto pubblico che regola in particolare i seguenti punti:

    a.
    i compiti dell’istituto designato;
    b.
    la controprestazione del METAS.

    4 L’istituto designato è tenuto:

    a.
    ad adempiere i compiti conformemente ai requisiti di cui al capoverso 2;
    b.
    a rendere conto al METAS.

    5 Ha diritto alla controprestazione convenuta con il METAS.

    12 Il testo dell’Arrangement è consultabile in francese e in inglese presso l’Istituto federale di metrologia, Lindenweg 50, 3003 Berna -Wabern oppure sul sito Internet www.bipm.org.

    Art. 5 Indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto

    1 Le indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto ammontano a:

    a.
    indennità giornaliera per seduta del presidente: 2750 franchi;
    b.
    indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2200 franchi.

    2 L’indennità giornaliera per seduta include il lavoro di preparazione della stessa.

    3 Il rimborso delle spese è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

    Art. 6 Rapporti di lavoro del direttore

    1 Il contratto di lavoro concluso con il direttore del METAS prevede che la cessa­zione della collaborazione proficua con il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia costituisce motivo di disdetta ordinaria per il venir meno di una condizione di assunzione legale o contrattuale conformemente alla legge del 24 marzo 200013 sul personale federale (LPers).

    2 In caso di disdetta secondo il capoverso 1, il direttore ha diritto a un’indennità corrispondente a un anno di stipendio.

    3 Non viene versata alcuna indennità al direttore che:

    a.
    viene occupato presso un datore di lavoro giusta l’articolo 3 LPers;
    b.
    riceve una rendita d’invalidità completa dell’assicurazione invalidità, infortuni, militare o della previdenza professionale;
    c.
    riceve una rendita di vecchiaia della previdenza professionale.

    4 Il direttore che è assunto da uno dei datori di lavoro giusta l’articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il METAS deve restituire l’indennità al METAS in proporzione al numero di mesi di assunzione nell’anno in questione presso il nuovo datore di lavoro.

    Art. 6a14 Rapporto di lavoro a tempo determinato

    Con i collaboratori impiegati in progetti finanziati con mezzi limitati nel tempo può essere concluso un rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata non supera cinque anni.

    14 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2143).

    Allegato

    (art. 7)

    Modifica del diritto vigente

    ...15

    15 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6887.

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