941.298.1 OEm-V
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    941.298.1

    Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia

    (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V1)

    del 23 novembre 2005 (Stato 1° ottobre 2018)

    1 Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia (LMetr),3

    ordina:

    2 RS 941.20

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

    Art. 14 Oggetto

    1 La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20125 sulle competenze in materia di metrologia:

    a.
    per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione;
    b.
    per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.

    2 Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20066 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

    5 RS 941.206

    6 RS 941.298.2

    Art. 2 Assoggettamento

    1 Si riscuotono emolumenti:

    a.
    per le verificazioni iniziali;
    b.
    per i controlli nell’ambito dell’esame della stabilità di misura di strumenti di misurazione;
    c.7
    per il controllo successivo secondo l’articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni;
    d.8
    per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell’ordinanza del 5 settembre 20129 sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposizioni.
    2 Sono tenuti a pagare gli emolumenti:
    a.
    l’utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido;
    b.10
    le persone responsabili secondo l’articolo 32 OIQ nei casi di cui al capo­verso 1 lettera d.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

    9 RS 941.204

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

    Art. 3 Determinazione degli emolumenti

    1 Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

    2 Gli emolumenti per pezzo e l’indennità oraria sono stabiliti nell’allegato.

    3 Quando lo strumento di misurazione non figura nell’allegato, l’emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

    Art. 3a11 Adeguamento al rincaro

    Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adegua­mento.

    11 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

    Art. 4 Sconto di quantità

    1 Gli sconti di quantità previsti dall’allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un’unica commissione e verificati in un medesimo luogo.

    2 Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all’assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata.

    Art. 5 Supplemento per straordinari

    1 Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell’assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.

    2 Tale supplemento è del:

    a.
    25 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all’inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00;
    b.
    50 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le 20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi.

    3 Il supplemento viene fatturato separatamente.

    Art. 6 Disborsi

    1 I disborsi sono parte addizionale dell’emolumento e sono fatturati separatamente.

    2 Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:

    a.
    i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;
    b.
    i viaggi e il tempo di viaggio;
    c.
    il tempo d’attesa, purché imputabile all’assoggettato;
    d.
    il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;
    e.
    gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;
    f.
    gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall’utilizzatore dello strumento di misurazione;
    g.
    il piccolo materiale e il materiale d’uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione;
    h.
    l’imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;
    i.
    i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione;
    j.
    le misurazioni effettuate da terzi.

    3 I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.

    4 I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impie­gato.

    Art. 7 Emolumenti per una verificazione, un controllo o l’ispezione generale inefficaci

    Se una verificazione, un controllo o l’ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all’assoggettato, possono essere addebitati l’emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi.

    Art. 8 Devoluzioni ai Cantoni e al METAS12

    1 Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono:

    a.
    il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di veri­ficazione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell’equipaggiamento informatico;
    b.
    il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione.

    2 Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano al METAS l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria dal METAS.

    3 Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.13

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

    13 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

    Art. 9 Anticipo

    Gli organi d’esecuzione possono esigere dall’assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustifichino, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di pagamenti arretrati.

    Art. 11 Esigibilità e interesse di mora

    1 L’emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato.

    2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall’esigibilità.

    3 Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora.

    Art. 12 Prescrizione

    1 Il diritto d’esigibilità dell’emolumento si prescrive in cinque anni.

    2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

    3 A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione.

    Art. 14 Disposizione transitoria

    Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all’entrata in vigore della presente ordinanza.

    Allegato15

    15 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’11 set. 2009 (RU 2009 4787). Aggiornato dai n. I delle O del 4 mag. 2011 (RU 2011 2191) e del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3247).

    (art. 3, 4 e 8)

    Emolumenti di verificazione e di controllo

    A Indennità oraria

    1 L’indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato è di 123 franchi.

    2 Nel computare il tempo di lavoro, le frazioni di quarto d’ora sono arro­ tondate per eccesso.

    B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione

    1 Misure di lunghezza

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    il pezzo fr.

    1.1

    Misure di lunghezza

    fino a

    1 m

    7.70

    oltre

    1 m

    11.60

    1.2

    Calibri

    28.10

    1.3

    Calibri elettronici con calcolatore

    35.80

    1.4

    Sconti

    Sconti di quantità per più di dieci misure delle cifre 1.1–1.3 e facenti parte della stessa commissione:

    da 11 a 20 pezzi

    10 %

    a partire da 21 pezzi

    15 %

    2 Botti e serbatoi

    2.1

    Botti di legno

    in base al tempo impiegato

    2.2

    Botti di altri materiali e serbatoi

    2.2.1

    Emolumento di base

    per commissione

    fr. 94.60

    2.2.2

    Emolumento supplementare:

    categoria in dm3

    il pezzo fr.

    fino a

    50

    9.90

    oltre

    50

    fino a

    100

    13.––

    oltre

    100

    fino a

    200

    17.30

    categoria in dm3

    il pezzo fr.

    oltre

    200

    fino a

    300

    21.60

    oltre

    300

    fino a

    400

    25.90

    oltre

    400

    fino a

    500

    30.10

    oltre

    500

    fino a

    600

    34.50

    oltre

    600

    fino a

    700

    38.80

    oltre

    700

    fino a

    800

    43.10

    oltre

    800

    fino a

    900

    47.40

    oltre

    900

    fino a

    1000

    51.70

    Per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più

    40.50

    2.2.3

    Verificazioni in aziende

    Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie ecc.) dotate di adeguate installazioni con coinvolgimento di manodopera interna all’azienda, gli emolumenti di cui alle cifre 2.2.1 e 2.2.2 sono ridotti fino al 50 per cento, conformemente al minore tempo impiegato dal verificatore.

    3 Impianti di misurazione per liquidi

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    3.1

    Pompe di misurazione a stantuffo

    3.1.1

    Pompe di misurazione con getto di quantità corrispondente a un’alzata intera o parziale dello stantuffo

    per pompa

    fr. 28.60

    Supplemento

    per suddivisione

    fr.   3.30

    3.1.2

    Pompe di misurazione a stantuffo per miscele olio/benzina, con o senza dispositivo di prepagamento:

    verificazione senza controllo del rapporto della miscela

    per stantuffo

    fr. 33.––

    verificazione con controllo del rapporto della miscela

    in base al tempo impiegato

    3.2

    Contatori di volume e contatori di massa

    3.2.1

    Impianti di misurazione per il riempimento di autocisterne o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari (latte escluso)

    in base al tempo impiegato

    3.2.2

    Colonne di distribuzione di carburante (gas liquido e gas naturale esclusi)

    per contatore

    fr. 68.20

    Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura

    per contatore

    fr. 19.80

    Supplementi per automatici a banconote

    per automatico

    fr. 30.80

    per contatore

    fr. 12.30

    Supplementi per automatici a carte

    per automatico

    fr. 38.50

    per contatore

    fr. 12.30

    Nel caso di automatici combinati (a banconote e a carte) il supplemento è riscosso una sola volta per contatore.

    3.2.3

    Impianti di misurazione su autocisterne (latte escluso)

    3.2.3.1

    Impianti di misurazione per prodotti petroliferi, per ogni prodotto controllato

    estrazione con pompa o forza di gravità

    fino a

    1000 L/min

    per contatore

    fr. 146.30

    più di

    1000 L/min

    per contatore

    fr. 192.50

    Impianti di misurazione per l’approvvigionamento di aerei

    in base al tempo impiegato

    Supplemento per conversione della quantità

    con sonda della temperatura,

    per ogni prodotto controllato

    fr. 19.80

    3.2.3.2

    Impianti di misurazione per altri liquidi (latte escluso)

    in base al tempo impiegato

    3.2.4

    Impianti di misurazione per il latte

    3.2.4.1

    Impianti di misurazione su autocisterne, carrelli o in caseifici

    (impianti compatti)

    solamente erogazione o raccolta

    per contatore

    fr. 184.80

    per erogazione e raccolta

    per contatore

    fr. 246.40

    3.2.4.2

    Impianti di misurazione stazionari per il riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasporto

    in base al tempo impiegato

    3.2.4.3

    Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione

    in base al tempo impiegato

    3.3

    ...

    3.4

    Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmente indicatore di densità

    Controllo in condizioni di laboratorio

    in base al tempo impiegato

    4 Pesi

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    il pezzo fr.

    4.1

    Pesi della classe M3

    fino a 500 g

    4.—

    1 kg, 2 kg

    4.60

    5 kg

    6.60

    10 kg

    9.90

    20 kg

    13.20

    50 kg

    19.80

    il pezzo fr.

    4.2

    Pesi delle classi M2, M1 e F2

    fino a 500 g

    7.70

    1 kg, 2 kg

    8.80

    5 kg

    13.20

    10 kg

    19.80

    20 kg

    26.40

    4.3

    Pesi della classe F1

    1 mg fino a 1 kg

    14.30

    2 kg fino a 10 kg

    26.40

    20 kg

    40.70

    4.4

    Pesi della classe E2

    1 mg fino a 1 kg

    27.50

    2 kg fino a 20 kg

    79.20

    4.5

    Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come la rettifica mediante prelievo o l’aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari all’80 per cento al massimo degli emolumenti di cui alle cifre 4.1–4.3.

    4.6

    Lavori più importanti, quali la pulitura di pesi o la colatura di piombo non sono compresi negli emolumenti di cui alle cifre 4.1–4.4 e sono pertanto conteggiati a parte quali disborsi in ragione del tempo impiegato e del costo del materiale utilizzato.

    4.7

    Se la verificazione di pesi delle classi F1 ed E2 è effettuata da un laboratorio di verificazione, la parte dell’emolumento devoluta al METAS corrisponde al 10 per cento degli emolumenti di verificazione, ma al massimo a 2.80 franchi per peso.

    5 Bilance

    5.1

    Bilance a funzionamento non automatico

    5.1.1

    Gli emolumenti di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono stabiliti come segue:

    portata

    per dispositivo di carico fr.

    fino a

               5 kg

    24.80

    oltre

               5 kg

    fino a

             20 kg

    31.40

    oltre

             20 kg

    fino a

             50 kg

    39.10

    oltre

             50 kg

    fino a

           100 kg

    47.30

    oltre

           100 kg

    fino a

           200 kg

    57.20

    oltre

           200 kg

    fino a

           500 kg

    73.20

    oltre

           500 kg

    fino a

        1 000 kg

    89.10

    oltre

        1 000 kg

    fino a

        2 000 kg

    108.90

    oltre

        2 000 kg

    fino a

        5 000 kg

    140.80

    oltre

        5 000 kg

    fino a

      10 000 kg

    154.—

    oltre

      10 000 kg

    fino a

      20 000 kg

    193.60

    oltre

      20 000 kg

    fino a

      50 000 kg

    229.90

    oltre

      50 000 kg

    fino a

    100 000 kg

    286.—

    oltre

    100 000 kg

    484.—

    5.1.2

    Bilance con particolare dispositivo di carico che dev’essere dotato di un dispositivo particolare al momento della verificazione

    (ad es. bilance aeree o con recipiente)

    emolumento di base più 50 %

    5.1.3

    Bilance con doppio dispositivo indicatore

    emolumento di base più 10 %

    5.1.4

    Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili:

    per ogni dispositivo di carico

    emolumento di cui alle cifre 5.1.1–5.1.3 più 20 %

    5.1.5

    Bilance a portate multiple

    emolumento di base più 20 %

    5.1.6

    Bilance a livelli multipli

    emolumento di base più 20 %

    5.1.7

    Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione:

    10 % dell’emolumento di base, tuttavia al massimo fr. 16.50

    5.1.8

    Bilance indicatrici del prezzo

    pesatura statica

    emolumento di base più fr. 66.—

    pesatura dinamica

    in base al tempo impiegato

    5.2

    Bilance a funzionamento automatico:

    in base al tempo impiegato

    6 Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

    Gli emolumenti di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferimento e il noleggio di strumenti speciali, sono stabiliti come segue:

    6.1

    Strumenti di misurazione dei componenti gassosi

    per strumento

    fr. 154.—

    6.2

    Strumenti di misurazione del fumo diesel

    per strumento

    fr. 165.—

    6.3

    Strumenti combinati

    per strumento

    fr. 308.—

    7 Strumenti di misurazione delle quantità di gas

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    7.1

    Contatori

    7.1.1

    Contatori di gas a pareti deformabili

    deflusso nominale in m3/h

    il pezzo fr.

           fino a

        6

    20.—

        6 fino a

      10

    25.30

    oltre

      10 fino a

      16

    33.20

    oltre

      16 fino a

      25

    37.30

    oltre

      25 fino a

      40

    46.60

    oltre

      40 fino a

      65

    93.20

    oltre

      65 fino a

    100

    146.40

    oltre

    100 fino a

    160

    226.30

    oltre

    160 fino a

    250

    332.80

    oltre

    250 fino a

    400

    425.70

    7.1.2

    Altri contatori di gas

    deflusso nominale in m3/h

    il pezzo fr.

             fino a

        100

    466.40

    oltre

      100 fino a

        250

    492.80

    oltre

      250 fino a

        400

    558.80

    oltre

      400 fino a

      1000

    665.50

    oltre

    1000 fino a

      2500

    1199.—

    oltre

    2500 fino a

      4000

    1463.—

    oltre

    4000 fino a

    10000

    1732.50

    Se la verificazione avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato.

    7.2

    Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gas

    emolumento per pezzo fr.

    Prima verificazione con misurazione precedente

    732.60

    Verificazione successiva sul luogo d’impiego

    292.60

    Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione

    220. —

    7.3

    Colonne di distribuzione di gas naturale ad alta pressione

    in base al tempo impiegato

    7.4

    Parte da devolvere al METAS

    7.4.1

    Strumenti di misurazione secondo la cifra 7.1

    30 % dell’emolumento di verificazione

    7.4.2

    Strumenti di misurazione secondo la cifra 7.2

    20 % dell’emolumento di verificazione

    8 Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche

    8.1

    Verificazione dei contatori d’elettricità

    L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.

    8.1.1

    Emolumento di base

    fr. 31.60

    8.1.2

    Supplementi

    I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

    8.1.2.1

    Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di controllo a campione secondo la procedura di controllo statistico per contatori d’elettricità

    0

    8.1.2.2

    Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di verificazioni

    60

    8.1.2.3

    Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettronico

    60

    8.1.2.4

    Contatori d’elettricità con la funzione di misurazione dell’energia reattiva

    60

    8.1.2.5

    Contatori d’elettricità con le funzioni di misurazione della potenza o di creazione del profilo di carico

    60

    8.1.2.6

    Misurazioni superiori alla media

    in base al tempo impiegato

    8.1.3

    Calcolo dell’emolumento totale di una commissione

    Per commissione si intende la verificazione di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.1.1 e 8.1.2.

    numero di contatori per commissione

    emolumento iniziale

    emolumento per pezzo

      1

    fino a    10

    900

    10

    11

    fino a    20

    300

    70

    21

    fino a    40

    500

    60

    più di 40

    700

    55

    8.2

    Verificazione dei trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile

    L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.

    8.2.1

    Emolumento di base

    fr. 89.10

    8.2.2

    Supplementi

    I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

    8.2.2.1

    Prova d’isolazione

    tensione massima del materiale elettrico

     fino a 1,2 kV

    35

    oltre   1,2 kV

     fino a  36 kV

    100

    oltre    36 kV

     fino a  52 kV

    200

    8.2.2.2

    Misurazione del rapporto di trasformazione

    tensione massima del materiale elettrico

    trasformatori di corrente e di tensione per il primo campo di misurazione

    trasformatori di tensione per ogni campo di misurazione supplementare

     fino a 1,2 kV

    0

    20

    oltre  1,2 kV

     fino a  36 kV

    60

    30

    oltre  36 kV

     fino a  52 kV

    180

    55

    8.2.2.3

    Supplemento per trasformatori di corrente

    intensità di corrente primaria nominale

    per il primo nucleo

    per ogni nucleo in più

     fino a  800 A

    0

    20

    oltre   800 A

     fino a 2000 A

    70

    35

    oltre 2000 A

     fino a 5000 A

    250

    70

    8.2.2.4

    Grandezze nominali secondarie divergenti dai valori normati convenzionali

    in base al tempo impiegato

    8.2.3

    Calcolo dell’emolumento totale di una commissione

    Per commissione si intende la verificazione di trasformatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni trasformatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui alle cifre 8.2.1 e 8.2.2.

    numero di trasformatori per commissione

    emolumento iniziale

    emolumento per pezzo

      1

    fino a      3

    0

    100

      4

    fino a      9

    50

    85

    10

    fino a    18

    200

    70

    più di 18

    550

    50

    8.3

    Verificazione di altri trasformatori di misura

    L’emolumento per la verificazione di trasformatori diversi da quelli di cui alla cifra 8.2 è riscosso in base al tempo impiegato.

    8.4

    Procedura di controllo statistico per i contatori d’elettricità

    8.4.1

    Disposizioni generali

    Gli emolumenti di cui alla cifra 8.4 sono fatturati all’utilizzatore. Se l’utilizzatore si fa rappresentare da un mandatario che funge da interlocutore esclusivo del laboratorio di verificazione e del METAS per il lotto in questione, gli emolumenti sono fatturati al mandatario. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori rappresentati dallo stesso mandatario, tutti gli emolumenti e le parti degli emolumenti a carico di questi utilizzatori sono fatturati al mandatario.

    8.4.2

    Controllo dei campioni di un lotto

    L’emolumento per il controllo dei campioni di un lotto è calcolato in base agli emolumenti di cui alla cifra 8.1. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento per il controllo dei campioni è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.

    8.4.3

    Formalità amministrative relative a un lotto

    L’emolumento per le formalità amministrative relative a un lotto si compone dell’emolumento di base e di supplementi. Tale emolumento è dovuto ogni qualvolta è controllato un campione del lotto, a prescindere dal risultato del controllo.

    8.4.3.1

    Emolumento di base

    Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, questo emolumento di base è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.

    Se il METAS approva o ordina altre procedure almeno equivalenti sul piano statistico, in singoli casi esso può fissare un emolumento di base più basso.

    fr. 9000.00

    8.4.3.2

    Supplementi

    I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.4.3.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

    8.4.3.2.1

    Per ogni utilizzatore o mandatario

    1.4

    8.4.3.2.2

    Per ogni utilizzatore o mandatario, se la notifica avviene prima del 1° gennaio del terzo anno successivo alla fabbricazione del contatore

    4.5

    8.4.3.2.3

    In caso di impegno superiore alla media per le formalità amministrative relative al lotto (fatturazione solo con l’autorizzazione del METAS)

    in base al tempo impiegato

    8.5

    Parte da devolvere al METAS

    8.5.1

    per i contatori d’elettricità, per ogni verificazione

    per pezzo: 17 % dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1

    8.5.2

    per i trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile, per ogni verificazione

    per pezzo: 17 % dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1

    8.5.3

    per trasformatori di misura diversi da quelli di cui alla cifra 8.5.2, per ogni verificazione

    per pezzo: 17 % dell’emolumento in base al tempo impiegato (cifra 8.3)

    8.5.4

    Per i contatori d’elettricità verificati secondo la procedura di controllo statistico

    8.5.4.1

    Controllo dei campioni di un lotto: parte dell’emolumento da devolvere di cui alla cifra 8.5.1

    8.5.4.2

    Formalità amministrative relative a un lotto, a prescindere dal risultato del controllo: 34 % dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.4.3.1

    9 Misuratori di energia termica

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    9.1

    Sensori di portata con deflusso nominale

    il pezzo fr.

    fino a

        6 m3/h

    93.50

    oltre

      6 m3/h

    fino a

      15 m3/h

    133.10

    oltre

    15 m3/h

    fino a

    100 m3/h

    181.50

    più di

    100 m3/h

    in base al tempo impiegato

    Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m3/h, allacciamento e posizione di montaggio uguali

      6

    fino a

    10 pezzi

    8 %

    11

    fino a

    19 pezzi

    17 %

    a partire da

    20 pezzi

    26 %

    9.2

    Calcolatori di calore e di freddo

    100.10

    9.3

    Sonde di temperatura, il paio

    110.—

    9.4

    L’emolumento per un misuratore di energia termica completo è pari alla somma dei relativi emolumenti di cui alle cifre 9.1–9.3.

    9.5

    Contatori d’acqua calda con deflusso nominale

    il pezzo fr.

    fino a

    2 m3/h

    76.70

    oltre

    2 m3/h

    fino a

    6 m3/h

    92.60

    oltre

    6 m3/h

    fino a

    15 m3/h

    124.60

    oltre

    15 m3/h

    fino a

    100 m3/h

    156.50

    più di

    100 m3/h

    in base al tempo impiegato

    La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo la cifra 9.1.

    9.6

    Contatori di calore del vapore surriscaldato

    in base al tempo impiegato

    9.7

    La parte da devolvere al METAS per i strumenti di misurazione secondo la cifra 9

    15 % dell’emolumento di verificazione

    10

    Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    10.1

    Strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica

    il pezzo fr.

    dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 detettore

    616.—

    per detettore addizionale

    275.—

    dosimetri per la radiologia dentale

    242.—

    dosimetri per il prodotto dose-superficie

    374.—

    dosimetri per la tomografia

    242.—

    chilovoltometri (non-invasivi)

    220.—

    misuratori del prodotto mAs (invasivi)

    154.—

    cronometri d’esposizione

    154.—

    sensitometri

    231.—

    Densitometri

    165.—

    fotometri, luxmetri

    93.50

    10.2

    Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne

    strumenti con fino a 10 punti di misurazione

    165.—

    prove di apparecchiature complesse quali strumenti per il controllo dell’ambiente, camere di ionizzazione di riferimento, apparecchi con più detettori o più qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d’allarme

    330.—

    10.3

    Strumenti di misurazione delle contaminazione superficiale

    strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi

    165.—

    strumenti con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi e con più di 4 nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo)

    330.—

    10.4

    Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon

    il pezzo fr.

    un solo punto di misurazione durante la misura­zione comparativa annuale del laboratorio di verificazione

    330.—

    in tutti gli altri casi

    in base al tempo impiegato

    10.5

    Strumenti per misurare l’attività (principio a camera di ionizzazione a pozzetto)

    10.5.1

    verificazione di sorgenti di radiazioni gamma, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni

    1177.—

    il pezzo fr.

    10.5.2

    verificazione di sorgenti di radiazioni gamma e beta, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni

    1342.—

    10.5.3

    misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide e relativa impostazione

    22.—

    10.5.4

    misurazione comparativa del tipo A con Tc-99m

    495.—

    10.5.5

    misurazione comparativa del tipo A con I-131

    660.—

    10.5.6

    misurazione comparativa del tipo B

    330.—

    10.6

    Parte da devolvere al METAS

    10.6.1

    Strumenti di misurazione secondo le cifre 10.1 a 10.5.2

    10 % dell’emolumento di verificazione

    10.6.2

    Strumenti di misurazione secondo le cifre 10.5.4 a 10.5.6

    15 % dell’emolumento di verificazione

    11

    Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia

    11.1

    Gli emolumenti dei laboratori di verificazione sono riscossi in base al tempo impiegato.

    L’utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione è fatturata a parte.

    11.2

    Parte dell’emolumento da devolvere al METAS;

    per ogni strumento verificato

    fr. 110.—

    12

    ...

    13

    Strumenti di misurazione per la circolazione stradale

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    per strumento fr.

    13.1

    Strumenti di misurazione della velocità mediante radar

    1419.—

    13.2

    Laserscanner

    2035.—

    13.3

    Tachigrafi montati sui veicoli

    693.—

    13.4

    Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo

    907.50

    13.5

    Spire induttive o sensore piezo,

    per la prima corsia

    660.—

    per ogni successiva corsia nel medesimo posto

    385.—

    13.6

    Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la emolumento sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

    Sistemi di prova standard

    214.50

    Sistemi di prova speciali

    302.50

    13.7

    Parte dell’emolumento da devolvere al METAS

    13.7.1

    Strumenti di misurazione in conformità di 13.1 a 13.5

    Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno

    fr. 1500.—

    Parte per ogni strumento verificato

    7,5 % dell’emolumento di verificazione

    13.7.2

    Strumenti d’esame in conformità a 13.6

    Parte per ogni apparecchio verificato

    10 % dell’emolumento di verificazione

    14

    Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione

    Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

    per ogni prova effettuata fr.

    14.1

    Prova generale

    42.—

    Controllo dell’ermeticità

    9.—

    Termometro per i gas di scarico

    28.—

    Termometro per l’aria di combustione

    23.—

    Volume campione per la determinazione dell’indice di fuliggine

    23.—

    O2

    23.—

    CO

    23.—

    NO

    23.—

    CO/H2

    19.—

    NO2

    19.—

    14.2

    Parte da devolvere al METAS

    10 % dell’emolumento di verificazione

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