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946.201.1
Ordinanza concernente la sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne,
ordina:
Art. 2 Obbligo di autorizzazione
1 L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5.
2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione.
3 Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3 Procedura di autorizzazione
1 Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.
2 Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
3 Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita.
4 L’autorizzazione è valida quattro mesi.
Art. 4 Domanda di importazione
1 Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:
- a.
- nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;
- b.
- nome e indirizzo completo dell’esportatore;
- c.
- Paese di origine della merce;
- d.
- Paese di provenienza;
- e.
- numero o quantità;
- f.
- designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;
- g.
- peso netto;
- h.
- valore franco confine della merce non sdoganata;
- i.
- data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.
2 Il DEFR può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.
Art. 5 Limiti di tolleranza
Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.
Art. 6 Esecuzione
L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini4 è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.
4 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.
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