L’esportazione e la mediazione dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili elencati nell’allegato necessitano di un’autorizzazione specifica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO); ciò vale anche se i beni vengono rispediti al fornitore iniziale.
vengono esportati da autorità svizzere di perseguimento penale o dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro di impieghi internazionali o a scopo di d’istruzione;
b.
vengono esportati da truppe svizzere e dai relativi membri nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d’istruzione;
c.
vengono utilizzati da servizi di soccorso svizzeri nel quadro di impieghi di ricerca e salvataggio all’estero.
se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione;
b.
in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI o all’articolo 6 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
1 La SECO decide in merito al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver consultato il SIC.
2 Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Il DEFR adegua l’allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI4 vengano introdotte modifiche determinanti anche per la presente ordinanza.
Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI7 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:
1.
4A005
2.
4D004
3.
4E001.a, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 4A005 o 4D004
4.
4E001.c
5.
5A001.f
6.
5A001.j
7.
5A004
8.
5D001, se riguarda il software relativo all’ECN 5A001.f o 5A001.j
9.
5D001.e
10.
5E001, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A001.f o 5A001.j
11.
5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004
12.
5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004
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