Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica alle ispezioni pre-imbarco eseguite, nell’ambito di un programma di controllo all’importazione, sul territorio svizzero da un ente per l’ispezione pre-imbarco per conto di un altro Stato.
946.202.8
del 17 maggio 1995 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19942 sulle ispezioni pre-imbarco (Accordo); in applicazione dell’articolo 271 del Codice penale svizzero3,4
ordina:
3 RS 311.0
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2713 2921).
La presente ordinanza si applica alle ispezioni pre-imbarco eseguite, nell’ambito di un programma di controllo all’importazione, sul territorio svizzero da un ente per l’ispezione pre-imbarco per conto di un altro Stato.
Con le ispezioni pre-imbarco si intende verificare se le merci destinate all’esportazione corrispondono, per quanto riguarda qualità, quantità e prezzo, compreso il corso del cambio e le condizioni finanziarie, alle specificazioni del contratto stipulato tra importatore ed esportatore nonché alle norme ivi convenute o, in mancanza di tali norme, alle pertinenti norme internazionali.
1 Le ispezioni pre-imbarco necessitano dell’autorizzazione.
2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)5 è competente per il rilascio dell’autorizzazione. Esso decide su proposta della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)6.
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
1 L’autorizzazione è rilasciata se l’ente per l’ispezione pre-imbarco:
2 Nel presentare la domanda d’autorizzazione, l’ente per l’ispezione pre-imbarco deve comunicare al DEFR tutte le disposizioni figuranti nel mandato d’ispezione. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti eventuali indennizzi. Inoltre, l’ente per l’ispezione pre-imbarco è tenuto a comunicare spontaneamente all’autorità competente per l’autorizzazione tutte le successive modificazioni del mandato d’ispezione.
1 L’autorizzazione ha la stessa durata di validità del mandato d’ispezione.
2 Se il mandato d’ispezione è modificato, non è necessaria una nuova autorizzazione se esso rimane conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
1 L’autorizzazione è revocata se l’ente per l’ispezione pre-imbarco:
2 L’autorizzazione può essere revocata anche per altre violazioni alla presente ordinanza.
1 Le ispezioni pre-imbarco devono essere eseguite in modo non discriminatorio.
2 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco devono informare gli esportatori sulle modalità dei controlli.
1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco non possono esigere dagli esportatori informazioni concernenti:
2 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco devono trattare le informazioni fornite dagli esportatori, sempre che non siano di dominio pubblico, come informazioni economiche confidenziali. Queste ultime possono essere comunicate a un governo o a un’amministrazione esteri incaricati dell’ispezione solo se tali informazioni sono richieste abitualmente per lettere di credito o altre forme di pagamento o a fini doganali, di concessione di licenze d’importazione e di controllo sui cambi.
Su richiesta degli esportatori, gli enti per l’ispezione pre-imbarco eseguono una verifica preliminare dei prezzi ai sensi dell’articolo 2 prima di procedere all’ispezione vera e propria. Il risultato di tale verifica dev’essere comunicato immediatamente agli esportatori. L’accertamento della non conformità del prezzo dev’essere motivato in modo preciso.
1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco eseguono le ispezioni per quanto possibile senza ritardi.
2 Al termine dell’ispezione, redigono entro cinque giorni lavorativi un rapporto finale o una nota esplicativa scritta che specifichi in modo dettagliato i motivi della mancata redazione dello stesso.
3 Agli esportatori va concessa la possibilità di presentare per scritto il loro parere.
4 In mancanza di un rapporto finale, su richiesta dell’esportatore dev’essere concordata una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.
1 L’ente per l’ispezione pre-imbarco può respingere un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore solo se è in grado di dimostrare che la sua decisione è stata presa nell’ambito di una procedura di verifica conforme ai criteri esposti nei capoversi 2–5.
2 La procedura di verifica è retta dai seguenti principi:
3 Nell’effettuare la verifica del prezzo, l’ente per l’ispezione pre-imbarco tiene conto dei termini del contratto di vendita e dei fattori di rettifica applicabili di norma alla transazione, come livello commerciale e quantitativo della vendita, termini e condizioni di consegna, clausole di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o d’imballaggio, dimensioni dell’ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale nonché servizi resi nell’ambito del contratto, sempre che non siano di solito fatturati separatamente, nonché determinati elementi che influenzano il prezzo fissato dall’esportatore.
4 La verifica dei costi di trasporto può riferirsi solo al trasporto su territorio svizzero e al modo convenuto nel relativo contratto.
5 Ai fini della verifica del prezzo contrattuale non si possono considerare:
1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco provvedono a stabilire procedure per il ricevimento, l’esame e l’emissione di decisioni in merito a ricorsi presentati dagli esportatori.
2 Queste procedure si basano sui seguenti principi:
3 Per il resto, l’articolo 13 si applica alla composizione delle controversie tra esportatori e enti per l’ispezione pre-imbarco, sempre che detti enti operino per conto di membri dell’OMC.
1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco e gli esportatori devono risolvere le controversie in via bonale.
2 Se non è possibile trovare una soluzione bonale, ogni parte può, al più presto due giorni lavorativi dopo la presentazione del ricorso di cui all’articolo 12, deferire la controversia ad un ente indipendente per l’esame secondo l’articolo 4 dell’Accordo. In tal caso, si applica la seguente procedura:
Le ispezioni pre-imbarco, effettuate per conto di non membri dell’OMC, sottostanno alle seguenti disposizioni:
Annualmente si pubblica una lista degli enti per l’ispezione pre-imbarco e dei Paesi ai quali si riferisce l’autorizzazione.
Il richiedente deve fornire indicazioni veritiere e complete, dare tutte le informazioni utili al DEFR e consentirgli di consultare documenti e prove.
1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco devono versare un emolumento per l’autorizzazione. Questo ammonta a 100 franchi per ogni ora impiegata.
2 Il DEFR decide l’emolumento con il rilascio dell’autorizzazione.
3 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.8
8 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2713 2921).
1 Contro le decisioni d’autorizzazione del DEFR può essere presentato ricorso presso il Consiglio federale entro 30 giorni conformemente agli articoli 72 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
2 ...10
3 Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
10 Abrogato dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2713 2921).
Le autorizzazioni per le ispezioni pre-imbarco rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide conformemente alle condizioni e agli oneri menzionati in tali autorizzazioni.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.
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