946.202.8 Ordinanza sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco
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    946.202.8

    Ordinanza sull’esecuzione di ispezioni pre-imbarco

    del 17 maggio 1995 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; in applicazione dell’Accordo OMC del 15 aprile 19942 sulle ispezioni pre-imbarco (Accordo); in applicazione dell’articolo 271 del Codice penale svizzero3,4

    ordina:

    1 RS 172.010

    2 RS 0.632.20

    3 RS 311.0

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2713 2921).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione

    La presente ordinanza si applica alle ispezioni pre-imbarco eseguite, nell’ambito di un programma di controllo all’importazione, sul territorio svizzero da un ente per l’ispezione pre-imbarco per conto di un altro Stato.

    Art. 2 Definizione

    Con le ispezioni pre-imbarco si intende verificare se le merci destinate all’esporta­zione corrispondono, per quanto riguarda qualità, quantità e prezzo, compreso il corso del cambio e le condizioni finanziarie, alle specificazioni del contratto stipu­lato tra importatore ed esportatore nonché alle norme ivi convenute o, in mancanza di tali norme, alle pertinenti norme internazionali.

    Art. 3 Autorizzazione

    1 Le ispezioni pre-imbarco necessitano dell’autorizzazione.

    2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)5 è competente per il rilascio dell’autorizzazione. Esso decide su proposta della Segreteria di Stato dell’economia (SECO)6.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

    Art. 4 Principi per il rilascio dell’autorizzazione

    1 L’autorizzazione è rilasciata se l’ente per l’ispezione pre-imbarco:

    a.
    è costituito quale società secondo il diritto svizzero;
    b.
    prova che non vi sono conflitti d’interesse ai sensi dell’articolo 2 numero 14 dell’Accordo e che non è controllato da uno Stato estero;
    c.
    dispone dell’infrastruttura e delle conoscenze specifiche necessarie; e
    d.
    garantisce di soddisfare le disposizioni dell’Accordo e della presente ordi­nanza.

    2 Nel presentare la domanda d’autorizzazione, l’ente per l’ispezione pre-imbarco deve comunicare al DEFR tutte le disposizioni figuranti nel mandato d’ispe­zione. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti eventuali indennizzi. Inoltre, l’ente per l’ispezione pre-imbarco è tenuto a comunicare spontaneamente all’autorità com­pe­tente per l’autorizzazione tutte le successive modificazioni del mandato d’ispe­zione.

    Art. 5 Durata di validità dell’autorizzazione

    1 L’autorizzazione ha la stessa durata di validità del mandato d’ispezione.

    2 Se il mandato d’ispezione è modificato, non è necessaria una nuova autorizzazione se esso rimane conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

    Art. 6 Revoca dell’autorizzazione

    1 L’autorizzazione è revocata se l’ente per l’ispezione pre-imbarco:

    a.
    non osserva i principi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c;
    b.
    viola in modo grave o ripetutamente le altre prescrizioni della presente ordi­nanza.

    2 L’autorizzazione può essere revocata anche per altre violazioni alla presente ordi­nanza.

    Sezione 2: Esecuzione delle ispezioni pre-imbarco

    Art. 7 Non discriminazione e trasparenza

    1 Le ispezioni pre-imbarco devono essere eseguite in modo non discriminatorio.

    2 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco devono informare gli esportatori sulle modalità dei controlli.

    Art. 8 Informazioni economiche

    1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco non possono esigere dagli esportatori infor­ma­zioni concernenti:

    a.
    i dati di fabbricazione relativi a processi brevettati o per i quali è stata depo­si­tata una domanda di brevetto, protetti da licenza o non divulgati;
    b.
    i dati tecnici non pubblicati o diversi dai dati necessari a dimostrare la con­formità a regolamenti o norme tecniche;
    c.
    la determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di produzione;
    d.
    i margini di guadagno;
    e.
    le condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori ed i loro fornitori, a meno che l’ente non possa procedere altrimenti per effettuare l’ispezione in questione. In questi casi l’ente si limita a chiedere le informazioni necessarie a tale scopo.

    2 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco devono trattare le informazioni fornite dagli esportatori, sempre che non siano di dominio pubblico, come informazioni econo­miche confidenziali. Queste ultime possono essere comunicate a un governo o a un’amministrazione esteri incaricati dell’ispezione solo se tali informazioni sono richieste abitualmente per lettere di credito o altre forme di pagamento o a fini do­ga­nali, di concessione di licenze d’importazione e di controllo sui cambi.

    Art. 9 Verifica preliminare dei prezzi

    Su richiesta degli esportatori, gli enti per l’ispezione pre-imbarco eseguono una verifica preliminare dei prezzi ai sensi dell’articolo 2 prima di procedere all’ispe­zione vera e propria. Il risultato di tale verifica dev’essere comunicato immediata­mente agli esportatori. L’accertamento della non conformità del prezzo dev’essere motivato in modo preciso.

    Art. 10 Risultato della verifica

    1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco eseguono le ispezioni per quanto possibile senza ritardi.

    2 Al termine dell’ispezione, redigono entro cinque giorni lavorativi un rapporto finale o una nota esplicativa scritta che specifichi in modo dettagliato i motivi della mancata redazione dello stesso.

    3 Agli esportatori va concessa la possibilità di presentare per scritto il loro parere.

    4 In mancanza di un rapporto finale, su richiesta dell’esportatore dev’essere concor­data una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.

    Art. 11 Verifica del prezzo contrattuale

    1 L’ente per l’ispezione pre-imbarco può respingere un prezzo concordato in un con­tratto stipulato tra un esportatore e un importatore solo se è in grado di dimo­strare che la sua decisione è stata presa nell’ambito di una procedura di verifica conforme ai criteri esposti nei capoversi 2–5.

    2 La procedura di verifica è retta dai seguenti principi:

    a.
    si possono comparare unicamente i prezzi di merci identiche o simili desti­nate all’esportazione dalla Svizzera pressappoco nello stesso momento in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle prassi commerciali usuali e al netto di eventuali sconti standard;
    b.
    il confronto dei prezzi deve tener conto dei fattori economici pertinenti rela­tivi al Paese d’importazione e ai Paesi ai quali si fa riferimento per il con­fronto dei prezzi, ma in modo tale da non fissare arbitrariamente il prezzo più basso;
    c.
    in ogni fase della procedura di verifica l’ente per l’ispezione pre-imbarco deve concedere all’esportatore la possibilità di fornire spiegazioni sul prezzo.

    3 Nell’effettuare la verifica del prezzo, l’ente per l’ispezione pre-imbarco tiene conto dei termini del contratto di vendita e dei fattori di rettifica applicabili di norma alla transazione, come livello commerciale e quantitativo della vendita, termini e condi­zioni di consegna, clausole di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o d’imballaggio, dimensioni dell’ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale nonché servizi resi nell’ambito del con­tratto, sempre che non siano di solito fatturati separatamente, nonché determinati elementi che influenzano il prezzo fissato dall’esportatore.

    4 La verifica dei costi di trasporto può riferirsi solo al trasporto su territorio svizzero e al modo convenuto nel relativo contratto.

    5 Ai fini della verifica del prezzo contrattuale non si possono considerare:

    a.
    il prezzo di vendita di merce indigena nel Paese d’importazione;
    b.
    il prezzo delle merci per l’esportazione da un Paese diverso dalla Svizzera;
    c.
    i costi di produzione;
    d.
    i prezzi o valori arbitrari o fittizi.
    Art. 12 Procedura in caso di controversie

    1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco provvedono a stabilire procedure per il ricevi­mento, l’esame e l’emissione di decisioni in merito a ricorsi presentati dagli esporta­tori.

    2 Queste procedure si basano sui seguenti principi:

    a.
    gli enti per l’ispezione pre-imbarco designano uno o più rappresentanti che si rendono disponibili, durante il normale orario d’ufficio nei luoghi in cui sono ubicati gli uffici amministrativi per l’ispezione pre-imbarco, per rice­vere, esa­minare e emettere decisioni su reclami o ricorsi presentati dagli esportatori.
    b.
    gli esportatori forniscono per scritto ai rappresentanti designati più sopra le indicazioni concernenti la transazione in questione, la natura del ricorso e una proposta di soluzione.
    c.
    i rappresentanti esaminano con comprensione i ricorsi degli esportatori e emet­tono una decisione al più presto dopo il ricevimento della documenta­zione di cui alla lettera b.

    3 Per il resto, l’articolo 13 si applica alla composizione delle controversie tra espor­tatori e enti per l’ispezione pre-imbarco, sempre che detti enti operino per conto di membri dell’OMC.

    Art. 13 Ente indipendente per l’esame

    1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco e gli esportatori devono risolvere le contro­ver­sie in via bonale.

    2 Se non è possibile trovare una soluzione bonale, ogni parte può, al più presto due giorni lavorativi dopo la presentazione del ricorso di cui all’articolo 12, deferire la controversia ad un ente indipendente per l’esame secondo l’articolo 4 dell’Accordo. In tal caso, si applica la seguente procedura:

    a.
    se un esportatore o un ente per l’ispezione pre-imbarco desidera sollevare una vertenza, deve contattare l’ente indipendente per l’esame e richiedere l’istitu­zione di un gruppo speciale. L’ente indipendente è responsabile della forma­zione del gruppo speciale. Quest’ultimo si compone di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro viene sele­zionato dall’ente per l’ispezione pre-imbarco nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero i) dell’Accordo, a condizione che egli non abbia alcun legame con il predetto ente. Il secondo membro viene scelto dall’esportatore interessato nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero ii) dell’Accordo, a condizione che egli non abbia alcun legame con l’esportatore. Il terzo membro viene scelto dal summenzionato ente indipendente nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b nu­mero iii) dell’Accordo. L’esperto indipendente in materia commerciale del gruppo iii) che figura nella lista dell’Accordo non può essere rifiutato;
    b.
    l’esperto indipendente in materia commerciale scelto dal gruppo di cui all’ar­ti­colo 4 lettera b numero iii) dell’Accordo svolge le funzioni di presidente del gruppo speciale. Egli prende le necessarie decisioni per garantire una ra­pida composizione delle controversie da parte del gruppo di esperti. Il gruppo spe­ciale decide a maggioranza semplice;
    c.
    se convenuto dalle parti alla controversia, l’ente per l’esame può designare un esperto indipendente in materia commerciale nel gruppo di cui all’articolo 4 lettera b numero iii) dell’Accordo per decidere in merito alla controversia;
    d.
    lo scopo dell’esame consiste nello stabilire se, nel corso dell’ispezione oggetto della controversia, le parti abbiano agito nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell’Accordo. La procedura dev’essere eseguita celermen­te e offrire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le rispet­tive opinioni di persona o per scritto;
    e.
    la decisione in merito alla controversia è emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti alla controver­sia. Questo termine può essere prorogato se le parti alla controversia vi con­sentono. Il gruppo speciale o l’esperto indipendente in materia commerciale effettua la ripartizione dei costi tenendo conto della fattispecie;
    f.
    la decisione del gruppo speciale o dell’esperto in materia commerciale in me­ri­to alla controversia è vincolante per le parti interessate;
    g.
    il gruppo speciale o l’esperto in materia commerciale decide definitivamente.
    Art. 14 Mandati da parte di non membri dell’OMC

    Le ispezioni pre-imbarco, effettuate per conto di non membri dell’OMC, sottostanno alle seguenti disposizioni:

    a.
    gli enti per l’ispezione pre-imbarco non possono eseguire su territorio sviz­zero alcuna verifica di dati ai fini dell’imposizione doganale o della riscos­sione di dazi all’importazione nello Stato mandante o redigere relativi rap­porti all’indi­rizzo di tale Stato;
    b.
    i motivi per il rifiuto di un certificato di nullaosta non devono essere rivelati allo Stato mandante, tranne nel caso in cui l’esportatore svizzero dia il suo esplicito accordo;
    c.
    gli enti per l’ispezione pre-imbarco e gli esportatori devono risolvere le loro controversie per quanto possibile in via bonale. In mancanza di una solu­zione bonale, le controversie possono essere sottoposte all’ente indipendente per l’esame menzionato nell’articolo 4 dell’Accordo o, se esso non dispone di tale facoltà, ad un altro ente indipendente. Gli enti per l’ispezione pre-imbarco de­vono adottare i necessari provvedimenti affinché l’ente per l’esame interessato sia disponibile. Per la procedura è applicabile per analogia l’arti­colo 13 capo­verso 2 lettere a–f.

    Sezione 3: Pubblicazione, obbligo d’informare, emolumenti e rimedi giuridici

    Art. 15 Pubblicazione

    Annualmente si pubblica una lista degli enti per l’ispezione pre-imbarco e dei Paesi ai quali si riferisce l’autorizzazione.

    Art. 16 Obbligo d’informare

    Il richiedente deve fornire indicazioni veritiere e complete, dare tutte le informa­zioni utili al DEFR e consentirgli di consultare documenti e prove.

    Art. 17 Emolumenti

    1 Gli enti per l’ispezione pre-imbarco devono versare un emolumento per l’autoriz­zazione. Questo ammonta a 100 franchi per ogni ora impiegata.

    2 Il DEFR decide l’emolumento con il rilascio dell’autorizzazione.

    3 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.8

    7 RS 172.041.1

    8 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2713 2921).

    Art. 18 Rimedi giuridici

    1 Contro le decisioni d’autorizzazione del DEFR può essere presentato ricorso presso il Consiglio federale entro 30 giorni conformemente agli articoli 72 e se­guenti della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.

    2 ...10

    3 Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa fede­rale.

    9 RS 172.021

    10 Abrogato dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2713 2921).

    Sezione 4: Disposizioni finali

    Art. 19 Disposizione transitoria

    Le autorizzazioni per le ispezioni pre-imbarco rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide conformemente alle condizioni e agli oneri menzionati in tali autorizzazioni.

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