Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento
1 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.
2 Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.
3 È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4 I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.