946.209.2 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
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    946.209.2

    Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

    del 19 marzo 2002 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20021 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),2

    ordina:

    1 RS 946.231

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976).

    Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento

    1 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.

    2 Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.

    3 È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

    4 I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

    Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

    1 Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati.

    2 È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.

    3 Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)5 si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e l’Amministrazione federale delle finanze.

    5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 3 Dichiarazione obbligatoria

    1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.

    2 Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.

    Art. 4 Entrata e transito in Svizzera

    1 L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato 2.

    2 La Segreteria di Stato della migrazione6 può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.

    6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

    Art. 5 Definizioni

    Nella presente ordinanza s’intende per:

    a.7
    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
    b.
    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

    7 Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607).

    Art. 5a8 Controllo

    1 La SECO effettua i controlli.

    2 Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini9.

    8 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976).

    9 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

    Art. 610 Disposizioni penali

    1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

    2 Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

    3 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

    4 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976).

    Art. 711 Pubblicazione

    Il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

    11 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

    Allegato 114

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 1° apr. 2009, in vigore dal 15 apr. 2009 (RU 2009 1523).

    (art. 1 cpv. 2)

    Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

    1
    Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199815 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201616 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)17.
    2
    I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
    2.1
    veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
    2.2
    veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
    2.3
    veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
    2.4
    veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
    2.5
    veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
    2.6
    componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
    3
    Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:
    3.1
    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
    Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
    3.2
    Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
    a)
    amatolo;
    b)
    nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);
    c)
    nitroglicole;
    d)
    tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
    e)
    cloruro di picrile;
    f)
    2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
    4
    I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
    4.1
    giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
    4.2
    elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
    5
    Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
    6
    Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immaginitermiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
    7
    Filo spinato a lame di rasoio.
    8
    Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
    9
    Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
    9.1
    forche e ghigliottine;
    9.2
    sedie elettriche;
    9.3
    camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
    9.4
    sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
    10
    Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
    11
    Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
    11.1
    sedie e tavoli di contenzione.
    Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
    11.2
    ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
    Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
    11.3
    serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
    12
    Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
    Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
    13
    Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
    13.1
    dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
    Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
    13.2
    vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
    13.3
    oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
    14
    Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
    15
    Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

    15 RS 514.511

    16 RS 946.202.1. L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO): www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

    17 Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° lug. 2016.

    Allegato 218

    18 Non pubblicato nella RU (RU 2013 255 757 1219 3283, 2014 633, 2018 947, 2019 855 e 2020 631). È possibile ordinare il contenuto dell’all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

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