Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina segnatamente:
- a.
- l’adempimento dei compiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell’ambito internazionale e della regolamentazione;
- b.
- i principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA;
- c.
- la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).
2 È fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1 LFINMA.