956.11 Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
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    956.11

    Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

    del 13 dicembre 2019 (Stato 1° febbraio 2020)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina segnatamente:

    a.
    l’adempimento dei compiti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell’ambito internazionale e della regolamentazione;
    b.
    i principi di regolazione di cui all’articolo 7 LFINMA;
    c.
    la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

    2 È fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1 LFINMA.

    Sezione 2: Attività internazionale della FINMA

    Art. 2 Compiti

    1 I compiti internazionali della FINMA comprendono in particolare:

    a.
    l’assistenza amministrativa con autorità estere secondo gli articoli 42 e 42a LFINMA;
    b.
    la presenza in organismi internazionali che si occupano di questioni legate alla vigilanza dei mercati finanziari;
    c.
    la partecipazione a colloqui e negoziati del DFF intesi a difendere gli interessi della Svizzera nelle questioni finanziarie internazionali nonché l’assistenza specialistica fornita al DFF in questi colloqui e negoziati.

    2 Nel quadro dell’adempimento dei compiti internazionali, la FINMA può conclu­dere accordi giuridicamente non vincolanti.

    Art. 3 Rappresentanza e posizione assunta a livello internazionale

    1 Nell’adempimento dei suoi compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c, la FINMA tiene conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

    2 Se la FINMA rappresenta la Svizzera in organismi internazionali, i principi relativi alla posizione da assumere sono definiti d’intesa con il DFF. La responsabilità della politica internazionale dei mercati finanziari spetta al DFF.

    3 Il DFF sostiene nei confronti del Consiglio federale e dell’Assemblea federale la posizione assunta in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali.

    Art. 4 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

    1 La FINMA coordina con il DFF i propri compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c.

    2 La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione le informazioni, i documenti e i dati derivanti dai compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c nonché da organizzazioni e organismi internazionali di cui l’altra autorità necessita per adempiere i propri compiti.

    3 Se opportuno e consentito, la FINMA o il DFF può prendere parte agli incontri delle organizzazioni e degli organismi internazionali nelle quali siede l’altra autorità.

    4 La FINMA e il DFF regolano in un accordo i dettagli della loro collaborazione e del loro scambio di informazioni nell’ambito dei compiti internazionali.

    Sezione 3: Attività di regolamentazione della FINMA

    Art. 5 Forme di regolamentazione

    1 Se la FINMA ha la facoltà di emanare norme di diritto, esse vanno emanate sotto forma di ordinanza. Salvo disposizione contraria, la competenza normativa si limita all’emanazione di disposizioni tecniche di rilevanza secondaria.

    2 Nella sua attività di vigilanza la FINMA può creare trasparenza nell’applicazione della legislazione sui mercati finanziari per il tramite di circolari. Le circolari servono esclusivamente all’applicazione del diritto e non devono contenere norme di diritto (art. 7 LFINMA).

    Art. 6 Principi della regolamentazione

    1 Nell’ambito della consultazione pubblica di cui agli articoli 10 e 11 la FINMA motiva la necessità di intervento e documenta:

    a.
    i rischi che s’intende contemplare con la regolamentazione;
    b.
    le basi giuridiche concrete per un progetto di regolamentazione; nonché
    c.
    la legalità e la proporzionalità del progetto.

    2 In vista del raggiungimento di un determinato obiettivo, nella regolamentazione occorre sempre scegliere la variante più conforme al principio di proporzionalità. A tal fine si deve tener conto anche delle ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

    3 La regolamentazione deve essere concepita in modo neutrale sotto il profilo della concorrenza e della tecnologia. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

    4 Nella differenziazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c LFINMA si deve tener conto dell’obiettivo perseguito dalla regolamentazione e dei rischi. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

    5 Nella regolamentazione si deve tenere conto degli standard internazionali nel settore dei mercati finanziari e della loro attuazione su altre piazze finanziarie importanti.

    6 La FINMA verifica periodicamente la necessità, l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione esistente. Consulta gli ambienti interessati e pubblica i risultati delle verifiche effettuate.

    Art. 7 Analisi dell’efficacia

    1 Per i progetti di regolamentazione si devono elaborare analisi dell’efficacia già nelle prime fasi del processo. Tali analisi possono basarsi sulle analisi d’impatto della regolamentazione realizzate per atti normativi sovraordinati.

    2 Nel quadro delle analisi dell’efficacia si devono esaminare diverse varianti di regolamentazione e indicare le ipotesi su cui si fondano e le relative incertezze.

    3 Le analisi dell’efficacia devono contenere informazioni qualitative e, se possibile, quantitative.

    4 La portata e il grado di dettaglio delle analisi dell’efficacia dipendono dall’impor­tanza di un progetto di regolamentazione.

    Art. 8 Partecipazione del DFF e degli interessati

    1 Sin dall’inizio la FINMA informa in maniera trasparente il DFF e gli ambienti interessati sui suoi progetti di regolamentazione e li coinvolge adeguatamente nella pianificazione e nell’elaborazione della regolamentazione.

    2 Essa stabilisce le modalità della partecipazione degli interessati nelle sue direttive sui principi di regolazione di cui all’articolo 7 capoverso 5 LFINMA.

    Art. 9 Consultazione delle unità amministrative cointeressate

    1 Prima di emanare o modificare un’ordinanza o una circolare e prima di riconoscere norme di autodisciplina come standard minimo conformemente all’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, la FINMA svolge una consultazione delle unità amministrative cointeressate.

    2 A tal fine invita tutte le unità amministrative che hanno un rapporto con l’affare sotto il profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

    Art. 10 Consultazione pubblica

    1 Per le ordinanze di ampia portata ai sensi della legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione (LCo), la FINMA svolge una procedura di consultazione secondo la LCo.

    2 Per le altre ordinanze e per le circolari la FINMA svolge indagini conoscitive. È fatto salvo l’articolo 3 capoverso 2 LCo.

    3 Le procedure di consultazione e le indagini conoscitive vengono indette dal consiglio di amministrazione della FINMA.

    Art. 11 Forma e termine delle consultazioni pubbliche; trattazione dei pareri

    1 Alle ordinanze e alle circolari di cui all’articolo 10 capoverso 2 si applica quanto segue:

    a.
    in linea di principio il termine dell’indagine conoscitiva è di due mesi;
    b.
    se il progetto non può essere ritardato, il termine può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l’abbreviazione devono essere comunicate ai destinatari dell’indagine conoscitiva.

    2 La documentazione illustra il contenuto e gli obiettivi del progetto di regolamentazione e indica in che misura i principi della regolamentazione secondo la presente sezione sono presi in considerazione. L’analisi dell’efficacia di cui all’articolo 7 fa parte della documentazione.

    3 Se, contemporaneamente, hanno luogo consultazioni pubbliche collegate tra loro su un progetto di regolamentazione della FINMA e su un atto normativo sovraordinato, alla consultazione della FINMA si applicano i medesimi termini della consultazione sull’atto normativo sovraordinato.

    4 I pareri sono soppesati e valutati. I risultati della consultazione pubblica sono riassunti in un rapporto. Tale rapporto è approvato dal consiglio di amministrazione della FINMA.

    5 Oltre alla documentazione, la FINMA pubblica anche i pareri e il rapporto sui risultati.

    Art. 12 Riconoscimento delle norme di autodisciplina

    1 Nell’ambito del riconoscimento di norme di autodisciplina come standard minimo conformemente all’articolo 7 capoverso 3 LFINMA, la FINMA verifica in particolare che esse godano di un ampio consenso.

    2 Le norme di autodisciplina sono riconosciute dal consiglio di amministrazione della FINMA.

    Art. 13 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

    1 La FINMA coordina la sua attività di regolamentazione con il DFF e a tal fine si consulta regolarmente con tale Dipartimento.

    2 La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione le informazioni, i documenti e i dati di cui l’altra autorità necessita per adempiere i propri compiti di regolamentazione.

    3 La FINMA e il DFF regolano in un accordo i dettagli della loro collaborazione.

    Sezione 4: Obiettivi strategici della FINMA

    Art. 14

    1 Per la definizione degli obiettivi strategici, la FINMA si basa sulle direttive per l’emanazione degli obiettivi strategici di unità della Confederazione rese autonome.

    2 Gli obiettivi strategici della FINMA comprendono punti centrali dell’attuazione nonché, se opportuno, indicatori e valori di riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi.

    3 La FINMA sottopone gli obiettivi strategici al DFF tre mesi prima della prevista approvazione da parte del Consiglio federale.

    4 Gli obiettivi strategici della FINMA sono pubblicati dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale.

    Sezione 5: Scambio di informazioni non accessibili al pubblico

    Art. 15

    La FINMA informa il DFF in merito a informazioni non accessibili al pubblico concernenti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario, nonché nei casi con una portata economica o politica potenzialmente ampia.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 16 Disposizione transitoria

    Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la FINMA verifica che le regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa e procede ai necessari adeguamenti di sua competenza.

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    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

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