1 In caso di impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio per 12 mesi.
2 Decorso tale termine, il datore di lavoro versa il 90 per cento dello stipendio per 12 mesi.
3 In casi eccezionali debitamente motivati, il versamento dello stipendio secondo il capoverso 2 può essere prolungato fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, ma al massimo di altri 12 mesi.
4 Le prestazioni di cui ai capoversi 1–3 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. La FINMA può chiedere che il collaboratore sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico.
5 Se il collaboratore riprende a lavorare temporaneamente dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro, i periodi di cui ai capoversi 1–3 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.
6 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio, il periodo di cui ai capoversi 1–3 ricomincia a decorrere. Il ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio è considerato come una nuova malattia o un nuovo infortunio, a condizione che precedentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze di breve durata non vengono prese in considerazione.
7 Allo scadere dei periodi di cui ai capoversi 1–3 ed eventualmente di una proroga ai sensi del capoverso 6 non esiste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro continui a sussistere.
8 In caso di rapporti di lavoro di durata determinata, la continuazione del versamento dello stipendio secondo i capoversi 1–3 termina al più tardi con la conclusione del rapporto di lavoro.