Art. 13
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la gestione di una collezione di dati necessari per valutare la garanzia di un’attività irreprensibile (collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità);
- b.
- il trattamento dei dati da parte di terzi nel quadro della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 16 ago. 2017, in vigore dal 15 set. 2017 (RU 2017 4809).