1 Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),3
1 Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell’articolo 13eLMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).6
2 L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.
3 Fedpol confisca il materiale se l’incitamento alla violenza è concreto e serio.
4 Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d’istruzione.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:7
reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)9;
b.
danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
c.
coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
d.
incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.
2 È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Sono considerate prove di un comportamento violento:
a.
sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
b.
dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)15, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
c.
divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
d.
comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.
2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.
15 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:
a.
le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
1 A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.
2 La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.
3 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.
4 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:
a.
ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
b.
è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure
c.
è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.
5 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.
6 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un divieto di accedere a un’area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:
a.
secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero;
b.
è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero; e
c.
risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.
7 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.
1 Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24a capoverso 3 LMSI.
2 Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area o obblighi di presentarsi alla polizia.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 7.19
2 In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
la sezione Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
2.
la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
3.
l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
b.
i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un’area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
c.
i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
d.
i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell’UDSC: per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
e.
le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un’area e obblighi di presentarsi alla polizia.
2 Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.21
i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4 Beneficiano dell’accesso limitato:
a.
la Centrale operativa di fedpol;
b.
l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
c.
le autorità di polizia dei Cantoni;
d.
il Cgcf.
5 L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un’interfaccia nel sistema d’informazione RIPOL.
6 I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell’allegato.23
7 Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.24
8 Il capo della sezione Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d’accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.25
9 La responsabilità per HOOGAN è assunta dalla sezione Tifoseria violenta.26
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d’identificazione delle persone.
3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.
4 Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.
1 Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.
2 Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.
3 Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull’attendibilità e l’attualità dei dati.
4 Fedpol avverte il destinatario che:
a.
le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
b.
si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che ne è stato fatto.
1 I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.
2 Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.
3 I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.
R-attivo = soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione
STF = Sezione Tifoseria violenta
CSI = Centro servizi informatici DFGP
UDSC = Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
SCTF = Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta
E = Polizia municipale
F = Posti di confine
R = Polizia cantonale
Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo
Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL
Servizio
fedpol STF
fedpol STF
UDSC, Cantoni, SCTF
fedpol STF
fedpol STF, CSI
Cantoni, SCTF
SCTF
Unità organizzative E, F, R
Scopo trattamento
fedpol Analisi preliminare − −>
fedpol Garanzia della qualità − −>
Utente − −>
Amminis tratore − −>
Amministra tore
tecnico − −>
Collaboratore responsabile − −>
Collaboratore responsabile SCTF − −>
Utente via RIPOL
Amministratore utenti RIPOL
Settore dei dati
Campi di dati
Diritti di trattamento
Persona
Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione
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archiviare
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Manifestazioni
Evento
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Rapporto concernente una manifestazione sportiva
inserire provvisoriamente
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LAE
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verificare
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rifiutare
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Persona/Manifestazione
Tutti i campi di dati
Dati operativi
L
LA
L
L
-
L
L
R-attivo
-
Funzione
Gestione dei dati di base
-
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LAE
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Amministrazione utenti
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LAE
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