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    120.52

    Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN

    (OMPAH)1

    del 4 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

    1 Nuovo testo giusta l’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 24a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),3

    ordina:

    2 RS 120

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina:

    a.
    l’esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);
    b.
    il sistema d’informazione HOOGAN di fedpol;
    c.4
    ...

    4 Abrogata dall’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

    Art. 25

    5 Abrogato dall’appendice 2 n. 1 dell’O del 21 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

    Sezione 2: Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda

    Art. 3

    1 Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell’articolo 13e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).6

    2 L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

    3 Fedpol confisca il materiale se l’incitamento alla violenza è concreto e serio.

    4 Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d’istruzione.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

    Art. 4 Comportamento violento

    1 Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:7

    a.8
    reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)9;
    b.
    danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
    c.
    coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
    d.
    incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
    e.
    esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP;
    f.10
    uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell’articolo 224 CP;
    g.11
    pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP;
    h.12
    sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP;
    i.13
    violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP;
    j.14
    impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.

    2 È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    9 RS 311.0

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    13 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Art. 5 Prova del comportamento violento

    1 Sono considerate prove di un comportamento violento:

    a.
    sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
    b.
    dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)15, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
    c.
    divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
    d.
    comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.

    2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

    15 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

    1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

    2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

    a.
    le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
    1.
    il divieto di accedere a stadi,
    2.
    il divieto di accedere a un’area16,
    3.
    l’obbligo di presentarsi alla polizia,
    4.
    il fermo preventivo di polizia;
    b.
    le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
    c.
    le aree da loro interdette, allegando le relative piantine.

    3 Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.17

    16 Nuova espr. giusta n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

    1 A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

    2 La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

    3 Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

    4 Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

    a.
    ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
    b.
    è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure
    c.
    è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.

    5 Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.

    6 Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un divieto di accedere a un’area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:

    a.
    secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero;
    b.
    è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero; e
    c.
    risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

    7 Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.

    Art. 7a18 Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un’area e obbligo di presentarsi alla polizia

    1 Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24a capoverso 3 LMSI.

    2 Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area o obblighi di presentarsi alla polizia.

    18 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Sezione 4: Sistema d’informazione HOOGAN

    Art. 8 Dati

    1 Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 7.19

    2 In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Art. 9 Diritti d’accesso

    1 Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

    a.
    i servizi seguenti di fedpol:
    1.20
    la sezione Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
    2.
    la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
    3.
    l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancella­zione dei dati registrati in HOOGAN;
    b.
    i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un’area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
    c.
    i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
    d.
    i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell’UDSC: per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
    e.
    le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un’area e obblighi di presentarsi alla polizia.

    2 Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.21

    3 Beneficiano dell’accesso integrale:

    a.22
    la sezione Tifoseria violenta;
    b.
    il Servizio centrale;
    c.
    i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

    4 Beneficiano dell’accesso limitato:

    a.
    la Centrale operativa di fedpol;
    b.
    l’Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
    c.
    le autorità di polizia dei Cantoni;
    d.
    il Cgcf.

    5 L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un’interfaccia nel sistema d’informazione RIPOL.

    6 I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell’allegato.23

    7 Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.24

    8 Il capo della sezione Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d’accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.25

    9 La responsabilità per HOOGAN è assunta dalla sezione Tifoseria violenta.26

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive

    1 Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

    2 I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d’identificazione delle persone.

    3 Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

    4 Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

    Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

    1 Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

    2 Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

    3 Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sul­l’attendibilità e l’attualità dei dati.

    4 Fedpol avverte il destinatario che:

    a.
    le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
    b.
    si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che ne è stato fatto.
    Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

    1 I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

    2 Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima per­sona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

    3 I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

    Art. 13 Disposizioni organizzative

    1 La sicurezza dei dati è retta:

    a.
    dall’articolo 20 dell’ordinanza del 14 giugno 199327 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
    b.28
    dall’ordinanza del 27 maggio 202029 sui ciber-rischi.

    2 Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

    a.
    le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
    b.
    la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
    c.
    le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

    27 RS 235.11

    28 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

    29 RS 120.73

    Sezione 5: ...

    Sezione 6: Entrata in vigore

    Art. 29

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

    Allegato31

    31 Introdotto dal n. II dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).

    (art. 9 cpv. 6)

    Campi di dati e diritti di trattamento

    L = leggere

    A = aggiornare

    E = eliminare

    R-attivo = soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione

    STF = Sezione Tifoseria violenta

    CSI = Centro servizi informatici DFGP

    UDSC = Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

    SCTF = Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta

    E = Polizia municipale

    F = Posti di confine

    R = Polizia cantonale

    Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo

    Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL

    Servizio

     fedpol STF

     fedpol STF

     UDSC, Cantoni,  SCTF

     fedpol STF

     fedpol STF, CSI

     Cantoni, SCTF

     SCTF

     Unità  organizzative  E, F, R

    Scopo trattamento

     fedpol Analisi  preliminare − −>

     fedpol Garanzia della qualità − −>

     Utente − −>

     Amminis tratore − −>

     Amministra tore

    tecnico − −>

     Collaboratore  responsabile − −>

     Collaboratore  responsabile  SCTF − −>

     Utente via RIPOL

     Amministratore utenti RIPOL

    Settore dei dati

    Campi di dati

    Diritti di trattamento

    Persona

    Generalità, indirizzo, misure, violazioni delle misure, evento legato alla persona, relazione

    inserire provvisoriamente

    LAE

    -

    -

    -

    -

    LAE

    LAE

    -

    -

    verificare

    -

    LA

    -

    -

    -

    -

    LA

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    -

    inserire

    -

    LA

    -

    -

    -

    -

    -

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    -

    rifiutare

    -

    LA

    -

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    LA

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    -

    eliminare

    -

    LAE

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    archiviare

    -

    LAE

    -

    LAE

    -

    -

    -

    -

    -

    Manifestazioni

    Evento

    inserire

    LAE

    LAE

    -

    -

    -

    LAE

    LAE

    -

    -

    eliminare

    -

    LAE

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Rapporto concernente una manifestazione sportiva

    inserire provvisoriamente

    -

    -

    -

    -

    -

    LAE

    LAE

    -

    -

    verificare

    -

    LA

    -

    -

    -

    -

    LA

    -

    -

    inserire

    -

    LA

    -

    -

    -

    -

    LA

    -

    -

    rifiutare

    -

    LA

    -

    -

    -

    -

    LA

    -

    -

    eliminare

    -

    LAE

    -

    LAE

    -

    -

    -

    -

    -

    Persona/Manifestazione

    Tutti i campi di dati

    Dati operativi

    L

    LA

    L

    L

    -

    L

    L

    R-attivo

    -

        Funzione

    Gestione dei dati di base

    -

    -

    -

    LAE

    LAE

    -

    -

    -

    -

    Amministrazione utenti

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    LAE

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