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    120

    Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

    (LMSI)

    del 21 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale1, nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19942,3

    decreta:

    1 RS 101

    2 FF 1994 II 1004

    3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

    Sezione 1: Scopo, compiti e limiti

    Art. 1 Scopo

    La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.

    Art. 24 Compiti

    1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.

    2 Sono misure preventive di polizia:

    a.
    i controlli di sicurezza relativi alle persone;
    b.
    le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
    c.
    la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
    d.
    il sequestro di oggetti pericolosi secondo l’articolo 13f, sempre che sia necessario per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge;
    e.
    le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

    4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Sezione 2: Ripartizione dei compiti

    Art. 4 Principio

    1 Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.

    2 Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l’assistono sul piano dell’amministrazione e dell’esecu­zione.

    Art. 56 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione

    Il Consiglio federale emana uno schema delle misure atte a proteggere:

    a.
    le autorità federali;
    b.
    le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pub­blico;
    c.
    i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite.

    6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    7 RS 192.12

    Art. 6 Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni

    1 Ogni Cantone designa l’autorità che collabora con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.9

    2 Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest’ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.

    3 Le persone incaricate dai Cantoni dell’adempimento dei compiti secondo la pre­sente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all’autorità cantonale di sorveglianza.

    9 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Sezione 3: Trattamento delle informazioni

    Art. 1011 Obbligo d’informazione di fedpol

    Fedpol informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all’adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell’ambito dei loro compiti.

    11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Art. 13e16 Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

    1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.

    2 Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consul­tato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa.18

    3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

    4 In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all’autorità penale competente.

    5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capo­verso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:

    a.
    ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro-paganda si trova su un server svizzero;
    abis.19ordinare la revoca di nomi di dominio di secondo livello impiegati per la diffusione del materiale e subordinati a domini Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;
    b.
    raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

    16 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    17 RS 172.021

    18 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    19 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

    Art. 13f20 Sequestro di oggetti pericolosi

    Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all’articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 199721 sulle armi, sempre che sia necessario all’adempimento dei compiti secondo la presente legge.

    20 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    21 RS 514.54

    Art. 14 Ricerca di informazioni

    1 Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all’insaputa delle persone interessate.22

    2 I dati personali possono essere raccolti con:

    a.
    valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
    b.
    richiesta di informazioni;
    c.
    consultazione di fascicoli ufficiali;
    d.
    ricezione e valutazione di comunicazioni;
    e.
    ricerca dell’identità o del soggiorno delle persone;
    f.
    osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
    g.
    accertamento dei movimenti e contatti delle persone.

    3 L’impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel qua­dro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un’istru­zione preparatoria. Lo stesso dicasi per l’osservazione di fatti in ambienti privati.

    22 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone

    Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo

    1 Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti clas­sificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell’esercizio della loro attività:25

    a.
    hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
    b.
    hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adem­pimento di compiti importanti della Confederazione;
    c.26
    hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
    d.
    collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di con­trollo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti;
    e.
    hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.

    2 I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.

    3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso, a condizione che il controllo sia necessario per l’eser­cizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.27

    4 Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell’Amministrazione federale e delle funzioni dell’esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.

    25 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

    26 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).

    27 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

    Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza

    1 Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza con­cer­nenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono rac­colti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali.

    2 I dati possono essere rilevati:

    a.
    tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali pre­posti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudi­ziale;
    b.
    dai registri degli uffici cantonali d’esecuzione e fallimento nonché dai con­trolli degli abitanti;
    c.28
    su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste con­dotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
    d.29
    tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;
    e.
    mediante interrogazione di terze persone, se l’interessato è consenziente;
    f.
    mediante interrogazione personale dell’interessato.

    28 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    29 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

    Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza

    1 Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.30

    2 L’autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l’apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione dei diritti d’accesso si applica l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati (LPD).32

    Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.33

    4 L’autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicu­rezza all’autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L’autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall’auto­rità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera d.34

    5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell’autorità di nomina nonché la conservazione, l’ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. …35

    30 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    31 RS 235.1

    32 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    33 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

    34 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    35 Per. abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

    Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

    Art. 22 Principi

    1 Fedpol36 assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la prote­zione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.

    2 Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.

    3 Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.

    4 Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200837 sulla coercizione è applicabile.38

    36 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    37 RS 364

    38 Introdotto dell’all. n. 1 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

    Art. 23 Protezione delle autorità federali

    1 Il Consiglio federale designa:

    a.39
    le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
    b.
    gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol;
    c.40
    ...

    1bis In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.41

    2 La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l’articolo 62f della legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D’intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.43

    3 I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall’articolo 62e capoverso 1 LOGA.44

    3bis Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l’autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.45

    4 Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di prote­zione edilizia e tecnica d’intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.

    5 ...46

    39 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    40 Abrogata dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    41 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    42 RS 172.010

    43 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    44 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    45 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    46 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Art. 23a47 Sistema d’informazione e di documentazione

    1 Fedpol tratta nel proprio sistema d’informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.

    2 Il sistema d’informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.

    3 I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione.

    4 Il diritto d’accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD48.

    47 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    48 RS 235.1

    Art. 23b49 Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati

    1 Fedpol tratta unicamente i dati delle persone:

    a.
    per la cui sicurezza è competente;
    b.
    che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.

    2 È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti:

    a.
    cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indi­rizzo;
    b.
    registrazioni su supporto audiovisivo;
    c.
    dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull’appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.

    3 Le informazioni sull’attività politica e sull’esercizio della libertà d’opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un’organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l’esecu­zione di reati.

    49 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Art. 23c50 Diritti d’accesso e trasmissione dei dati

    1 L’accesso al sistema d’informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:

    a.
    valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installa­zioni della Confederazione;
    b.
    ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.

    2 I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:

    a.
    dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
    b.
    servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
    c.
    responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
    d.
    rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
    e.
    organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
    f.
    responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato

    50 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico

    D’intesa con fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all’adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabi­lite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.

    Sezione 5a:51 Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

    51 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).

    Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive

    1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.

    2 Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manife­stazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:52

    a.
    è stata pronunciata o confermata da un’autorità giudiziaria;
    b.
    è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
    c.
    è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.

    3 Il sistema d’informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d’origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.

    4 Le autorità e i servizi di cui all’articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.

    5 Le autorità preposte all’esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l’adempimento dei loro compiti.

    6 Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.

    7 Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l’esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei par­ticolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d’accesso.

    8 Le autorità preposte all’esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell’ambito dell’esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.

    9 Fedpol e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condizioni di cui all’articolo 17 capoversi 3–5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

    10 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’infor­mazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge fede­rale del 19 giugno 199253 sulla protezione dei dati. Fedpol comunica alla per­sona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d’informazione.

    52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

    53 RS 235.1

    Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato

    1 Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

    a.55
    essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, poiché è com­provato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occa­sione di manifestazioni sportive; e
    b.
    in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destina­zione.

    2 Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.

    3 Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.

    4 Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di desti­nazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa vale­re motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.

    5 Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.

    6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della LF del 13 giu. 200856 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione).57

    55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

    56 RS 361

    57 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

    Art. 24f59 Età minima

    Le misure secondo l’articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i dodici anni.

    59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

    Art. 24g60 Effetto sospensivo

    Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l’articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

    60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).

    Sezione 6: Disposizioni organizzative

    Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni

    1 ...63

    2 La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avveni­menti straordinari.

    3 La Confederazione accorda aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia di Neu­châtel per le prestazioni fornite nell’interesse della Confederazione.

    63 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    Art. 29 Formazione

    La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurez­za interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 30 Esecuzione

    Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.

    Art. 32 Referendum ed entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell’entrata in vigore:65 Sezione 4: 1o gennaio 1999 Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998

    65 DCF del 15 giu. 1998.

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