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172.041.0 Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa
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    172.041.0

    Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

    del 10 settembre 1969 (Stato 29  gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa («legge»),3

    ordina:

    1 RS 172.010

    2 RS 172.021

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    I. Procedura di ricorso

    Art. 14 Spese processuali

    Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

    a.
    la tassa di decisione giusta l’articolo 63 capoverso 4bis della legge;
    b.
    gli sborsi giusta l’articolo 4;
    c.
    le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 25 Tassa di decisione

    1 Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.

    2 Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

    Valore litigioso in franchi

    Tassa in franchi

    0–     10 000

    100–  4 000

    10 000–     20 000

    500–  5 000

    20 000–     50 000

    1 000–  6 000

    50 000–   100 000

    1 500–  7 000

    100 000–   200 000

    2 000–  8 000

    200 000–   500 000

    3 000–12 000

    500 000–1 000 000

    5 000–20 000

    1 000 000–5 000 000

    7 000–40 000

    oltre  5 000 000

    15 000–50 000

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 36

    6 Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 4 Sborsi

    1 Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e al­tre spese inerenti all’assunzione delle prove.

    2 Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.

    3 Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposi­zione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi con­sul­tivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.

    Art. 4a7 Condono di spese processuali

    Le spese processuali possono, conformemente all’articolo 63 capoverso 1 della legge, essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del patrocinio gratuito previsto nell’articolo 65 della legge qualora:8

    a.9
    un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole all’autorità di ricorso;
    b.
    per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo ad­dos­sare le spese processuali alla parte.

    7 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697).

    8 Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381).

    9 Correzione con effetto dal 29 gennaio 2013 (RU 2013 381).

    Art. 4b10 Spese per le cause prive di oggetto

    1 Se una causa diviene priva d’oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la causa.

    2 Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

    10 Introdotto dal n. 2 dell’all. n. 3 dell’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la proedura delle commisioni federali di ricorso e di arbitrato (RU 1993 879). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 5 Anticipazione delle spese

    1 L’anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell’ar­ticolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell’articolo 33 capoverso 2.

    2 Sono reputati relativamente elevati a tenore dell’articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.

    3 L’autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l’anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l’avanzo eventuale.

    Art. 6 Spese processuali dell’autorità inferiore

    1 Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità am­mi­ni­strative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell’autorità di ricorso.

    2 L’autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle auto­rità inferiori e accredita proporzionalmente quest’ultime delle spese processuali cor­rispon­denti.

    3 Ove l’autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese pro­cessuali giusta l’articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.

    Art. 7 Pluralità di parti

    Salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest’ultime per aliquote uguali.

    Art. 8 Spese ripetibili

    1 La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.

    2 Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200611 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.12

    3 e 4 …13

    5 Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre auto­rità ricorrenti non danno diritto all’indennità.

    6 Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

    7 L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.14

    11 [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    13 Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 915 Assistenza giudiziaria

    Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200616 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d’avvocato di una parte che beneficia dell’assistenza giudiziaria.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    16 [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

    Art. 1017 Ricorsi speciali

    Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli ar­ti­coli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi ar­ti­coli sono applicabili alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di par­tico­lare difficoltà.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

    II. Altre procedure

    Art. 11 Procedura di revisione

    1 Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revi­sione di una decisione di ricorso.

    2 La parte che ha pagato le spese processuali addossatele nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l’autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.

    3 Se la parte vince solo parzialmente, l’importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

    Art. 12 Procedure d’opposizione e d’arbitrato

    Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sul­le opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbi­trali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale pre­veda le corrispon­denti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

    Art. 13 Spese processuali per altre decisioni

    1 Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.19

    2 Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:

    a.20
    una tassa di giustizia:
    1.
    da 100 a 3000 franchi; o
    2.
    da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;
    b.21
    se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;
    c.
    l’anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all’assunzione delle pro­ve; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l’articolo 7 sono applicabili per ana­logia.

    3 L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    III. Tasse diverse di cancelleria

    Art. 1422 Riproduzione di atti scritti

    1 La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

    a.
    20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;
    b.
    2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.

    2 Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l’articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l’articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.

    3 La tassa per la comunicazione successiva per via elettronica di decisioni secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 18 giugno 201023 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è di 20 franchi.24

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    23 RS 172.021.2

    24 Introdotto dall’art. 14 dell’O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3031).

    Art. 1525 Esame degli atti di una causa liquidata

    La tassa per l’esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all’articolo 16.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 1626 Ricerche

    La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz’ora; ogni frazione di mezz’ora conta come una mezz’ora.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 1828 Legalizzazioni e attestazioni

    La tassa per una legalizzazione o un’attestazione è di franchi 20. Se l’attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l’articolo 13.

    28 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 29 ott. 2008 sull’organizzazione della Cancelleria federale, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5153).

    IIIa. Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti29

    29 Introdotta dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    Art. 1930

    Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200431 sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

    31 RS 172.041.1

    IV. Disposizioni finali

    Art. 22

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell’articolo 81 della legge.

    Art. 23

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196633 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capo­verso 1, e 21.

    2 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194934 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provviso­ria­mente in vigore.

    335

    33 [RU 1966 931]

    34 RS 510.30. Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.

    35 La mod. può essere consultata alla RU 1969 777.

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