Art. 1 Principio ed eccezioni relativi al campo d’applicazione
1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:
- a.
- perizie e informazioni su questioni giuridiche;
- b.
- informazioni da registri.
2 La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:
- a.
- dell’Ufficio federale del registro del commercio;
- b.
- dell’Ufficio federale dello stato civile;
- c.
- del casellario giudiziale centrale svizzero;
- d.
- dell’UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 20042 sulla trasparenza.
2 RS 152.3