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172.042.110 OESC
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    172.042.110

    Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

    (OESC)

    del 27 ottobre 1999 (Stato 1° luglio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile1 (CC);2

    ordina:

    1 RS 210

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    Art. 13 Principio e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile:

    a.
    dagli uffici dello stato civile;
    b.
    dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
    c.
    dalle rappresentanze svizzere all’estero;
    d.
    dall’Ufficio federale dello stato civile.

    2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le operazioni di stato civile.

    3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi contemporaneamente agli emolumenti.

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    Art. 2 Assoggettamento

    1 È tenuto a versare un emolumento:

    a.
    chi sollecita una prestazione ai sensi dell’articolo 1;
    b.
    chi trae un vantaggio da un’operazione effettuata d’ufficio;
    c.
    chi, per sua colpa, rende necessaria un’operazione supplementare.

    2 Se l’emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

    Art. 3 Esenzione dall’emolumento

    1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d’esenzione previsti dal diritto federale.

    2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’ordinanza del 28 aprile 20044 sullo stato civile, OSC).5

    3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).6

    4 RS 211.112.2

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).

    6 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    Art. 4 Tariffe applicabili

    1 Gli emolumenti sono fissati:

    a.
    nell’allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;
    b.
    nell’allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
    c.
    nell’allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero;
    d.
    nell’allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile.

    2 Salvo disposizione contraria, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla loro competenza principale.7

    7 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6451).

    Art. 5 Calcolo degli emolumenti

    1 Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione, ogni frazione di mezz’ora conta come mezz’ora.

    2 Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.

    3 Se l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, l’emolumento è segnatamente cal­colato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato.

    Art. 68 Supplemento

    1 L’emolumento è aumentato:

    a.
    del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o
    b.
    del 100 per cento, se:
    1.
    la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o nei giorni festivi ordinari,
    2.
    se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o
    3.9
    la celebrazione del matrimonio o la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia avviene il sabato.

    2 I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.

    3 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).

    Art. 7 Disborsi

    1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata prestazione, segnatamente:10

    a.
    le spese di porto e di telecomunicazione;
    b.
    le spese di viaggio e di trasporto;
    c.11
    le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accertamenti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato;
    d.
    le spese per l’acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
    e.12
    le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia, se non si tratta del locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 4 OSC13);
    f.14
    le spese per la cartellina degli atti di stato civile;
    g.15
    gli emolumenti per il rilascio della conferma di ammissione secondo l’arti­colo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 8 dicembre 201716 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

    2 Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l’arti­colo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capo­verso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.

    3 I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 200217 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.18

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).

    13 RS 211.112.2

    14 Introdotta dal n. I dell’O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    15 Introdotta dall’all. n. II 1 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

    16 RS 211.435.1

    17 RS 151.3

    18 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    Art. 9 Anticipo e fattura intermedia

    L’assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

    Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici

    1 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.

    2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC20.21

    3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 di­cembre 199822 sulla medicina della procreazione.23

    20 RS 211.112.2

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    22 RS 810.11

    23 Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3068).

    Art. 11 Termine di pagamento

    L’emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

    Art. 12 Incasso

    1 Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l’assoggettato vi con­sente o le circostanze lo giustificano.

    2 All’estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento fede­rale degli affari esteri.

    3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.24

    24 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    Art. 1325 Condono o riduzione di emolumenti e disborsi

    1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi impor­tanti, segnatamente:

    a.
    allorché l’assoggettato è indigente;
    b.
    allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;
    c.26
    per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

    2 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile.

    3 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiorna­mento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3037).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3919 5109).

    Art. 14 Esecuzione forzata

    Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188927 sull’esecuzione e sul fallimento.

    Art. 15 Prescrizione

    1 Il credito relativo all’emolumento si prescrive in cinque anni.

    2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

    Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all’evoluzione dei prezzi

    1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all’evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l’inizio dell’anno civile.

    2 Il Dipartimento procede all’adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l’indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all’ultima indicizzazione.

    3 Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

    Allegato 129

    29 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6451), dal n. I dell’O del 14 mag. 2014 (RU 2014 1325), dal n. II dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3919 5109), dall’all. n. II 1 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RU 2018 89), dai n. I delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4303), del 27 ott. 2021 (RU 2021 665) e dal n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).

    (art. 4 cpv. 1 lett. a)

    Prestazioni degli uffici dello stato civile

    Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC30) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti.

    Fr.

    I. Divulgazione di dati dello stato civile

    L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione della divulgazione presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza

    1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47b OSC

    1.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3

    30

    1.2 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documentazione

    40

    1.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

    Emolumento di base, comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori

    40

    Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento

    10

    2. Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile cartacei secondo l’articolo 47–47b OSC

    2.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3

    30

    2.2 Atto di famiglia

    Emolumento di base comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori

    40

    Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento

    10

    2.3 Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa l’autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC):

    di un foglio nel registro delle famiglie, se non va allestito un atto di famiglia

    50

    di un’iscrizione nel registro delle nascite, delle morti o dei matrimoni, se non va allestito un atto di nascita, di morte o di matrimonio

    40

    di un’iscrizione nel registro delle legittimazioni o dei riconoscimenti

    30

    3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile

    3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz’ora

    75

    3.2 Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato civile da parte degli interessati (art. 92b cpv. 4 OSC), per mezz’ora

    75

    3.3 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento giustificativo archiviato (art. 47 cpv. 2 lett. c e f OSC):

    emolumento di base (compresa eventuale autenticazione secondo l’art. 18a cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 2 lett. c OSC)

    30

    per pagina

    2

    II. Ricevimento di dichiarazioni

    L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l’eventuale domanda d’autorizzazione del ricevimento presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza

    4. Cognome e sesso

    4.1 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, fatta al di fuori della procedura preparatoria del matrimonio o dopo la registrazione di un’unione domestica costituita all’estero (art. 12 OSC31):

    se la dichiarazione è fatta congiuntamente

    75

    se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante

    60

    4.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC)

    75

    4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria del matrimonio (art. 14 cpv. 1 OSC)

    75

    4.4 ...

    4.5 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC)

    75

    4.6 Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC)

    75

    4.7 Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC

    75

    4.8 Comunicazione della venuta al mondo di un infante privo di vita e rilascio di una conferma

    30

    4.9 Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1 OSC)

    75

    4.10 Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC)

    30

    5. Riconoscimento

    5.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 5 OSC)

    75

    5.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC)

    30

    5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC)

    30

    Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC)

    6. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC)

    75

    7. Dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD32; art. 75n OSC)

    75

    8. Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz’ora

    75

    III. Matrimonio

    L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio

    9. Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC):

    se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la domanda riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni

    150

    se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC)

    125

    se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC)

    100

    10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di capacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia

    10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC)

    30

    10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC)

    30

    10.3 Annullamento della celebrazione del matrimonio (art. 7072 OSC) o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 75o OSC) o rinvio della data da parte dei fidanzati meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta

    100

    11. Celebrazione del matrimonio o conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 7072 e 75o OSC):

    emolumento di base

    75

    supplemento per la determinazione della data per la celebrazione del matrimonio e dei dettagli della cerimonia, se la celebrazione non ha luogo nel locale dei matrimoni (art. 1a cpv. 3 OSC) subito dopo la chiusura della procedura preparatoria

    50

    supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile (art. 3 cpv. 1 OSC) senza ricorrere a un interprete

    50

    supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia in un locale diverso da quello dei matrimoni

    50

    supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidan­zati, per testimone messo a disposizione

    50

    IV. Modifica dei dati documentati

    12. Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile o su ordine dell’autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell’interessato, per mezz’ora

    75

    V. Altre prestazioni

    13. Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz’ora

    50

    14. Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal diritto estero, per mezz’ora e per dossier

    75

    15. Esame di documenti esteri, se l’onere di lavoro è superiore a un quarto d’ora, per mezz’ora e per dossier

    75

    16. Ottenimento di documenti svizzeri o esteri, per incarico

    40

    17. Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC)

    20

    18. Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato

    20

    19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora

    75

    20. Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre all’emolumento e ai disborsi per l’allestimento e per la trasmissione del documento

    20

    21. Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta:

    emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione secondo l’art. 18a cpv. 2 OSC)

    30

    per pagina

    2

    22. Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso amministrativo (p.es. passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri)

    gratuito

    23. Mandato precauzionale (art. 23a OSC):

    Iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depo­sitato

    75

    modifica dell’iscrizione

    75

    cancellazione dell’iscrizione

    75

    VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile

    Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sono retti dall’allegato 2

    30 RS 211.112.2

    31 RS 211.112.2

    32 Legge sull’unione domestica registrata; RS 211.231

    Allegato 233

    33 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dal n. II dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3919 5109).

    (art. 4 cpv. 1 lett. b)

    Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

    Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 198734 sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC35) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti.

    Fr.

    I. Disbrigo di domande

    1.
    Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stra-nieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP)

    200

    2.
    Decisione concernente la rettificazione, l’aggiunta, la radiazione e la nuova documentazione di dati, per colpa dell’interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz’ora

    75

    3.
    Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell’articolo 41 CC, per mezz’ora

    75

    4.
    Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz’ora

    75

    5.
    Autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, per mezz’ora

    75

    II. Altre prestazioni

    6.
    Reiezione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile, al massimo

    1000

    7.
    Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche, per mezz’ora

    75

    8.
    Verifica dello stato civile in caso di naturalizzazione, per mezz’ora

    75

    III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile

    Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in rappresentanza di un ufficio di stato civile sono retti dall’allegato 1.

    Allegato 336

    36 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dal n. II dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6451), dal n. I dell’O del 27 ott. 2021 (RU 2021 665) e dal n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 242).

    (art. 4 cpv. 1 lett. c)

    Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero

    Fr.

    I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero

    1
    Documenti di stato civile esteri

    1.1
    Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri

    Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autenticazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate come disborsi.

    1.2
    Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora

    75

    2
    Documenti di stato civile svizzeri

    2.1
    Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri

    Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione

    II. Ricevimento di dichiarazioni

    L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC37)

    3.
    Dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso

    3.1
    Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC):

    se la dichiarazione è fatta congiuntamente

    75

    se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante

    60

    3.2
    Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC)

    75

    3.3
    Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o con l’atto estero concernente lo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC)

    75

    3.4
    ...

    3.5
    Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata (art. 13a OSC)

    75

    3.6
    Dichiarazione concernente il cognome del figlio, se non è fatta al momento della notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC)

    75

    3.7
    Dichiarazione concernente il cognome di cui all’art. 14a OSC

    75

    3.8
    Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile (art. 14b cpv. 1 OSC)

    75

    3.9
    Consenso del rappresentante legale (art. 14b cpv. 2 OSC)

    30

    4.
    Ulteriori dichiarazioni

    4.1
    Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11 cpv. 6 OSC)

    75

    4.2
    Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC)

    30

    4.3
    Dichiarazione di conversione di un’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD38; art. 5 cpv. 1 lett. cbis e 75n OSC39)

    75

    III. Procedura preparatoria del matrimonio

    5.
    Celebrazione del matrimonio prevista in Svizzera
    5.1
    Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio (art. 12 OSC) oppure l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC)

    150

    5.2
    ...

    5.3
    Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, per mezz’ora

    75

    6.
    Celebrazione del matrimonio prevista all’estero

    6.1
    Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono necessarie anche prestazioni di cui al numero 5.1

    75

    6.2
    Traduzione e autenticazione di documenti esteri nonché autenticazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire alla celebra­zione del matrimonio, per mezz’ora

    75

    IV. Altre prestazioni

    7.
    Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un ufficio dello stato civile, di un’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell’Ufficio federale dello stato civile comprese l’ottenimento di documenti, le indagini condotte per accertare un fatto e il trattamento dei dossier da parte di un avvocato di fiducia o di un altro esperto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz’ora

    75

    8.
    Audizione di una persona o della coppia, su richiesta dell’ufficio dello stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 97a CC), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità competente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora

    75

    9.
    Trasmissione di una domanda di informazioni sulle generalità dei genitori biologici (art. 268c CC) nonché cooperazione negli accertamenti necessari, per mezz’ora

    75

    Allegato 440

    40 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3037). Aggiornato dall’all. n. II 1 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RU 2018 89) e dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 665).

    (art. 4 cpv. 1 lett. d)

    Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile

    Fr.

    I. Trasmissione di documenti

    1.
    Documenti di stato civile svizzeri

    1.1
    Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità

    30

    1.2
    Ottenimento di autenticazioni presso rappresentanze in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione

    30

    2.
    Documenti di stato civile esteri

    2.1
    Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di documenti, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero

    50

    2.2
    Ottenimento e trasmissione di traduzioni, autenticazioni o esami di autenticità, nonché di perizie, di documenti già disponibili, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero

    50

    II. Altre prestazioni

    3.
    Iscrizioni di dati concernenti il donatore di sperma, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante

    100

    4.
    Disbrigo della domanda d’informazioni

    4.1
    Informazioni sulle generalità del donatore di sperma conformemente all’articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 199841 concernente la procreazione con assistenza medica, per mezz’ora

    75

    4.2
    Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemente all’articolo. 268c CC, per mezz’ora

    75

    5.
    Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta:

    emolumento di base (compresa l’eventuale autenticazione secondo l’art. 18a cpv. 2 OSC)

    30

    per pagina

    2

    6.
    Recupero di emolumenti non pagati Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di pagamento (al più tardi dopo tre solleciti)

    20

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