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    172.081

    Ordinanza sui servizi linguistici dell’Amministrazione federale

    (Ordinanza sui servizi linguistici, OSLing)

    del 14 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); vista la legge del 5 ottobre 20072 sulle lingue,

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto

    Art. 1

    1 La presente ordinanza disciplina:

    a.
    l’organizzazione dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;
    b.
    la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell’Amministra­zione federale;
    c.
    la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti.

    2 Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell’Amministrazione federale forniscono:

    a.
    alla qualità formale e materiale dei testi che sottostanno alla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e di altri documenti della Confederazione;
    b.
    all’attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confedera­zione;
    c.
    alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e inte­grato dell’Amministrazione federale.

    Sezione 2: Organizzazione e coordinamento

    Art. 2 Organizzazione

    1 I servizi linguistici dell’Amministrazione federale comprendono l’insieme delle unità che forniscono traduzioni e altre prestazioni linguistiche, nei servizi linguistici centrali della Cancelleria federale e nei servizi linguistici dei Dipartimenti.

    2 Sono organizzati per lingua.

    3 Collaborano sul piano tecnico-specialistico e organizzativo con il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento e lo coinvolgono nelle attività di comune interesse.

    Art. 3 Unità della Cancelleria federale

    I servizi linguistici centrali della Cancelleria federale comprendono un’unità a sé stante per ciascuna delle lingue tedesca, francese, italiana, romancia, inglese e per la terminologia, con un responsabile per ciascuna.

    Art. 4 Unità dei Dipartimenti

    1 I servizi linguistici dei Dipartimenti comprendono unità a sé stanti per il tedesco, il francese e l’italiano e, ove opportuno, per l’inglese e altre lingue, con un responsa­bile per ciascuna lingua.

    2 Ogni Dipartimento dispone almeno per il tedesco, per il francese e per l’italiano di unità centrali a sé stanti che assicurano la pianificazione e il coordinamento per la rispettiva lingua.

    3 Il responsabile di un’unità centrale può emanare istruzioni ed esigere informazioni nell’ambito del suo Dipartimento, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni.

    Art. 5 Coordinamento interdipartimentale

    1 La Cancelleria federale coordina la traduzione e le altre prestazioni linguistiche nell’Amministrazione federale considerando criteri gestionali, l’interconnessione dei compiti, nonché l’equilibrio tra le lingue e il loro statuto.

    2 La Conferenza interdipartimentale dei servizi linguistici (CISL) assiste la Cancelleria federale nell’analisi delle esigenze dei servizi linguistici, come pure nell’orien­tamento e nel coordinamento delle attività.

    3 La CISL è un organo consultivo. Si compone di rappresentanti dei servizi lingui­stici centrali della Cancelleria federale e dei servizi linguistici dei Dipartimenti. Il servizio linguistico dei Servizi del Parlamento può parteciparvi.

    4 La Cancelleria federale dirige la CISL. Ne approva il regolamento.

    Sezione 3: Prestazioni linguistiche

    Art. 6 Tipi di prestazioni

    Le prestazioni linguistiche comprendono segnatamente:

    a.
    la traduzione di testi in una o più lingue;
    b.
    il controllo di traduzioni e altri testi per verificarne la qualità e la conformità alle esigenze formali (revisione);
    c.
    le attività terminologiche settoriali, nonché la messa a disposizione e la gestione di strumenti terminologici destinati alle unità che forniscono prestazioni linguistiche o all’insieme dell’Amministrazione federale;
    d.
    la messa a disposizione e la gestione di strumenti linguistici;
    e.
    le attività di consulenza linguistica.
    Art. 7 Criteri qualitativi

    1 Le prestazioni linguistiche seguono criteri qualitativi tali da contribuire in particolare all’esattezza, alla coerenza, alla semplicità, alla comprensibilità e alla formulazione non sessista dei testi.

    2 I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 giugno 20103 sulle lingue.4

    3 RS 441.11

    4 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

    Art. 8 Lingue delle prestazioni

    1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche sono fornite nelle lingue previste in particolare dalla legislazione sulle lingue e dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

    2 I testi rivolti al pubblico e non considerati dalla legislazione di cui al capoverso 1, come pure i testi relativi al funzionamento interno dell’Amministrazione federale e destinati ai collaboratori, sono forniti in più lingue nella misura in cui la specifica importanza di tali testi o l’entità della cerchia di destinatari lo giustifica.

    3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

    Art. 9 Pianificazione concertata

    I servizi linguistici dell’Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, trattandosi di pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali.

    Art. 10 Fornitura delle prestazioni

    1 Le traduzioni e le altre prestazioni linguistiche destinate all’Amministrazione federale sono fornite di norma dai servizi linguistici dell’Amministrazione federale.

    2 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nei Dipartimenti effettuano di norma le traduzioni e le revisioni dei testi emanati dai rispettivi Dipartimenti.

    3 Le unità che forniscono prestazioni linguistiche nella Cancelleria federale effet­tuano di norma:

    a.
    le traduzioni e le revisioni dei testi che emanano dalla Cancelleria federale;
    b.
    le traduzioni e le revisioni dei testi che pertengono alla funzione del Presidente della Confederazione;
    c.
    il controllo linguistico finale dei testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.
    Art. 11 Mandati affidati a esterni

    1 In caso di sovraccarico o d’urgenza e dopo aver esperito tutte le forme di collaborazione interna, singoli mandati di traduzione o per altre prestazioni linguistiche possono essere affidati a traduttori o altri specialisti esterni, con l’accordo dell’unità cui compete la prestazione linguistica richiesta o per il suo tramite.

    2 L’unità interessata ha la responsabilità qualitativa finale per i mandati affidati a esterni secondo il capoverso 1.

    3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli mediante istruzioni.

    Sezione 4: Disposizioni particolari

    Art. 12 Lingua italiana

    1 L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne coordina la preparazione.

    2 Può concordare deleghe con i responsabili delle unità centrali per l’italiano nei Dipartimenti per la traduzione di singoli testi.

    3 Funge da servizio linguistico di lingua italiana per l’Assemblea federale.

    4 Le unità per l’italiano nei Dipartimenti traducono di norma gli interventi parlamentari attribuiti per disbrigo al loro Dipartimento come pure le risposte e i pareri del Consiglio federale relativi a tali interventi.

    Art. 13 Lingua romancia

    1 L’unità responsabile per il romancio presso la Cancelleria federale coordina la traduzione dei testi in romancio.

    2 La pubblicazione dei testi in romancio è disciplinata dall’articolo 3 dell’ordinanza del 4 giugno 20105 sulle lingue.

    Art. 14 Lingua inglese

    1 L’unità responsabile per l’inglese presso la Cancelleria federale cura la traduzione verso l’inglese dei testi di particolare importanza o di interesse internazionale, segnatamente di atti normativi scelti del diritto interno.

    2 Coordina le traduzioni in inglese di testi importanti prodotte al di fuori della Cancelleria federale e ne assicura la revisione.

    Art. 15 Terminologia

    1 L’unità responsabile per la terminologia presso la Cancelleria federale organizza e coordina le attività terminologiche dell’Amministrazione federale.

    2 Gestisce la banca dati terminologica centrale TERMDAT.

    3 Realizza i suoi progetti terminologici in collaborazione con i Dipartimenti.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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