Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l’organizzazione dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;
- b.
- la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;
- c.
- la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti.
2 Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell’Amministrazione federale forniscono:
- a.
- alla qualità formale e materiale dei testi che sottostanno alla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e di altri documenti della Confederazione;
- b.
- all’attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confederazione;
- c.
- alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e integrato dell’Amministrazione federale.