Art. 1
La presente ordinanza disciplina le indennità per le seguenti categorie di personale nel DDPS:
- a.
- piloti militari di professione;
- b.
- operatori di bordo di professione;
- c.
- operatori FLIR di professione;
- d.
- esploratori paracadutisti di professione;
- e.
- fotografi di bordo di professione;
- f.
- membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo;
- g.
- piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC);
- h.
- piloti collaudatori;
- i.
- ingegneri addetti alle prove in volo;
- j.
- operatori di bordo dell’Ufficio federale di topografia (operatori di bordo S+T).