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172.220.111.342.1 Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS
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    172.220.111.342.1

    Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

    (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

    del 15 febbraio 2019 (Stato 1° aprile 2019)

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

    visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),

    ordina:

    Sezione 1: Campo d’applicazione

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina le indennità per le seguenti categorie di personale nel DDPS:

    a.
    piloti militari di professione;
    b.
    operatori di bordo di professione;
    c.
    operatori FLIR di professione;
    d.
    esploratori paracadutisti di professione;
    e.
    fotografi di bordo di professione;
    f.
    membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo;
    g.
    piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC);
    h.
    piloti collaudatori;
    i.
    ingegneri addetti alle prove in volo;
    j.
    operatori di bordo dell’Ufficio federale di topografia (operatori di bordo S+T).

    Sezione 2: Membri del servizio di volo militare

    Art. 2 Indennità

    1 I piloti militari di professione, i piloti da trasporto civili dello STAC, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, gli esploratori paracadutisti di professione e i fotografi di bordo di professione ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servizio di volo e per il maggiore rischio.

    2 L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 è ridotta come segue:

    a.
    classi di stipendio 30 e 31: riduzione del 10 per cento;
    b.
    classi di stipendio 32 e 33: riduzione del 20 per cento;
    c.
    classe di stipendio 34: riduzione del 30 per cento.

    3 I piloti militari di professione assegnati alla classe di stipendio 35 o a una classe superiore, oppure che esercitano una funzione al di fuori del DDPS, non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1

    4 I membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempi­mento dell’ordine di volo ricevono un’indennità per ogni minuto di volo conformemente all’allegato 3.

    Art. 3 Durata del diritto all’indennità

    1 Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1 i piloti militari di professione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, i piloti da trasporto civili dello STAC dall’inizio dell’impiego, gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova e gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto.

    2 L’indennità, in quanto parte integrante della continuazione del pagamento dello stipendio, continua a essere versata durante il prepensionamento secondo l’arti­colo 34a OPers.

    Sezione 3: Personale di armasuisse

    Art. 4 Indennità per i piloti collaudatori

    I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare inerente ai voli di collaudo.

    Sezione 4: Disposizioni comuni

    Art. 8 Sospensione dal servizio di volo

    1 Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale.

    2 Chi è definitivamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non ha diritto a una rendita dell’AI, in caso di accertata invalidità professionale totale o parziale secondo l’articolo 88e OPers ha diritto, indipendentemente dall’età, a una pensione d’invalidità professionale di PUBLICA.

    3 Se, dopo il compimento del 58° anno d’età, i piloti collaudatori sono definitivamente sospesi dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, l’indennità di cui all’allegato 2 è versata fintanto che rimangono impiegati nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 10 Disposizioni transitorie

    1 Nel caso di un’eventuale riduzione dello stipendio complessivo, comprese le indennità, i diritti acquisiti nominali sono garantiti per la durata di due anni. Non sono considerate indennità le indennità previste dall’articolo 22 dell’ordinanza del 5 dicembre 19944 sul servizio di volo militare.

    2 Gli impiegati che allo scadere della garanzia dei diritti acquisiti secondo il capoverso 1 hanno già compiuto 57 anni non subiscono riduzioni dello stipendio complessivo, comprese le indennità.

    Allegato 1

    (art. 23 e 6)

    Indennità per il personale delle Forze aeree e della S+T

    L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 ammonta a:

    Fr.

    1.
    Piloti militari di professione
    a.
    dal primo al terzo anno

    29 576

    b.
    dal quarto al sesto anno

    40 530

    c.
    dal settimo al nono anno

    51 484

    d.
    a partire dal decimo anno

    62 831

    2.
    Operatori di bordo di professione
    a.
    dal primo al terzo anno

    26 290

    b.
    dal quarto al sesto anno

    37 244

    c.
    a partire dal settimo anno

    48 657

    3.
    Operatori FLIR di professione

    23 772

    4.
    Operatori di bordo S+T

    20 053

    5.
    Esploratori paracadutisti di professione

    13 755

    6.
    Fotografi di bordo di professione

    12 297

    7.
    Piloti da trasporto civili dello STAC
    a.
    dal primo al terzo anno

    15 511

    b.
    dal quarto al sesto anno

    21 044

    c.
    a partire dal settimo anno

    40 216

    Allegato 2

    (art. 4 e 8)

    Indennità per i piloti collaudatori

    L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:

    Fr.

    1.
    nel primo e nel secondo anno

    54 770

    2.
    nel terzo e nel quarto anno

    65 723

    3.
    nel quinto e nel sesto anno

    76 677

    4.
    nel settimo e nell’ottavo anno

    87 630

    5.
    a partire dal nono anno

    104 039

    Allegato 3

    (art. 2 e 5)

    Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio

    L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o di armasuisse ammonta a:

    Fr.

    1.

    2.72

    a.
    Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non regolarmente ammessi alla circolazione.
    b.
    Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento.

    2.

    0.75

    Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione:

    a.
    nell’ambito di prove o di compiti aeronautici di armasuisse, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne;
    b.
    nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore.

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