Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex impiegati dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale, escluso il settore dei PF, nonché di quelli:
- a.
- del personale sottoposto al diritto delle obbligazioni4 (art. 6 cpv. 5 e art. 6 LPers);
- b.
- del personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all’estero sulla base di un contratto di diritto privato;
- c.
- delle persone in formazione che sottostanno alla legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale;
- d.
- del personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 20056 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).
2 Il capitolo 4 della presente ordinanza è applicabile inoltre alle persone che hanno stipulato un mandato o sono state assunte mediante un contratto di fornitura di personale a prestito con l’Amministrazione federale nonché ai consoli onorari.
3 La presente ordinanza non è applicabile nei casi in cui la legge federale del 3 ottobre 20087 sui sistemi d’informazione militari e l’ordinanza del 16 dicembre 20098 sui sistemi d’informazione militari dispongono altrimenti sul trattamento dei dati personali di candidati o di impiegati ed ex impiegati del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).