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172.220.113.40 Ordinanza sul corpo professorale dei PF
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    172.220.113.40

    Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali

    (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

    del 18 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)

    Approvata dal Consiglio federale il 26 novembre 2003

    Il Consiglio dei PF,

    visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers); visto l’articolo 40a della legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali,

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei seguenti membri del corpo insegnante dei PF (professori):

    a.
    professori ordinari;
    b.
    professori straordinari;
    c.
    professori assistenti.

    2 L’assunzione di professori in base al diritto privato è retta dal Codice delle obbli­gazioni (CO)4.

    3 Nel contratto di lavoro di diritto privato vanno menzionate le disposizioni della LPers e della presente ordinanza applicabili per analogia anche ai professori assunti in base al diritto privato. Le disposizioni degli articoli 4–6 (diritti e obblighi) e 16 (stipendio) della presente ordinanza si applicano per analogia ai professori assunti in base al diritto privato.5

    4 RS 220

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1041).

    Art. 2 Competenze

    1 Il presidente del PF decide in merito a tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro dei professori per le quali la presente ordinanza non disciplina esplicitamente la competenza decisionale.

    2 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, il presidente del PF defi­nisce i dettagli laddove necessario.

    Art. 3 Principi per l’assegnazione delle cattedre

    1 Per l’assegnazione delle cattedre, entrambi i PF adottano i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di professori attivi in Svizzera o all’estero che pun­tino al raggiungimento dei massimi livelli qualitativi riconosciuti internazionalmente nel campo della formazione, della ricerca e dei servizi e che garantiscano la conti­nuità e un’eccellente qualità della ricerca e dell’insegnamento.

    2 I PF offrono condizioni di lavoro complessivamente competitive rispetto a quelle delle principali scuole universitarie a livello mondiale. Si impegnano al rispetto del principio della libertà della scienza nella ricerca e nell’insegnamento accademico.

    3 I PF verificano periodicamente se gli obiettivi descritti al capoverso 1 e all’artico­lo 4 LPers sono stati raggiunti e ne riferiscono al Consiglio dei PF.

    Sezione 2: Diritti e obblighi dei professori derivanti dal rapporto di lavoro

    Art. 4 Principi

    1 I professori garantiscono un insegnamento e una ricerca di livello internazionale. Incoraggiano la formazione di nuove leve scientifiche, qualificate sul piano tecnico e coscienti della propria responsabilità di fronte alla società e all’ambiente.

    2 I professori forniscono servizi di elevato livello e collaborano a tal fine con istitu­zioni private e pubbliche, pur mantenendo la propria indipendenza professionale.

    3 I professori cooperano alla verifica periodica delle loro prestazioni da parte di commissioni di valutazione.

    Art. 4a6 Valutazione delle prestazioni

    1 Le prestazioni dei professori ordinari e straordinari vengono regolarmente valutate. Oggetto della valutazione è l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 5.

    2 La valutazione si fonda sul principio della correttezza e della trasparenza.

    3 L’esito della valutazione può ripercuotersi sulla dotazione della cattedra.

    4 I due PF disciplinano la frequenza, la forma e l’esecuzione delle valutazioni. I due PF ne rendono conto al Consiglio dei PF.

    5 Il Consiglio dei PF verifica, nel quadro del controlling, l’esecuzione delle valuta­zioni e l’attuazione delle misure conseguenti.

    6 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Art. 5 Compiti nel dettaglio

    1 I professori formano gli studenti, incentivano i propri collaboratori, provvedono al loro perfezionamento e assistono i dottorandi. Partecipano all’elaborazione del pro­gramma dei corsi per il tramite delle loro proposte.

    2 I professori svolgono gli esami prescritti e valutano i lavori scientifici inoltrati nel loro campo d’insegnamento e di ricerca.

    3 I professori impostano, indirizzano e sviluppano la loro attività nel rispetto delle esigenze dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartengono. Si assumono le proprie responsabilità in qualità di superiori.

    I professori promuovono il progresso nel loro campo specialistico grazie a una ricerca scientifica di elevato livello. Partecipano ai dibattiti dei maggiori specialisti a livello mondiale, sono responsabili della diffusione dei risultati delle ricerche e prendono l’iniziativa affinché vengano sfruttati i diritti derivanti dalle attività di ricerca.

    5 I professori partecipano all’autogestione del politecnico.

    Art. 6 Attività esterne al PF

    1 I professori possono svolgere, in nome proprio, per conto proprio e assumendosene la responsabilità, attività professionali non previste dal rapporto di lavoro con il PF, in particolare in qualità di periti, a condizione che questo non comprometta l’adempimento dei loro obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

    2 Per poter svolgere attività esterne al PF che richiedono, in totale, un impegno supe­riore a un giorno lavorativo alla settimana, i professori devono richiedere l’auto­rizzazione del presidente del PF.

    3 Per essere membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di imprese, i professori devono richiedere l’autorizzazione del presidente del PF. L’auto­riz­zazione viene rilasciata se non vi si oppongono interessi del PF.

    4 Qualora facciano ricorso a mezzi, laboratori e alla segreteria del PF per attività rimunerate svolte per conto di terzi, i professori devono versare un’indennità al poli­tecnico. Entrambi i PF emanano le prescrizioni necessarie.

    Sezione 3: Inizio, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

    Art. 7 Nomina dei professori

    1 Il Consiglio dei PF nomina i professori su proposta del presidente del PF.

    2 Alla proposta si allega:

    a.
    un rapporto sul candidato;
    b.
    un rapporto sulla procedura di selezione;
    c.
    la bozza del contratto di lavoro concordato durante le trattative preliminari.

    3 Per preparare la proposta, il presidente del PF istituisce di regola una commissione. In casi eccezionali la proposta può essere presentata al Consiglio dei PF per via d’appello.

    Art. 8 Contratto di lavoro

    1 A nomina avvenuta, il Consiglio dei PF stipula con il professore un contratto di lavoro scritto.

    2 Il contratto di lavoro contiene in particolare:

    a.
    la descrizione del campo d’insegnamento e di ricerca;
    l’importo dello stipendio iniziale.

    3 Il contratto di lavoro stabilisce un’eventuale partecipazione del datore di lavoro al riscatto di anni di assicurazione presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).7

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    Art. 9 Durata dell’impiego

    1 I contratti di lavoro con i professori ordinari e straordinari sono stipulati a tempo indeterminato.

    2 I contratti di lavoro con i professori assistenti sono stipulati al massimo per quattro anni. È ammessa un’unica proroga di quattro anni al massimo. In caso di maternità, l’impiego viene prolungato al massimo di un anno.

    3 Non vi è un periodo di prova.

    Art. 10 Professori assistenti con buone probabilità di essere assunti a tempo indeterminato (tenure track)

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può garantire a professori assistenti, al momento della loro nomina, il passaggio a un’assunzione a tempo indeterminato (tenure track), a condizione che raggiungano un determinato obiettivo.

    2 Al più tardi alla scadenza del secondo periodo di assunzione, il Consiglio dei PF nomina professori straordinari i professori assistenti di cui al capoverso 1, sempre che la valutazione abbia dimostrato che essi hanno raggiunto l’obiettivo prefissato. In casi eccezionali, il Consiglio dei PF può nominarli direttamente professori ordi­nari.

    Art. 11 Promozione

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può promuovere un profes­sore straordinario a professore ordinario.

    2 Alla proposta vanno allegati i risultati della valutazione.

    3 Il professore straordinario non può chiedere al presidente del PF di avviare la pro­cedura di promozione prima che siano passati due anni dalla nomina.

    Art. 13 Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del Consiglio dei PF

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF può disdire il rapporto di lavoro di un professore per le ragioni indicate nell’articolo 10 capoverso 3 LPers, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.8

    2 Prima di presentare la proposta, il presidente del PF istituisce una commissione. Questa valuta l’adeguatezza della disdetta ed esprime una raccomandazione. La commissione è costituita da almeno sei membri, tra cui tre membri non appartenenti al PF. Tre dei sei membri sono proposti dalla Conferenza dei membri del corpo insegnante.

    3 ...9

    4 Ai professori che, al momento in cui un licenziamento diventa effettivo, hanno compiuto il 58° anno d’età pur non avendo raggiunto il limite d’età di cui all’arti­colo 21 della legge del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e sono impiegati da dieci anni nel settore dei PF viene versata una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 3 dicembre 200711 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d’invalidità secondo l’articolo 57 RP-PF 2. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confederazione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.12

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1041).

    9 Abrogato dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

    10 RS 831.10

    11 RS 172.220.142.2

    12 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

    Art. 13a13 Indennità

    1 Se il rapporto di lavoro viene disdetto senza colpa da parte del professore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità.

    2 L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

    3 Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:

    a.
    i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
    b.
    l’età;
    c.
    la situazione personale e lavorativa;
    d.
    la durata dell’impiego;
    e.
    l’eventuale impiego successivo presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers.

    4 La persona interessata che entro un anno viene reimpiegata da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è tenuta a rifondere l’indennità in misura proporzionale.

    13 Introdotto dal n. II dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

    Art. 14 Pensionamento

    1 Il professore è pensionato alla fine del mese in cui:

    a.
    ha raggiunto il limite d’età previsto dall’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); o
    b.
    il rapporto di lavoro viene risolto per invalidità.

    2 Il professore può essere pensionato anticipatamente, a condizione che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro abbia diritto ad una rendita di vecchiaia secondo il RP-PF 215.16

    3 Il professore ed il presidente del PF concordano anticipatamente i tempi e i modi del pensionamento.

    4 In casi eccezionali e debitamente motivati, il Consiglio dei PF, su proposta del pre­sidente del PF, può concordare con un professore un’assunzione anche oltre il limite di età previsto dall’articolo 21 LAVS.

    5 I professori pensionati possono continuare a tenere corsi liberi e a utilizzare le infrastrutture generali del PF. Il presidente del PF può attribuire loro un mandato d’insegnamento e altri mandati nonché, su richiesta, mettere a loro disposizione locali e altre infrastrutture.

    14 RS 831.10

    15 Non pubblicato nella RU (FF 2008 5254).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    Art. 15 Mantenimento del titolo di professore

    1 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF decide a seconda del caso se un professore ordinario o straordinario che lascia il PF possa o meno conservare il titolo di professore del PF. La condizione per poter mantenere il titolo è di aver lavo­rato almeno sei anni per il PF. Se è nell’interesse del PF, il Consiglio dei PF può derogare a questa disposizione.

    2 Ai professori assistenti non è permesso conservare il titolo.

    Sezione 4: Stipendio e indennità

    Art. 1617 Stipendio

    1 Al momento dell’assunzione è concordato uno stipendio iniziale compreso tra lo stipendio minimo e quello massimo della categoria cui appartiene il professore.

    2 Gli stipendi minimi e massimi ammontano (stato 1° gennaio 2020):

    a.
    per i professori ordinari rispettivamente a 216 050 e 284 270 franchi;
    b.
    per i professori straordinari rispettivamente a 184 790 e 253 010 franchi;
    c.
    per i professori assistenti rispettivamente a 153 494 e 221 714 franchi.18

    3 Al momento di accordarsi sullo stipendio iniziale vanno prese in debita considerazione l’esperienza professionale, le prestazioni fornite in precedenza e la situazione sul mercato del lavoro.

    4 Per assicurarsi la collaborazione di professori ordinari particolarmente rinomati, il Consiglio dei PF può aumentare in singoli casi lo stipendio fino al 115 per cento dello stipendio massimo.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    18 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

    Art. 1719 Evoluzione dello stipendio

    1 L’evoluzione dello stipendio dei professori ordinari e straordinari dipende dalla valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 4a.

    2 Il presidente del PF stabilisce l’ammontare dell’adeguamento salariale nel quadro degli stipendi minimi e massimi previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettere a e b.

    3 Il presidente del PF può aumentare in singoli casi lo stipendio:

    a.
    fino al 110 per cento dello stipendio massimo per onorare una prestazione straordinaria di un professore ordinario e straordinario;
    b.
    fino al 125 per cento dello stipendio massimo per garantire la permanenza di un professore ordinario particolarmente rinomato.

    4 Il Consiglio dei PF va informato degli aumenti di stipendio di cui al capoverso 3.

    5 Lo stipendio dei professori assistenti aumenta ogni anno di un dodicesimo della differenza tra il salario minimo e quello massimo previsti dall’articolo 16 capoverso 2 lettera c.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Art. 1820 Adeguamento della scala salariale

    Per l’adeguamento della scala salariale si applica per analogia l’articolo 28 dell’ordinanza del 15 marzo 200121 sul personale del settore dei PF (OPers PF).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    21 RS 172.220.113

    Art. 19 Indennità di funzione

    1 Il Consiglio dei PF può concedere indennità ai professori che esercitano funzioni con competenze decisionali in seno alla direzione del PF. Le indennità possono ammontare fino al 15 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 2.

    2 Il presidente del PF può concedere indennità ai professori che hanno compiti supplementari, quali la direzione di unità d’insegnamento e di ricerca, la conduzione di grandi progetti o la presidenza di importanti commissioni.22 Le indennità non possono superare l’indennità prevista per la vicepresidenza del PF.

    3 Le indennità di funzione non sono adeguate al rincaro.

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Art. 20 Doppio insegnamento

    Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF concorda lo stipendio e ulte­riori prestazioni del datore di lavoro con i professori attivi contemporaneamente in più istituti d’insegnamento, tenendo conto dei loro impegni esterni al PF.

    Art. 20a23 Professori affiliati

    1 Su proposta del presidente del PF e nel quadro di un contratto di collaborazione tra istituzioni ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui PF, il Consiglio dei PF può nominare professori affiliati scienziati svizzeri o stranieri che non lavorano in uno dei due PF ma presso un istituto di ricerca in Svizzera o all’estero.

    2 I professori affiliati esercitano la loro attività principale presso la loro istituzione d’origine e lavorano presso uno dei PF con un grado di occupazione ridotto. Hanno lo statuto di professori ordinari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.

    3 A questo scopo il Consiglio dei PF conclude con il professore affiliato un contratto di lavoro di diritto privato che definisce in dettaglio diritti e obblighi, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a.

    4 La fine del contratto di collaborazione tra le due istituzioni o la cessazione dei rapporti di lavoro con l’istituzione d’origine pone fine anche ai rapporti di lavoro con il Consiglio dei PF.

    23 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, approvata dal CF il 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 533).

    Art. 21 Rimborso delle spese

    1 I professori hanno diritto al rimborso delle spese legate all’attività professionale. È applicabile l’ordinanza del Consiglio dei PF dell’11 aprile 200224 sul rimborso delle spese nel settore dei PF.

    2 Il PF può rimborsare ai professori appena nominati i costi per il trasporto della mobilia personale, se per motivi professionali si rendesse necessario un trasferi­mento del domicilio.

    Art. 22 Spese di procedura e ripetibili

    1 Il PF rimborsa le spese di procedura e ripetibili ai professori che, a causa della loro attività professionale, venissero a trovarsi coinvolti in un procedimento civile, amministrativo o penale o che, per motivi fondati, volessero avviarne uno, a condi­zione che:

    a.
    il PF abbia interesse allo svolgimento del processo; o
    b.
    il professore non abbia agito intenzionalmente o per negligenza grave.

    2 Fino alla pronuncia della decisione passata in giudicato, il PF si limita a garantire la copertura dei costi.

    Sezione 5: Congedi e assenze

    Art. 23 Congedo a fini di ricerca

    1 Sull’arco di sette anni di attività, il professore ha diritto a un congedo a fini di ricerca della durata di un semestre, interamente pagato, o di un anno, parzialmente pagato.

    2 Il professore presenta la domanda di congedo al presidente del PF.

    3 La concessione di un congedo a fini di ricerca dipende dalla prestazioni fornite in precedenza e dalla garanzia di trovare un supplente qualificato.

    Art. 24 Congedo non pagato

    Se non vi si oppongono interessi del PF, il presidente del PF può concedere a un professore un congedo non pagato.

    Art. 25 Assenze

    1 Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute a malattia o infortu­nio vanno comunicate al capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appartiene il professore.

    2 Durante il semestre, le assenze di più di una settimana dovute ad altri motivi devono essere autorizzate dal capo dell’unità d’insegnamento e di ricerca cui appar­tiene il professore.

    Sezione 6: Pagamento dello stipendio e assegni di custodia

    Art. 26 Pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio

    1 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, i professori hanno diritto al versamento dell’intero stipendio al massimo per 730 giorni.

    2 Lo stipendio può essere ridotto per le ragioni previste dalla legislazione e dalla giu­risprudenza in materia di assicurazione malattie e di assicurazione contro gli infor­tuni.

    3 Per valutare l’incapacità al lavoro può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

    4 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate.

    Art. 28 Pagamento dello stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo

    1 In caso di congedo per servizio militare e per servizio di protezione civile obbli­gatori in Svizzera e per la durata del servizio civile sostitutivo, i professori che prestano servizio hanno diritto all’intero stipendio.

    2 In caso di servizio volontario, il salario viene versato al massimo per dieci giorni lavorativi all’anno.

    3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge spettano al PF.

    4 Gli assegni di custodia sono versati senza riduzioni.

    Art. 29 Prestazioni in caso di infortunio professionale

    1 In caso d’invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professio­nale equivalente si ha diritto:

    a.
    al 100 per cento dello stipendio determinante fino al decesso, se l’incapacità al guadagno è totale;
    b.
    alla percentuale corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge fede­rale del 20 marzo 198125 sull’assicurazione contro gli infortuni, se l’incapacità al guadagno è parziale.

    2 Le prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie vengono conteggiate.

    Art. 3026 Pagamento dello stipendio in caso di decesso

    1 In caso di decesso di un professore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

    2 È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

    3 L’assegno per il sostegno a congiunti previsto dall’articolo 31b è versato nella stessa misura.

    26 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    Art. 3127 Diritto all’assegno familiare

    1 L’assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età.

    2 Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d’età.

    3 Per i figli che presentano un’incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 200028 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d’età.

    4 L’assegno familiare è adeguato al rincaro.

    27 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    28 RS 830.1

    Art. 31a29 Prestazioni che integrano l’assegno familiare

    1 I professori hanno diritto a prestazioni che integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

    a.
    4519 franchi all’anno per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
    b.
    2919 franchi all’anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno;
    c.
    3298 franchi all’anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno, ha compiuto il 16° anno d’età e segue una formazione o presenta un’incapacità al guadagno.30

    2 L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200631 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all’assegno familiare:

    a.
    gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
    b.
    gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti ’dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un’altra autorità competente per lo stesso figlio.

    3 I professori con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento non ricevono le prestazioni integrative.

    4 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare sono adeguate al rincaro.

    29 Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    30 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

    31 RS 836.2

    Art. 31b32 Assegno per il sostegno a congiunti

    1 La metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b può essere versata ai professori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave.

    2 L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

    32 Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    Sezione 7: Previdenza professionale

    Art. 32

    1 I professori sono affiliati a PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200633 su PUBLICA.34

    2 I professori devono dichiarare:

    a.
    le prestazioni d’uscita;
    b.
    i prelievi anticipati secondo l’ordinanza del 3 ottobre 199435 sulla promo­zione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza profes­sionale;
    c.
    le prestazioni in seguito a divorzio (art. 22 lett. c della L del 17 dic. 199336 sul libero passaggio);
    d.
    i diritti acquisiti, in particolare presso istituti di previdenza esteri.

    3 Lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 16–19 sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA nel quadro delle disposizioni regolamentari.37

    4 Per il rimanente si applicano le disposizioni del RP-PF 238.39

    5 Gli articoli 39a, 42a e 47a OPers PF40 si applicano per analogia. L’ammontare della partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria secondo l’allegato 5 OPers PF corrisponde all’aliquota percentuale vigente per il piano dei quadri 2.41

    6 Entrambi i PF possono stipulare un’assicurazione per i rischi morte e invalidità per i professori ai quali si applica l’articolo 60b dell’ordinanza del 18 aprile 198442 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. I PF regolamentano un’eventuale partecipazione dei professori ai costi dell’assicurazione.43

    33 RS 172.222.1

    34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    35 RS 831.411

    36 RS 831.42

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    38 RS 172.220.142.2

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    40 RS 172.220.113

    41 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2291).

    42 RS 831.441.1

    43 Introdotto dal n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    Sezione 8: Protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute

    Art. 33

    Per la protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute sono applicabili gli articoli 59–61 OPers PF44.

    Sezione 9: Disposizioni procedurali

    Art. 35 Ricorsi interni

    1 Contro le decisioni degli organi dei PF può essere interposto ricorso presso la commissione di ricorso dei PF.

    2 Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.46

    3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196847 sulla procedura amministrativa.

    46 Nuovo testo giusta in n. III dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

    47 RS 172.021

    Sezione 10: Disposizioni transitorie

    Art. 37 Passaggio al nuovo diritto

    1 La durata della nomina dei professori ordinari e straordinari in carica e dei profes­sori assistenti termina il 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004 tutti i rapporti di lavoro soggiacciono al nuovo diritto. È fatto salvo l’articolo 38.

    2 Su proposta del presidente del PF, il Consiglio dei PF sottopone entro il 15 gennaio 2004 ai professori ordinari e straordinari e ai professori assistenti un contratto di lavoro in forma scritta, conformemente all’articolo 8 LPers, e fissa un termine di almeno due mesi per la firma.

    3 Se entro il 30 giugno 2004 non si arriva ad un accordo su un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 7, il Consiglio dei PF risolve il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre 2004 con effetto a partire al più tardi dal 30 giugno 2005. La risoluzione avviene mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione. L’articolo 13 non si applica.50

    Art. 39 Diritti e provvedimenti secondo il diritto previgente

    1 I diritti e i provvedimenti fondati sul diritto previgente e non più previsti da quello nuovo decadono il 1° gennaio 2004 per tutte le persone il cui rapporto di servizio, da questa data, soggiace al nuovo diritto.

    2 Tali diritti e provvedimenti restano invariati fino al termine del rapporto di servizio per tutte le persone che rimangono soggette al diritto previgente.

    3 Se il rapporto di servizio fondato sul diritto previgente prosegue senza interruzioni o se vi è un passaggio senza interruzioni a un rapporto di servizio basato sul nuovo diritto conformemente alla LPers, gli anni di servizio determinanti per i diritti e i provvedimenti secondo il diritto previgente vengono presi in considerazione per sta­bilire i diritti e i provvedimenti secondo il nuovo diritto.

    Art. 40a51 Disposizione transitoria della modifica del 29 giugno 2005

    1 Il presidente del PF stabilisce la data di applicazione degli articoli 4a e 17. Il termine ultimo è il 1° gennaio 2008.

    2 Fino all’applicazione degli articoli 4a e 17 lo stipendio dei professori aumenta ogni anno del 2 per cento dell’importo massimo previsto dall’articolo 16 capoverso 2 lettera a, fino al raggiungimento dello stipendio massimo determinante della rispet­tiva categoria di appartenenza.

    51 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4811).

    Sezione 11: Entrata in vigore

    Art. 41

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

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