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412.101.222.12 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta operatrice/Addetto operatore di edifici e infrastrutture con certificato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.222.12

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta operatrice/Addetto operatore di edifici e infrastrutture con certificato federale di formazione pratica (CFP)

    dell’8 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

    80201

    Addetta operatrice di edifici e infrastrutture CFP/

    Addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP

    Unterhaltspraktikerin EBA/Unterhaltspraktiker EBA

    Employée d’exploitation AFP/Employé d’exploitation AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 158 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli addetti operatori di edifici e infrastrutture di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    organizzano i propri compiti, operano autonomamente o in squadra in modo attento alla qualità, ecocompatibile e sostenibile secondo le prescrizioni e garantiscono autonomamente la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro;
    b.
    eseguono periodicamente la pulizia degli edifici e delle aree circostanti nonché delle infrastrutture, effettuano la pulizia di manutenzione di macchine, apparecchi e utensili in modo adeguato e sicuro e separano correttamente i rifiuti e i materiali riciclabili secondo le prescrizioni;
    c.
    eseguono in modo professionale lavori di manutenzione e riparazione edilizia e lavori di cura delle zone verdi negli spazi interni ed esterni contri­buendo alla salvaguardia del valore degli impianti e alla tutela della natura e dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    organizzazione dei propri compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    applicare autonomamente la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro nello svolgimento dei propri compiti,
    2.
    eseguire i propri compiti in modo attento alla qualità, ecocompatibile e sostenibile,
    3.
    redigere rapporti sui compiti svolti secondo le prescrizioni;
    b.
    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti:
    1.
    eseguire periodicamente la pulizia di spazi interni e parti di edifici,
    2.
    eseguire periodicamente la pulizia di impianti e manufatti, impianti esterni e superfici in duro,
    3.
    eseguire la pulizia di manutenzione di macchine, apparecchi e utensili,
    4.
    separare i rifiuti e i materiali riciclabili secondo le prescrizioni;
    c.
    esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia nonché di lavori di cura delle zone verdi:
    1.
    eseguire semplici manutenzioni e piccole riparazioni di impianti interni e parti di edifici,
    2.
    eseguire semplici manutenzioni e piccole riparazioni di impianti dei manufatti, impianti esterni e superfici in duro,
    3.
    eseguire semplici lavori di cura delle zone verdi negli spazi interni ed esterni.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 158 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    organizzazione dei propri compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente

    60

    40

    100

    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti

    80

    80

    160

    esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia nonché di lavori di cura delle zone verdi

    60

    80

    140

    Totale

    200

    200

    400

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    240

    c.
    Sport
    40
    40
    80

    Totale delle lezioni

    360

    360

    720

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 14 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su quattro corsi:

    Corso

    Campi di competenze operative

    Anno

    Giorni

    Corso 1

    organizzazione dei propri compiti e garanzia della sicurezza

    sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente

    (competenze operative a.1 e a.2)

    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti

    (competenza operativa b.4)

    1.

    4

    Corso 2

    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti

    (competenze operative b.1 e b.2)

    1.

    3

    Corso 3

    organizzazione dei propri compiti e garanzia della sicurezza

    sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente

    (competenza operativa a.1)

    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti

    (competenza operativa b.3)0

    esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia nonché di lavori di cura delle zone verdi (competenza operativa c.1)

    1.

    3

    Corso 4

    esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia nonché di lavori di cura delle zone verdi (competenze operative c.2 e c.3)

    2.

    4

    Totale giornate

    14

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale;
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi; e
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 29 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di operatore di edifici e infrastrutture AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori cia­scuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della for­mazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di 8 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1.

    organizzazione dei propri compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente

    20 %

    2.

    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti

    40 %

    3.

    esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia nonché di lavori di cura delle zone verdi

    40 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di 1,5 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1.

    organizzazione dei propri compiti e garanzia della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente

    30 min.

    30 %

    2.

    esecuzione di lavori di pulizia e gestione dei rifiuti

    30 min.

    40 %

    3.

    esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione edilizia nonché di lavori di cura delle zone verdi

    30 min.

    30 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 4 note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni concernenti le conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetto operatore di edifici e infrastrutture CFP».

    3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli addetti operatori di edifici e infrastrutture CFP e degli operatori di edifici e infrastrutture AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione degli addetti operatori di edifici e infrastrutture CFP e degli operatori di edifici e infrastrutture AFC è composta da:

    a.
    da quattro a sei rappresentanti della Schweizerischer Fachverband Betriebs­unterhalt (SFB);
    b.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    da uno a due rappresentanti dei corsi interaziendali;
    d.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa ha in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
    c.
    richiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la Schweizerischer Fachverband Betriebs­unterhalt (SFB).

    2 I Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, in particolare se la qualità o lo svolgimento dei corsi interaziendali non sono più garantiti.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2015, fatto salvo il capoverso 2.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

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