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    412.103.11

    Ordinanza della SEFRI sull’esame federale di maturità professionale

    (OEFMP)

    del 16 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale (OMPr),

    ordina:

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina l’esame federale di maturità professionale per il conseguimento della maturità professionale federale (esame) per i titolari di un attestato federale di capacità o di una qualifica professionale equivalente che hanno acquisito le competenze disciplinari ed extradisciplinari della formazione generale approfondita al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto ai sensi dell’arti­colo 29 OMPr.

    Art. 2 Competenze

    1 L’esame è svolto a cura della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

    2 Per l’organizzazione e lo svolgimento dell’esame la SEFRI designa un direttore d’esame (direzione d’esame). Essa può assegnare questo incarico a un ente esterno.

    3 La direzione d’esame vigila sul rispetto dei requisiti e della qualità dell’esame. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    stabilisce il luogo e la data dell’esame;
    b.
    definisce il programma d’esame;
    c.
    pubblica il bando d’esame;
    d.
    stabilisce il termine d’iscrizione;
    e.
    definisce il tema del progetto didattico interdisciplinare (PDI);
    f.
    nomina gli esaminatori e i periti;
    g.
    controlla le domande d’ammissione;
    h.
    cura lo svolgimento dell’esame e assicura la vigilanza durante le sessioni d’esame;
    i.
    compila il foglio delle note.

    4 La SEFRI mette a disposizione della direzione d’esame una segreteria d’esame. Quest’ultima è responsabile della gestione amministrativa dell’esame. La SEFRI può assegnare la conduzione della segreteria a un ente esterno.

    Sezione 2: Sessioni d’esame, iscrizione, ammissione e ritiro

    Art. 3 Sessioni d’esame

    1 Di norma l’esame si svolge una volta all’anno.

    2 Il luogo e la data delle sessioni d’esame, nonché il termine d’iscrizione, vengono pubblicati nel Foglio federale e sul sito Internet della SEFRI2.

    2 www.sefri.admin.ch

    Art. 4 Criteri d’ammissione

    1 È ammesso all’esame chi:

    a.
    è titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica professionale equivalente;
    b.
    ha versato un deposito cauzionale di 500 franchi;
    c.
    ha inviato la domanda d’iscrizione di cui all’articolo 5 secondo i requisiti formali ed entro il termine previsto.

    2 L’ammissione è subordinata alla consegna del PDI secondo i requisiti formali ed entro il termine previsto.

    Art. 5 Iscrizione

    1 La domanda d’iscrizione deve essere inviata alla segreteria d’esame entro il termine d’iscrizione pubblicato.

    2 L’iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti:

    a.
    modulo d’iscrizione debitamente compilato;
    b.
    copia dell’attestato federale di capacità o di un attestato equivalente;
    c.
    eventuale domanda di esonero per la seconda lingua nazionale e la terza lingua conformemente all’articolo 6, corredata delle copie dei diplomi di lingue straniere;
    d.
    eventuale domanda di compensazione degli svantaggi secondo l’articolo 17 capoverso 5;
    e.
    ricevuta di pagamento del deposito cauzionale.

    3 Per le indicazioni secondo il capoverso 2 lettere a, c e d devono essere utilizzati esclusivamente i moduli della segreteria d’esame.

    4 L’iscrizione deve essere inviata entro il termine previsto, corredata di tutti i documenti interamente compilati.

    5 Una volta scaduto il termine d’iscrizione non è più possibile cambiare il tipo di esame o modificare le materie scelte per l’esame parziale.

    Art. 7 Ammissione

    1 La SEFRI decide in merito all’ammissione all’esame su proposta della direzione d’esame.

    2 La decisione di non ammissione è emanata dalla SEFRI e comunicata al candidato per iscritto al massimo 90 giorni prima dell’inizio dell’esame.

    3 L’ammissione viene comunicata al candidato per iscritto al massimo 60 giorni prima dell’inizio dell’esame dalla segreteria d’esame.

    4 Oltre alla decisione di ammissione positiva, la segreteria d’esame comunica la data e il luogo della sessione d’esame nonché il termine per la presentazione del PDI. Inoltre, rinvia alla presente ordinanza con l’indicazione della fonte nonché, specificamente, alle norme per il superamento dell’esame di cui all’articolo 20 e alle sanzioni di cui all’articolo 21.

    Art. 8 Ritiro

    1 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 30 giorni prima del primo esame scritto senza fornire motivazioni.

    2 Trascorso questo termine, il ritiro è ammesso solo per motivi validi. Sono considerati motivi validi:

    a.
    maternità;
    b.
    malattia o infortunio;
    c.
    lutto nella cerchia ristretta;
    d.
    servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

    3 Il ritiro ai sensi del capoverso 2 deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla direzione d’esame e opportunamente giustificato.

    4 Il ritiro non dà diritto a sostenere l’esame successivamente al di fuori delle sessioni d’esame.

    5 I candidati che si ritirano senza motivi validi oltre il termine di 30 giorni prima del primo esame scritto perdono il diritto al rimborso del deposito cauzionale (art. 25).

    Sezione 3: Esame

    Art. 9 Scopo dell’esame

    L’esame ha lo scopo di stabilire se i candidati hanno raggiunto gli obiettivi di cui all’articolo 3 OMPr e sono in grado di intraprendere gli studi presso una scuola universitaria professionale.

    Art. 10 Indirizzi

    1 L’esame viene offerto nei seguenti indirizzi della maturità professionale federale:

    a.
    «tecnica, architettura e scienze della vita»;
    b.
    «economia e servizi»;
    c.
    «sanità e socialità».

    2 Inoltre, se entro il 31 luglio dell’anno che precede l’esame vi sono almeno dieci iscrizioni conformemente all’articolo 5, l’esame viene offerto anche nei seguenti indirizzi:

    a.
    «natura, paesaggio e alimentazione»;
    b.
    «creazione e arte».

    3 Se, a causa di un numero di iscrizioni insufficiente, non viene svolto alcun esame negli indirizzi «natura, paesaggio e alimentazione», nonché «creazione e arte», ai candidati viene rimborsato il deposito cauzionale versato.

    Art. 11 Obiettivi e contenuti dell’esame

    Le competenze, gli ambiti di apprendimento e i requisiti per le singole materie e per il PDI si basano sul programma quadro d’insegnamento del 18 dicembre 20123 per la maturità professionale (PQ MP).

    3 Consultabile sul sito Internet della SEFRI: .

    Art. 12 Direttive

    1 A complemento della presente ordinanza la SEFRI emana delle direttive d’esame.

    2 Esse stabiliscono in particolare:

    a.
    la suddivisione dell’esame;
    b.
    la struttura dell’esame e i criteri di valutazione;
    c.
    i requisiti per l’elaborazione e la presentazione del PDI;
    d.
    la lista delle opere letterarie (suddivise per epoche e lingue);
    e.
    la lista degli strumenti ausiliari autorizzati.

    3 Le liste di cui al capoverso 2 lettere d ed e sono aggiornate annualmente.

    4 Le direttive sono pubblicate sul sito Internet della SEFRI4.

    5 La SEFRI elabora le direttive insieme ai docenti del livello secondario II e alle scuole universitarie professionali d’intesa con la Commissione federale di maturità professionale (CFMP).

    4

    Art. 13 Materie d’esame e PDI

    1 Le materie d’esame di ciascun indirizzo si basano sul PQ MP.

    2 Le materie d’esame dell’ambito fondamentale sono, per tutti gli indirizzi:

    a.
    prima lingua nazionale: tedesco, francese, italiano o romancio;
    b.
    seconda lingua nazionale: tedesco, francese o italiano;
    c.
    terza lingua: tedesco, francese, italiano o inglese;
    d.
    matematica.

    3 I candidati indicano le lingue al momento dell’iscrizione. I candidati che scelgono il romancio come prima lingua nazionale devono indicare la lingua prescelta per le altre materie d’esame.

    4 I candidati esonerati dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua devono sostenere un esame orale in detta lingua.

    5 Le materie d’esame dell’ambito specifico sono:

    a.
    per l’indirizzo «tecnica, architettura e scienze della vita»:
    1.
    scienze naturali,
    2.
    matematica;
    b.
    per l’indirizzo «economia e servizi»:
    1.
    contabilità finanziaria e analitica,
    2.
    economia e diritto;
    c.
    per l’indirizzo «sanità e socialità»:
    1.
    scienze sociali,
    2.
    scienze naturali in preparazione al settore di studio SUP «sanità» nonché economia e diritto in preparazione al settore di studio SUP «lavoro sociale»;
    d.
    per l’indirizzo «natura, paesaggio e alimentazione»:
    1.
    scienze naturali 1,
    2.
    scienze naturali 2;
    e.
    per l’indirizzo «creazione e arte»:
    1.
    creazione, cultura, arte,
    2.
    informazione e comunicazione.

    6 Le materie d’esame dell’ambito complementare sono:

    a.
    per l’indirizzo «tecnica, architettura e scienze della vita»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    economia e diritto;
    b.
    per l’indirizzo «economia e servizi»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    tecnica e ambiente nel tipo «economia» nonché economia e diritto nel tipo «servizi»;
    c.
    per l’indirizzo «sanità e socialità»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    economia e diritto in preparazione al settore di studio SUP «sanità» nonché tecnica e ambiente in preparazione al settore di studio SUP «lavoro sociale»;
    d.
    per l’indirizzo «natura, paesaggio e alimentazione»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    economia e diritto;
    e.
    per l’indirizzo «creazione e arte»:
    1.
    storia e politica,
    2.
    tecnica e ambiente.

    7 L’approccio interdisciplinare viene verificato nell’ambito di un PDI. Il PDI deve essere redatto e presentato scegliendo un tema prestabilito e includendo due materie prestabilite.

    Art. 14 Organi d’esame e relativi compiti

    1 Gli organi d’esame sono:

    a.
    la direzione d’esame e la segreteria d’esame;
    b.
    gli esaminatori;
    c.
    i periti.

    2 La direzione d’esame e la segreteria d’esame adempiono i compiti stabiliti nell’articolo 2 capoversi 3 e 4.

    3 Gli esaminatori redigono i compiti per gli esami scritti, correggono questi ultimi, nonché preparano, conducono e valutano gli esami orali.

    4 Gli esaminatori stabiliscono il tema e le due materie da includere nel PDI, valutano il progetto di massima del PDI, valutano il prodotto del progetto, ne seguono la presentazione e valutano il PDI.

    5 I periti sono responsabili della seconda correzione degli esami scritti e della seconda valutazione del PDI. Partecipano agli esami orali e alla loro valutazione.

    6 Dopo aver consultato gli esaminatori, i periti effettuano la valutazione complessiva di ogni materia e del PDI.

    Sezione 4: Procedura di qualificazione, valutazione e norme per il superamento dell’esame

    Art. 16 Suddivisione dell’esame

    1 I candidati possono scegliere di sostenere l’esame secondo una delle seguenti modalità:

    a.
    un esame unico in una sola sessione;
    b.
    due esami parziali in due sessioni.

    2 In caso di suddivisione in due esami parziali, il secondo esame parziale deve essere sostenuto al più tardi nel corso dell’anno civile successivo a quello in cui è stato sostenuto il primo esame parziale. Su richiesta del candidato, in casi motivati, la direzione d’esame può autorizzare eccezioni.

    Art. 17 Forma e durata dell’esame

    1 Per le materie dell’ambito fondamentale e dell’ambito specifico valgono la forma e la durata d’esame stabilite per ogni indirizzo nel numero 10 del PQ MP.

    2 L’esame nella seconda lingua nazionale e nella terza lingua è sia scritto sia orale. L’esame orale in ogni lingua dura 20 minuti.

    3 Le materie dell’ambito complementare vengono esaminate in forma scritta oppure orale. L’esame scritto dura 90 minuti, l’esame orale 20 minuti. La direzione d’esame stabilisce ogni anno la forma d’esame.

    4 La presentazione del PDI dura complessivamente 20 minuti, compreso il colloquio.

    5 Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di strumenti ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi. La domanda di compensazione degli svantaggi è presentata insieme all’iscrizione.

    Art. 18 Valutazione delle prestazioni

    Le prestazioni delle materie d’esame, quelle dell’esame scritto e orale, nonché quelle del PDI sono valutate con note intere o mezze note. La nota più alta è il 6, quella più bassa è l’1. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

    Art. 19 Calcolo e ponderazione delle note

    1 Le note risultanti dalla media della somma delle valutazioni di diverse prestazioni sono arrotondate al punto o al mezzo punto successivo. Fa eccezione la nota complessiva.

    2 Per i candidati esonerati dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua la nota della relativa lingua corrisponde alla media della somma del risultato dell’esame del diploma di lingue straniere convertito in nota dalla SEFRI e della nota dell’esame orale; vale la seguente ponderazione:

    a.
    risultato del diploma di lingue straniere convertito in nota: 70 per cento;
    b.
    nota dell’esame orale: 30 per cento.

    3 La conversione del risultato dell’esame del diploma di lingue straniere avviene analogamente alla conversione effettuata nei cicli di formazione per la maturità professionale riconosciuti.

    4 La nota dell’approccio interdisciplinare corrisponde alla nota del PDI. La nota del PDI è data dalla media della somma della nota del prodotto del progetto e della nota della presentazione; si applica la seguente ponderazione:

    nota del prodotto del progetto: conta doppio;

    nota della presentazione: conta una sola volta.

    5 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note di tutte le materie dell’ambito fondamentale, dell’ambito specifico e dell’ambito complementare, nonché della nota dell’approccio interdisciplinare.

    Art. 20 Norme per il superamento dell’esame

    1 L’esame è superato se:

    a.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
    b.
    la nota dell’approccio interdisciplinare raggiunge almeno il 4;
    c.
    lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti; e
    d.
    non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

    2 L’esame non è considerato superato se il candidato:

    a.
    non si presenta all’esame o a parti d’esame senza fornire tempestivamente motivi validi;
    b.
    dopo aver sostenuto il primo esame parziale non si presenta al secondo esame parziale entro il termine stabilito nell’articolo 16 capoverso 2;
    c.
    si serve di ausili non autorizzati o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.
    Art. 21 Sanzioni

    1 Nei casi di cui all’articolo 20 capoverso 2 si applicano le seguenti condizioni:

    a.
    le note già conseguite sono annullate;
    b.
    il deposito cauzionale non è rimborsato.

    2 Nei casi di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera c valgono inoltre i seguenti cri­teri:

    a.
    il candidato è escluso dalla sessione d’esame; l’esclusione viene decisa dalla SEFRI su richiesta della direzione d’esame; il candidato ha il diritto di sostenere l’esame con riserva fino al momento in cui la decisione non è passata in giudicato;
    b.
    in casi particolarmente gravi la SEFRI può decidere l’esclusione permanente del candidato.
    Art. 22 Decisione relativa all’esame e comunicazione delle note

    1 L’esaminatore e il perito confermano con la loro firma la correttezza delle note assegnate.

    2 La decisione relativa all’esame viene comunicata al candidato per iscritto al termine dell’esame.

    3 Qualora, dopo il primo esame parziale, risulti che le norme per il superamento dell’esame di cui all’articolo 20 capoverso 1 non possono essere rispettate, al candidato vengono comunicate le note conseguite.

    4 In caso di mancato superamento dell’esame la decisione è emanata dalla SEFRI. Le note conseguite vengono comunicate insieme alla decisione.

    Art. 23 Attestato federale di maturità professionale

    Chi ha superato l’esame consegue l’attestato federale di maturità professionale e il relativo certificato delle note. Nel certificato delle note sono riportati:

    a.
    cognome, nome, luogo di attinenza o Paese di origine e data di nascita;
    b.
    il titolo protetto riportato nell’attestato federale di capacità;
    c.
    le note delle materie d’esame;
    d.
    la nota dell’approccio interdisciplinare e il tema del PDI;
    e.
    la nota complessiva;
    f.
    l’indirizzo della maturità professionale secondo il PQ MP;
    g.
    la data e la firma della direzione d’esame e del direttore supplente della SEFRI.
    Art. 24 Ripetizione

    1 L’esame può essere ripetuto una volta.

    2 In caso di ripetizione entro due anni dalla notifica della decisione relativa all’esame devono essere esaminati solo le materie o il PDI in cui è stata fornita una prestazione insufficiente. Se la ripetizione avviene successivamente devono essere esaminati tutte le materie e il PDI.

    3 Per la ripetizione del PDI il candidato può scegliere se:

    a.
    rielaborare il PDI giudicato insufficiente; o
    b.
    elaborare un nuovo PDI concernente il tema prestabilito per la nuova sessione d’esame.

    4 Le materie da ripetere possono essere sostenute in una o in due sessioni d’esame.

    5 Nel caso in cui il risultato del primo esame parziale sia insufficiente e ciò pregiudichi il superamento dell’esame nel suo complesso, le materie e il PDI in cui è stata fornita una prestazione insufficiente possono essere ripetuti già prima del secondo esame parziale.

    Sezione 5: Procedura di ricorso

    Art. 26

    La procedura di ricorso contro le decisioni secondo la presente ordinanza è retta dalle disposizioni generali concernenti l’amministrazione della giustizia federale.

    Sezione 6: Disposizioni finali

    Art. 28 Disposizioni transitorie

    1 I candidati che hanno sostenuto il primo esame parziale prima del 1° ottobre 2018 secondo il regolamento del 22 settembre 2009 portano a termine l’esame secondo le disposizioni di tale regolamento.

    2 L’esame può essere ripetuto l’ultima volta in base al regolamento del 22 settembre 2009 nella sessione del 2021.

    3 La prima procedura di qualificazione secondo le disposizioni della presente ordinanza si svolge nel 2019.

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