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414.131.7 Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF
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    414.131.7

    Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali

    (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)1

    del 31 maggio 1995 (Stato 1° settembre 2018)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 apr. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2263).

    Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF),

    visto l’articolo 34d capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 19912 sui PF,3

    ordina:

    2 RS 414.110

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Sezione 1: Campo d’applicazione

    Art. 1

    La presente ordinanza disciplina le tasse riscosse per l’insegnamento, gli atti ammi­nistrativi e le prestazioni di servizi forniti dagli istituti del settore dei PF, come pure per l’assegnazione di posteggi nel settore dei PF.

    Sezione 2: Tassa d’iscrizione e altre tasse di utilizzazione

    Art. 24 Tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master

    1 Gli studenti versano ogni semestre una tassa d’iscrizione per gli studi di bachelor e master e, al PF di Losanna (PFL), per il «cours de mathématiques spéciales» (CMS). Questo principio si applica parimenti a ogni semestre iniziato.

    2 La tassa d’iscrizione comprende le prestazioni inerenti:

    a.
    alla partecipazione agli insegnamenti annunciati;
    b.
    all’utilizzazione delle installazioni del rispettivo PF destinate all’insegna­mento;
    c.
    alla presentazione agli esami.

    3 Gli studenti in congedo, gli studenti ospiti e gli uditori versano una tassa per ogni ora settimanale di corso seguita durante il semestre. L’ammontare di questa tassa non supera quello della tassa d’iscrizione applicabile agli studenti.

    4 Gli studenti di altre scuole universitarie iscritti nel quadro dei programmi «mobi­lità» sono esonerati dal pagamento della tassa durante due semestri al massimo.

    5 Le direzioni dei PF esonerano dal pagamento della tassa d’iscrizione gli studenti di altre università svizzere se questi:

    a.
    versano regolarmente una tassa d’iscrizione alla loro università; e
    b.
    seguono corsi in uno dei due PF nel quadro di una collaborazione interistituzionale.

    6 Per i cicli di studi organizzati insieme ad altre scuole universitarie, i partner disciplinano a quale scuola universitaria debba essere versata la tassa d’iscrizione. Se si tratta di un PF, la tassa corrisponde a quella di cui al capoverso 1.

    7 Gli studenti immatricolati sia in uno studio di bachelor sia in uno studio consecu­tivo di master versano la tassa d’iscrizione una sola volta.

    8 Per il lavoro di master, la tassa d’iscrizione deve essere versata nel semestre in cui è effettuata la maggior parte del lavoro.

    9 L’ammontare della tassa d’iscrizione è disciplinato nel numero 1 dell’allegato.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 35 Tassa d’iscrizione per la formazione didattica al PF di Zurigo

    Le persone che, durante o dopo gli studi, seguono una formazione didattica complementare al PF di Zurigo (PFZ) versano:

    a.
    per la formazione completa finalizzata al conseguimento del titolo «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education (MAS SHE)» o del diploma d’insegnamento, una tassa d’iscrizione corrispondente alla tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1 (tassa semestrale completa);
    b.
    per la formazione completa finalizzata al conseguimento del certificato didattico, la metà della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1 (mezza tassa semestrale).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 4 Tassa per lavori autonomi degli studenti ospiti e degli uditori

    1 Per i lavori che gli studenti ospiti e gli uditori effettuano autonomamente utiliz­zando l’infrastruttura dei PF, le direzioni di questi ultimi fissano e riscuotono tasse.

    2 Non sono considerati lavori autonomi i lavori di semestre, di bachelor, di master e di dottorato.6

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 57 Tassa per il dottorato

    1 I dottorandi versano una tassa globale unica.

    2 L’ammontare della tassa è disciplinato nell’allegato.

    3 La tassa deve essere versata prima dell’iscrizione all’esame di dottorato.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 68 Tasse di partecipazione e altre tasse per programmi di postformazione universitaria e per corsi di perfezionamento

    1 Le persone che seguono un programma master di postformazione universitaria «Master of Advanced Studies (MAS)», «Master of Business Administration (MBA)», «Executive Master (EM)» versano una tassa per l’intero ciclo di studi; questa tassa è pari al doppio della tassa semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    2 Le persone che seguono un programma di postformazione finalizzato al conseguimento di un certificato o di un diploma di formazione continua «Certificate of Advanced Studies (CAS)», «Diploma of Advanced Studies (DAS)» versano una tassa per l’intero programma; questa tassa è pari a quella semestrale di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    2bis Le persone che seguono un programma di postformazione che non sottostà ai capoversi 1 e 2 versano per l’intero programma una tassa d’iscrizione. L’ammontare della tassa è fissato nel numero 1.2.4 dell’allegato.9

    3 I partecipanti ai programmi di postformazione versano inoltre un contributo ai costi, in linea con i prezzi di mercato, destinato a coprire le spese accresciute che ne dipendono, in particolare per il personale docente supplementare, l’infrastruttura speciale, il materiale d’insegnamento, nonché i costi di laboratorio e amministrativi. L’ammontare di questo contributo è determinato di caso in caso dalle direzioni dei PF.

    4 Per la partecipazione ai corsi di perfezionamento e per l’utilizzazione dell’offerta di educazione a distanza le direzioni degli istituti determinano e riscuotono tasse in linea con i prezzi di mercato.

    5 In caso di rinuncia fuori termine a un programma di postformazione o a un corso di perfezionamento e in caso d’interruzione degli studi, le tasse sono riscosse integralmente o parzialmente. Le direzioni degli istituti disciplinano i dettagli.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    9 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).

    Art. 7 Tasse per l’utilizzazione d’installazioni speciali

    Per l’utilizzazione d’installazioni speciali, quali biblioteche, centri di calcolo, centri di lingue e locali, le direzioni degli istituti possono determinare e riscuotere tasse nella misura in cui tale utilizzazione non sia già coperta da altre tasse.

    Art. 9 Esonero dalla tassa d’iscrizione

    1 Gli agenti del settore dei PF che partecipano a insegnamenti di postformazione sono esonerati dalla tassa d’iscrizione qualora la postformazione seguita sia stata autoriz­zata dai loro superiori.

    2 Gli agenti del settore dei PF che si iscrivono come uditori sono esonerati dal paga­mento della tassa d’iscrizione.11

    11 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 apr. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2263).

    Sezione 3: Tasse amministrative

    Art. 1012

    1 Devono essere corrisposte tasse amministrative per:

    a.
    l’iscrizione a un PF quale studente o dottorando;
    a.13
    l’iscrizione a un PF come studente o dottorando o come candidato all’esame di ammissione;
    abis.14
    la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana;
    b.
    gli esami di ammissione di studenti o dottorandi;
    c.
    il cambiamento del ciclo di studi;
    d.
    l’inosservanza di un termine prescritto;
    e.
    la riammissione dopo un’exmatricolazione;
    f.
    il contributo al Fondo borse di studio;
    g.
    il disbrigo delle domande di riesame di una decisione.

    2 L’ammontare delle tasse amministrative è disciplinato nel numero 2 dell’allegato.

    2bis La direzione del PF di Zurigo può adeguare il numero 2.2.5 dell’allegato riguardante la tassa riscossa per la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana. A tale scopo si basa sulle decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.15

    3 Le direzioni dei PF possono determinare altre tasse per:

    a.
    operazioni amministrative semplici che non comportano un dispendio di tempo e di lavoro particolari (tassa di cancelleria);
    b.
    la sostituzione, in caso di perdita, della carta di legittimazione o di altri documenti;
    c.
    ingiunzioni di pagamento;
    d.
    premi per l’assicurazione facoltativa contro gli infortuni.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).

    14 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).

    15 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016, in vigore dal 15 feb. 2017 (RU 2017 479).

    Sezione 4: Tasse per prestazioni di servizi degli istituti

    Art. 11 Nozione

    1 Le prestazioni di servizi ai sensi della presente ordinanza sono prestazioni scienti­fiche e tecniche fornite dagli istituti nel quadro della loro missione, a favore di terzi.

    2 I mandati di ricerca e la partecipazione di terzi a progetti di ricerca non sono pre­stazioni di servizi ai sensi della presente sezione.

    3 Il mandato di ricerca è un contratto secondo il quale un progetto di ricerca è ese­guito principalmente nell’interesse di un terzo.

    4 La partecipazione a un progetto di ricerca è un contratto che regola, nell’interesse dell’istituto e dell’altro contraente, una collaborazione in virtù della quale ognuna delle parti pone a disposizione propri mezzi in un ambito compreso nei programmi di ricerca dell’istituto.

    Art. 12 Obbligo di versare le tasse

    1 Chi chiede una prestazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 è tenuto a corri­spondere una tassa.

    2 Se la tassa richiesta per una prestazione è a carico di più persone o istituzioni, ognuna di esse risponde solidalmente del pagamento.

    Art. 13 Genere e commisurazione della tassa

    1 Le direzioni degli istituti determinano il genere e l’ammontare delle tasse. Tengono conto dei principi della copertura delle spese e dell’equivalenza.16

    2 Le tariffe tengono conto dell’ampiezza e della difficoltà della prestazione.

    3 Nel calcolo dei costi vanno considerati in particolare gli elementi seguenti:

    a.17
    il costo del lavoro del personale impiegato, compresi i contributi per le assicurazioni sociali;
    b. 18
    c.
    costo dell’infrastruttura generale, comprese le spese per i locali, per l’utiliz­za­zione di grandi calcolatori e di altre installazioni costose;
    d.
    costi per spese supplementari concernenti cose e beni d’investimento;
    e.
    costi, determinati proporzionalmente, per le spese generali di funzionamento e di amministrazione;
    f.
    contributo supplementare per la gestione, destinato a coprire le spese ammi­ni­strative generali e a compensare il rischio inerente alla prestazione.

    4 Le tasse per prestazioni di servizi per le quali non sia stata fissata previamente alcuna tariffa sono determinate in funzione delle spese per il personale, il materiale e il tempo impiegato.

    5 Per prestazioni ricorrenti della stessa natura gli istituti possono convenire con le persone interessate tasse globali.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    18 Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 14 Tassa supplementare

    Un supplemento non eccedente il 50 per cento delle tasse può essere riscosso lad­dove le prestazioni siano eseguite, a richiesta, fuori dello svolgimento normale del lavoro o dell’orario normale di lavoro.

    Art. 15 Spese

    Oltre alle tasse sono fatturate le spese. Sono considerate spese i costi supplementari riconducibili alle singole prestazioni di servizi, in particolare:19

    a.20
    gli onorari per periti e incaricati;
    b.
    le spese risultanti dall’assunzione di prove, da perizie scientifiche, da esami speciali o dall’allestimento di una documentazione;
    c.21
    le spese di porto, telefoniche, di telefax e altre spese di trasmissione;
    d.
    le spese di viaggio e di trasporto;
    e.
    le spese relative a lavori affidati dagli istituti a terzi per l’esecuzione della pre­stazione;
    f.
    le spese per l’acquisto o la locazione di strumenti o macchine speciali neces­sari per l’esecuzione della prestazione;
    g.
    le spese di riproduzione di documenti;
    h.
    le spese di traduzione.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 16 Condono ed esenzione dal pagamento delle tasse

    1 Le direzioni degli istituti possono decidere un’esenzione integrale o parziale dalle tasse ove:

    a.
    la prestazione di servizi presenti un interesse o un vantaggio particolare per gli istituti;
    b.
    la prestazione di servizi comporti spese trascurabili;
    c.
    chi è tenuto a pagare la tassa sia indigente;
    d.
    la prestazione sia richiesta da un ufficio o da un servizio dell’amministra­zione federale.

    2 Le direzioni degli istituti possono dispensare università e organismi di pubblica utilità dal pagamento delle tasse.

    Art. 17 Anticipazione

    Le direzioni degli istituti possono esigere un anticipo da parte delle persone soggette alla tassa.

    Sezione 5: …

    Sezione 6: Tasse di posteggio

    Art. 23 Competenza e disposizioni applicabili

    1 Le direzioni degli istituti emanano i propri regolamenti concernenti i posteggi nel loro settore.

    2 Salvo che le disposizioni della presente sezione dispongano altrimenti, è applica­bile l’ordinanza del 20 maggio 199224 concernente l’assegnazione di posteggi nell’amministrazione federale (detta qui di seguito: ordinanza).

    Art. 24 Criteri di assegnazione

    1 I criteri di assegnazione previsti dall’articolo 3 dell’ordinanza25 si applicano per analogia. L’articolo 3 capoverso 3 lettera a è applicabile anche alle persone meno­mate fisicamente appartenenti agli istituti ma ad essi non vincolate da un rapporto di servizio, in particolare agli studenti.

    2 Per quanto concerne l’assegnazione agli altri agenti, conformemente all’articolo 3 capoverso 3 lettera d dell’ordinanza, è possibile, in funzione delle condizioni locali e d’esercizio, derogare al principio secondo cui va data la priorità agli agenti che lavo­rano nell’immobile di cui si tratta.

    3 Gli appartenenti agli istituti a questi non vincolati da un rapporto di servizio sono tenuti a corrispondere una tassa per l’utilizzazione di posteggi.

    Art. 25 Deroghe alla tariffa delle tasse

    1 Gli istituti possono, in casi debitamente giustificati e tenendo in particolare conto delle condizioni locali e d’esercizio e della configurazione degli edifici, derogare alle tariffe delle tasse menzionate nell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza26.

    2 I criteri determinanti per tali deroghe sono, in particolare:

    a.
    trasporti pubblici insufficienti per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio;
    b.
    tempo eccessivo richiesto dai trasporti pubblici o privati laddove il lavoro o gli studi siano ripartiti in due o più luoghi.

    3 In occasione di manifestazioni, le aree di posteggio possono essere date in loca­zione contro pagamento di una tassa.

    Sezione 7:27 Scadenza, decisione sulla tassa e prescrizione

    27 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

    Art. 25a

    1 La tassa è esigibile dalla notificazione della fattura a chi è tenuto al suo pagamento.

    2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notificazione.

    Art. 25b

    1 In caso di controversia in relazione alla tassa riscossa, la direzione dell’istituto emana una decisione. In questa decisione possono essere inclusi anche i costi supplementari cagionati dalla controversia (emolumenti amministrativi).

    2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

    Art. 25c

    1 L’obbligo di pagare le tasse si prescrive in cinque anni dalla data in cui esse sono esigibili.

    2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona tenuta a pagarlo.

    Sezione 8:28 Disposizioni finali

    28 Originaria Sez. 7.

    Art. 26 Esecuzione

    Le direzioni degli istituti sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

    Allegato32

    32 Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011 (RU 2011 1201). Aggiornato dai n. II delle O del Consiglio dei PF dell’8 dic. 2016 (RU 2017 479) e del 5 lug. 2018, in vigore dal 1° set. 2018 (RU 2018 2803).

    (art. 2 cpv. 9, 6 cpv. 2bis e 10 cpv. 2)

    Tassa d’iscrizione e altre tasse di utilizzazione e amministrative

    1. Tassa d’iscrizione

    PFZ (in CHF)

    PFL (in CHF)

    1. Tassa d’iscrizione

    1.1 Tassa d’iscrizione per semestre

    1.1.1
    Studenti che seguono studi di bachelor e master

    730

    730

    1.1.2
    Studenti in congedo che seguono materie separate, studenti ospiti e uditori

    per ora settimanale di corso (PFZ)

    60

    oppure per unità di crediti formativi (PFL)
    (al massimo l’importo corrispondente per il semestre)

    60

    1.2 Tassa d’iscrizione unica

    1.2.1
    Dottorandi (prima dell’esame di dottorato)

    1500

    1500

    1.2.2
    Programma master di formazione postuniversitaria (MAS, MBA, EM)

    tassa d’iscrizione (da pagare metà nel primo e metà nel secondo semestre)

    1460

    1460

    contributo ai costi variabile secondo il ciclo di studi

    1.2.3
    Certificato o diploma di formazione continua (DAS, CAS)

    tassa d’iscrizione (nel primo semestre)

    730

    730

    contributo ai costi variabile secondo il corso

    1.2.4
    Programmi di postformazione secondo l’art. 6 cpv. 2bis

    730

    730

    1bis. Tassa d’iscrizione nel semestre autunnale 2018 e nel semestre primaverile 2019

    PFZ (in CHF)

    PFL (in CHF)

    1. Tassa d’iscrizione

    1.1 Tassa d’iscrizione per semestre

    1.1.1
    Studenti che seguono studi di bachelor e master

    580

    580

    1.1.2
    Studenti in congedo che seguono materie separate, studenti ospiti e uditori

    per ora settimanale di corso (PFZ)

    50

    oppure per unità di crediti formativi (PFL)
    (al massimo l’importo corrispondente per il semestre)

    50

    1.2 Tassa d’iscrizione unica

    1.2.1
    Dottorandi (prima dell’esame di dottorato)

    1200

    1200

    1.2.2
    Programma master di formazione postuniversitaria (MAS, MBA, EM)

    tassa d’iscrizione (da pagare metà nel primo e metà nel secondo semestre)

    1160

    1160

    contributo ai costi variabile secondo il ciclo di studi

    1.2.3
    Certificato o diploma di formazione continua (DAS, CAS)

    tassa d’iscrizione (nel primo semestre)

    580

    580

    contributo ai costi variabile secondo il corso

    1.2.4
    Programmi di postformazione secondo l’art. 6 cpv. 2bis

    580

    580

    1ter. Tassa d’iscrizione nel semestre autunnale 2019 e nel semestre primaverile 2020

    PFZ (in CHF)

    PFL (in CHF)

    1. Tassa d’iscrizione

    1.1 Tassa d’iscrizione per semestre

    1.1.1
    Studenti che seguono studi di bachelor e master

    660

    660

    1.1.2
    Studenti in congedo che seguono materie separate, studenti ospiti e uditori

    per ora settimanale di corso (PFZ)

    50

    oppure per unità di crediti formativi (PFL)
    (al massimo l’importo corrispondente per il semestre)

    50

    1.2 Tassa d’iscrizione unica

    1.2.1
    Dottorandi (prima dell’esame di dottorato)

    1350

    1350

    1.2.2
    Programma master di formazione postuniversitaria (MAS, MBA, EM)

    tassa d’iscrizione (da pagare metà nel primo e metà nel secondo semestre)

    1320

    1320

    contributo ai costi variabile secondo il ciclo di studi

    1.2.3
    Certificato o diploma di formazione continua (DAS, CAS)

    tassa d’iscrizione (nel primo semestre)

    660

    660

    contributo ai costi variabile secondo il corso

    1.2.4
    Programmi di postformazione secondo l’art. 6 cpv. 2bis

    660

    660

    2. Altre tasse di utilizzazione e amministrative

    PFZ (in CHF)

    PFL (in CHF)

    2.1 Tasse per semestre

    Contributo al Fondo borse di studio, dovuto da studenti, studenti in congedo e dottorandi

    7

    9

    2.2 Tasse uniche

    2.2.1
    Tassa d’iscrizione per la trattazione di domande
    (da pagare al momento dell’iscrizione)

    Studenti con certificati svizzeri

    50

    50

    Studenti con certificati stranieri

    150

    150

    Studenti ospiti

    150

    150

    Dottorandi con diplomi di università svizzere

    50

    50

    Dottorandi con diplomi di università straniere

    150

    150

    Supplemento per domande presentate in ritardo (nella misura in cui possono ancora essere trattate)

    200

    150

    2.2.1a Iscrizione a un PF come candidato all’esame di ammissione

    candidati provenienti dal sistema formativo svizzero

    50

    candidati provenienti da un sistema formativo estero

    150

    2.2.2
    Esame d’ammissione (tali tasse sono da pagare prima dell’esame)

    Esame d’ammissione completo

    800

    800

    Esame d’ammissione ridotto

    550

    550

    Unicamente verifica delle conoscenze di tedesco

    250

    2.2.3
    Esame d’ammissione per dottorandi

    Esame d’ammissione

    120

    2.2.4
    Altre tasse

    Cambiamento del ciclo di studi

    50

    Inosservanza di un termine prescritto

    50

    50

    Riammissione dopo un’exmatricolazione

    50

    50

    Richiesta di esonero dalle verifiche delle prestazioni (riconoscimento di crediti formativi acquisiti)

    50

    Disbrigo di domande di riesame di una decisione

    100

    2.2.5
    Tassa per la partecipazione al test di idoneità agli studi di bachelor in medicina umana:

    200

    Allegato 233

    33 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del Consiglio dei PF del 3 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1201).

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