Art. 1 Consigliere federale competente
(art. 11 cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 2 LPSU)
1 Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) rappresenta la Confederazione nella Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 La supplenza di detto consigliere federale è definita mediante la regola generale delle supplenze in seno al Consiglio federale.
3 Il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie in forma di assemblea plenaria (Assemblea plenaria) se sono trattati affari di ampia portata politica e finanziaria.