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414.205.3 Ordinanza per l’accreditamento LPSU
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    414.205.3

    Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario

    (Ordinanza per l’accreditamento LPSU)1

    del 28 maggio 2015 (Stato 1° gennaio 2022)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

    Il Consiglio delle scuole universitarie,

    visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 20153 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

    ordina:4

    2 RS 414.20

    3 RS 414.205

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza5 specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’arti­colo 31 LPSU. Esse stabiliscono:

    a.
    le condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento;
    b.
    le condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi, nonché gli effetti dell’accreditamento istituzionale;
    c.6
    la procedura dell’accreditamento iniziale;
    d.
    gli standard di qualità da applicare nelle procedure.

    5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

    Art. 2 Programmi di studio

    Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:

    a.
    programmi di studio bachelor di 180 ECTS7;
    b.
    programmi di studio master di 90–120 ECTS;
    c.
    programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;
    d.
    programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in una legge speciale.

    7 ECTS = European Credit Transfer System

    Art. 3 Agenzie di accreditamento

    1 Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi della presente ordinanza l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).

    2 Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui all’articolo 32 LPSU.

    3 Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

    Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento

    Art. 4 Accreditamento istituzionale

    1 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accre­di­tamento istituzionale se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni:8

    a.
    garantisce la libertà e l’unità dell’insegnamento e della ricerca;
    b.
    corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
    1.9
    università o politecnico,
    2.
    scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;
    c.
    rispetta, all’occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all’articolo 26 LPSU;
    d.
    dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);
    e.
    è compatibile con lo spazio europeo dell’istruzione superiore;
    f.
    dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l’insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;
    g.10
    ...
    h.
    dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studio intrapreso;
    i.
    è una persona giuridica in Svizzera.

    2 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:

    a.
    ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
    b.
    è stata istituita dal diritto federale prima dell’entrata in vigore della LPSU;
    c.
    è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 199911 sull’aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 199512 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);
    d.
    aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della LPSU.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

    10 Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    11 [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

    12 [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

    Art. 5 Accreditamento di programmi

    1 Un programma di studio è ammesso all’accreditamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a.
    la scuola universitaria o l’altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
    b.
    un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

    2 Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all’accreditamento di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

    a.
    rilascia il titolo; e
    b.
    è responsabile della qualità del programma di studio.

    3 I programmi di studio sono ammessi alla procedura di accreditamento di programmi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accreditamento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.13

    13 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    Sezione 3: Condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi

    Art. 7 Accreditamento di programmi

    I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati secondo la LPSU sono accreditati se:

    a.
    soddisfano gli standard di qualità di cui all’articolo 23; e
    b.
    soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge spe­ciale.

    Sezione 4: Effetti dell’accreditamento istituzionale

    Art. 8

    1 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

    2 Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l’articolo 29 LPSU.

    3 Se un’alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest’ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l’alta scuola pedagogica nell’ambito dell’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

    Sezione 5: Procedura di accreditamento iniziale14

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

    Art. 8a15

    Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell’accreditamento iniziale.

    15 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).

    Art. 9 Disposizioni generali

    1 La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

    2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico coinvolge nella procedura di accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro particolarità organizzative.

    3 Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità, sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

    4 Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente programma di studio master consecutivo nell’ambito della stessa procedura.

    5 Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

    6 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie l’agenzia che effettuerà l’accreditamento istituzionale o l’accreditamento dei programmi tra le agenzie riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

    7 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie come lingua della procedura una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua della procedura oppure in inglese.16

    16 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    Art. 10 Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

    1 Per l’accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all’agenzia di accreditamento. Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non entrare nel merito.

    2 Per l’accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta all’agenzia di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il Consiglio di accreditamento.

    3 Per l’accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell’accredita­mento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

    Art. 11 Autovalutazione

    1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico effettua un’autovalutazione e ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

    2 Inoltra il rapporto di autovalutazione all’agenzia di accreditamento.

    Art. 12 Valutazione esterna

    1 Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una visita sul posto se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico o il ciclo di studio soddisfa gli standard di qualità.

    2 Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi interessati dalla procedura.

    3 Redige un rapporto che comprende:

    a.
    una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;
    b.
    se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l’ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;
    c.
    una proposta relativa all’accreditamento destinata all’agenzia di accreditamento.
    Art. 13 Composizione del gruppo di esperti

    1 L’agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione esterna.

    2 Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell’esperienza nazionale e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico devono essere presi in considerazione.

    3 Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell’età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

    4 Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

    a.
    per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell’insieme, dell’esperienza attuale e internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all’interno di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da un punto di vista extra-accademico;
    b.
    se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un’alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di esperti;
    c.
    per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno quattro esperti che rappresentano adeguatamente l’insegnamento e la pratica professionale.17 Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;
    d.
    per l’accreditamento istituzionale e per l’accreditamento di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti;

    5 L’agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l’altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

    6 Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    18 RS 172.021

    Art. 14 Proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento e parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico

    1 L’agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.

    2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento.

    3 L’agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di esperti e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

    4 Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all’agenzia di accreditamento.

    Art. 15 Decisione relativa all’accreditamento

    1 Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell’agenzia di accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e del parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in merito all’accreditamento istituzionale o all’accreditamento di programmi.

    2 Il Consiglio di accreditamento può:

    a.
    concedere l’accreditamento senza oneri;
    b.
    concedere l’accreditamento vincolato a oneri;
    c.
    respingere l’accreditamento.

    3 Nel quadro della decisione relativa all’accreditamento stabilisce il termine e le modalità di verifica dell’adempimento degli oneri.

    4 Informa la scuola universitaria o l’altro istituto accademico e l’agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

    5 ...19

    19 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 25 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 788).

    Art. 15a20 Verifica dell’adempimento degli oneri

    1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento un rapporto sull’adempimento degli oneri entro il termine stabilito nella decisione relativa all’accreditamento. Il Consiglio di accreditamento inoltra il rapporto all’agenzia.

    2 L’agenzia verifica l’adempimento degli oneri secondo le modalità stabilite nella decisione relativa all’accreditamento e documenta le proprie conclusioni in un rapporto all’attenzione del Consiglio di accreditamento.

    3 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto dell’agenzia.

    4 L’agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al Consiglio di accreditamento insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

    5 Il Consiglio di accreditamento verifica se gli oneri sono adempiuti e prende una decisione.

    6 Se il Consiglio di accreditamento constata che gli oneri non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti solo in parte, adotta i provvedimenti conformemente all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

    20 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    Art. 16 Ritiro della domanda

    1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.

    2 Se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico ritira la sua domanda, non può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

    Art. 1821 Provvedimenti amministrativi

    Se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 26 nov. 2020, in vigore il 1° gen. 2021 (RU 2020 5929).

    Art. 20 Pubblicazione

    Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione, nonché dei programmi di studio accreditati. L’elenco delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche integrate.

    Sezione 6: Standard di qualità

    Art. 21 Principi

    1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico è responsabile dell’introdu­zione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

    2 Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità. Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli obiettivi prefissati.

    3 Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e l’attuazione di misure correttive.

    Art. 22 Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale

    1 Gli standard di qualità applicabili all’accreditamento istituzionale comprendono gli standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all’allegato 1. Gli standard attuano le prescrizioni secondo l’articolo 30 LPSU.

    2 La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

    Sezione 7: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizione transitoria

    Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto ai sussidi secondo la LAU22 o la LSUP23 possono fare accreditare i programmi di studio, di cui la legge del 23 giugno 200624 sulle professioni mediche prevede l’accreditamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover soddisfare le condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettera a.

    22 [RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II 18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]

    23 [RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014 4103 all. n. I 2]

    24 RS 811.11

    Allegato 1

    (art. 22 cpv. 1)

    Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale

    Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità

    1.1
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico definisce la sua strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità delle attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e il loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.
    1.2
    Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
    1.3
    Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell’ambito della garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.
    1.4
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico verifica periodicamente l’efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti necessari.

    Ambito 2. Governance

    2.1
    Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o all’altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi obiettivi strategici.
    2.2
    Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l’altro istituto accademico si basa per prendere decisioni correnti e strategiche.
    2.3
    Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di funzionare in modo indipendente.
    2.4
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.
    2.5
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, al fine di adempiere il suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e l’effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

    Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi

    3.1
    Le attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si riferiscono principalmente all’insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell’indipendenza nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
    3.2
    Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.
    3.3
    Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell’istruzione superiore.
    3.4
    Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

    Ambito 4. Risorse

    4.1
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l’impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di finanziamento sono trasparenti.
    4.2
    Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. A questo scopo prevede una valutazione periodica del personale.
    4.3
    Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

    Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna

    5.1
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.
    5.2
    La scuola universitaria o l’altro istituto accademico pubblica regolarmente informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui titoli offerti.

    Allegato 2

    (art. 23)

    Standard di qualità per l’accreditamento di programmi

    Ambito 1. Obiettivi di formazione

    1.1
    Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.
    1.2
    Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

    Ambito 2. Concezione

    2.1
    Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
    2.2
    Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche e l’evoluzione dei campi professionali.
    2.3
    I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per l’ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

    Ambito 3. Attuazione

    3.1
    Il programma di studio è svolto regolarmente.
    3.2
    Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.
    3.3
    Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particola­rità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

    Ambito 4. Garanzia della qualità

    4.1
    La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.
    4.2
    Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

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