Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza5 specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:
- a.
- le condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento;
- b.
- le condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi, nonché gli effetti dell’accreditamento istituzionale;
- c.6
- la procedura dell’accreditamento iniziale;
- d.
- gli standard di qualità da applicare nelle procedure.
5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).