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    510.911

    Ordinanza sui sistemi d’informazione militari

    (OSIM)

    del 16 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20081 sui sistemi d’informazione militari (LSIM); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers),5

    ordina:

    1 RS 510.91

    2 RS 510.10

    3 [RU 2003 4187 4327, 2005 2881, 2006 2197 all. n. 47, 2009 6617 all. n. 3, 2010 6015 all. n. 4, 2011 5891, 2014 3545 art. 23, 2015 187, 2016 4277 all. n. 7, 2018 5343 all. n. 7. RU 2020 4995 all. n. I]. Vedi ora la LF del 20 dic. 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

    4 RS 172.220.1

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare in seno all’esercito e all’amministrazione militare, da parte di:6

    a.
    autorità della Confederazione e dei Cantoni;
    b.
    comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari);
    c.
    altri militari;
    d.7
    terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari o per il DDPS.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 2 Principi del trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione e rete integrata di sistemi d’informazione8
    1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
    a.
    al trattamento di dati personali che non sono degni di particolare protezione ai sensi della presente ordinanza;
    b.
    ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.

    2 La rete integrata di sistemi d’informazione di cui all’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.9

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    9 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 2a10 Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa

    (art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)

    Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato 1.

    10 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 2b11 Raggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa

    (art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)

    Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:

    a.
    sono gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa o da un’unità amministrativa subordinata all’Aggruppamento Difesa;
    b.
    per tutti i sistemi d’informazione interessati, il detentore delle collezioni di dati e l’organo federale responsabile della protezione dei dati è la medesima unità amministrativa;
    c.
    per ogni singolo sistema d’informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un’estensione dell’entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d’accesso; e
    d.
    per ogni sistema d’informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.

    11 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale

    Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 3 Ripartizione dei costi

    1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:13

    a.14
    della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA);
    b.
    dell’utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
    c.
    della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM.

    2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.15

    3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.16

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    16 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Art. 417 Dati

    (art. 14 LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1a.

    2 I dati secondo l’allegato 1a numeri 1.8 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.

    3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

    4 L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell’allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno:

    a.
    sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
    b.
    impartiscono istruzioni;
    c.
    partecipano a istruzioni;
    d.
    esercitano la funzione di contabile.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 5 Raccolta dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa18, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.19

    1bis In quanto organo competente dell’amministrazione militare secondo l’articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 199720 sulle armi (LArm), l’Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire dal Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).21

    2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.22

    3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa:23

    a.24
    alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero AVS25;
    b.
    il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
    c.
    il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;
    d.26
    l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare;
    e.
    i cambiamenti di cognome;
    f.
    i cambiamenti di cittadinanza;
    g.
    il decesso;
    h.27
    ...

    4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano all’Aggruppamento Difesa:

    a.
    le persone all’estero soggette all’obbligo di leva;
    b.
    il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo militare.

    5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.

    6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all’obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell’esame dei motivi d’impedimento per la consegna28 dell’arma personale.29

    7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica all’Aggruppamento Difesa:

    a.
    le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
    b.
    le decisioni di desistenza passate in giudicato;
    c.
    le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
    d.
    le revoche di sentenze contumaciali;
    e.
    le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.

    8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all’Aggruppamento Difesa:

    a.
    le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
    b.
    la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
    c.
    la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua.

    9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di pre­stare servizio militare.

    18 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

    19 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

    20 RS 514.54

    21 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    22 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).

    23 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

    24 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

    25 Nuova espr. giusta l’all. n. II 18 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

    26 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

    27 Abrogata dal n. I 5 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).

    28 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Sezione 2: Sistema d’informazione medica dell’esercito

    Art. 6 Dati30

    (art. 26 LSIM)

    I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sono indicati nell’allegato 2.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 7 Raccolta dei dati

    L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso:

    a.
    le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
    b.
    le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
    c.
    i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
    d.
    i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
    e.
    i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
    f.
    i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, per­sone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
    g.
    l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)31 e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto;
    h.
    l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
    i.
    l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
    j. 32
    il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
    k.33
    i servizi e le persone di cui all’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale o dell’arma in prestito.

    31 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    32 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    33 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Sezione 3: Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale

    Sezione 4: Sistema d’informazione Contatti all’estero

    Art. 15 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 200935 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all’organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.36

    2 L’Aggruppamento Difesa37 gestisce l’OpenRID.

    35 RS 510.215

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    37 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

    Art. 16 Dati

    I dati personali contenuti nell’OpenRID sono indicati nell’allegato 10.

    Art. 1738 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.

    38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 18 Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all’estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.

    Sezione 5: Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario

    Art. 20 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario (IHMR) serve alla gestione del pool di personale per impieghi di sminamento a scopo umanitario.

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’IHMR.

    Art. 21 Dati

    I dati personali contenuti nell’IHMR sono indicati nell’allegato 11.

    Art. 22 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IHMR presso i candidati all’ammissione al pool di personale.

    Art. 23 Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IHMR al capo Sminamento a scopo umanitario.

    Sezione 6: Sistema d’informazione Impieghi di verifica

    Art. 25 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all’impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’IVE.

    Art. 26 Dati

    I dati personali contenuti nell’IVE sono indicati nell’allegato 12.

    Art. 27 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.

    Art. 28 Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IVE unicamente a organi e a persone dell’Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.

    Sezione 7: Sistema d’informazione Pontonieri

    Art. 30 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Pontonieri (IPont) serve al rilascio dei libretti delle prestazioni militari, alla tenuta dei controlli relativi agli esami attitudinali dei corsi per pontonieri 1–4 e dei controlli relativi al permesso di condurre natanti militare, al controllo delle indennità nel settore dell’istruzione premilitare nonché al recluta­mento in qualità di pontoniere.

    2 L’Aggruppamento Difesa39 gestisce l’IPont.

    39 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

    Art. 31 Dati

    I dati personali contenuti nell’IPont sono indicati nell’allegato 13.

    Art. 32 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IPont concernenti l’istruzione premilitare volontaria dei futuri pontonieri presso le società di pontonieri e battellieri e i futuri pontonieri.

    Art. 33 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa comunica su richiesta i dati dell’IPont ai comandi competenti per l’ambito dei pontonieri, alle società di pontonieri e battellieri, agli ufficiali pontonieri, agli istruttori pontonieri e ai centri di reclutamento.

    2 Esso può rendere accessibili i dati mediante procedura di richiamo.

    Sezione 8:41 Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero

    41 Introdotta l’all. 4 n. I 1 dell’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Art. 34a42 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero (HYDRA).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 34b Scopo

    L’HYDRA serve all’Aggruppamento Difesa43 per:

    a.
    l’amministrazione dei libretti di servizio in caso di impieghi all’estero di militari;
    b.
    l’allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all’estero;
    c.
    l’amministrazione dei congedi;
    d.
    la registrazione di comunicazioni all’assicurazione militare relative a incidenti.

    43 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

    Art. 34c Dati

    I dati contenuti nell’HYDRA sono indicati nell’allegato 13a.

    Art. 34f Conservazione dei dati

    I dati nell’HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.

    Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta

    Sezione 1: Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM44

    44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 3746 Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi

    (art. 86 e 87 lett. a LSIM)47

    1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell’allegato 16.

    2 La persona interessata può trasmettere i dati ai comandi militari anche tramite un portale elettronico gestito dall’Aggruppamento Difesa.48

    46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    48 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Art. 3849 Sistema d’informazione per la gestione delle competenze50

    (art. 92 LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell’allegato 17.51

    2 I dati per l’ISKM possono essere raccolti, tramite un’interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:52

    a.
    il sistema PISA;
    b.
    il Sistema d’informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);
    c.53
    il Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).

    3 I dati dell’ISKM sono resi accessibili:54

    a.
    alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
    b.
    ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell’adempi­mento dei rispettivi compiti legali;
    c.55
    agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.

    49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

    50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    53 Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

    54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Sezione 2: ...

    Sezione 3: Sistema d’informazione Mandati

    Art. 48 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Mandati (AIS) serve alla gestione degli utenti della rete di dati del DDPS e dei rispettivi conti di utente.58

    1bis Determinati dati personali dell’AIS che non sono degni di particolare protezione (all. 23 n. 1, 2, 4, 5 e 14) sono trattati in una banca dati ausiliaria dell’AIS allo scopo di comunicarli ai fornitori di prestazioni esterni.59

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’AIS.60

    58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    59 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 49 Dati

    I dati personali contenuti nell’AIS sono indicati nell’allegato 23.

    Art. 50 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa61 raccoglie i dati per l’AIS presso il sistema PISA nonché presso gli organi e le persone che impiegano militari.

    61 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

    Art. 51 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili:

    a.
    agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 1–27 dell’allegato 23;
    b.
    alle persone competenti per la gestione della rete di dati del DDPS: i dati dell’AIS di cui ai numeri 28–32 dell’allegato 23;
    c.
    al «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati dell’AIS di cui al numero 1 dell’allegato 33c;
    d.
    al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati dell’AIS di cui al numero 1 dell’allegato 33d.62

    2 Rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria dell’AIS ai fornitori di prestazioni esterni mediante procedura di richiamo.63

    62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    63 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Sezione 3a:64 Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

    64 Introdotta dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Art. 52a Scopo e organo responsabile

    1 Il sistema d’informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all’amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all’elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l’accesso a piattaforme e sistemi d’informazione differentemente classificati di detta rete.

    2 I dati del PEGASUS secondo l’allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.

    3 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.

    Art. 52b Dati

    I dati personali contenuti nel PEGASUS sono indicati nell’allegato 23a.

    Art. 52c Raccolta dei dati

    I dati nel PEGASUS sono raccolti:

    a.
    dal Sistema d’informazione strategico della logistica (SISLOG);
    b.
    dal sistema PISA;
    c.
    dal sistema di gestione delle identità gestito sotto la responsabilità della Segreteria generale del DDPS conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 19 ottobre 201665 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM);
    d.
    dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM.
    Art. 52d Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:

    a.
    agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 1–28 e 35;
    b.
    alle persone competenti per l’amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 29–37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
    c.
    al «Sistema d’informazione e di condotta da Berna (FABIS)»: i dati secondo l’allegato 33c numero 1;
    d.
    al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
    e.
    alle piattaforme e ai sistemi d’informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l’accesso a tali piattaforme e sistemi d’infor­ma­zione.

    2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.

    Art. 52e Conservazione dei dati

    1 I dati secondo l’allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso.

    Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.

    Sezione 4: Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

    Art. 53 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure (SD-PKI) serve alla gestione dei certificati e delle chiavi degli utenti:

    a.
    dell’informatica dei sistemi d’arma e dei sistemi di condotta e d’impiego dell’esercito; e
    b.66
    ...

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il SD-PKI.

    66 Vedi art. 78 cpv. 2.

    Art. 54 Dati

    I dati personali contenuti nel SD-PKI sono indicati nell’allegato 24.

    Art. 56 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SD-PKI agli organi e alle persone competenti per l’autenticazione degli utenti e per il rilascio dei supporti chiave personali.

    2 Gli utenti ricevono un supporto chiave personale contenente il loro cognome, il loro nome e i certificati.

    Sezione 5:67 Sistema militare di dosimetria

    67 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Art. 57a68 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l’istruzione o un impiego.

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.

    68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 57b69 Dati

    I dati contenuti nel MDS sono indicati nell’allegato 24a.

    69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 57c Raccolta dei dati

    I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:70

    a.
    presso i militari interessati, a partire dal PISA;
    b.
    presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
    c.
    mediante l’impiego di dosimetri elettronici.

    70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 57d Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti: 71

    a.72
    ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell’esercito per l’elimi­nazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
    b.
    ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.

    71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 57e73 Conservazione dei dati

    I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.

    73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Sezione 6:74 Sistemi di geolocalizzazione

    74 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Art. 57f

    1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l’Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.75

    2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.

    75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione

    Sezione 1: Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM76

    76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 5977 Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione

    (art. 128 LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell’alle­gato 26.

    2 I dati per l’LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell’allegato 26.78

    77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Sezione 2: Sistema d’informazione Formazione alla condotta

    Art. 62 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Formazione alla condotta (ISFA) serve al controllo della formazione, all’analisi dei risultati della formazione e all’organizzazione degli esami.80

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’ISFA.

    80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 63 Dati

    I dati personali contenuti nell’ISFA sono indicati nell’allegato 29.

    Art. 64 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISFA presso:

    a.
    le persone interessate;
    b.
    i superiori militari delle persone interessate;
    c.
    le unità amministrative competenti dell’Aggruppamento Difesa;
    d.
    il sistema PISA.
    Art. 65 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISFA agli organi e alle persone:81

    a.
    competenti per l’immissione dei dati nell’ISFA;
    b.82
    competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.

    2 I dati dell’ISFA sono comunicati:

    a.83
    agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l’adempimento con successo dei singoli moduli;
    b.
    alle persone registrate nell’ISFA, quale certificato personale di formazione.

    81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza

    Sezione 1: Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM 87

    87 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 67 Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone

    (art. 146 LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD) sono indicati nell’allegato 30.

    2 I dati del sistema SIBAD indicati nel seguito sono comunicati ai sistemi d’informazione seguenti:

    a.
    al sistema FABIS: i dati secondo l’allegato 33c numero 2;
    b.
    al sistema MIL PLATTFORM: i dati secondo l’allegato 33d numero 2.88

    88 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 6889 Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale

    (art. 152 LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO) e raccolti dal sistema SIBAD sono indicati nell’allegato 31 numeri 1–16; i dati aziendali contenuti nell’ISKO sono indicati nell’allegato 31 numeri 17–50.

    2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 31 numeri 1–10.

    89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 69 Sistema d’informazione per le richieste di visita

    (art. 158 LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell’allegato 32.

    2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 32 numeri 1–10.90

    90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Sezione 2:92 Sistema elettronico d’allarme

    92 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

    Art. 70a93 Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema elettronico d’allarme (e-Alarm) serve a chiamare in servizio i membri di stati maggiori di crisi e i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza.

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’e-Alarm.

    93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70b94 Dati

    I dati contenuti nell’e-Alarm sono indicati nell’allegato 33a.

    94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70c Raccolta dei dati

    Le persone responsabili dell’e-Alarm raccolgono i dati:95

    a.
    dei membri di stati maggiori di crisi: presso i collaboratori del DDPS interessati;
    b.
    dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza: dal sistema PISA.

    95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70d Comunicazione dei dati

    I dati dell’e-Alarm indicati nel seguito sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:96

    a.
    tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari compe­tenti;
    b.
    i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica in caso di allarme: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.

    96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70e Conservazione dei dati

    I dati registrati nell’e-Alarm sono conservati al massimo sino:97

    a.
    all’uscita dei membri dal rispettivo stato maggiore di crisi;
    b.
    al proscioglimento dei militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza dall’obbligo di prestare servizio militare o sino al loro cambiamento d’incorporazione.

    97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Sezione 3:98 Sistema d’annuncio per la sicurezza aerea

    98 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Art. 70f Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo militari.

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’HARAM.99

    99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70g Dati

    I dati contenuti nell’HARAM sono indicati nell’allegato 33b.

    Art. 70h Raccolta dei dati

    I dati nell’HARAM sono raccolti presso:

    a.
    le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
    b.
    la Sicurezza di volo delle Forze aeree.

    Sezione 4:100 Sistema d’informazione e di condotta da Berna

    100 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 195).

    Art. 70l Scopo e organo responsabile

    1 Il sistema FABIS serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per gli scopi seguenti:

    a.
    identificazione e individuazione biometriche delle persone;
    b.
    controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema FABIS.101

    2 Il sistema FABIS è gestito dall’Aggruppamento Difesa.

    101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70m Dati

    I dati contenuti nel sistema FABIS sono indicati nell’allegato 33c.

    Art. 70n102 Raccolta dei dati

    I dati del sistema FABIS sono raccolti:

    a.
    presso le persone autorizzate ad accedere al sistema FABIS;
    b.
    presso i comandi militari;
    c.
    presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
    d.103
    dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33c numero 1;
    e.
    dal sistema SIBAD: i dati secondo l’allegato 33c numero 2.

    102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Art. 70o104 Comunicazione dei dati

    I dati del sistema FABIS sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:

    a.
    ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema FABIS;
    b.
    ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema FABIS, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.

    104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70p105 Conservazione dei dati

    1 I dati secondo l’allegato 33c numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.

    2 I dati secondo l’allegato 33c numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

    105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Sezione 5:106 Sistema MIL PLATTFORM

    106 Introdotta dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 70q Scopo e organo responsabile

    1 Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l’adempimento dei compiti seguenti:

    a.
    identificazione e individuazione biometriche delle persone;
    b.
    controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM.

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.

    Art. 70r Dati

    I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell’allegato 33d.

    Art. 70s Raccolta dei dati

    I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:

    a.
    presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
    b.
    presso i comandi militari;
    c.
    presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
    d.107
    dal sistema AIS e dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
    e.
    dal sistema SIBAD: i dati secondo l’allegato 33d numero 2.

    107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Art. 70t Comunicazione dei dati

    I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:

    a.
    ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
    b.
    ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
    Art. 70u Conservazione dei dati

    1 I dati secondo l’allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.

    2 I dati secondo l’allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

    Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione

    Sezione 1: Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM108

    108 Introdotto dal n. I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Art. 72bis 109 Sistema PSN

    (art. 179c LSIM)

    1 I dati personali contenuti nel sistema PSN sono indicati nell’allegato 35bis.

    2 Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari e i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.

    3 La raccolta di dati secondo l’articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.

    4 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:

    a.
    all’Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm;
    b.
    al PISA tramite un’interfaccia: le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm.

    109 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Sezione 2: ...

    Sezione 3: ...

    Sezione 4: ...

    Sezione 4a:114 Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito

    114 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

    Art. 72gsepties Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito (PSA) serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale civile e militare della Farmacia dell’esercito nonché alla trasmissione di dati personali al PSN.

    2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PSA.

    Art. 72gnonies Raccolta dei dati

    I dati nel PSA sono raccolti:

    a.
    presso i collaboratori della Farmacia dell’esercito interessati e i loro superiori;
    b.
    dal SIGDP;
    c.
    presso terzi.
    Art. 72gdecies Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSA agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    ai collaboratori dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
    b.
    agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
    c.
    ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori.
    2 Ai fini dell’adempimento di compiti legali o contrattuali, l’Aggruppamento Difesa comunica:
    a.
    tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un’interfaccia;
    b.
    i dati relativi alla gestione del tempo secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al SIGDP.

    Sezione 5:115 Collezioni ausiliarie di dati

    115 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Art. 72h Scopo e organo responsabile

    Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, in collezioni ausiliarie di dati necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste collezioni ausiliarie di dati servono all’organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.

    Art. 72hbis Dati

    Nelle collezioni ausiliarie di dati possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all’adempimento del rispettivo compito secondo l’allegato 35d.

    Art. 72hter Raccolta dei dati

    Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati:

    a.
    dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA;
    b.
    presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori;
    c.
    di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.
    Art. 72hquater Comunicazione dei dati

    I dati delle collezioni ausiliarie di dati possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.

    Art. 72hquinquies Conservazione dei dati

    I dati in collezioni ausiliarie di dati possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.

    Sezione 6:116 Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito

    116 Introdotta dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Art. 72i Scopo e organo responsabile

    1 Il Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito (ISHAM) serve ad amministrare il materiale storico dell’Esercito svizzero definito come bene culturale. Serve all’adempimento dei compiti seguenti:

    a.
    registrazione del materiale storico dell’Esercito svizzero;
    b.
    registrazione di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
    c.
    controllo della consegna di materiale storico dell’Esercito svizzero a musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati;
    d.
    controllo regolare delle condizioni di consegna fino alla restituzione del materiale storico dell’Esercito svizzero;
    e.
    controllo della presa in consegna di materiale storico dell’Esercito sviz­zero da parte dell’Ufficio centrale per il materiale storico dell’Esercito svizzero (UCMSE) da musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati, fino alla restituzione di detto materiale.

    2 L’Aggruppamento Difesa117 gestisce l’ISHAM.

    117 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.

    Art. 72iter 118 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati personali per l’ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell’esercito (BLEs) e l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse).

    118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

    Art. 72iquater Comunicazione dei dati

    1 I dati dell’ISHAM sono accessibili esclusivamente ai collaboratori dell’UCMSE.

    2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’ISHAM alle autorità inquirenti penali e alle auto­rità di perseguimento penale, se ciò è necessario per le indagini.

    3 Esso comunica ad armasuisse i dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati previo loro consenso.

    Sezione 7:119 Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa

    119 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

    Art. 72j Organo responsabile

    Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all’Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.

    Art. 72jbis Scopo

    Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all’adempimento dei compiti della gestione degli immobili.

    Art. 72jter Dati

    I dati personali contenuti nel PSB sono indicati nell’allegato 35f.

    Art. 72jquater Raccolta dei dati

    Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB:

    a.
    presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
    b.
    presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
    c.
    dal SIGDP.
    Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati

    1 Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
    b.
    agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel rispettivo ambito;
    c.
    ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
    d.
    in caso di trasferimenti del personale all’interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.

    2 Esse comunicano i dati del PSB al SIGDP.

    Art. 72jsexies Conservazione dei dati

    I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un’unità amministrativa del DDPS esterna all’Aggruppamento Difesa.

    Capitolo 7: ...

    Capitolo 8: Mezzi di sorveglianza

    Art. 74 Mezzi di sorveglianza autorizzati

    1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.

    2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggrup­pamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.

    3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all’attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:121
    a.122
    allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM;
    b.
    al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
    c.123
    al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.

    121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Art. 75 Impiego mascherato

    I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l’adempimento dei compiti, segnatamente:

    a.
    se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
    b.
    per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
    c.
    se un impiego non mascherato è impossibile.
    Art. 76 Comunicazione dei dati

    Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:

    a.
    atti che potrebbero essere punibili;
    b.
    informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.

    Capitolo 9: Disposizioni finali

    Art. 77a124 Disposizione transitoria della modifica del 25 gennaio 2017

    1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito informa i militari destinati a essere incorporati in formazioni con obblighi permanenti di prontezza dal 1° gennaio 2018 e i comandanti competenti non appena tale incorporazione è nota.

    2 I militari interessati comunicano al comandante competente i loro numeri di tele­fono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.

    124 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 487).

    Art. 78 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

    2 L’articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.

    Allegato 1125

    125 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 2a)

    Detentori delle collezioni di dati e organi responsabili della protezione dei dati per i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa

    Sistema d’informazione
    Disposizioni LSIM/OSIM
    Detentore della collezione di dati/ organo responsabile della protezione dei dati

    PISA

    Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile

    Art. 1217 LSIM,

    art. 35 OSIM,

    allegato 1a OSIM

    Comando Istruzione (Cdo Istr)

    ITR

    Sistema d’informazione per il reclutamento

    Art. 1823 LSIM,

    art. 8 OSIM,

    allegato 3 OSIM

    Cdo Istr

    EAAD

    Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito

    Art. 4853 LSIM,

    art. 11 OSIM,

    allegato 6 OSIM

    Comando Operazioni (Cdo Op)

    IPV

    Sistema d’informazione Personale Difesa

    Art. 6065 LSIM,

    art. 13 OSIM,

    allegato 8 OSIM

    Stato maggiore dell’esercito (SM Es)

    PERAUS

    Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero

    Art. 6671 LSIM,

    art. 14 OSIM,

    allegato 9 OSIM

    Cdo Op

    OpenRID

    Sistema d’informazione Contatti all’estero

    Art. 1519 OSIM, allegato 10 OSIM

    Cdo Istr

    IHMR

    Sistema d’informazione Sminamento a scopo umanitario

    Art. 2024 OSIM,

    allegato 11 OSIM

    SM Es

    IVE

    Sistema d’informazione Impieghi di verifica

    Art. 2529 OSIM,

    allegato 12 OSIM

    SM Es

    IPont

    Sistema d’informazione Pontonieri

    Art. 3034 OSIM, allegato 13 OSIM

    Cdo Istr

    HYDRA

    Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero

    Art. 34a34f OSIM,

    allegato 13a OSIM

    Cdo Op

    MIL Office

    Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi

    Art. 8489 LSIM,

    art. 37 OSIM,

    allegato 16 OSIM

    Cdo Istr

    FIS FT

    Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri

    Art. 102107 LSIM,

    art. 40 OSIM,

    allegato 19 OSIM

    Cdo Op

    FIS FA

    Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree

    Art. 108113 LSIM,

    art. 41 OSIM,

    allegato 20 OSIM

    Cdo Op

    IMESS

    Sistema d’informazione per la condotta dei militari

    Art. 114119 LSIM,

    art. 42 OSIM,

    allegato 21 OSIM

    Cdo Op

    AIS

    Sistema d’informazione Mandati

    Art. 4852 OSIM,

    allegato 23 OSIM

    Base d’aiuto alla condotta dell’esercito (BAC)

    PEGASUS

    Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi

    Art. 52a52e OSIM, allegato 23a OSIM

    BAC

    SD-PKI

    Sistema d’informazione Swiss Defence Public Key Infrastructure

    Art. 5357 OSIM,

    allegato 24 OSIM

    BAC

    MDS

    Sistema militare di dosimetria

    Art. 57a57e OSIM,

    allegato 24a OSIM

    Cdo Istr

    Sistemi di geolocalizzazione

    Art. 57f OSIM

    BAC

    Sistemi d’informazione per i simulatori

    Art. 120125 LSIM,

    art. 58 OSIM,

    allegato 25 OSIM

    Cdo Istr

    LMS DDPS

    Sistema d’informazione per la gestione della formazione («Learning Management System DDPS»)

    Art. 126131 LSIM,

    art. 59 OSIM,

    allegato 26 OSIM

    Cdo Istr

    ISGMP

    Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

    Art. 132137 LSIM, art. 60 OSIM,

    allegato 27 OSIM

    SM Es

    MIFA

    Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari

    Art. 138143 LSIM,

    art. 61 OSIM,

    allegato 28 OSIM

    BLEs

    SPHAIR Expert

    Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

    Art. 143a143f LSIM,

    art. 61a OSIM,

    allegato 28a OSIM

    Cdo Op

    ISFA

    Sistema d’informazione Formazione alla condotta

    Art. 6266 OSIM,

    allegato 29 OSIM

    Cdo Istr

    ZUKO

    Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso

    Art. 162167 LSIM,

    art. 70 OSIM,

    allegato 33 OSIM

    BAC

    JORASYS

    Sistema di allestimento di giornali e di rapporti per la Sicurezza militare

    Art. 167a167f LSIM,

    art. 70bis OSIM,

    allegato 33bis OSIM

    Cdo Op

    e-Alarm

    Sistema elettronico d’allarme

    Art. 70a–70e OSIM,

    allegato 33a OSIM

    Cdo Op

    HARAM

    Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management»

    Art. 70f–70k OSIM,

    allegato 33b OSIM

    Cdo Op

    FABIS

    Sistema d’informazione e di condotta da Berna

    Art. 70l–70p OSIM,

    allegato 33c OSIM

    Cdo Op

    MIL PLATT­FORM

    Sistema d’informazione «Piattaforma militare»

    Art. 70q–70u OSIM,

    allegato 33d OSIM

    Cdo Op

    SISLOG

    Sistema d’informazione strategico della logistica

    Art. 174179 LSIM,

    art. 72 OSIM,

    allegato 35 OSIM

    BLEs

    PSN

    Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse

    Art. 179a179f LSIM,

    art. 72bis OSIM,

    allegato 35bis OSIM

    SM Es

    AFS

    Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società

    Art. 179g179l LSIM,

    art. 72ter OSIM,

    allegato 35ter OSIM

    Cdo Istr

    PSA

    Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito

    Art. 72gsepties–72gundecies OSIM,

    allegato 35cbis OSIM

    SM Es

    ISHAM

    Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito

    Art. 72i72iquinquies OSIM,

    allegato 35e OSIM

    SM Es

    Allegato 1a126

    126 Originario all. 1. Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323), del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209)’ dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195), dal n. II cpv. 3 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101), dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 4333), dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487), dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641) e dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

    Dati del PISA

    1. Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito

    1.1  Dati personali

    1.
    Numero AVS
    2.
    Cognome
    3.
    Nome
    4.
    Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)
    5.
    Sesso
    6.
    Professione esercitata
    7.
    Indirizzo di residenza
    8.
    Comune di domicilio
    9.
    Comune(i) d’origine
    10.
    Cantone(i) d’origine
    11.
    Lingua materna
    12.
    Data delle modifiche dei dati personali
    13.
    Naturalizzazione dopo il compimento del ventesimo anno d’età, con l’indi­cazione della data
    13a.
    Luogo e Paese di nascita
    13b. Statura
    13c. Colore degli occhi e dei capelli
    13d. Fotografia formato passaporto
    13e.
    Numeri di telefono e di telefax
    13f.
    Indirizzo e-mail
    13g.
    Recapito postale

    1.2  Dati di controllo

    14.
    Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
    15.
    Ricerca del luogo di dimora
    16.
    Comune(i) di domicilio precedente(i)
    17.
    Congedo per l’estero
    18.
    Segnalazione nel RIPOL in caso di ignota dimora
    19.
    Statuto di frontaliere
    20.
    Dichiarazione di «disperso»

    1.3  Dati relativi al reclutamento

    21.
    Dati per la stesura dell’ordine di marcia per la giornata informativa e per il reclutamento
    22.
    Data desiderata per il reclutamento
    23.
    Data del reclutamento
    24.
    Cantone di reclutamento
    25.
    Idoneità, con data e indicazione sull’idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
    25a.
    Restrizioni in materia di consegna dell’arma per motivi medici (contrassegno «R»)
    26.
    Esame della vista superato
    27.
    Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello I
    28.
    Arma, servizio ausiliario o servizio nonché funzione
    29.
    Organo incaricato dell’amministrazione
    30.
    Data della scuola reclute e attribuzione a una scuola reclute
    31.
    Informazioni concernenti l’assolvimento della giornata informativa
    32.
    Numero dei giorni di reclutamento prestati
    33.
    Idoneità al servizio di protezione civile, con data e indicazione della fun­zione di base nella protezione civile

    1.4  Incorporazione, grado, funzione e istruzione

    34.
    Appartenenza a un’Arma, a un servizio o a un servizio ausiliario nonché allo stato maggiore generale o al Servizio della Croce Rossa, con la data
    35.
    Formazione d’incorporazione con la data dell’incorporazione
    36.
    Dati sulla formazione, articolazione con la designazione, testi e numeri, funzioni, gradi, effettivi regolamentari
    37.
    Dati sull’unità con i codici linguistici, indicazione dell’organo incaricato della tenuta dei controlli, del numero militare di avviamento nonché dei Cantoni competenti per i compiti speciali
    38.
    Sezione d’incorporazione in seno alla formazione
    39.
    Grado o funzione d’ufficiale con la data della promozione o della nomina
    40.
    Dati relativi ai posti, per i sottufficiali superiori e gli ufficiali
    41.
    Esercizio di una funzione in sostituzione, conferimento di un comando o di una funzione ad interim
    42.
    Funzione con la data dell’assunzione
    43.
    Nuova incorporazione e trasferimento, con la data
    44.
    Istruzione militare speciale
    45.
    Equipaggiamento speciale, con l’indicazione dell’eventuale numero degli oggetti
    46.
    Deposito o ritiro dell’equipaggiamento (munizione da tasca compresa), con l’indicazione della data
    46a.
    Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma personale nonché cessione in proprietà
    46b.
    Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma in prestito
    46c.
    Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito
    46d.
    Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm
    47.
    Certificati militari d’idoneità o di capacità, con l’anno dell’ottenimento o del rinnovo
    48.
    Primo conferimento di una distinzione
    49.
    Valutazione e raccomandazione per una funzione di quadro di livello II–IV e Z
    50.
    Esame attitudinale e controllo di sicurezza relativo alle persone con deci­sione, tipo e data dell’esame/del controllo
    50a.
    Esame dell’integrità con raccomandazione (adempiuto/non adempiuto) e data dell’esame dei militari per la funzione di contabile della truppa
    51.
    Dati destinati all’allestimento della licenza di condurre militare nonché esclusione dall’ottenimento o dal possesso di una licenza di condurre mili­tare
    52.
    Designazione particolare dei militari che prestano impieghi nel servizio di promovimento della pace
    53.
    Appartenenza alla categoria dei militari non incorporati in una formazione conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza del 29 marzo 2017127 sulle strutture dell’esercito
    54.
    Stato dell’adempimento del tiro obbligatorio fuori del servizio
    55.
    Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
    56.
    Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità, comprese le restrizioni in materia di consegna dell’arma per motivi medici (contrassegno «R»)
    57.
    Presentazione di una domanda d’ammissione al servizio militare non armato o al servizio civile, con la data del ricevimento della domanda da parte dell’organo di decisione
    58.
    Valutazione di un’esclusione dal servizio militare o di una rimozione dal comando o dalla funzione (esclusione in sospeso)
    59.
    Dati per la preparazione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare
    60.
    Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dal Servizio della Croce Rossa
    61.
    Perdita della cittadinanza svizzera
    62.
    Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «decesso durante l’impiego all’estero» o «decesso fuori del servizio»

    1.5  Servizi

    63.
    Dati per la stesura dell’ordine di marcia (affisso di chiamata in servizio militare e indicazioni di dettaglio)
    64.
    Spostamento o dispensa di/da servizi con l’indicazione del motivo e dell’anno dello spostamento o della dispensa
    65.
    Mancata entrata in servizio in occasione di servizi, licenziamento nel giorno dell’entrata in servizio o licenziamento anticipato, con l’indicazione del motivo
    66.
    Servizio d’istruzione non compiuto, con l’indicazione del genere del servizio e del motivo del mancato compimento
    67.
    Servizi in dettaglio, con l’indicazione di: data, scuola, corso di formazione, corso o esercitazione, genere del servizio, numero dei giorni prestati e computabili nonché motivo per i giorni non computabili, ricupero, servizio anticipato o servizio volontario
    68.
    Proposta per l’istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione, con l’indicazione: del genere, della provenienza e della data della proposta; della data, del genere e del decorso dell’avanzamento (modulo di pianificazione per i quadri subalterni di milizia); della scuola prevista o del corso di formazione previsto nonché della funzione, del grado e dell’incorporazione nel grado superiore
    69.
    Nota complessiva delle qualificazioni di militari con gradi di truppa nonché di sottufficiali
    70.
    Numero dei giorni di servizio che la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha già prestato e deve ancora prestare
    71.
    Programmi di formazione, contingenti, iscrizioni ai corsi, panoramiche dei corsi e liste d’attesa
    72.
    Pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti

    1.6  Statuto secondo la legge militare

    73.
    Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli articoli 4 e 18 LM o proscioglimento dall’esercito conformemente all’arti­colo 49 capoverso 2 LM; nel caso dell’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’articolo 18 LM, con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
    74.
    Assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate conformemente all’articolo 5 LM
    75.
    Attribuzione e assegnazione di persone all’esercito conformemente all’articolo 6 LM
    76.
    Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 9 LM
    77.
    Proroga dell’obbligo di prestare servizio militare conformemente all’arti­colo 13 LM
    77a.
    Statuto di specialista conformemente agli articoli 13 e 104a LM
    78.
    Ammissione al servizio militare non armato conformemente all’articolo 16 LM
    79.
    Esenzione dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio conformemente all’articolo 17 LM
    80.
    Esclusione dal servizio militare conformemente agli articoli 21–24 LM
    81.
    Rimozione dal comando o dalla funzione conformemente all’articolo 24 LM
    82.
    Inabilità al servizio
    83.
    Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM; con le indicazioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
    84.
    Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo conformemente all’articolo 145 LM, con l’indicazione della data della decisione, del numero del richiedente e dell’attività indispensabile
    85.
    Ammissione al servizio civile conformemente all’articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 1995128 sul servizio civile sostitutivo
    86.
    Revoca di un’assegnazione alla categoria delle persone con doppia cittadinanza non incorporate o di un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare
    87.
    Riammissione all’obbligo di prestare servizio militare
    88.
    Statuto di membro del personale militare o di giudice oppure di giudice supplente ai sensi della procedura penale militare del 23 marzo 1979129
    89.
    Data della motivazione o della modifica dello statuto
    89a.
    Incorporazione in gruppi d’impiego in relazione con la valutazione della funzione

    1.7  Pene, pene accessorie e misure penali

    90.
    Pene disciplinari passate in giudicato per mancanze di disciplina commesse fuori del servizio, con l’indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
    91.
    Azioni della giustizia militare (assunzioni delle prove, istruzioni prepara­torie)
    92.
    Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecu­zione e del Cantone incaricato dell’esecuzione
    92a.
    Dati comunicati in merito a procedimenti penali pendenti
    92b.
    Dati relativi a procedimenti penali secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera m LSIM
    93.
    Esclusione dall’esercito conformemente al Codice penale militare del 13 giu­gno 1927130
    94.
    Degradazione
    95.
    Inizio e fine dell’esecuzione di una pena
    96.
    Data della sentenza
    97.
    Sospensione della chiamata in virtù dell’articolo 34 o 38 dell’ordinanza del 22 novembre 2017131 concernente l’obbligo di prestare servizio militare
    97a.
    Comunicazioni secondo l’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM

    1.8  Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

    98.
    Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare)
    99. a 101. ...
    101a. Indirizzo di parenti oppure indirizzo in caso d’emergenza, compresi il numero di telefono e il numero di fax nonché l’indirizzo e-mail
    102.
    Proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare
    103.
    Blocco della comunicazione di dati secondo l’articolo 16 capoverso 4 LSIM
    103a.
    Relazione per i pagamenti

    1.9  Controllo delle pratiche e gestione della corrispondenza

    104.
    Controllo delle pratiche, con l’indicazione della data delle singole operazioni e dell’organo che effettua la mutazione
    105.
    Gestione elettronica di documenti compresa la corrispondenza per il differimento del servizio, per i controlli e le qualificazioni nonché la dichiarazione di consenso allo svolgimento di un controllo di sicurezza relativo alle per­sone
    106.
    Dati per la selezione dei quadri e il controllo della procedura per le qualificazioni e le mutazioni nell’esercito

    1.10 Contributi per la formazione

    107.
    Domanda di riscossione di contributi per la formazione (comprese le indicazioni relative alla formazione)
    108.
    Indicazioni relative all’esame e al controllo della domanda (compresi le prove dei costi e i giustificativi del pagamento nonché il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso)
    109.
    Decisione sulla domanda di contributo per la formazione
    110.
    Conto per i contributi per la formazione (avere iniziale, contributi versati, saldo attivo)

    2. Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

    2.1  Dati personali

    1.
    Numero AVS*
    2.
    Cognome*
    3.
    Nome*
    4.
    Data di nascita (con l’indicazione dell’età attuale)*
    5.
    Sesso*
    6.
    Professione esercitata
    7.
    Indirizzo di domicilio*
    8.
    Comune di domicilio*
    9.
    Comune(i) d’origine
    10.
    Cantone(i) d’origine
    11.
    Cittadinanza (per persone secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. e LPPC)
    12.
    Lingua madre*
    13.
    Datore di lavoro e indirizzo*

    2.2  Dati di controllo

    14.
    Data della notificazione d’arrivo e di partenza all’autorità militare cantonale competente
    15.
    Accertamento del luogo di dimora
    16.
    Comune(i) di domicilio precedente(i)
    17.
    Congedo per l’estero
    18.
    Segnalazione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in caso di ignota dimora
    19.
    Statuto di frontaliere
    20.
    Dichiarazione di «disperso»

    2.3  Dati relativi al reclutamento

    21.
    Data del reclutamento
    22.
    Giorni di reclutamento prestati
    23.
    Idoneità per la protezione civile
    24.
    Funzione di base*
    25.
    Punteggio della prova sportiva
    26.
    Esame della vista superato
    27.
    Data dell’istruzione di base

    2.4  Incorporazione, grado e funzione

    28.
    Organizzazione di protezione civile/Cantone*
    29.
    Unità/formazione*
    30.
    Settore specialistico*
    31.
    Grado*
    32.
    Funzione(i)*
    33.
    Livello di funzione*
    34.
    Istruzione particolare nella protezione civile
    35.
    Conferimento di una distinzione
    36.
    Raccomandazione per una funzione di quadro
    37.
    Controllo di sicurezza relativo alle persone con decisione, tipo e data del controllo
    38.
    Statuto (p. es. attivo, riserva, prosciolto)*
    39.
    Assunzione volontaria dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile*
    40.
    Disponibilità (disponibile, disponibile con limitazioni [indicazioni tempo­rali], non disponibile)
    41.
    Convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria
    42.
    Decisioni delle commissioni per la visita sanitaria in merito all’idoneità
    43.
    Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile*
    44.
    Decesso
    45.
    Allarme
    46.
    Equipaggiamento personale

    2.5  Prestazioni di servizio

    47.
    Designazione del servizio
    48.
    Codice, numero (di riferimento) del servizio
    49.
    Scuola
    50.
    Tipo di servizio
    51.
    Base legale della convocazione
    52.
    Data e ora dell’entrata in servizio
    53.
    Luogo d’entrata in servizio
    54.
    Data e ora del licenziamento
    55.
    Luogo di licenziamento
    56.
    Differimento del servizio, congedo
    57.
    Durata del servizio (dal ... al...)
    58.
    Mutazioni
    59.
    Giorni di servizio
    60.
    Giorni di servizio complessivi (tutti i giorni di servizio finora prestati, cronologia delle prestazioni di servizio)
    61.
    Qualifiche

    2.6  Profilo prestazionale

    62.
    Statura
    63.
    Idoneità alla marcia, a portare e a sollevare pesi
    64.
    Portatore/trice di occhiali o lenti a contatto

    2.7  Dati supplementari (rilevati previo consenso della persona interessata)

    65.
    Numero(i) di telefono*
    66.
    Indirizzo(i) e-mail*
    68.
    Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (p. es. lingue, formazione particolare)
    69.
    Relazione per i pagamenti*
    70.
    Indirizzo postale*
    71.
    Indirizzo di parenti o indirizzo per i casi d’emergenza (con numero di telefono e indirizzo e-mail)

    2.8  Pene

    72.
    Pene disciplinari passate in giudicato per mancanza di disciplina, con indicazione del genere e del motivo della pena disciplinare e della misura della pena
    72a.
    Condanne passate in giudicato, con l’indicazione della sanzione, della legge violata, del genere della pena, della misura della pena, del genere d’esecuzione, del Cantone incaricato dell’esecuzione nonché dell’inizio e della fine dell’esecuzione
    73.
    Esclusione dalla protezione civile
    74.
    Degradazione
    75.
    Sospensione della chiamata

    2.9  Varia

    76.
    Carta d’identità della protezione civile (incl. foto)
    77.
    Controlli amministrativi (indicazioni sui processi amministrativi effettuati nel PISA)
    78.
    Gestione elettronica dei documenti (archivio centrale PISA)
    79.
    Dati per la selezione dei quadri (pianificazione delle carriere, obiettivi di carriera, possibilità di carriera e profili dei requisiti)
    80.
    Ruolo di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile*

    * dati, trattati conformemente all’articolo 4 capoverso 4, di persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno, sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata, impartiscono istruzioni, partecipano a istruzioni o esercitano la funzione di contabile

    Allegato 2132

    132 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggionato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 6)

    Dati del MEDISA

    1.
    Dati personali:
    a.
    cognome;
    b.
    nome;
    c.
    indirizzo;
    d.
    numero AVS.
    2.
    Decisioni in merito all’idoneità (al servizio militare e, se necessario, al servizio nella protezione civile), comprese:
    a.
    la motivazione medica (se la persona interessata non è idonea al servizio militare senza restrizioni);
    b.
    le restrizioni in materia di consegna dell’arma (contrassegno «R») in presenza di corrispondenti motivi medici.
    3.
    Dati del questionario medico della giornata informativa (autodichiarazioni):
    a.
    malattie familiari;
    b.
    situazione scolastica e professionale;
    c.
    anamnesi della dipendenza;
    d.
    malattie e infortuni;
    e.
    valutazione personale della propria capacità a prestare servizio militare;
    f.
    nominativo dell’attuale medico di famiglia.
    4.
    Dati delle interviste e delle visite mediche raccolti in occasione del reclutamento:
    a.
    dati anamnestici (a complemento dei problemi medici menzionati nel questionario medico [formulario 3.4]);
    b.
    misure del corpo (peso, altezza, circonferenza addominale);
    c.
    capacità uditive e visive;
    d.
    stato medico (esame: dell’apparato scheletrico; dei tessuti molli; degli organi cardiaci e polmonari; dell’addome; dell’organo genitale [soltanto per gli uomini]);
    e.
    ECG, misurazioni della pressione arteriosa;
    f.
    esame del funzionamento polmonare;
    g.
    dati psicologici e psichiatrici:
    risultati dei test (risultati in cifre; nessun questionario)
    referto medico degli specialisti;
    h.
    capacità fisiche (risultati sportivi).
    5.
    Esami su base volontaria in occasione del reclutamento:
    a.
    esami di laboratorio (parametri del sangue: ematologia, chimica, infeziologia);
    b.
    vaccinazioni.
    6.
    Esami supplementari in occasione del reclutamento (orientati ai problemi: per es. stato medico dettagliato di un organo, ECG sotto sforzo).
    7.
    Certificati e perizie di medici militari e civili:
    a.
    certificati di medici civili, consegnati dalle persone soggette all’obbligo di leva/dai militari oppure richiesti da medici militari o dal Servizio medico militare;
    b.
    documenti medici di medici militari di scuole e corsi.
    8.
    Certificati e pareri di specialisti non medici:
    a.
    fisioterapisti, psicologi, servizi sociali ecc.;
    b.
    familiari, datori di lavoro, patrocinatore ecc.
    9.
    Documenti ufficiali (selezione):
    a.
    giudice istruttore, uditore (domande relative all’idoneità al momento del fatto);
    b.
    rapporti di polizia, comando di circondario (domande relative alla restituzione dell’arma).
    10.
    Corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di leva, con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare o con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
    a.
    in merito all’idoneità al servizio o all’idoneità a prestare servizio;
    b.
    in caso di domanda di carattere medico della persona soggetta all’ob­bligo di leva/del militare al Servizio medico militare.
    11.
    Corrispondenza con organi ufficiali (selezione):
    a.
    domande di carattere medico dell’assicurazione militare;
    b.
    tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
    c.
    protezione civile.
    12.
    Dati necessari per l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
    a.
    certificati di medici civili, forniti dal CIVI o dalle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile oppure richiesti da medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito;
    b.
    certificati e pareri di specialisti non medici ai sensi del numero 8;
    c.
    corrispondenza con la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile in merito alla capacità lavorativa;
    d.
    referti di medici dell’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito concernenti l’entità della capacità lavorativa della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile e indicazioni concernenti le misure che si impongono.
    13.
    Dati che si riferiscono alle condizioni di salute fisiche o psichiche necessari per l’apprezzamento medico e psicologico:
    a.
    da risultati del controllo nel quadro dell’analisi dei rischi da parte del Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS;
    b.
    da indicazioni relative a motivi d’impedimento concernenti la cessione dell’arma personale o dell’arma in prestito.
    14.
    Dati sanitari di medici di truppa in relazione con esami, diagnosi, terapie e dispense mediche; sono comprese anche le decisioni in merito all’idoneità a prestare servizio militare e, se necessario, le domande di convocazione davanti a una commissione per la visita sanitaria.
    15.
    Documenti relativi alle cure (in caso di soggiorno stazionario).
    16.
    Dati sanitari rilevati dal SPP in relazione con l’accertamento psicologico dell’idoneità a prestare servizio militare.

    Allegato 3133

    133 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 8)

    Dati dell’ITR

    Dati personali:

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Numero AVS
    4.
    Data di nascita
    5.
    Lingua madre
    6.
    Indirizzo
    7.
    Professione
    8.
    Luogo d’origine
    9.
    Indicazioni per i casi d’emergenza

    Dati specifici al reclutamento:

    10.
    Dati organizzativi quali:
    a.
    cicli di reclutamento e cicli d’esercizio;
    b.
    caratteristiche per il raggruppamento automatico;
    c.
    numeri di gruppo e numeri progressivi.
    11.
    Autorità o organo incaricato della chiamata (Cantone, formazione d’addestramento, centro di competenza).
    12.
    Zona di reclutamento e circondario di reclutamento.
    13.
    Data del reclutamento, luogo di reclutamento e momento dell’entrata in servizio.
    14.
    Durata del reclutamento/dell’accertamento.
    15.
    Stato del partecipante in relazione con un ciclo d’esercizio (preavviso allestito/aggiornato/concluso, avviso di servizio/chiamata in servizio stampato(a)/spedito(a), chiamato, dispensato, entrato in servizio/non entrato in servizio, proscioglimento regolare/amministrativo alla visita sanitaria d’entrata [VSE]).
    16.
    Annotazioni di servizio correlate al reclutamento e all’attribuzione nonché codici del controllo dell’obbligo di prestare servizio.
    17.
    Dati necessari per l’attribuzione e concernenti i contingenti delle scuole e i contingenti cantonali.
    18.
    Dati statistici costituiti dagli indicatori di un ciclo di reclutamento, all’attenzione dei servizi competenti presso la Confederazione e i Cantoni.

    Dati rilevati mediante esami, test e questionari:

    19.
    Stato di salute:
    a.
    anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale]);
    b.
    elettrocardiogramma;
    c.
    funzione polmonare, compreso il test riuscito per il porto di apparecchi di protezione delle vie respiratorie;
    d.
    udito;
    e.
    vista, compresi daltonismo, ambliopia, cecità notturna e mezzi visivi ausiliari;
    f.
    test d’intelligenza;
    g.
    test di comprensione di testi;
    h.
    questionario per l’individuazione di malattie psichiche nonché attuali pressioni e risorse psichiche;
    i.
    esami di laboratorio facoltativi (quadro ematologico e vaccinazioni).
    20.
    Attitudini fisiche: condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché capacità di coordinazione.
    21.
    Attitudini intellettuali e personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione.
    22.
    Stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare.
    23.
    Competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo.
    24.
    Limitazioni della salute, nella misura in cui sono rilevanti ai fini della funzione:
    a.
    marciare, portare o sollevare pesi;
    b.
    disturbi ai ginocchi/ai piedi;
    c.
    problemi alle vie respiratorie;
    d.
    problemi alla pelle/allergie;
    e.
    claustrofobia.
    25.
    Idoneità medica.
    26.
    Idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 19–23 del presente allegato.
    27.
    Risultati dell’esame d’idoneità per conducenti (test A e B).
    28.
    Potenziale di base per funzioni di quadro: potenziale per un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale nonché dati necessari per il rilevamento del potenziale quali:
    a.
    motivazione alla condotta;
    b.
    capacità cognitive;
    c.
    competenza personale: motivazione a fornire prestazioni, resistenza allo stress, scrupolosità, autonomia, capacità di persuasione;
    d.
    competenza sociale: comportamento sociale, comportamento in situazioni conflittuali, estroversione, compiacenza/maniere concilianti, spirito di gruppo;
    e.
    caratteristiche supplementari: integrità, instabilità;
    f.
    valutazione dell’esercizio di presentazione
    29.
    Interesse personale a determinate attività rilevanti ai fini della funzione e all’esercizio di determinate funzioni militari (comprese le indicazioni risultanti dal questionario «Inventario degli interessi»).
    30.
    Abitudini sportive quotidiane.
    31.
    Conoscenze della grammatica inglese (per il personale previsto per il promovimento della pace).
    32.
    Rischio potenziale di abuso dell’arma personale (compreso il risultato e lo stato dell’analisi dei rischi/del controllo di sicurezza relativo alle persone al momento dell’attribuzione).
    33.
    Ulteriori dati forniti dalla persona interessata (per mezzo del «foglio rosa»):
    a.
    formazione professionale e scolastica;
    b.
    formazione preliminare (corsi e conoscenze prima del servizio);
    c.
    conoscenze linguistiche;
    d.
    portatore di occhiali o lenti a contatto;
    e.
    mancino, occhio di mira sinistro;
    f.
    licenza di condurre, desideri personali per quanto concerne la funzione di conducente;
    g.
    desideri personali per quanto concerne l’attribuzione;
    h.
    desideri personali per quanto concerne il servizio militare, per es. interesse a un avanzamento militare, alla prestazione del servizio militare come militare in ferma continuata o a un servizio non armato;
    i.
    data desiderata per l’inizio della scuola reclute.

    Dati relativi all’attribuzione:

    34.
    Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone idonee al servizio militare, comprendenti:
    a.
    l’Arma, la funzione, la scuola e la data dell’inizio della scuola in occasione della prima attribuzione;
    b.
    ove opportuno, l’Arma e la funzione in occasione della seconda attribuzione;
    c.
    i previsti impieghi speciali del militare.
    35.
    Dati relativi all’attribuzione concernenti le persone abili al servizio di protezione civile, comprendenti:
    a.
    la funzione;
    b.
    la durata, il luogo e la data della manifestazione.

    Allegato 4

    (art. 9)

    Dati degli ISPE

    1.
    Dati personali
    2.
    Genere di visita medica
    3.
    Diagnosi
    4.
    Decisione concernente il luogo di cura
    5.
    Date di arrivo e di partenza dei pazienti
    6.
    Decisioni concernenti dispense
    7.
    Esami effettuati

    Allegato 5

    (art. 10)

    Dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Data di nascita
    5.
    Numero AVS
    6.
    Incorporazione
    7.
    Grado
    8.
    Funzione
    9.
    Istruzione nell’esercito
    10.
    Luogo di lavoro
    11.
    Formazione
    12.
    Professione
    13.
    Famiglia
    14.
    Dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico
    15.
    Situazione finanziaria
    16.
    Conoscenze linguistiche
    17.
    Risultati di test psicologici
    18.
    Situazione attuale nella scuola reclute
    19.
    Scuole

    Allegato 5a134

    134 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 10a)

    Dati del MEDIS FA

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Data di nascita
    5.
    Numero AVS
    6.
    Incorporazione e grado
    7.
    Funzione
    8.
    Questionario medico
    9.
    Rapporti di specialisti esterni
    10.
    Dati anamnestici sullo stato di salute e iter di medicina e psicologia aeronautiche
    11.
    Referti da esami di medicina e psicologia aeronautiche
    12.
    Referti di analisi chimiche di laboratorio nonché di test medici
    13.
    Radiografie e relativi referti
    14.
    Corrispondenza e documenti d’invio a specialisti
    15.
    Indicazioni concernenti misure di medicina e psicologia aeronautiche adot­tate
    16.
    Decisioni in merito all’incorporazione nonché in merito all’idoneità al volo e al lancio con il paracadute

    Allegato 6135

    135 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    (art. 11)

    Dati dell’EAAD

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Grado
    4.
    Numero AVS
    5.
    Incorporazione militare
    6.
    Arma, servizio o servizio ausiliario
    7.
    Funzione
    8.
    Istruzione militare speciale
    9.
    Indirizzo di residenza e Comune di domicilio
    10.
    Data e luogo di nascita
    11.
    Comune e Cantone d’origine
    12.
    Lingua materna
    13.
    Professione appresa e professione esercitata
    14.
    Stato civile
    15.
    Risultati degli esami attitudinali con data
    16.
    Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
    17.
    Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000136 sul personale federale

    In via supplementare, in caso di assunzione:

    18.
    Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro
    19.
    Luogo di lavoro
    20.
    Dati relativi alla prontezza di base per impieghi all’estero (stato di vaccinazione, gruppo sanguigno) e necessari per l’adempimento dei compiti
    21.
    Dati relativi all’impiego, segnatamente la partecipazione a impieghi all’estero, corsi e servizi comandati all’estero
    22.
    Dati relativi ai brevetti ottenuti e alle istruzioni assolte, con data, risultato e data di scadenza
    23.
    Dati per il servizio dei morti e dei dispersi

    Dati rilevati previo consenso della persona interessata

    24.
    Indicazioni di dettaglio sui documenti personali (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, licenza di circolazione, documento personale di legittimazione ecc.)
    25.
    Conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) e attestazioni
    26.
    Indirizzi dei parenti stretti, per i casi d’emergenza
    27.
    Numeri di telefono e di telefax
    28.
    Indirizzo e-mail
    29.
    Indirizzi del dentista e del medico di famiglia
    30.
    Dati della pianificazione delle carriere e delle successioni
    31.
    Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

    Allegato 7137

    137 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 12)

    Dati dell’ISB

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzi (privato, militare)
    4.
    Indirizzo e-mail
    5.
    Numero di telefono
    6.
    Data di nascita
    7.
    Numero AVS
    8.
    Incorporazione
    9.
    Grado
    10.
    Funzione
    11.
    Decisione in merito alla permanenza nella scuola reclute/decisione in merito all’assolvimento della scuola per quadri
    12.
    Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare (codice «E»)
    13.
    Conoscenze linguistiche
    14.
    Sesso
    15.
    Formazione professionale
    16.
    Attività professionale esercitata
    17.
    Indicazioni sulla formazione e sul diploma di fine tirocinio
    18.
    Datore di lavoro attuale e precedente
    19.
    Indicazioni sullo stato civile
    20.
    Partner/coniuge (cognome, nome)
    21.
    Figli (cognome, nome, data di nascita)
    22.
    Indicazioni sull’eventuale condivisione di un appartamento
    23.
    Genitori (cognomi, nomi, attività professionale, indirizzo, stato civile)
    24.
    Fratelli e sorelle (numero, sesso, età, attività professionale)
    25.
    Situazione finanziaria (reddito, reddito del partner, spese, patrimonio, debiti ecc.) compresi i relativi giustificativi
    26.
    Domanda di assistenza sociale al servizio sociale dell’esercito (esigenze della persona interessata)
    27.
    Ordinazioni di abiti (compresi, segnatamente, la taglia, la statura, la misura del collo, numero di scarpa)
    28.
    Persone terze coinvolte (cognomi, nomi, indirizzi, dati di contatto)
    29.
    Consulente competente del servizio sociale dell’esercito
    30.
    Rapporto e domanda del consulente del servizio sociale dell’esercito
    31.
    Luogo/data del rilevamento
    32.
    Assistenza prestata dal servizio sociale dell’esercito (consulenza, assistenza finanziaria ecc.)
    33.
    Decisione in merito all’assistenza finanziaria (data, motivo, importo, consulente competente)
    34.
    Indicazioni sul conto
    35.
    Assegno pagabile in contanti emesso (importo, data di emissione)
    36.
    Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

    Allegato 8138

    138 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 13)

    Dati dell’IPV

    1.
    Dati personali
    2.
    Dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione
    3.
    Dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile
    4.
    Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
    5.
    Dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile
    6.
    Dati concernenti la carriera professionale nonché dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni
    7.
    Dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali nonché gli assessment
    8.
    Dati concernenti le conoscenze linguistiche
    9.
    Dati concernenti la pianificazione dei servizi, con l’indicazione degli impieghi previsti, delle istruzioni e delle assenze per ferie
    10.
    Dati per il calcolo dello stipendio
    11.
    Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
    12.
    Dati relativi all’organizzazione dell’Aggruppamento Difesa e al piano dei posti in organico
    13.
    Interessi professionali nonché relativi alla formazione e al perfezionamento

    Allegato 9139

    139 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 14)

    Dati del PERAUS

    1.
    Risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace
    2.
    Incorporazione, grado, funzione, istruzione e qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile
    3.
    Dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile
    4.
    Dati medici e psicologici sullo stato di salute
    5.
    Risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici
    6.
    Altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta all’apprezzamento o in cura
    7.
    Numero di passaporto
    8.
    Carriera professionale e militare
    9.
    Indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale
    10.
    Qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner
    11.
    Dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone
    12.
    Dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000140 sul personale federale
    13.
    Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
    14.
    Dati per il servizio dei morti e dei dispersi
    15.
    Appartenenza religiosa
    16.
    Cognome
    17.
    Nome
    18.
    Data di nascita
    19.
    Luogo d’origine
    20.
    Cittadinanza
    21.
    Stato civile
    22.
    Numero AVS
    23.
    Indirizzo di domicilio
    24.
    Indirizzi per i casi d’emergenza

    Allegato 10141

    141 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 16)

    Dati dell’OpenRID

    1.
    Indicazioni sul partecipante al viaggio (grado, cognome, nome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d’origine, possibilità di contatto private)
    2.
    Indirizzo per i casi d’emergenza/persona da contattare in caso d’emergenza
    3.
    Indicazioni professionali (funzione, numero personale, unità organizzativa, luogo di servizio, numero di telefono, indirizzo e-mail ecc.)
    4.
    Numero AVS/numero d’assicurazione sociale all’estero
    5.
    Indicazioni sui documenti di viaggio (carta d’identità, passaporto)
    6.
    Indicazioni sul rimborso delle spese
    7.
    Evento
    8.
    Organo estero
    9.
    NATO Security Clearance
    10.
    Obiettivo e scopo dell’evento all’estero
    11.
    Motivo, valore aggiunto
    12.
    Conseguenze in caso di mancata autorizzazione
    13.
    Costi
    14.
    Mezzi di viaggio
    15.
    Vestiario (uniforme, abiti civili)
    16.
    Resoconto di viaggio

    Allegato 11

    (art. 21)

    Dati dell’IHMR

    1.
    Dati tratti dal curriculum vitae e non degni di particolare protezione
    2.
    Cognome
    3.
    Nome
    4.
    Grado
    5.
    Data di nascita
    6.
    Incorporazione
    7.
    Scuola
    8.
    Conoscenze linguistiche
    9.
    Perfezionamento civile
    10.
    Perfezionamento militare

    Allegato 12

    (art. 26)

    Dati dell’IVE

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Data di nascita
    4.
    Grado
    5.
    Indirizzo
    6.
    Numero AVS
    7.
    Luogo di lavoro
    8.
    Professione
    9.
    Conoscenze linguistiche
    10.
    Dati del passaporto
    11.
    Impieghi prestati sinora
    12.
    Corsi d’istruzione per verificatori assolti

    Allegato 13

    (art. 31)

    Dati dell’IPont

    1.
    Dati personali
    2.
    Indirizzo
    3.
    Numero telefonico
    4.
    Nazionalità e luogo d’origine
    5.
    Proposta di reclutamento
    6.
    Corso per pontonieri
    7.
    Indennità
    8.
    Idoneità al servizio militare (sì/no)
    9.
    Dati personali, indirizzi, numeri telefonici e numeri AVS degli ispettori per gli esami attitudinali

    Allegato 13a142

    142 Introdotto dal n. II dell’all. 4 all’O del 26 ott. 2011 sulla protezione dei dati personali del personale federale (RU 2011 5589). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    (art. 34c)

    Dati dell’HYDRA

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Lingua materna
    5.
    Data di nascita
    6.
    Numero AVS
    7.
    Numero PERAUS
    8.
    Date dell’impiego con la designazione e la durata della missione
    9.
    Incorporazione e grado militare nell’ambito di impieghi nazionali
    10.
    Grado militare nell’ambito di impieghi internazionali
    11.
    Data dell’immissione
    12.
    Ubicazione del libretto di servizio
    13.
    Appunti
    14.
    Distintivi di missioni all’estero
    15.
    Indicazioni concernenti l’assicurazione militare (numero di riferimento AMIL, data di scadenza e durata dell’incapacità al lavoro)
    16.
    Periodo e contributi alla cassa pensioni

    Allegato 14

    (art. 35)

    Dati del SII-SSC

    1.
    Dati civili e militari necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
    2.
    Dati civili e militari delle persone che partecipano al SSC:
    a.
    dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
    b.
    dati concernenti gli impieghi.
    3.
    Dati civili e militari del personale medico:
    a.
    dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare;
    b.
    dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
    c.
    dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
    d.
    dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 2006143 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
    e.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
    4.
    Dati civili e militari dei pazienti:
    a.
    statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
    b.
    dati sanitari;
    c.
    dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagna­mento dei pazienti;
    d.
    verbale di trasporto;
    e.
    connotati;
    f.
    registro delle modifiche.

    Allegato 15144

    144 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Allegato 16145

    145 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 37)

    Dati del MIL Office

    1.
    Dati personali (cognome, nome, indirizzo, indirizzo per i casi d’emergenza, dati di contatto ecc.)
    2.
    Incorporazione
    3.
    Grado
    4.
    Funzione
    5.
    Istruzione ed equipaggiamento
    6.
    Dati concernenti le qualificazioni e le proposte d’avanzamento
    7.
    Dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese
    8.
    Referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio
    9.
    Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata
    10.
    Dati concernenti l’ordinamento disciplinare (registro delle punizioni)
    11.
    Dati concernenti le assenze e le convocazioni
    12.
    Dati sull’amministrazione e l’attribuzione di materiale dell’esercito a livello d’unità

    Allegato 17146

    146 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 38 cpv. 1)

    Dati dell’ISKM

    1.
    Nome e cognome*
    2.
    Numero personale*
    3.
    Numero AVS*
    4.
    Sesso*
    5.
    Stato civile*
    6.
    Data di nascita* e età
    7.
    Cittadinanza*
    8.
    Luogo d’origine*
    9.
    Recapiti postali*, professionale e privato
    10.
    Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
    11.
    Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
    12.
    Persone da contattare in caso d’emergenza
    13.
    Informazioni militari
    14.
    Grado
    15.
    Funzione
    16.
    Incorporazione
    17.
    Categoria di personale
    18.
    Formazione e formazione continua civile e militare
    19.
    Certificazioni
    20.
    Carriera professionale
    21.
    Esperienza in materia di condotta
    22.
    Esperienze maturate a livello internazionale
    23.
    Esperienza in materia di progetti
    24.
    Conoscenze informatiche
    25.
    Lingua madre*
    26.
    Lingua di corrispondenza*
    27.
    Conoscenze linguistiche*
    28.
    Attività extraprofessionali
    29.
    Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
    30.
    Profilo del collaboratore
    31.
    Competenze personali
    32.
    Competenze sociali
    33.
    Competenze di condotta
    34.
    Competenze specialistiche
    35.
    Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
    36.
    Misure di sviluppo
    37.
    Rilevamento del potenziale
    38.
    Assessment
    39.
    Gestione del pool
    40.
    Carriera militare
    41.
    Gruppi d’impiego
    42.
    Servizi comandati e servizi comandati d’impiego
    43.
    Unità amministrativa originaria
    44.
    Giorni di servizio
    45.
    Codice e denominazione del posto in organico*
    46.
    Classe di stipendio*
    47.
    Tasso d’occupazione*
    48.
    Durata della funzione*
    49.
    Data dell’entrata in servizio e data di partenza*
    50.
    Statuto del collaboratore*
    51.
    Settore dipartimentale*
    52.
    Unità amministrativa*

    Dati rilevati previo consenso della persona interessata

    53.
    Foto formato passaporto digitalizzata
    *
    dati estratti dal SIGDP

    Allegato 18147

    147 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    Allegato 19148

    148 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 40)

    Dati del FIS FT

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Data di nascita
    6.
    Sesso
    7.
    Appartenenza religiosa
    8.
    Incorporazione
    9.
    Grado
    10.
    Funzione
    11.
    Istruzione
    12.
    Dati sanitari rilevanti per l’impiego
    13.
    Dati del Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS)
    14.
    Ulteriori dati forniti volontariamente dalla persona interessata

    Allegato 20

    (art. 41)

    Dati del FIS FA

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Sesso
    6.
    Incorporazione
    7.
    Grado
    8.
    Funzione
    9.
    Istruzione
    10.
    Numero di passaporto
    11.
    Dati forniti dalla persona interessata

    Allegato 21

    (art. 42)

    Dati dell’IMESS

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Sesso
    6.
    Incorporazione
    7.
    Grado
    8.
    Funzione
    9.
    Istruzione
    10.
    Dati concernenti le condizioni fisiche
    11.
    Profili attitudinali
    12.
    Dati concernenti gli impieghi tattici e relative immagini

    Allegato 21a149

    149 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Allegato 22150

    150 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 lug. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3323).

    Allegato 23

    (art. 49)

    Dati dell’AIS

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Iniziali
    4.
    Indirizzo e-mail
    5.
    Numero personale
    6.
    Funzione
    7.
    Appellativo/titolo
    8.
    Gruppo di utenti
    9.
    Tipo di utente
    10.
    Ufficio
    11.
    Numeri telefonici
    12.
    Fax
    13.
    Pager
    14.
    Indirizzo
    15.
    Unità amministrativa, primo livello
    16.
    Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
    17.
    Paese
    18.
    Stato
    19.
    Statuto di utente
    20.
    Numero AVS
    21.
    Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
    22.
    Certificati pubblici
    23.
    Amministratore
    24.
    Numeri degli apparecchi personali
    25.
    Ubicazione di rete
    26.
    Collocazione dell’elenco personale
    27.
    Data di nascita
    28.
    Durata di validità del conto
    29.
    Data dell’ultimo log in
    30.
    Numero di log in eseguiti
    31.
    Data dell’ultima modifica della password
    32.
    Password

    Allegato 23a151

    151 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 52b)

    Dati del PEGASUS

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Iniziali
    4.
    Indirizzo e-mail
    5.
    Numero personale
    6.
    Data di nascita
    7.
    Funzione
    8.
    Appellativo/titolo
    9.
    Gruppo di utenti
    10.
    Tipo di utente
    11.
    Statuto di utente
    12.
    Ufficio
    13.
    Numeri telefonici
    14.
    Fax
    15.
    Pager
    16.
    Indirizzo
    17.
    Datore di lavoro
    18.
    Unità amministrativa, primo livello
    19.
    Unità amministrativa(e), secondo e terzo livello
    20.
    Paese
    21.
    Stato (Cantoni ecc.)
    22.
    Numero AVS
    23.
    Risorse (autorizzazioni d’accesso ad archivi di dati e ad applicazioni comuni)
    24.
    Certificati pubblici
    25.
    Amministratore
    26.
    Numeri degli apparecchi e delle tessere di identificazione personali
    27.
    Ubicazione di rete
    28.
    Collocazione dell’elenco personale
    29.
    Durata di validità del conto
    30.
    Data dell’ultimo log in
    31.
    Numero di log in eseguiti
    32.
    Data dell’ultima modifica della password
    33.
    Password
    34.
    Autorizzazioni d’accesso
    35.
    Opzioni di telefonia (autorizzazioni di selezione)
    36.
    Livello di controllo conformemente all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 marzo 2011152 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e data del passaggio in giudicato della dichiarazione di sicurezza notificata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP alla persona autorizzata ad accedere; termine della successiva ripetizione del controllo di sicurezza relativo alle persone conformemente all’articolo 18 capoverso 1 OCSP
    37.
    I seguenti dati biometrici (template) della persona: impronta delle vene, scan­sione dell’iride, impronte digitali

    Allegato 24

    (art. 54)

    Dati del SD-PKI

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo e-mail
    4.
    Numero personale
    5.
    Numero AVS
    6.
    Indirizzo
    7.
    Unità amministrativa
    8.
    Certificati

    Allegato 24a153

    153 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 57b)

    Dati del MDS

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Sesso
    4.
    Numero AVS
    5.
    Incorporazione
    6.
    Numeri dosimetrici
    7.
    Annunci dosimetrici (valori di dose, status del dosimetro)
    8.
    Valori di allerta e valori limite

    Allegato 25154

    154 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    (art. 58)

    Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Incorporazione
    6.
    Grado
    7.
    Funzione
    8.
    Istruzione
    9.
    Qualificazioni
    10.
    Equipaggiamento nell’esercito
    11.
    Dati concernenti le istruzioni assolte ai simulatori e i relativi risultati
    12.
    Immagini e filmati

    Allegato 26155

    155 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 59)

    Dati del LMS DDPS

    1.
    Numero AVS
    2.
    Numero personale*
    3.
    Cognome*
    4.
    Nome*
    5.
    Luogo di lavoro / luogo di servizio (numero postale d’avviamento)*
    6.
    Data di nascita*
    7.
    Indirizzo e-mail*
    8.
    Numero telefonico del cellulare
    9.
    Lingua madre
    10
    Lingua di corrispondenza*
    11.
    Unità organizzativa*
    12.
    Superiore gerarchico
    13.
    Funzione*, profilo del posto*
    14.
    Livello gerarchico/gruppo d’impiego
    15.
    Sesso*
    16.
    Incorporazione
    17.
    Servizio presso
    18.
    Grado
    19.
    Dati rilevanti per la formazione (formazioni particolari, distinzioni, brevetti)
    20.
    Successo d’apprendimento nei test («adempiuto/non adempiuto»)
    21.
    Ritmo d’apprendimento (unità d’apprendimento assolte, in termini percentuali)
    22.
    Capacità e competenze acquisite nel quadro di formazioni
    23.
    Identificativi personali locali*
    24.
    Autorizzazioni, competenze e ruoli nel LMS DDPS
    25.
    Categorie di autorizzazione a condurre
    26.
    Corso per pontonieri
    27.
    Formazione e formazione continua civile e militare
    28.
    Competenze personali
    29.
    Competenze sociali
    30.
    Competenze di condotta
    31.
    Competenze specialistiche
    *
    Dati che possono essere acquisiti a partire dall’archivio centralizzato delle identità.

    Allegato 27

    (art. 60)

    Dati dell’ISGMP

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Professione
    6.
    Funzione
    7.
    Settore d’impiego
    8.
    Dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e del perfezionamento

    Allegato 28

    (art. 61)

    Dati del MIFA

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Istruzione
    6.
    Professione
    7.
    Luogo d’origine
    8.
    Lingua materna
    9.
    Categorie di autorizzazione a condurre

    Allegato 28a156

    156 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 61a)

    Dati del sistema SPHAIR Expert

    1.
    Generalità, indirizzo e stato civile
    2.
    Indirizzo e-mail
    3.
    Curriculum vitae e indicazioni concernenti l’esperienza di lancio e di volo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Nazionalità, data e luogo di nascita
    6.
    Conoscenze linguistiche
    7.
    Incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito
    8.
    Risultati dei test con commenti
    9.
    Status e decisioni in merito alla selezione (idoneo/non idoneo per ulteriori accertamenti)
    10.
    Riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario in merito ai criteri d’esclusione per piloti o esploratori paracadutisti
    11.
    Indicazioni concernenti la taglia del vestiario
    12.
    Numeri telefonici (privato/cellulare)

    Allegato 29157

    157 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 63)

    Dati dell’ISFA

    1.
    Indirizzo militare
    2.
    Inizio del servizio
    3.
    Fine del servizio
    4.
    Numero di candidato
    5.
    Numero AVS
    6.
    Sesso
    7.
    Grado
    8.
    Cognome
    9.
    Nome
    10.
    Indirizzo di residenza
    11.
    Domicilio
    12.
    Luogo d’origine
    13.
    Cantone d’origine
    14.
    Data di nascita
    15.
    Lingua d’esame
    16.
    Indicazioni concernenti l’esame (data, ora, luogo, esperti)
    17.
    Prestazioni proprie (data della consegna, formalmente adempiuto/formal­mente non adempiuto)
    18.
    Risultati dell’esame per ogni modulo (fornito/non fornito/candidato assente)

    Allegato 29a158

    158 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Allegato 29b159

    159 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogato dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Allegato 30160

    160 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 67)

    Dati del sistema SIBAD

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Nazionalità
    6.
    Luogo d’origine
    7.
    Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
    8.
    Stato civile
    9.
    Luogo di nascita
    10.
    Data di nascita
    11.
    Data della naturalizzazione
    12.
    Data di inizio del soggiorno in Svizzera
    13.
    Cognome e nome del coniuge o del partner
    14.
    Funzione
    15.
    Dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 20 della legge federale del 21 marzo 1997161 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
    16.
    Analisi dei rischi
    17.
    Risultato del controllo (compresi il livello del controllo, la data del rilascio e la data di scadenza)
    18.
    Controllo della pratica
    19.
    Mandante e indirizzo del mandante
    20.
    Progetto

    161 RS 120

    Allegato 31162

    162 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 68)

    Dati dell’ISKO

    Dati personali (acquisiti a partire dal sistema SIBAD)

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Nazionalità
    6.
    Luogo d’origine
    7.
    Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
    8.
    Stato civile
    9.
    Luogo di nascita
    10.
    Data di nascita
    11.
    Data della naturalizzazione
    12.
    Data di inizio del soggiorno in Svizzera
    13.
    Cognome e nome del coniuge o del partner
    14.
    Funzione
    15.
    Mandante e indirizzo del mandante
    16.
    Progetto

    Dati concernenti l’azienda

    Azienda

    17.
    Numero di dossier
    18.
    Denominazione
    19.
    Indirizzo
    20.
    Numero telefonico
    21.
    Fax
    22.
    Indirizzo e-mail
    23.
    Indirizzo Internet

    Incaricato della tutela del segreto

    24.
    Appellativo/titolo
    25.
    Cognome
    26.
    Nome
    27.
    Sesso
    28.
    Indirizzo e-mail

    Dati concernenti i controlli

    29.
    Data dell’accertamento preliminare
    30.
    Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)
    31.
    Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
    32.
    Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
    33.
    Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
    34.
    Verbale di sicurezza (data, ordine cronologico)

    Atti

    35.
    Numero di esemplare
    36.
    Mittente
    37.
    Data dell’atto
    38.
    Data di spedizione
    39.
    Data del controllo
    40.
    Data di restituzione
    41.
    Denominazione

    Mandati

    42.
    Denominazione (mandato principale)
    43.
    Mandante
    44.
    Denominazione (mandati)
    45.
    Classificazione
    46.
    Data di notifica
    47.
    Data d’inizio della validità
    48.
    Data di scadenza della validità
    49.
    Denominazione abbreviata (ramo)
    50.
    Codice del ramo d’attività economica dell’azienda (codice NOGA)

    Allegato 32

    (art. 69)

    Dati del SIBE

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Numero AVS
    4.
    Nazionalità
    5.
    Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
    6.
    Luogo di nascita
    7.
    Data di nascita
    8.
    Funzione
    9.
    Numero di passaporto
    10.
    Decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone

    Allegato 33163

    163 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 70)

    Dati del sistema ZUKO

    Dati personali di base

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Nazionalità
    4.
    Numero AVS
    5.
    Numero d’assicurazione sociale all’estero
    6.
    Data di nascita
    7.
    Data del controllo di sicurezza relativo alle persone
    8.
    Risultato del controllo relativo al livello di accesso alle zone protette
    9.
    Grado militare
    10.
    Incorporazione militare
    11.
    Dipartimento
    12.
    Organizzazione
    13.
    Azienda
    14.
    Particolari caratteristiche biometriche personali (per es. scansione dell’iride, impronte digitali, impronta della mano, riconoscimento vocale)
    14a.
    Firma
    14b.
    Lingua

    Dati personali di base ZUKO

    15.
    Numero della persona
    16.
    Numero del documento di legittimazione
    17.
    Numero del documento di legittimazione per visitatori e numero di smart­card
    18.
    Caratteristiche biologiche della persona
    19.
    Foto
    20.
    Categoria di persona
    21.
    Servizio presso (incorporazione)
    22.
    Funzione
    22a.
    Testo per la tessera di legittimazione (compito, autorizzazione)
    23.
    Amministrazione dei record di dati di base

    Dati personali di base ZUKO concernenti i diritti

    24.
    Diritto d’accesso

    Dati personali di base ZUKO concernenti le autorizzazioni

    25.
    Autorizzazione d’accesso
    26.
    Impianto(i) oggetto dell’autorizzazione

    Dati concernenti i ruoli e i detentori di ruolo

    27.
    Ruolo
    28.
    Detentore del ruolo

    Dati concernenti gli impianti

    29.
    Profili d’accesso
    30.
    Profili dei detentori di ruolo
    31.
    Profili delle sezioni di controllo
    32.
    Dati di configurazione degli impianti

    Dati dei sistemi

    33.
    Dati di configurazione dei sistemi

    Dati di log

    34.
    Dati di log dei sistemi (protocolli di tutte le operazioni, mutazioni, modifiche di stato ecc.)

    Allegato 33bis 164

    164 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 70bis)

    Dati del sistema JORASYS

    Dati di persone soggette al diritto penale militare nonché di terzi

    1.
    Cognome, nome
    2.
    Numero AVS
    3.
    Data e luogo di nascita
    4.
    Luogo d’origine
    5.
    Nazionalità e statuto di dimora
    6.
    Stato civile
    7.
    Professione, funzione e datore di lavoro
    8.
    Rappresentante legale, generalità del rappresentante legale
    9.
    Tipo di documento d’identità e numero
    10.
    Generalità di terzi partecipanti al procedimento (persone informate sui fatti)
    11.
    Targa del veicolo, cognome, nome e indirizzo del detentore del veicolo nonché assicurazione del veicolo

    Dati supplementari di persone soggette al diritto penale militare

    12.
    Incorporazione, grado e funzione
    13.
    Servizi prestati nell’esercito
    14.
    Numero dell’arma e tipo di arma dell’esercito nonché annotazione in merito al ritiro cautelare o definitivo
    15.
    Sequestro o confisca della licenza di condurre
    16.
    Analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati
    17.
    Situazione reddituale e patrimoniale
    18.
    Elenco degli oggetti sequestrati

    Allegato 33a165

    165 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Aggiornato dal n. I 1 dell’O del 25 gen. 2017 sull’obbligo di prestare servizio militare nel quadro della transizione all’ulteriore sviluppo dell’esercito (RU 2017 487) e dal n. II cpv. 4 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 70b)

    Dati dell’e-Alarm

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Funzione in seno all’Organizzazione di crisi e d’allarme D
    4.
    Funzione nell’esercito e gruppo d’allarme
    5.
    Numero AVS
    6.
    Numeri di telefono
    7.
    Indirizzi e-mail
    8.
    Indirizzo di domicilio

    Allegato 33b166

    166 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    (art. 70g)

    Dati dell’HARAM

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Organizzazione
    4.
    Funzione
    5.
    Indirizzo e-mail
    6.
    Descrizione del rischio in caso di evento straordinario, di avvenimento particolare e di una lacuna in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo
    7.
    Tipo di aeromobile e numero
    8.
    Cognomi, nomi e indirizzi di altre persone e organizzazioni coinvolte

    Allegato 33c167

    167 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 70m)

    Dati del sistema FABIS

    1.
    Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero AVS della persona autorizzata ad accedere
    2.
    Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP168 alla persona autorizzata ad accedere
    3.
    Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema FABIS
    4.
    Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema FABIS
    5.
    Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema FABIS e scansione delle vene rilevata (dati di log)
    6.
    Dati e autorizzazioni d’accesso

    Allegato 33d169

    169 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    (art. 70r)

    Dati del sistema MIL PLATTFORM

    1.
    Cognome, nomi, iniziali, numero personale, datore di lavoro, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero AVS della persona autorizzata ad accedere
    2.
    Livello di controllo, data di rilascio e data di scadenza della dichiarazione di sicurezza rilasciata conformemente all’articolo 22 capoverso 1 lettera a OCSP170 alla persona autorizzata ad accedere
    3.
    Dati biometrici della persona rilevati mediante scansione delle vene della mano (scansione delle vene) al momento dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM
    4.
    Template della scansione delle vene della persona autorizzata ad accedere al sistema MIL PLATTFORM
    5.
    Ora e luogo dell’avvenuto o tentato accesso della persona al sistema MIL PLATTFORM e scansione delle vene rilevata (dati di log)
    6.
    Dati e autorizzazioni d’accesso

    Allegato 34171

    171 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 71)

    Dati del sistema SCHAWE

    Dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Indirizzo
    4.
    Numero AVS
    5.
    Data di nascita
    6.
    Sesso
    7.
    Numero di telefono
    8.
    Indirizzo e-mail
    9.
    Lingua di corrispondenza
    10.
    Luogo di lavoro
    11.
    Esecuzioni
    12.
    Professione
    13.
    Reddito
    14.
    Salute
    15.
    Situazione finanziaria
    16.
    Patrimonio
    17.
    Capitale
    18.
    Assicurazioni
    19.
    Dati sanitari

    Dati concernenti i danni

    20.
    Indicazioni concernenti i danni
    21.
    Indicazioni concernenti l’ammontare dei danni
    22.
    Accertamenti di periti

    Allegato 35

    (art. 72)

    Dati del SISLOG

    1.
    Numero d’identificazione personale PISA
    2.
    Cognome
    3.
    Nome
    4.
    Indirizzo
    5.
    Cantone
    6.
    Numero AVS
    7.
    Data di nascita
    8.
    Luogo d’origine
    9.
    Cantone d’origine
    10.
    Professione
    11.
    Conoscenze linguistiche
    12.
    Sesso
    13.
    Statuto PISA
    14.
    Incorporazione, con l’indicazione della data
    15.
    Grado, con l’indicazione della data
    16.
    Funzione, con l’indicazione della data
    17.
    Appartenenza allo stato maggiore generale
    18.
    Funzione in sostituzione
    19.
    Categoria di personale
    20.
    Numero d’assicurazione sociale all’estero
    21.
    Ultima scuola
    22.
    Data dell’ultima entrata in servizio 23. Dati ai sensi degli allegati 1–32: unicamente durante lo scambio di dati conformemente all’articolo 175 lettera c LSIM

    Allegato 35bis 172

    172 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 72bis cpv. 1)

    Dati del sistema PSN

    Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari, personale militare e terzi in quanto detentori di un’arma in prestito

    1
    Dati personali
    1.1
    Cognome, nome
    1.2
    Indirizzo con Cantone di domicilio, domicilio e numero postale d’avviamento
    2
    Dati di base
    2.1
    Numero AVS
    2.2
    Data di nascita
    2.3
    Sesso
    2.4
    Lingua madre
    2.5
    Professione
    2.6
    Numeri telefonici, professionale e privato
    2.7
    Numeri di fax, professionale e privato
    2.8
    Indirizzi e-mail
    3
    Amministrazione
    3.1
    Numero personale
    3.2
    Valido da/fino a
    3.3
    Modificato da/il
    3.4
    Motivo e data della convocazione
    3.5
    Convocato da
    3.6
    Osservazione interna
    3.7
    Diritto alla cessione in proprietà dell’arma
    3.8
    Tipo di arma e numero
    3.9
    Data del disbrigo
    3.10
    Richiamo
    3.11
    Cessione alla BLEs
    3.12
    Cessione alla Sicurezza militare
    3.13
    Cessione alla regione della Sicurezza militare
    3.14
    Cessione all’Ufficio dell’uditore in capo
    3.15
    Cessione al comando di circondario
    3.16
    Restituzione alla Base logistica dell’esercito
    3.17
    Restituzione al centro logistico dell’esercito
    4
    Deposito dell’equipaggiamento
    4.1
    Valido da/fino a
    4.2
    Modificato da/il
    4.3
    Tipo di deposito, motivo e luogo
    4.4
    Numero di deposito
    4.5
    Assoggettamento alle spese di deposito
    4.6
    Spese di deposito fino al
    4.7
    Numero della fattura
    5
    Corrispondenza concernente l’equipaggiamento personale
    5.1
    Valido da/fino a
    5.2
    Modificato da/il
    5.3
    Documenti (tipo, versione, documenti parziali)
    6
    Impiego all’estero
    6.1
    Valido da/fino a
    6.2
    Modificato da/il
    6.3
    Tipo d’impiego
    6.4
    Fine dell’impiego
    7
    Arma ceduta in proprietà
    7.1
    Valido da/fino a
    7.2
    Modificato da/il
    7.3
    Materiale
    7.4
    Numero dell’arma

    Dati su persone soggette all’obbligo di leva, militari, ex militari e personale militare

    8
    Amministrazione
    8.1
    Libretto di servizio ricevuto da
    8.2
    Libretto di servizio consegnato a
    9
    Statuto secondo la legge militare
    9.1
    Idoneità con data
    10
    Catalogo delle osservazioni di servizio
    10.1
    Codice osservazioni di servizio
    10.2
    Data e statuto di validità
    11
    Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all’arma
    11.1
    Annotazione di servizio codificata in merito all’arma con data e scadenza
    11.2
    Contrassegno R: inidoneità medica
    11.3
    Codice 91: ritiro cautelare dell’arma personale o dell’arma in prestito
    11.4
    Codice 90: ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito
    11.5
    Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi d’impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell’arma personale
    11.6
    Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capoverso 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale
    11.7
    Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm
    12
    Senz’arma
    12.1
    Valido da/fino a
    12.2
    Modificato da/il
    12.3
    Senz’arma
    13
    Munizione da tasca
    13.1
    Valido da/fino a
    13.2
    Modificato da/il
    13.3
    Munizione da tasca
    14
    Altri dati
    14.1
    Portatore di occhiali
    14.2
    Categoria della licenza di condurre

    Dati su militari, ex militari e personale militare

    15
    Dati di base
    15.1
    Codice di mutazione del record di dati (codice funzione/istruzione/unità)
    15.2
    Numero dell’unità con l’attuale/l’ultima incorporazione
    15.3
    Funzione e grado con complemento di grado
    15.4
    Giorni di servizio ancora da prestare
    15.5
    Istruzione speciale
    15.6
    Distinzioni (al massimo 10)
    15.7
    Arma
    15.8
    Giorni di servizio computabili
    16
    Avviso di servizio
    16.1
    Unità/scuola/corso
    16.2
    Genere del servizio
    16.3
    Unità diversa da quella d’incorporazione
    16.4
    Controllo dell’obbligo di prestare servizio
    16.5
    Data del licenziamento

    Dati sul personale militare

    17
    Personale militare
    17.1
    Valido da/fino a
    17.2
    Modificato da/il
    17.3
    Istruzione supplementare del personale militare
    17.4
    Buono per il personale militare

    Dati dei collaboratori

    18
    Reclutamento del personale
    18.1
    Dossier di candidatura
    18.2
    Documenti d’assunzione
    18.3
    Sicurezza
    19
    Gestione del personale
    19.1
    Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento
    19.2
    Descrizioni del posto
    19.3
    Certificati
    19.4
    Tempo di lavoro
    19.5
    Impiego del personale
    19.6
    Affari disciplinari
    19.7
    Autorizzazioni
    19.8
    Cariche pubbliche e attività accessorie
    20
    Retribuzione del personale
    20.1
    Stipendio/indennità
    20.2
    Spese
    20.3
    Premi
    20.4
    Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni
    20.5
    Custodia di bambini complementare alla famiglia
    21
    Assicurazioni sociali
    21.1
    Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione
    21.2
    Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni
    21.3
    Assegni familiari
    21.4
    Cassa pensioni della Confederazione
    21.5
    Assicurazione militare
    22
    Salute
    22.1
    Attestato d’idoneità all’entrata
    22.2
    Valutazione dell’idoneità medica
    22.3
    Certificati medici
    22.4
    Autorizzazione per medici e assicurazioni
    22.5
    Richieste/pareri del Servizio medico
    22.6
    Durata delle assenze in seguito a malattia e infortunio
    23
    Assicurazioni in generale
    23.1
    Documentazione su casi di responsabilità civile
    23.2
    Danni agli effetti personali
    24
    Sviluppo del personale
    24.1
    Formazione e perfezionamento
    24.2
    Misure di sviluppo
    24.3
    Qualificazioni
    24.4
    Competenze comportamentali e competenze specialistiche
    24.5
    Risultati dei test della personalità e delle valutazioni delle potenzialità
    24.6
    Sviluppo dei quadri
    24.7
    Formazione professionale di base
    25
    Uscita/trasferimento
    25.1
    Disdetta da parte del datore di lavoro
    25.2
    Disdetta da parte del collaboratore
    25.3
    Pensionamento
    25.4
    Decesso
    25.5
    Formalità d’uscita/colloquio d’uscita
    25.6
    Formalità di trasferimento
    26
    Personale militare
    26.1
    Incorporazione/grado/equipaggiamento
    26.2
    Risultati di esami e di test militari
    26.3
    Promozioni/servizi comandati
    26.4
    Prepensionamento
    26.5
    Militare a contratto temporaneo
    27
    Dati aziendali
    27.1
    Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico
    27.2
    Attribuzione organizzativa
    27.3
    Gestione del tempo e delle prestazioni
    27.4
    Oggetti in prestito
    27.5
    Altri dati aziendali rilevanti

    Allegato 35ter173

    173 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 72ter)

    Dati dell’AFS

    1.
    Cognome, nome
    2.
    Sesso
    3.
    Numero AVS
    4.
    Data di nascita
    5.
    Indirizzo
    6.
    Professione
    7.
    Lingua madre
    8.
    Comune d’origine
    9.
    Complemento al grado (SMG/SCR/a riposo/capp)
    10.
    Incorporazione
    11.
    Numero del fucile d’assalto o della pistola
    12.
    Ultimo invito ad assolvere il tiro obbligatorio (lettera)
    13.
    Annotazione di servizio codificata per l’inidoneità medica o l’inabilità al tiro (contrassegno «R»)
    14.
    Codice di mutazione (nuova immissione/cancellazione/mutazione)

    Allegato 35a174

    174 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).

    Allegato 35b e 35c 175

    175 Introdotti dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dal n. II cpv. 5 dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    Allegato 35cbis 176

    176 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).

    (art. 72gocties)

    Dati del PSA

    Dati dei collaboratori

    1 Reclutamento del personale

    1.1
    Dati d’assunzione* e documenti d’assunzione

    2 Gestione del personale

    2.1
    Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento*
    2.2
    Tempo di lavoro, assenze
    2.3
    Registrazione delle prestazioni
    2.4
    Impiego del personale
    2.5
    Autorizzazioni
    2.6
    Cariche pubbliche e attività accessorie

    3 Retribuzione del personale

    3.1
    Stipendio/indennità*
    3.2
    Spese*
    3.3
    Premi*
    3.4
    Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni*
    3.5
    Custodia di bambini complementare alla famiglia*

    4 Assicurazioni sociali

    4.1
    Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione*
    4.2
    Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni*
    4.3
    Assegni familiari*
    4.4
    Assicurazione militare*

    5 Sviluppo del personale

    5.1
    Formazione e formazione continua

    6 Uscita/trasferimento

    6.1
    Disdetta da parte del datore di lavoro*
    6.2
    Disdetta da parte del collaboratore*
    6.3
    Pensionamento*
    6.4
    Decesso*
    6.5
    Formalità d’uscita
    6.6
    Formalità di trasferimento

    7 Personale militare

    7.1
    Incorporazione*/grado*/equipaggiamento
    7.2
    Prepensionamento*
    7.3
    Militare a contratto temporaneo: funzione aziendale*

    8 Dati aziendali

    8.1
    Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico*
    8.2
    Attribuzione organizzativa*
    8.3
    Gestione del tempo e delle prestazioni
    8.4
    Oggetti in prestito
    8.5
    Altri dati aziendali rilevanti*

    9 Altri dati

    9.1
    Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
    *
    dati estratti dal SIGDP

    Allegato 35d177

    177 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    (art. 72hbis)

    Dati delle collezioni ausiliarie di dati

    1.
    Cognome
    2.
    Nome
    3.
    Sesso
    4.
    Data di nascita
    5.
    Numero AVS
    6.
    Numero personale
    7.
    Lingua materna
    8.
    Nazionalità
    9.
    Indirizzo per la corrispondenza, indirizzo in caso d’emergenza e indirizzo e‑mail
    10.
    Numero telefonico e numero di fax
    11.
    Incorporazione, grado, funzione, istruzione, funzione prevista
    12.
    Professione e titolo
    13.
    Stato civile
    14.
    Genere di entrata in servizio con le indicazioni relative al veicolo
    15.
    Pagamento del soldo e riferimento bancario per il pagamento del soldo
    16.
    Compendio dei documenti presentati
    17.
    Formazione dei gruppi e attribuzione delle camere
    18.
    Istruzioni assolte e funzioni speciali
    19.
    Giorni di servizio ancora da prestare
    20.
    Presenze e assenze
    21.
    Equipaggiamento
    22.
    Inventario, ordinazioni, prenotazioni, prestiti
    23.
    Descrizione delle risorse (veicoli, materiali, locali, apparecchi)

    Allegato 35e178

    178 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).

    (art. 72ibis)

    Dati del Sistema d’informazione Materiale storico dell’esercito

    Dati di musei, collezionisti e associazioni per la tutela delle tradizioni

    1.
    Cognome, nome
    2.
    Istituzione, organo responsabile, sede e anno di fondazione
    3.
    Indirizzo
    4.
    Telefono, fax, indirizzo e-mail e homepage
    5.
    Associazione di sostenitori o associazione di simpatizzanti, con i loro statuti
    6.
    Dati relativi all’attività del museo o alla collezione
    7.
    Collezione imperniata su militaria
    8.
    Affiliazione all’Associazione dei musei svizzeri e altre affiliazioni
    9.
    Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail della persona di contatto
    10.
    Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo e-mail dell’incaricato della sicurezza
    11.
    Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail e numero di autorizzazione del perito di radioprotezione
    12.
    Installazioni di sicurezza per la protezione dalla distruzione e dai furti

    Dati relativi a oggetti prestati, donazioni, condizioni e autorizzazioni

    13.
    Genere e tipo di materiale, numero di serie e fabbricante
    14.
    Contratto concernente gli oggetti prestati o le donazioni
    15.
    Elenco degli oggetti prestati e delle donazioni
    16.
    Obblighi, condizioni e autorizzazioni

    Allegato 35f 179

    179 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).

    (art. 72jter)

    Dati del PSB

    I seguenti dati del SIGDP conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 22 novembre 2017180 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal SIGDP:

    Misure in materia di personale
    Attribuzione organizzativa
    Dati personali
    Stato del conteggio
    Indirizzi
    Relazioni bancarie
    Privilegi concernenti i viaggi
    Famiglia/parenti
    Dati interni all’azienda
    Funzioni aziendali
    Indicazione della data
    Servizio militare/civile
    Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti
    Oggetto
    Collegamento
    Descrizione verbale
    Vacante
    Gruppo/cerchia di collaboratori

    Allegato 36

    (art. 77)

    Modifica del diritto vigente

    Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

    ...181

    181 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6667.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

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