Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare da parte di:
- a.
- autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
- comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari);
- c.
- altri militari;
- d.
- terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.
2 La presente legge non si applica al Servizio informazioni.
3 Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.
3 RS 235.1