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    510.91

    Legge federale sui sistemi d’informazione militari

    (LSIM)

    del 3 ottobre 2008 (Stato 23 gennaio 2023)

    L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

    visti gli articoli 40 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20082,

    decreta:

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e dell’amministrazione militare da parte di:

    a.
    autorità della Confederazione e dei Cantoni;
    b.
    comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari);
    c.
    altri militari;
    d.
    terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.

    2 La presente legge non si applica al Servizio informazioni.

    3 Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

    Art. 2 Principi del trattamento dei dati

    1 Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:

    a.
    trattare dati e in particolare renderli accessibili mediante procedura di richiamo se la presente legge o un’altra legge federale lo prevede espressamente;
    b.
    utilizzare il numero AVS4 conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
    c.
    comunicare in forma elettronica i dati sempreché sia garantita un’adeguata protezione contro trattamenti non autorizzati.

    2 Gli organi e le persone presso i quali i dati possono essere raccolti sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

    3 Per i medesimi scopi di trattamento, i dati possono essere trattati anche in forma non elettronica.

    4 L' organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

    5 Le immagini che raffigurano persone in servizio militare univocamente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso scritto di quest’ultime.

    4 Nuova espr. giusta l’all. n. 14 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto in tutto il testo.

    5 RS 831.10

    Art. 2a6 Trattamento di dati biometrici

    1 Gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare, a fini di controllo, i dati biometrici delle persone autorizzate ad accedere:

    a.
    agli impianti degni di protezione;
    b.
    ai sistemi d’informazione per mezzo dei quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE;
    c.
    alle infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.

    2 Il Consiglio federale disciplina, per ogni sistema d’informazione, quali dati biometrici possono essere trattati.

    3 I dati biometrici registrati sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso.

    4 I dati rilevati in occasione dell’identificazione biometrica sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

    6 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 4 Rete integrata di sistemi d’informazione

    1 L’Aggruppamento Difesa e l’Aggruppamento armasuisse gestiscono una rete integrata dei sistemi d’informazione di cui ai capitoli 2–6.

    2 I sistemi sono interconnessi in maniera da consentire agli organi e alle persone competenti di:

    a.
    verificare con un’unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per adempiere i loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d’informazione della rete integrata ai quali hanno accesso;
    b.
    trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in più sistemi d’informazione interconnessi.
    Art. 5 Modifiche dei sistemi d’informazione

    Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o sopprimere sistemi d’informazione a condizione che tali modifiche non comportino un’estensione della portata e dello scopo del trattamento dei dati, in particolare un’estensione dei diritti d’accesso.

    Art. 6 Trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione internazionale

    1 Le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati nell’ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, se una legge formale o un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo lo prevede.

    2 Le autorità e i comandi militari di altri Paesi, nonché le organizzazioni internazionali possono consultare i dati mediante procedura di richiamo unicamente se una legge formale o un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo lo prevede.

    Art. 7 Trattamento dei dati per il controllo interno e in relazione con lavori ai sistemi d’informazione

    1 Per quanto necessario per adempiere i loro compiti di controllo, gli organi di controllo interni all’esercito e all’Amministrazione, nonché gli organi o le persone interni all’esercito e all’Amministrazione incaricati di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati possono trattare dati.

    2 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione possono trattare dati solo se è assolutamente necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati.

    Art. 8 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

    1 I dati sono conservati soltanto finché lo richiede lo scopo del trattamento.

    2 I dati non più necessari sono cancellati; una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d’informazione sono cancellati in blocco.

    3 I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e la documentazione che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

    Art. 9 Anonimizzazione

    1 I dati necessari per scopi di statistica, ricerca, analisi degli impieghi o garanzia della qualità sono anonimizzati.

    2 Per i test relativi allo sviluppo o alla migrazione del sistema possono essere utilizzati unicamente dati anonimizzati o fittizi.

    Art. 10 Divieto di trattamento di dati

    Non possono essere trattati dati concernenti:

    a.
    le opinioni o attività religiose, ad eccezione dell’appartenenza religiosa;
    b.
    le opinioni o attività filosofiche, politiche e sindacali;
    c.
    l’appartenenza a una razza.
    Art. 11 Limitazioni del trattamento di dati

    1 I dati concernenti la sfera intima possono essere comunicati o essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto sotto forma di valori numerici. Tali dati sono conservati al massimo per cinque anni.

    2 I profili della personalità sono conservati al massimo:

    a.
    sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare; o
    b.
    per cinque anni dal termine dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.

    Capitolo 2: Sistemi d’informazione per la gestione del personale

    Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile7

    7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 139 Scopo

    Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    registrazione delle persone soggette all’obbligo di leva prima del reclutamento;
    b.
    reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace;
    c.
    ammissione al servizio militare delle Svizzere, nonché delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero;
    d.
    attribuzione e assegnazione all’esercito o alla protezione civile;
    e.
    controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
    f.
    impedimento di abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno nell’esercito o nella protezione civile;
    g.
    controllo dell’impiego volontario nell’esercito o nella protezione civile;
    h.
    pianificazione, gestione e controllo degli effettivi del personale dell’esercito e della protezione civile;
    i.
    chiamata in servizio, differimento di servizi d’istruzione, dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo nell’esercito;
    j.
    chiamata in servizio, differimento di servizi nella protezione civile nonché congedo o dispensa da servizi nella protezione civile;
    k.
    servizio dei morti e dei dispersi dell’esercito e della protezione civile;
    l.
    impedimento di un abuso dell’arma personale;
    m.
    selezione dei quadri, controllo della procedura per le qualificazioni e mutazioni, nonché controllo delle promozioni e delle nomine nell’esercito e nella protezione civile.

    9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 1410 Dati

    1 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:

    a.
    decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
    b.
    dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
    c.
    dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
    d.
    dati concernenti lo statuto militare nonché l’ammissione al servizio civile;
    e.
    dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
    f.
    dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di soggiorno è sconosciuto;
    g.
    dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
    h.
    dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
    i.
    dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;
    j.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
    k.
    dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
    l.
    dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché dati concernenti decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito;
    m.
    dati concernenti i procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all’obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 capoversi 7 e 8 della legge militare del 3 febbraio 199511 (LM), sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l’arma personale.

    2 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:

    a.
    decisioni concernenti l’ammissione o la revoca dell’ammissione al servizio civile;
    b.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

    3 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:

    a.
    decisioni concernenti l’idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
    b.
    dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
    c.
    dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
    d.
    dati concernenti l’attribuzione della funzione di base, l’incorporazione, la funzione e il grado;
    e.
    dati concernenti l’equipaggiamento personale;
    f.
    dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
    g.
    dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
    h.
    dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
    i.
    dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;
    j.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
    k.
    dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
    l.
    dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di soggiorno è sconosciuto.

    10 Nuovo testo giusto il n. II della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    11 RS 510.10

    Art. 15 Raccolta dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa, i comandanti di circondario e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni raccolgono i dati per il PISA presso:12

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.13
    le autorità competenti per i registri degli abitanti secondo la legge del 23 giugno 200614 sull’armonizzazione dei registri;
    c.
    i comandi militari;
    d.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    e.
    le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
    f.
    i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
    g.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.

    2 Il PISA può essere collegato con i seguenti sistemi d’informazione della Confederazione e dei Cantoni, per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in ambedue i sistemi d’informazione:

    a.
    Sistema di gestione dei corsi (art. 72 cpv. 1bis della legge federale del 4 ottobre 200215 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile);
    b.
    i sistemi d’informazione dei Cantoni impiegati per i controlli, la tenuta dei conti e l’allarme nell’ambito della protezione civile; e
    c.
    i sistemi d’informazione dei Comuni e delle amministrazioni militari cantonali.16

    3 Il PISA può inoltre essere collegato con il registro centrale delle prestazioni correnti dell’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 cpv. 4 lett. b della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire dal PISA al suddetto registro i dati che vi possono essere registrati.18

    12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    14 RS 431.02

    15 [RU 2003 4187, 4327; 2005 2881 n. II cpv. 1 lett. c; 2006 2197 all. n. 47; 2009 6617 all. n. 3; 2010 6015 all. n. 4; 2011 5891; 2014 3545 art. 23; 2015 187; 2016 4277 all. n. 7; 2018 5343 all. n. 7. RU 2020 4995 all. n. I]. Vedi ora: LF del 20 dic. 2019 (RS 520.1).

    16 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    17 RS 831.10

    18 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 16 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:19

    a.
    alle autorità militari;
    b.
    ai comandi militari;
    bbis.20
    agli organi incaricati del reclutamento;
    c.
    agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
    d.
    alla giustizia militare;
    e.
    all’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)21;
    f.22
    agli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni;
    g.23
    alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
    h.24
    all’Ufficio centrale di compensazione, per impedire abusi in materia d’indennità per perdita di guadagno;
    i.25
    al Servizio delle attività informative della Confederazione per accertare l’identità di persone che, sulla base di riscontri su minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201526 sulle attività informative, possono rappresentare una minaccia anche per la sicurezza dell’esercito;
    j.27
    all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

    1bis L’Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati di cui al capoverso 1 lettera h alle casse di compensazione AVS competenti.28

    2 L’Aggruppamento Difesa e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni comunicano i dati del PISA relativi ai rispettivi settori agli organi e alle persone seguenti:29

    a.
    alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale:30
    1.
    se ciò è necessario per l’istruzione e se la gravità o la natura del reato giustificano l’informazione, o
    2.31
    se durante il servizio militare o durante il servizio di protezione civile è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
    b.32
    ...
    c.33
    all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, se ciò è ne-cessario per impieghi d’appoggio dei militari;
    d.
    a terzi, se ciò è necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali.

    3 L’Aggruppamento Difesa comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:34

    a.
    alle associazioni militari e società di tiro: l’indirizzo, il grado e l’incorporazione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per le attività fuori del servizio;
    b.
    ai media: il cognome, il grado e l’incorporazione in occasione di promozioni e nomine;
    c.35
    all’organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA: le generalità necessarie per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione giusta l’articolo 59 della legge del 17 giugno 201636 sul casellario giudiziale;
    d.
    all’organo competente per la contrassegnazione delle uniformi e del materiale personale: il cognome e il nome nonché, per il materiale personale, il numero AVS;
    e.37
    all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti: la decisione concernente i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale e la decisione concernente il suo ritiro cautelare o definitivo.

    3bis I dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati alla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 199738 sulle armi (LArm) attraverso il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).39

    4 I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta all’Aggruppamento Difesa, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere a e b.40

    19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    20 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    21 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    23 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    24 Introdotta dal n. II 1 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

    25 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

    26 RS 121

    27 Originaria lett. i. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    28 Introdotto dal n. II 1 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

    29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    32 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    33 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

    34 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

    35 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).

    36 RS 330

    37 Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

    38 RS 514.54

    39 Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

    40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 17 Conservazione dei dati

    1 I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:

    a.41
    è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degradazione ai sensi della LM42;
    b.
    è stata emanata una decisione concernente l’idoneità alla promozione o alla nomina ai sensi della LM;
    c.
    in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone, la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve; o
    d.
    è stata emanata una decisione concernente l’esistenza di motivi d’impedimento alla cessione dell’arma personale;
    e.43
    è stata emanata una decisione concernente l’esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 200244 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

    2 I dati del tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione.

    3 I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all’anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d’età dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.45

    4 I dati forniti volontariamente sono distrutti su richiesta della persona interessata.

    4bis I dati relativi al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito nonché alle circostanze connesse al ritiro sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.46

    5 Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.47

    41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    42 RS 510.10

    43 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    44 [RU 2003 4187, 4327; 2005 2881 n. II cpv. 1 lett. c; 2006 2197 all. n. 47; 2009 6617 all. n. 3; 2010 6015 all. n. 4; 2011 5891; 2014 3545 art. 23; 2015 187; 2016 4277 all. n. 7; 2018 5343 all. n. 7. RU 2020 4995 all. n. I]. Vedi ora: LF del 20 dic. 2019 (RS 520.1).

    45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    46 Introdotto dal n. II della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 4551 6775; FF 2011 4077). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

    47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 1a:48 Sistema d’informazione Gestione dei servizi

    48 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).).

    Art. 17b Scopo

    Il GDS serve alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito, e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile per:

    a.
    consultare e aggiornare i propri dati nonché allestirne estratti;
    b.
    comunicare con le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi designati dalla persona interessata negli ambiti seguenti:
    1.
    trasmissione dei propri dati,
    2.
    trasmissione di domande, richieste e iscrizioni,
    3.
    trasmissione di ordinazioni di materiale, e
    4.
    invio e ricezione di informazioni e documenti;
    c.
    partecipare a sondaggi.
    Art. 17c Dati

    1 Il GDS contiene i dati seguenti delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, del personale previsto per il promovimento della pace e dei civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:

    a.
    generalità, numero AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d’emergenza forniti dalla persona interessata;
    b.
    dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
    c.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e la qualificazione nell’esercito;
    d.
    dati di contatto del comandante superiore, dell’organo di comando competente, dell’organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi e persone;
    e.
    decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l’incorporazione, compresi l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e la corrispondenza scambiata con le persone incaricate dell’apprezzamento;
    f.
    dati sanitari quali referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità al servizio, dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche, i certificati e le perizie medici;
    g.
    dati sulle attitudini fisiche e i test sportivi effettuati nonché dati fisiologici;
    h.
    dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, se tale idoneità non risulta dal profilo attitudinale;
    i.
    risultati dell’istruzione, dati concernenti le capacità e un elenco delle prestazioni;
    j.
    dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni conseguite per l’impiego di sistemi militari;
    k.
    dati concernenti attività, istruzioni e prestazioni prima e fuori del servizio;
    l.
    dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
    m.
    dati concernenti l’obbligo di servizio e l’obbligo di tiro nonché il loro adempimento, le date di tiro e i risultati di tiro;
    n.
    dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati, compresi i dati concernenti gli impieghi nel quadro del promovimento della pace;
    o.
    dati concernenti le assenze, compresi i dati concernenti le domande di differimento del servizio, di congedo e di dispensa;
    p.
    dati concernenti conteggi del soldo e indennità per perdita di guadagno;
    q.
    dati concernenti la tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
    r.
    dati concernenti l’equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;
    s.
    dati concernenti la consegna, il deposito e il ritiro dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché dati concernenti le decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo di tali armi;
    t.
    dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, comprese le domande, le richieste e le iscrizioni da lei presentate, insieme agli allegati;
    u.
    informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari e a terzi o che ha ricevuto da loro;
    v.
    decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni presentate dalla persona interessata;
    w.
    dati concernenti l’esame e il controllo delle domande di pagamento di contributi per la formazione;
    x.
    decisioni concernenti domande di pagamento di contributi per la formazione;
    y.
    dati concernenti sondaggi.

    2 Contiene i dati seguenti delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:

    a.
    generalità, numero AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d’emergenza forniti dalla persona interessata;
    b.
    dati concernenti l’attribuzione della funzione di base, l’incorporazione, la funzione e il grado;
    c.
    dati di contatto del comandante superiore della protezione civile, dell’organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi;
    d.
    decisioni concernenti l’idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
    e.
    dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, se tale idoneità non risulta dal profilo attitudinale;
    f.
    dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
    g.
    dati concernenti l’obbligo di prestare servizio e il relativo adempimento;
    h.
    dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
    i.
    dati concernenti la tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
    j.
    dati concernenti l’equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;
    k.
    dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, comprese le domande, le richieste e le iscrizioni da lei presentate, insieme agli allegati;
    l.
    informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandanti della protezione civile e a terzi o che ha ricevuto da loro;
    m.
    decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni presentate dalla persona interessata;
    n.
    dati concernenti sondaggi.
    Art. 17d Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il GDS:

    a.
    presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari, i comandanti della protezione civile e terzi da cui la persona interessata riceve informazioni e documenti;
    c.
    mediante procedura di richiamo o automaticamente dai seguenti sistemi d’informazione:
    1.
    PISA,
    2.
    sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA),
    3.
    PSN,
    4.
    sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito (FA-SVSAA),
    5.
    sistema d’informazione Tiro fuori del servizio (TFS),
    6.
    sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office),
    7.
    sistema d’informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS),
    8.
    sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS).
    Art. 17e Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i rispettivi dati che li concernono contenuti nel GDS alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

    2 Rende accessibili alle unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi mediante procedura di richiamo o trasmissione elettronica i seguenti dati del GDS:

    a.
    domande, richieste, iscrizioni, ordinazioni di materiale, informazioni e documenti a loro diretti;
    b.
    dati concernenti sondaggi da loro effettuati.
    Art. 17f Conservazione dei dati

    I dati del GDS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell’impiego, del periodo di assistenza o del ricorso a terzi.

    Sezione 2: Sistema d’informazione per il reclutamento

    Art. 18 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa49 gestisce un sistema d’informazione per il reclutamento (ITR).

    49 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 19 Scopo

    L’ITR serve all’esecuzione del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace.

    Art. 20 Dati

    1 L’ITR contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace:

    a.
    decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
    b.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

    2 L’ITR contiene inoltre i dati rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui e che fungono da base per le decisioni di cui al capoverso 1 lettera a. Tali dati concernono:

    a.
    lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista, test d’intelligenza, test di comprensione di testi, questionario per l’individuazione di malattie psichiche ed esami di laboratorio e radiologici facoltativi;
    b.
    le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché le capacità di coordinazione;
    c.
    le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione;
    d.
    lo stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare;
    e.
    la competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo;
    f.
    l’idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo le lettere a–e;
    g.
    il potenziale di base per la funzione di quadro: attitudine a servire come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale;
    h.
    l'interesse all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare;
    i.
    il rischio potenziale di abuso dell’arma personale.
    Art. 21 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ITR presso:

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    il controllo degli abitanti;
    c.
    i comandi di circondario dei Cantoni;
    d.
    gli organi e le persone incaricate del reclutamento;
    e.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
    Art. 22 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento.

    2 L’Aggruppamento Difesa comunica le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:

    a.
    agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
    b.
    alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli militari e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio militare;
    c.
    alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile;
    d.
    al CIVI, per quanto concerne le persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile.

    3 L’Aggruppamento Difesa comunica il profilo attitudinale e l’attribuzione agli organi seguenti:

    a.
    alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli militari e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio militare;
    b.
    alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile.

    4 I risultati dei test di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere d e e possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione degli altri dati sanitari è retta dall’articolo 28.

    Sezione 3: Sistema d’informazione medica dell’esercito

    Art. 24 Organo responsabile

    L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito gestisce un sistema d’informazione medica dell’esercito (Sistema d’informazione medica dell’esercito, MEDISA).

    Art. 25 Scopo

    Il MEDISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    trattamento dei dati per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;
    b.
    assistenza medica dei militari durante un servizio militare, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;
    c.
    effettuazione di studi scientifici in ambito sanitario;
    d.
    trattamento dei dati per l’apprezzamento della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
    Art. 26 Dati

    1 Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:

    a.
    l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure mediche delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare;
    b.
    l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
    c.
    l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.

    2 Sono dati sanitari:

    a.
    i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa;
    b.
    i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche;
    bbis.50
    i dati concernenti i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale ai sensi dell’articolo 113 LM51 necessari all’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
    c.
    i certificati e le perizie medici;
    d.
    i certificati e i pareri di specialisti non medici;
    e.
    altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura.

    3 Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:

    a.
    decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
    b.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito e nella protezione civile;
    c.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
    d.
    la corrispondenza scambiata con le persone sottoposte all’apprezzamento nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.

    50 Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

    51 RS 510.10

    Art. 27 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA:52

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    c.
    i comandi militari;
    d.
    i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
    e.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
    f.53
    in casi d’emergenza, presso i medici curanti e i medici incaricati di una perizia, nonché le istituzioni mediche, della sanità civile; queste persone e istituzioni sono autorizzate, in caso d’emergenza, a fornire informazioni.

    52 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

    53 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

    Art. 28 Comunicazione dei dati

    1 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:54

    a.
    al medico in capo dell’esercito;
    b.
    ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure e al loro personale ausiliario;
    c.
    agli specialisti del Servizio psicopedagogico (SPP) competenti per l’assistenza psicologica dei militari;
    d.
    ai medici competenti per gli accertamenti dell’Istituto di medicina aeronautica e al loro personale ausiliario;
    e.55
    all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

    2 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

    a.56
    ai medici curanti, ai medici incaricati di una perizia e alle istituzioni mediche della sanità civile, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso per scritto o che sia dato un caso d’emergenza;
    b.
    ai tribunali civili e militari, nonché alle autorità giudiziarie nell’ambito di procedure giudiziarie e amministrative, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici un obbligo di informare;
    c.
    alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione, se necessario per l’esenzione dalla tassa conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 195957 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
    d.58
    ...
    e.
    ai medici incaricati dal CIVI, se necessario per visite mediche e misure mediche ai sensi dell’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 199559 sul servizio civile;
    f.60
    all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, i motivi medici che impediscono la consegna o che giustificano il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale.

    2bis I dati di cui al capoverso 2 lettera f sono comunicati alla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm61 attraverso il PSN.62

    3 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:

    a.
    agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
    b.
    alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione;
    c.
    alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile.

    4 L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica al CIVI:

    a.
    le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile di persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile;
    b.
    le decisioni concernenti la capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.

    54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    55 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    56 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

    57 RS 661

    58 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    59 RS 824.0

    60 Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

    61 RS 514.54

    62 Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

    Art. 29 Conservazione dei dati

    1 I dati del MEDISA sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.63

    2 I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per 40 anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.64

    3 Se a una persona sono applicabili i capoversi 1 e 2, i dati sanitari sono conservati sino alla scadenza dei due termini.

    63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 4: Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti

    Art. 30 Organo responsabile

    Gli organi delle piazze d’armi competenti per il servizio sanitario e gli ospedali militari gestiscono ognuno in maniera decentralizzata un sistema d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).

    Art. 31 Scopo

    Gli ISPE servono alla valutazione delle cure sanitarie nelle scuole dell’esercito e negli ospedali militari per quanto concerne:

    a.
    i pazienti;
    b.
    il genere di cure;
    c.
    la durata e la frequenza delle cure.
    Art. 32 Dati

    Gli ISPE contengono i seguenti dati:

    a.
    genere di visita medica;
    b.
    diagnosi;
    c.
    decisione concernente il luogo di cura;
    d.
    date di arrivo e di partenza dei pazienti;
    e.
    decisioni concernenti dispense;
    f.
    esami effettuati.
    Art. 33 Raccolta dei dati

    Gli organi competenti per gli ISPE raccolgono i dati presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i medici curanti e il loro personale ausiliario.
    Art. 34 Comunicazione dei dati

    1 I dati degli ISPE sono accessibili mediante procedura di richiamo ai medici curanti e al loro personale ausiliario.

    2 Possono essere comunicati in forma anonimizzata al Servizio medico militare, all’assicurazione militare e al segretariato della Prevenzione d’infortuni militari per scopi statistici e per la garanzia della qualità.

    Art. 35 Conservazione dei dati

    I dati degli ISPE sono conservati per due anni a decorrere dalla conclusione della scuola o dall’uscita dall’ospedale militare.

    Sezione 5: Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico

    Art. 36 Organo responsabile

    Il SPP dell’esercito gestisce una banca dati per la documentazione dei casi (Banca dati di documentazione dei casi SPP).

    Art. 37 Scopo

    La Banca dati di documentazione dei casi SPP serve all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    gestione dei casi di assistenza psicologica di militari durante il servizio militare;
    b.
    apprezzamento dell’idoneità dei militari a prestare servizio;
    c.
    ricerca nel campo della psicopedagogia militare.
    Art. 38 Dati

    1 La Banca dati di documentazione dei casi SPP contiene i seguenti dati:

    a.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito;
    b.
    dati psicologici;
    c.
    dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 37;
    d.
    corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati;
    e.
    dati forniti volontariamente dalle persone assistite.

    2 I dati psicologici di cui al capoverso 1 lettera c comprendono:

    a.
    dati concernenti lo stato psichico del militare;
    b.
    dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico-biografici;
    c.
    risultati di test psicologici;
    d.
    certificati di specialisti civili in psicologia.
    Art. 39 Raccolta dei dati

    Il SPP raccoglie i dati necessari per la Banca dati di documentazione dei casi SPP presso:

    a.
    i militari interessati;
    b.
    i superiori militari;
    c.
    il Servizio medico militare;
    d.
    terzi, sempre che il militare abbia dato il suo consenso.
    Art. 40 Comunicazione dei dati

    1 Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    agli specialisti del SPP competenti per l’assistenza psicologica dei militari;
    b.
    agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;
    c.
    agli organi competenti per il Servizio medico militare.

    2 Il SPP comunica il risultato dell’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio alle autorità militari e ai comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione.

    Art. 41 Conservazione dei dati

    I dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP sono conservati per cinque anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza.

    Sezione 6: Sistema d’informazione di medicina aeronautica

    Art. 42 Organo responsabile

    L’Istituto di medicina aeronautica gestisce un sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA65).

    65 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 43 Scopo

    Il MEDIS FA serve all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    accertamento dell’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria e degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell’esercito;
    b.
    verifica periodica dell’idoneità medica al volo degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell’esercito e del personale aeronavigante dell’esercito;
    c.
    assistenza del personale aeronavigante dell’esercito nel campo della medicina aeronautica e della psicologia aeronautica;
    d.
    accertamento e verifica periodica dell’idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;
    e.
    accertamento dell’idoneità medica al volo di militari e civili che effettuano voli con passeggeri con aeromobili militari dotati di seggiolini eiettabili;
    f.
    accertamento dell’idoneità di persone che si candidano a membro del personale militare delle Forze aeree o dei gruppi di specialisti;
    g.
    verifica dello stato di salute degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;
    h.
    accertamento dell’idoneità dei militari all’istruzione di stato maggiore generale;
    i.
    accertamento dell’idoneità di civili a un impiego nell’esercito o ad attività nell’aviazione civile.
    Art. 44 Dati

    Il MEDIS FA contiene i seguenti dati:

    a.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito;
    b.
    dati sanitari necessari per i compiti di cui all’articolo 43, segnatamente:
    1.
    il questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa,
    2.
    i dati medici e psicologici sullo stato di salute,
    3.
    i risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
    4.
    altri dati relativi allo stato di salute fisico o psichico delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura;
    c.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
    Art. 45 Raccolta dei dati

    L’Istituto di medicina aeronautica raccoglie i dati per il MEDIS FA presso:

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    c.
    i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
    d.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
    Art. 46 Comunicazione dei dati

    1 L’Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:

    a.
    al medico in capo dell’esercito;
    b.
    ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
    c.
    ai medici competenti per le cure della persona interessata;
    d.
    al personale ausiliario dei medici di cui alle lettere a–c.66

    2 L’Istituto di medicina aeronautica consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell’assicurazione militare di consultare i dati del MEDIS FA in presenza di un medico o di uno psicologo dell’Istituto.

    66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 47 Conservazione dei dati

    1 L’Istituto di medicina aeronautica conserva i dati medici e psicologici in un archivio specifico.

    2 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.67

    67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 7: Sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito

    Art. 48 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa68 gestisce un sistema d’informazione per le valutazioni relative al distaccamento d’esplorazione dell’esercito (EAAD).

    68 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 4969 Scopo

    L’EAAD serve:

    a.
    alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito;
    b.
    alla valutazione dell’idoneità all’impiego dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito;
    c.
    alla valutazione dell’idoneità all’impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego.

    69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 5070 Dati

    L’EAAD contiene i dati per la valutazione e l’apprezzamento della capacità all’impiego rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica della capacità di resistenza e del rischio di cedimento nel corso dell’impiego.

    70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 51 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’EAAD presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    terzi, previo consenso della persona interessata.
    Art. 5271 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’EAAD agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Operazioni speciali.

    2 Il rapporto di valutazione è elaborato nel MEDIS FA al termine della valutazione.

    71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 53 Conservazione dei dati

    1 I dati degli aspiranti respinti sono conservati sino al passaggio in giudicato della decisione.

    2 I dati dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito e i dati di persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego sono conservati sino alla loro uscita dal distaccamento d’esplorazione dell’esercito o dal comando forze speciali.72

    72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 8: Sistema d’informazione del settore sociale

    Art. 55 Scopo

    L’ISB serve al sostegno amministrativo della consulenza e dell’assistenza sociale di militari nonché di pazienti militari e dei loro superstiti.

    Art. 56 Dati

    L’ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito.

    Art. 57 Raccolta dei dati

    Il SSEs raccoglie i dati per l’ISB presso:

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    d.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.

    Sezione 9: Sistema d’informazione Personale Difesa

    Art. 60 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione concernente il proprio personale civile e militare (Sistema d’informazione Personale Difesa, IPV).

    Art. 61 Scopo

    L’IPV serve all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    reclutamento, pianificazione del personale e pianificazione del suo impiego;
    b.
    sviluppo dei quadri e del personale;
    c.
    controllo del personale.
    Art. 62 Dati

    L’IPV contiene:

    a.
    dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione;
    b.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
    c.
    dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
    d.
    dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
    e.
    dati concernenti la carriera professionale;
    f.73
    dati concernenti la formazione professionale, la formazione professionale continua, nonché la valutazione;
    g.
    dati concernenti le conoscenze linguistiche;
    gbis.74
    dati concernenti le aspirazioni riguardo alla futura attività professionale, a formazioni e a formazioni continue;
    h.
    dati concernenti la pianificazione dei servizi con gli impieghi previsti, le istruzioni e le assenze per ferie;
    i.
    dati per il calcolo degli stipendi;
    j.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

    73 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

    74 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 63 Raccolta dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IPV presso:

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    d.
    i superiori militari e civili della persona interessata;
    e.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.

    2 I dati di cui all’articolo 62 contenuti nel sistema di gestione del personale BV PLUS sono resi accessibili all’IPV mediante procedura di richiamo.

    Art. 64 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IPV agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    agli organi del personale dell’Aggruppamento Difesa;
    b.
    alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere del personale militare;
    c.
    ai superiori civili della persona interessata incaricati dei compiti di cui all’articolo 61.

    2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’IPV agli organi e alle persone dell’Aggruppamento Difesa autorizzati a prendere decisioni nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 61.

    Art. 65 Conservazione dei dati

    1 I dati dell’IPV sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.

    2 I dati dei candidati che non sono stati assunti sono cancellati al più tardi dopo sei mesi.

    Sezione 10: Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero

    Art. 66 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS).

    Art. 67 Scopo

    Il PERAUS serve al reclutamento, all’impiego e all’amministrazione del personale per il servizio di promovimento della pace.

    Art. 68 Dati

    Il PERAUS contiene i seguenti dati:

    a.
    risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace;
    b.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e le qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile;
    c.
    dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
    d.
    dati sanitari:
    1.
    dati medici e psicologici concernenti lo stato di salute,
    2.
    risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
    3.
    altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura;
    e.
    numero di passaporto;
    f.
    dati concernenti la carriera professionale e militare;
    g.
    indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale;
    h.
    qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner;
    i.
    dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
    j.
    dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 200075 sul personale federale (LPers);
    k.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
    l.
    dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
    m.
    l’appartenenza religiosa.
    Art. 69 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il PERAUS presso:

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    d.
    i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
    e.
    i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
    f.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
    g.
    le organizzazioni partner presso le quali la persona interessata è stata impiegata.
    Art. 70 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PERAUS agli organi e alle persone competenti in seno all’Aggruppamento Difesa per il reclutamento, l’istruzione e l’impiego del personale per il servizio di promovimento della pace.

    2 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del PERAUS agli organi seguenti:

    a.
    alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale:
    1.
    per quanto sia necessario per l’istruzione e nella misura in cui la gravità o la natura del reato giustifichi l’informazione, o
    2.
    se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
    b.
    all’assicurazione militare, se necessario per il trattamento di casi assicurativi;
    c.
    a terzi, se necessario per l’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.
    Art. 71 Conservazione dei dati

    I dati del PERAUS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’ultimo impiego o, se non vi è stato impiego, a partire dal reclutamento per il servizio di promovimento della pace.

    Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta

    Sezione 1: Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato

    Art. 72 Organo responsabile

    L’organo competente dell’esercito per il Servizio sanitario coordinato (SSC) gestisce un sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).

    Art. 73 Scopo

    Il SII-SSC serve all’incaricato del Consiglio federale per il SSC e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell’esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell’ambito dei seguenti compiti:

    a.
    migliore assistenza possibile dei pazienti in tutte le situazioni;
    b.
    appoggio alle forze d’intervento e agli organi di condotta civili e militari;
    c.
    panoramica delle risorse disponibili nella sanità pubblica;
    d.
    valutazione della situazione;
    e.
    miglioramento della comunicazione e allarme tempestivo;
    f.
    sistema d’accompagnamento dei pazienti e gestione delle persone;
    g.
    assegnazione del personale medico;
    h.
    garanzia del flusso delle informazioni tra i partner SSC.
    Art. 74 Dati

    1 Il SII-SSC contiene i dati necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.

    2 Il SII-SSC contiene i seguenti dati delle persone che partecipano al SSC:

    a.
    dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
    b.
    dati concernenti gli impieghi.

    3 Il SII-SSC contiene i seguenti dati del personale medico:

    a.
    dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare;
    b.
    dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
    c.
    dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
    d.
    dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 200676 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
    e.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

    4 Il SII-SSC contiene i seguenti dati dei pazienti:

    a.
    statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
    b.
    dati sanitari;
    c.
    dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagnamento dei pazienti;
    d.
    verbale di trasporto;
    e.
    connotati;
    f.
    registro delle modifiche.
    Art. 75 Raccolta dei dati

    L’incaricato del Consiglio federale per il SSC e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:

    a.
    i pazienti interessati e le persone che li accompagnano;
    b.
    le organizzazioni curanti e il loro personale;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    d.
    l’Aggruppamento Difesa e i comandi militari;
    e.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    f.
    il registro delle professioni mediche universitarie;
    g.
    le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.
    Art. 76 Comunicazione dei dati

    I dati del SII-SSC sono accessibili mediante procedura di richiamo agli organi e alle persone seguenti in seno al SSC:

    a.
    ai responsabili della condotta e alle forze di intervento a tutti i livelli;
    b.
    alle unità competenti amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    c.
    agli organi di condotta;
    d.
    alle centrali di pronto soccorso autoambulanze;
    e.
    ai servizi di salvataggio;
    f.
    agli ospedali;
    g.
    alle stazioni di ricovero d’urgenza;
    h.
    alla polizia;
    i.
    all’esercito;
    j.
    a organizzazioni di terzi.
    Art. 77 Conservazione dei dati

    1 I dati rilevati nell’ambito di un evento di rilevanza sanitaria sono conservati nel SII-SSC sino alla conclusione dell’evento.

    2 Gli altri dati sono conservati sino al momento in cui la persona interessata lascia il SSC.

    Sezione 2: ...

    Sezione 3: Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi78

    78 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 84 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL79 Office) e lo mettono a disposizione dei comandi militari.

    79 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 85 Scopo

    Il MIL Office serve all’amministrazione e all’esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per:80

    a.
    aggiornare e ampliare i dati ottenuti presso il sistema PISA;
    b.
    amministrare i giorni di servizio;
    c.
    tenere la contabilità della truppa;
    d.81
    registrare le qualificazioni e le proposte d’avanzamento;
    e.
    compilare automaticamente i formulari;
    f.82
    condurre e gestire l’unità;
    g.83
    gestire le assenze e le convocazioni;
    h.84
    tenere il registro delle punizioni nell’ambito dell’ordinamento disciplinare secondo l’articolo 205 del Codice penale militare del 13 giugno 192785.

    80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    82 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    83 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    84 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    85 RS 321.0

    Art. 86 Dati

    Il MIL Office contiene i seguenti dati:86

    a.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;
    b.87
    dati concernenti le qualificazioni e le proposte d’avanzamento;
    c.
    dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese;
    d.
    referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio;
    e.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
    f.88
    dati concernenti i procedimenti disciplinari;
    g.89
    dati concernenti le assenze e le convocazioni.

    86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    88 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    89 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 87 Raccolta dei dati

    I comandi militari raccolgono i dati per il MIL Office presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i superiori militari della persona interessata;
    c.
    il sistema PISA.
    Art. 88 Comunicazione dei dati

    I comandi militari comunicano i dati del MIL Office agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    agli organi e alle persone competenti per la pianificazione delle carriere;
    b.
    agli organi e alle persone competenti per gli impieghi;
    c.
    agli organi e alle persone competenti per la tenuta dei controlli militari.
    Art. 8990 Conservazione dei dati

    I dati del MIL Office sono conservati per cinque anni; per i dati concernenti i procedimenti disciplinari il termine decorre dalla fine del procedimento.

    90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 4: Sistema d’informazione per la gestione delle competenze91

    91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 9092 Organo responsabile

    La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce un sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) e lo mette a disposizione dei responsabili del personale..

    92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 91 Scopo

    L’ISKM serve all’adempimento dei seguenti compiti:93

    a.94
    sostegno allo sviluppo del personale, in particolare alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri, in seno al DDPS;
    b.
    gestione dei posti chiave;
    c.
    ricerca e gestione dei candidati per i posti chiave.

    93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 92 Dati

    L’ISKM contiene i seguenti dati:95

    a.
    sesso, appartenenza religiosa e stato civile;
    b.
    dati concernenti la formazione scolastica e accademica;
    c.
    dati concernenti funzioni professionali attuali e precedenti e attività extraprofessionali;
    d.
    dati concernenti le conoscenze linguistiche;
    e.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e la carriera nell’esercito;
    f.96
    profili dei collaboratori, con indicazioni concernenti le competenze personali, sociali, di condotta, metodologiche e specialistiche;
    g.
    dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni.

    95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 93 Raccolta dei dati

    La Segreteria generale del DDPS e i responsabili del personale del DDPS raccolgono i dati per l’ISKM97 presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i superiori civili e militari della persona interessata.

    97 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 9498 Comunicazione dei dati

    La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISKM alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai superiori gerarchici e ai collaboratori interessati.

    98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 5: ...

    Sezione 6: Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri

    Art. 103 Scopo

    Il FIS FT serve all’Aggruppamento Difesa e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti:

    a.
    pianificazione e condotta delle azioni degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze terrestri;
    b.
    condotta integrata delle operazioni;
    c.
    interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze terrestri.
    Art. 104 Dati

    Il FIS FT contiene i seguenti dati dei militari:

    a.
    sesso e appartenenza religiosa;
    b.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;
    c.
    dati sanitari rilevanti per l’impiego;
    d.
    dati del sistema IMESS (art. 114);
    e.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
    Art. 105 Raccolta dei dati

    Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FT presso:

    a.
    i militari interessati;
    b.
    i superiori militari dei militari interessati;
    c.
    gli altri sistemi d’informazione militari.
    Art. 106 Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FT agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    ai superiori militari dei militari interessati;
    b.
    ai comandi militari.

    Sezione 7: Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree

    Art. 109 Scopo

    Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti:

    a.
    pianificazione e condotta delle azioni degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;
    b.
    condotta integrata delle operazioni;
    c.
    interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze aeree.
    Art. 110 Dati

    Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari:

    a.
    sesso e appartenenza religiosa;
    b.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;
    c.
    dati sanitari rilevanti per l’impiego;
    d.
    numero di passaporto;
    e.
    dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
    Art. 111 Raccolta dei dati

    Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FA presso i militari interessati.

    Art. 112103 Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FA agli organi e alle persone competenti per la condotta delle Forze aeree.

    103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 8: Sistema d’informazione per la condotta dei militari

    Art. 115 Scopo

    L’IMESS serve ai comandi militari per incrementare negli ambiti seguenti le capacità di prestazione dei militari impiegati:

    a.
    capacità di condotta;
    b.
    capacità d’imporsi;
    c.
    mobilità;
    d.
    capacità di sopravvivenza;
    e.
    capacità di resistenza.
    Art. 116 Dati

    L’IMESS contiene i seguenti dati dei militari:

    a.
    dati concernenti le condizioni fisiche;
    b.
    profilo attitudinale;
    c.
    dati tattici concernenti l’impiego.
    Art. 117 Raccolta dei dati

    Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per l’IMESS presso:

    a.
    i militari interessati, mediante sensori;
    b.
    il sistema PISA e il sistema FIS FT, mediante consultazione dei dati.
    Art. 118 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IMESS agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    ai superiori militari dei militari interessati;
    b.
    ai comandi militari.

    2 I dati sono inoltre trasmessi al sistema FIS FT.

    Capitolo 4: Sistemi d’informazione per l’istruzione

    Sezione 1: Sistemi d’informazione per i simulatori

    Art. 120 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce sistemi d’informazione per i simulatori e li mette a disposizione dei comandi militari.

    Art. 121 Scopo

    I sistemi d’informazione per i simulatori servono a sostenere l’istruzione e la qualificazione dei militari, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito.

    Art. 122 Dati

    I sistemi d’informazione per i simulatori contengono dati concernenti:

    a.
    l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito;
    b.
    le istruzioni assolte ai simulatori.
    Art. 123 Raccolta dei dati

    Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d’informazione per i simulatori presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    i superiori militari della persona interessata.
    Art. 124 Comunicazione dei dati

    1 Gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    agli organi e alle persone competenti per l’esercizio dei simulatori;
    b.
    agli organi e alle persone competenti per l’istruzione e le qualificazioni.

    2 Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori:

    a.
    alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano essenziali per l’allestimento di graduatorie;
    b.
    agli organi e alle persone competenti per l’acquisto e la consegna di distinzioni.
    Art. 125 Conservazione dei dati

    1 I dati dei sistemi d’informazione per i simulatori sono conservati sino al termine del servizio d’istruzione.

    2 Nel caso di militari che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.

    Sezione 2: Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione104

    104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 126105 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione (Learning Management System DDPS; LMS DDPS) e lo mette a disposizione dell’esercito e delle unità amministrative del DDPS.

    105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 127 Scopo

    Il LMS DDPS serve all’adempimento dei seguenti compiti nell’ambito della formazione e della formazione continua:106

    a.
    registrazione delle direttive in materia di istruzione;
    b.
    pianificazione e svolgimento dell’istruzione;
    c.
    gestione dei processi di istruzione;
    d.
    controllo dell’istruzione;
    e.
    analisi dei risultati dell’istruzione;
    f.107
    trasferimento delle conoscenze;
    g.108
    gestione delle competenze.

    106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    107 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    108 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 128 Dati

    Il LMS DDPS contiene i seguenti dati:109

    a.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e i servizi prestati nell’esercito;
    b.110
    generalità e funzioni degli impiegati del DDPS;
    c.
    i risultati dell’istruzione;
    d.
    un elenco delle prestazioni;
    e.111
    dati concernenti le capacità degli impiegati del DDPS nonché dei militari.

    109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    111 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 129 Raccolta dei dati

    L’esercito e le unità amministrative del DDPS raccolgono i dati per il LMS DDPS presso:112

    a.
    la persona interessata;
    b.113
    le competenti unità amministrative del DDPS;
    c.
    i comandi militari;
    d.114
    i superiori militari e civili della persona interessata.

    112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 130 Comunicazione dei dati

    1 L’esercito e le unità amministrative del DDPS rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti:115

    a.
    ai superiori della persona interessata incaricati dei compiti di istruzione;
    b.
    agli organi competenti per il controllo dell’istruzione;
    c.116
    alla persona interessata.

    2 Le Forze terrestri e le Forze aeree comunicano i dati:

    a.
    alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano indispensabili per l’allestimento di graduatorie;
    b.
    agli organi e alle persone competenti per l’acquisto e la consegna di distinzioni.

    115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    116 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 131117 Conservazione dei dati

    I dati del LMS DDPS sono conservati:

    a.
    sino al proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare;
    b.
    sino al termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

    117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Sezione 3: Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione

    Art. 132 Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa118 gestisce un sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) e lo mette a disposizione della Farmacia dell’esercito.

    118 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Art. 133119 Scopo

    L’ISGMP serve alla pianificazione, allo svolgimento e alla documentazione dell’istruzione e della formazione continua dei collaboratori della Farmacia dell’esercito.

    119 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

    Art. 134 Dati

    L’ISGMP contiene i seguenti dati:

    a.
    numero AVS;
    b.
    dati concernenti la professione, la funzione e il settore d’impiego;
    c.120
    dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e della formazione continua.

    120 Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

    Art. 135 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISGMP presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    le competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa;
    c.
    il sistema PISA.
    Art. 136 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISGMP agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all’articolo 133.

    2 Le persone registrate nell’ISGMP ricevono un estratto stampato dei propri dati quale certificato personale di istruzione.

    Sezione 4: Sistema d’informazione per le autorizzazioni a condurre militari

    Art. 139 Scopo

    Il MIFA serve:

    a.
    all’allestimento e all’amministrazione delle autorizzazioni a condurre militari;
    b.
    all’integrazione delle autorizzazioni a condurre militari nella licenza di condurre civile;
    c.
    all’esecuzione di misure amministrative nell’ambito della circolazione stradale;
    d.
    alla convocazione a visite di controllo da parte di medici di fiducia;
    e.
    al controllo dell’istruzione di futuri conducenti, nonché dei maestri conducenti dell’esercito e dei periti della circolazione militare;
    f.
    alla gestione dei certificati ai sensi dell’Accordo europeo del 30 settembre 1957121 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
    g.
    all’allestimento di valutazioni e statistiche.
    Art. 140 Dati

    Il MIFA contiene i seguenti dati concernenti i futuri conducenti, le persone autorizzate a condurre, nonché i maestri conducenti dell’esercito e i periti della circolazione militare:

    a.
    numero AVS;
    b.
    dati concernenti l’istruzione e le autorizzazioni a condurre militari;
    c.
    dati concernenti misure amministrative e i risultati delle visite di controllo.
    Art. 141 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MIFA presso:

    a.
    il sistema PISA;
    b.
    il registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) e il registro delle misure amministrative (ADMAS) dell’Ufficio federale delle strade;
    c.
    gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139.
    Art. 142 Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del MIFA a:

    a.
    agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139;
    b.
    ai sistemi PISA, FABER e ADMAS.

    2 I dati possono essere trasmessi o richiamati elettronicamente.

    Art. 143 Conservazione dei dati

    I dati del MIFA sono conservati sino al proscioglimento della persona interessata dall’obbligo di prestare servizio militare.

    Sezione 5:122 Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici

    122 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 143a Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR-Expert).

    Art. 143b Scopo

    Lo SPHAIR-Expert serve all’Aggruppamento Difesa per l’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    registrazione delle persone interessate a una formazione per piloti militari, piloti professionisti, istruttori di volo o esploratori paracadutisti;
    b.
    registrazione delle scuole di volo e di paracadutismo nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento aeronautici;
    c.
    pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati a una formazione secondo la lettera a;
    d.
    registrazione e analisi dei risultati dei test;
    e.
    qualificazione e selezione dei candidati.
    Art. 143c Dati

    Lo SPHAIR-Expert contiene i seguenti dati:

    a.
    generalità e indirizzo;
    b.
    stato civile;
    c.
    numero AVS;
    d.
    data e luogo di nascita;
    e.
    curriculum vitae e indicazioni concernenti esperienze di volo e di lancio;
    f.
    conoscenze linguistiche;
    g.
    incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito;
    h.
    risultati dei test e loro analisi;
    i.
    statuto e decisioni in materia di selezione;
    j.
    riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario destinato a piloti ed esploratori paracadutisti;
    k.
    dati concernenti la taglia del vestiario.
    Art. 143d Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa o terzi da esso incaricati raccolgono i dati per lo SPHAIR-Expert presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezione;
    c.
    le scuole di volo e di paracadutismo incaricate dello svolgimento dei test;
    d.
    l’Istituto di medicina aeronautica.
    Art. 143e Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello SPHAIR-Expert agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    agli organi militari dell’Aggruppamento Difesa competenti per lo svolgimento dei test;
    b.
    agli organi competenti per le decisioni in materia di selezione e all’Istituto di medicina aeronautica;
    c.
    alle persone interessate, per la registrazione dei propri dati e per la consultazione dei risultati dei test e dei risultati finali;
    d.
    agli organi incaricati dell’amministrazione.

    2 Esso comunica le generalità, l’indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail alle scuole di volo e di paracadutismo civili incaricate dall’Aggruppamento Difesa di svolgere i test.

    3 Esso comunica alle compagnie aeree e alle scuole di volo civili la raccomandazione finale registrata nello SPHAIR-Expert e l’indirizzo e-mail, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso.

    Art. 143f Conservazione dei dati

    I dati dello SPHAIR-Expert sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla conclusione dell’ultimo corso di formazione o di perfezionamento aeronautici della persona interessata.

    Capitolo 5: Sistemi d’informazione di sicurezza

    Sezione 1: Sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone

    Art. 144123 Organo responsabile

    Il servizio specializzato del DDPS per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato CSP DDPS) gestisce un sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD).

    123 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    Art. 145 Scopo

    Il SIBAD serve all’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.

    Art. 146 Dati

    Il SIBAD contiene i seguenti dati:

    a.
    dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone;
    b.
    analisi dei rischi;
    c.
    decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
    Art. 147 Raccolta dei dati

    1 Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone raccolgono i dati per il SIBAD presso:124

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
    d.
    le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
    e.
    le autorità di sicurezza estere;
    f.
    i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
    g.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.

    2 Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:125

    a.
    registro nazionale di polizia;
    b.
    casellario giudiziale;
    c.
    sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997126 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

    3 Le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone possono chiedere dati agli organi di sicurezza della Confederazione o alle corrispondenti autorità cantonali. Quest’ultimi possono autorizzare le autorità responsabili ad accedere direttamente mediante procedura di richiamo ai loro registri e alle loro banche dati.127

    124 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    125 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    126 RS 120

    127 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    Art. 148 Comunicazione dei dati

    1 Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:128

    a.129
    alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
    b.
    all’organo competente per la sicurezza industriale del DDPS;
    c.
    agli organi incaricati dell’avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso:
    1.
    la Confederazione e i Cantoni,
    2.
    i gestori delle centrali nucleari,
    3.
    terzi;
    d.
    agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza.

    2 Le autorità responsabili comunicano i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:130

    a.
    alla persona interessata;
    b.
    all’organo che ha disposto il controllo di sicurezza relativo alle persone;
    c.
    ai datori di lavoro della persona interessata;
    d.
    nei casi di ricorso, a terzi legittimati a ricorrere.

    3 Il servizio specializzato CSP DDPS può comunicare elettronicamente a organi della Confederazione i seguenti dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone a fini di ulteriore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata:131

    a.
    generalità;
    b.
    livello di controllo;
    c.
    risultato del controllo di sicurezza relativo alle persone, con l’indicazione della data.

    128 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    129 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    130 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    131 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    Art. 149 Conservazione dei dati

    1 Le autorità responsabili distruggono immediatamente i dati:132

    a.
    che si fondano su presunzioni o semplici sospetti;
    b.
    che non corrispondono allo scopo del trattamento;
    c.
    il cui trattamento non è ammesso per altri motivi; oppure
    d.
    che sono errati.

    2 Le autorità responsabili conservano i dati finché la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure esegue il mandato, ma al massimo per dieci anni.133

    132 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    133 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

    Sezione 2: Sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale

    Art. 150134 Organo responsabile

    L’organo del DDPS competente per l’esecuzione della procedura di tutela del segreto gestisce un sistema d’informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISKO).

    134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008 (subordinazione della Protezione delle informazioni e delle opere alla Segreteria generale del DDPS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6615).

    Art. 151 Scopo

    L’ISKO serve all’esecuzione della procedura di tutela del segreto e dei corrispondenti controlli di sicurezza relativi alle persone.

    Art. 152 Dati

    L’ISKO contiene i seguenti dati:

    a.
    analisi dei rischi;
    b.
    decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
    Art. 154 Comunicazione dei dati

    Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comunicati all’incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro della persona interessata.

    Sezione 3: Sistema d’informazione per le richieste di visita

    Art. 156135 Organo responsabile

    L’organo del DDPS competente per il trattamento di richieste di visita gestisce un sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE).

    135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008 (subordinazione della Protezione delle informazioni e delle opere alla Segreteria generale del DDPS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6615).

    Art. 157 Scopo

    Il SIBE serve al trattamento di richieste di visita all’estero comportanti l’accesso a informazioni classificate.

    Art. 158 Dati

    Il SIBE contiene i seguenti dati:

    a.
    analisi dei rischi;
    b.
    decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
    Art. 159 Raccolta dei dati

    Il servizio specializzato raccoglie i dati presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    le aziende interessate;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione.
    Art. 160 Comunicazione dei dati

    Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita.

    Sezione 4: Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso

    Art. 163 Scopo

    Il sistema ZUKO serve all’adempimento dei seguenti compiti in prossimità e all’interno degli impianti e degli edifici degni di protezione della Confederazione, in particolare di quelli dell’esercito:136

    a.
    identificazione e individuazione biometriche delle persone;
    b.
    concessione o rifiuto dell’accesso;
    c.
    garanzia di un flusso controllato di materiale;
    d.
    verbalizzazione documentabile di qualsiasi movimento;
    e.
    amministrazione dei dati di persone e di impianti necessari per il controllo dell’accesso.

    136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 164 Dati

    Il sistema ZUKO contiene i seguenti dati:

    a.
    dati concernenti le autorizzazioni d’accesso e i controlli dell’accesso;
    b.
    dati biometrici.
    Art. 165 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ZUKO presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione.
    Art. 166 Comunicazione dei dati

    I dati del sistema ZUKO possono essere comunicati unicamente alla giustizia militare sulla base di una decisione scritta di un giudice istruttore.

    Sezione 5:137 Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare

    137 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 167a Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la Sicurezza militare (JORASYS).

    Art. 167b Scopo

    Lo JORASYS serve all’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM138, in particolare:

    a.
    alla tenuta dei giornali delle centrali d’intervento del comando della polizia militare;
    b.
    all’allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza delle formazioni di professionisti del comando della polizia militare;
    c.
    alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;
    d.
    all’autoprotezione dell’esercito.
    Art. 167c Dati

    1 Lo JORASYS contiene i seguenti dati di persone soggette al diritto penale militare:

    a.
    generalità;
    b.
    stato civile, luogo di nascita e luogo d’origine, nonché professione;
    c.
    nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell’identità;
    d.
    incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell’esercito;
    e.
    tipo e numero dell’arma dell’esercito e annotazione relativa al ritiro cautelare o al ritiro definitivo dell’arma;
    f.
    revoca o sequestro della licenza di condurre, nonché analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati;
    g.
    situazione reddituale e patrimoniale;
    h.
    elenco degli oggetti sequestrati.

    2 In caso di avvenimenti in relazione con l’esercito o con militari, lo JORASYS può contenere anche i seguenti dati di terzi:

    a.
    generalità;
    b.
    stato civile, luogo di nascita e luogo d’origine, nonché professione;
    c.
    nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell’identità;
    d.
    generalità del rappresentante legale o del datore di lavoro.

    3 Lo JORASYS può contenere dati concernenti avvenimenti in relazione con l’esercito o con militari anche nei casi in cui l’autore del fatto è ignoto.

    Art. 167d Raccolta dei dati

    1 Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

    a.
    la persona interessata;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
    d.
    le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene, nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa.

    2 Il comando della polizia militare ha accesso, mediante procedura di richiamo:

    a.
    al registro nazionale di polizia;
    b.
    al MIFA;
    c.
    al sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
    Art. 167e Comunicazione dei dati

    1 Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti:

    a.
    ai collaboratori presso le centrali d’intervento del comando della polizia militare;
    b.
    ai collaboratori del comando della polizia militare per l’adempimento del rispettivo compito secondo l’articolo 100 LM139;
    c.
    alle persone incaricate della valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e dell’autoprotezione dell’esercito, per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM.

    2 Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    alla giustizia militare;
    b.
    ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
    c.
    all’organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere.
    Art. 167f Conservazione dei dati

    1 I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.

    2 I dati di terzi sono cancellati dieci anni dopo la conclusione del procedimento concernente il fatto.

    Capitolo 6: Altri sistemi d’informazione

    Sezione 1: Sistema d’informazione per il Centro danni DDPS

    Art. 169 Scopo

    Il sistema SCHAWE serve:

    a.
    alla liquidazione delle pretese di risarcimento di danni secondo gli articoli 134–139 LM140;
    b.
    alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione;
    c.
    alle decisioni in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.
    Art. 170 Dati

    Il sistema SCHAWE contiene:

    a.
    dati sanitari concernenti le parti lese e gli autori dei danni;
    b.
    indicazioni concernenti i danni;
    c.
    indicazioni concernenti l’ammontare dei danni;
    d.
    accertamenti di periti.
    Art. 171 Raccolta dei dati

    La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il sistema SCHAWE presso:

    a.
    la persona interessata o il suo rappresentante legale;
    b.
    i comandi militari;
    c.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    d.
    i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
    e.
    le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
    f.
    i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
    g.
    i periti;
    h.
    le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
    Art. 172 Comunicazione dei dati

    1 La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SCHAWE ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all’articolo 169.

    2 La Segreteria generale del DDPS comunica a terzi, che su suo mandato partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile, i dati necessari a tal fine.

    Sezione 2: Sistema d’informazione strategico della logistica

    Art. 175 Scopo

    Il SISLOG serve all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    approntamento di dati logistici per tutti i compiti della logistica dell’esercito;
    b.
    approntamento di una base di dati per il fabbisogno di informazioni logistiche di altri organi autorizzati;
    c.
    scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari.
    Art. 176 Dati

    Il SISLOG contiene i seguenti dati:

    a.
    dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
    b.
    dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
    c.
    altri dati per quanto sia necessario per lo scambio di dati di cui all’articolo 175 lettera c.
    Art. 177 Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SISLOG presso:

    a.
    i comandi militari;
    b.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    c.
    gli altri sistemi d’informazione militari.
    Art. 178 Comunicazione dei dati

    L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SISLOG agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    ai comandi militari;
    b.
    alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
    c.
    agli organi e alle persone competenti per lo scambio di dati di cui all’articolo 175 lettera c.

    Sezione 3:141 Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse

    141 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 179b Scopo

    Il PSN serve alla gestione della logistica, delle finanze e del personale dell’esercito nonché delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; ha lo scopo di:

    a.
    garantire la prontezza materiale sino al momento della restituzione dell’equipaggiamento personale dei militari e del materiale di corpo della truppa;
    b.
    assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell’esercito a terzi e i controlli relativi al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi;
    c.
    assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà;
    d.
    consentire lo scambio di dati con la banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm142;
    e.
    consentire l’amministrazione, la gestione e l’archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.
    Art. 179c Dati

    1 Il PSN contiene i seguenti dati dei militari:

    a.
    le generalità e i dati di controllo, con l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione militare, l’impiego e l’equipaggiamento nonché lo statuto secondo la LM143;
    b.
    la corrispondenza e il controllo delle pratiche;
    c.
    i dati sul servizio militare;
    d.
    i dati sanitari necessari per l’equipaggiamento;
    e.
    i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.

    2 Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva e i militari nonché i detentori di un’arma personale o di un’arma in prestito, il PSN contiene i seguenti dati:

    a.
    le generalità;
    b.
    i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo di un’arma personale o di un’arma in prestito;
    c.
    i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate;
    d.
    i dati sulla cessione in proprietà dell’arma personale o sugli eventuali relativi motivi d’impedimento;
    e.
    le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi concernenti persone soggette all’obbligo di leva e militari ai quali il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è stato rifiutato o revocato in virtù della LArm144.

    3 Il PSN contiene i dati di controllo relativi alla consegna e al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi nonché le generalità di questi ultimi.

    4 Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego contenuti nel dossier di candidatura secondo l’articolo 27b LPers145 nonché i dati degli impiegati contenuti negli atti del personale secondo l’articolo 27c LPers.

    Art. 179d Raccolta dei dati

    Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

    a.
    i militari interessati o i loro rappresentanti legali;
    b.
    terzi;
    c.
    i candidati a un impiego;
    d.
    gli impiegati e i rispettivi superiori diretti;
    e.
    le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d’informazione militari, dal sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) e dalla banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm146.
    Art. 179e Comunicazione dei dati

    1 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:

    a.
    alle persone che, per la Confederazione e per i Cantoni, sono competenti per l’equipaggiamento dei militari e di terzi;
    b.
    alle competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa, per quanto riguarda i dati sull’arma personale e sull’arma in prestito;
    c.
    agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
    d.
    agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati a un impiego e degli impiegati nel rispettivo ambito;
    e.
    ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti impiegati;
    f.
    in caso di trasferimenti di personale all’interno dell’Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.

    2 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali:

    a.
    ai comandi militari e alle autorità militari;
    b.
    alle competenti autorità penali e autorità di esecuzione delle pene, su loro richiesta: generalità e numero AVS dei detentori di armi personali o di armi in prestito;
    c.
    all’Ufficio centrale Armi, mediante procedura automatizzata:
    1.
    generalità e numero AVS di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l’arma personale, nonché il tipo e il numero dell’arma,
    2.
    i dati del PSN concernenti decisioni in materia di consegna dell’arma personale e indicazioni sui motivi d’impedimento, nonché decisioni in materia di ritiro cautelare o ritiro definitivo dell’arma personale, per l’elaborazione nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm147;
    d.
    alle persone autorizzate presso la RUAG, per l’equipaggiamento;
    e.
    all’attenzione delle unità amministrative dell’Amministrazione federale, a BV PLUS, tramite un’interfaccia;
    f.
    a terzi, per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.
    Art. 179f Conservazione dei dati

    1 I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.

    2 I dati di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal ritiro del materiale dell’esercito. I dati concernenti l’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dalla restituzione dell’arma.

    3 I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell’arma personale.

    4 I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l’Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione del procedimento.

    Sezione 4:148 Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società

    148 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4307; FF 2014 5939).

    Art. 179g Organo responsabile

    L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS).

    Art. 179h Scopo

    L’AFS serve all’amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio per:

    a.
    la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;
    b.
    il controllo dell’adempimento del tiro obbligatorio;
    c.
    l’ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;
    d.
    il conteggio dei contributi federali destinati alle società di tiro riconosciute e dei contributi federali per corsi di tiro per ritardatari;
    e.
    l’ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;
    f.
    il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;
    g.
    l’amministrazione degli impianti di tiro.
    Art. 179i Dati

    L’AFS contiene i seguenti dati che, nell’interesse della difesa nazionale, sono necessari per il controllo dei tiri obbligatori e di altri tiri e che concernono militari obbligati al tiro, funzionari per il tiro fuori del servizio, società di tiro riconosciute e i rispettivi membri, nonché tiratori:

    a.
    generalità;
    b.
    numero AVS;
    c.
    dati di controllo militari, con l’incorporazione, il grado e la funzione;
    d.
    numeri delle armi;
    e.
    limitazioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito;
    f.
    dati amministrativi per lo svolgimento di corsi e il versamento di indennità;
    g.
    dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.
    Art. 179j Raccolta dei dati

    L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’AFS presso:

    a.
    le società di tiro riconosciute;
    b.
    i funzionari per il tiro fuori del servizio;
    c.
    le autorità militari.
    Art. 179k Comunicazione dei dati

    1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’AFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti:

    a.
    alle società e alle federazioni di tiro riconosciute;
    b.
    ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
    c.
    ai detentori di armi in prestito;
    d.
    alle autorità militari.

    2 L’Aggruppamento Difesa comunica all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’organo incaricato del traffico dei pagamenti i dati dell’AFS necessari per i conteggi e i controlli di cui all’artcolo 179h.

    Art. 179l Conservazione dei dati

    1 I dati dell’AFS sono conservati per cinque anni a decorrere dall’ultima registrazione.

    2 I dati dell’AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dagli avvenimenti seguenti:

    a.
    proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare dei militari obbligati al tiro;
    b.
    cessazione dell’attività di funzionario per il tiro fuori del servizio;
    c.
    restituzione dell’arma in prestito;
    d.
    decesso.

    Capitolo 7: Mezzi di sorveglianza

    Art. 180 Organo responsabile

    L’esercito e l’amministrazione militare gestiscono apparecchi e impianti di sorveglianza mobili e fissi, al suolo e aerotrasportati, con e senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).

    Art. 181 Scopo

    1 I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei seguenti compiti:

    a.
    garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell’esercito nei settori della truppa o degli oggetti militari;
    b.
    adempimento del mandato in occasione di impieghi nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo, nell’ambito delle decisioni delle competenti autorità;
    c.
    istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere a e b.

    2 L’esercito può mettere a disposizione delle autorità civili, a loro richiesta, mezzi di sorveglianza aerotrasportati, unitamente al personale necessario:

    a.
    per compiti di polizia e per la sorveglianza delle frontiere in occasione di impieghi urgenti e di durata limitata:
    1.
    per la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza,
    2.
    per la difesa da minacce alle frontiere, segnatamente per la prevenzione e la lotta contro trasferimenti di merci e passaggi della frontiera non autorizzati, nonché contro la criminalità transfrontaliera;
    b.
    in caso di catastrofi naturali e per impieghi di ricerca e di salvataggio;
    c.
    per impieghi di durata limitata di sorveglianza del traffico e per la sorveglianza di manifestazioni e dimostrazioni potenzialmente violente.

    3 Gli impieghi ai sensi del capoverso 2 di particolare portata politica devono essere previamente approvati dal DDPS.

    4 Il DDPS informa annualmente le Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere in merito agli impieghi ai sensi del capoverso 2.

    Art. 182 Dati

    Con i mezzi di sorveglianza possono essere raccolti tutti i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 181.

    Art. 183 Raccolta dei dati

    1 I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati in modo trasparente, sempre che la trasparenza non pregiudichi l’adempimento dei compiti.

    2 L’impiego di mezzi di sorveglianza a favore di autorità civili può aver luogo unicamente nell’ambito delle basi legali applicabili alle autorità civili appoggiate.

    Art. 184 Comunicazione dei dati

    1 I dati raccolti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente alle persone direttamente incaricate di adempiere il mandato per il quale i mezzi di sorveglianza sono stati impiegati.

    2 I dati trattati possono essere comunicati unicamente agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari possono trasmettere i dati soltanto in conformità con il mandato.

    3 I dati che non sono necessari per adempiere il mandato non possono essere comunicati. Se possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale, tali dati possono essere comunicati all’Ufficio federale di polizia; quest’ultimo li inoltra alle competenti autorità di perseguimento penale.

    Art. 185 Distruzione dei dati

    I dati trattati devono essere distrutti:

    a.
    non appena non sono più necessari per adempiere il compito;
    b.
    dopo la consegna all’Archivio federale, se sussiste un obbligo di archiviazione fondato sul diritto federale.

    Capitolo 8: Disposizioni finali

    Art. 186 Disposizioni esecutive

    1 Per ogni sistema d’informazione il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie riguardo:

    a.
    ai dettagli relativi alle responsabilità per il trattamento dei dati;
    b.
    ai dati personali trattati che non sono degni di particolare protezione;
    c.
    ai dettagli concernenti la raccolta, la conservazione, la comunicazione, segnatamente nell’ambito della procedura di richiamo, l’archiviazione e la distruzione dei dati;
    d.
    alla collaborazione con i Cantoni;
    e.
    alle misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

    2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli:

    a.
    della Rete integrata di sistemi d’informazione;
    b.
    dell’impiego di mezzi di sorveglianza, stabilendo in particolare quali mezzi di sorveglianza sono autorizzati e in quali casi è ammessa la raccolta segreta di dati.
    Art. 188 Entrata in vigore

    1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

    2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

    Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010149

    149 DCF del 16 dic. 2009.

    Allegato

    (art. 187)

    Modifica del diritto vigente

    ...150

    150 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6617.

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