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531.82 Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria
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    531.82

    Ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria

    del 18 maggio 2022 (Stato 23  maggio 2022)

    Il Consiglio federale,

    visti gli articoli 5 capoverso 4 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

    ordina:

    Art. 1 Scopo

    La presente ordinanza si prefigge di garantire nel miglior modo possibile l’approvvigionamento di gas naturale in Svizzera mediante l’adozione di misure preparatorie qualora si verifichino situazioni di grave penuria.

    Art. 2 Obbligo di garanzia

    1 I seguenti gestori regionali della rete del gas sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire alla Svizzera, in situazioni di grave penuria, un approvvigionamento sufficiente di gas naturale da ottobre 2022 ad aprile 2023:

    a.
    Aziende Industriali di Lugano SA;
    b.
    Erdgas Ostschweiz AG;
    c.
    Erdgas Zentralschweiz AG;
    d.
    Gasverbund Mittelland AG;
    e.
    Gaznat SA.

    2 Devono garantire che dal 1° novembre 2022 sia stoccato in appositi impianti un volume di gas naturale pari ad almeno il 15 per cento del consumo medio annuo svizzero nella qualità usuale commerciale e che questo volume sia disponibile.

    3 Devono inoltre garantire di disporre dal 1° novembre 2022 di opzioni che li autorizzano ad acquistare quantitativi supplementari di gas naturale pari complessivamente al 20 per cento del consumo medio svizzero nel periodo da ottobre ad aprile.

    Art. 3 Misure

    Sono considerate misure adeguate ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 segnatamente:

    a.
    l’acquisto congiunto di gas naturale per garantire l’approvvigionamento nazionale;
    b.
    la conclusione di accordi di diritto privato con terzi per lo stoccaggio di gas naturale in Svizzera e all’estero destinato ai consumatori svizzeri;
    c.
    l’acquisto di ulteriori capacità nei gasdotti transfrontalieri per il trasporto di gas naturale in Svizzera.
    Art. 4 Computo nei corrispettivi per l’utilizzazione della rete

    I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono computare nei corrispettivi regionali per l’utilizzazione della rete le spese risultanti dall’obbligo di garantire l’approvvigionamento che non possono essere compensate in altro modo.

    Art. 5 Obbligo d’informazione

    I gestori regionali della rete del gas di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenuti a fornire gratuitamente al settore specializzato Energia dell’approvvigionamento economico del paese (settore specializzato Energia) e all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE), su richiesta di questi, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza, a mettere a disposizione atti e altri documenti, in particolare libri, corrispondenza, dati elettronici e fatture e a permettergli di accedere a locali e fondi di loro proprietà.

    Art. 6 Esecuzione

    1 L’esecuzione spetta al settore specializzato Energia e all’UFAE.

    2 Il settore specializzato Energia vigila sull’opportunità, sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate.

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