Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximierenAlle Elemente entfernenPinnwand als PDF drucken
Keine Resultate
Text vorbereiten...
732.33
Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari
(Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare; visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
1 La presente ordinanza disciplina la protezione d’emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso un considerevole rilascio di radioattività.
2 Gli impianti nucleari che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono elencati nell’allegato 1.
1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di incidente grave:
a.
la zona di protezione d’emergenza 1 comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione immediati quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione;
b.
la zona di protezione d’emergenza 2 è contigua alla zona 1 e comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione. Essa è suddivisa in settori di pericolo (allegato 2).
2 I Comuni e le parti di Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sono indicati nell’allegato 3.
3 La regione che è contigua alla zona di protezione d’emergenza 2 comprende il resto del territorio svizzero.
4 Come base per l’ulteriore pianificazione e preparazione di provvedimenti di protezione possono essere definiti comprensori di pianificazione (all. 4). All’interno dei comprensori di pianificazione sono predisposti, in caso di evento, provvedimenti di protezione specifici.
5 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) rileva i geodati necessari alla definizione delle zone di protezione d’emergenza. Il rilevamento, l’aggiornamento e l’utilizzo di tali dati sono retti dall’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione.
1 In casi motivati, in particolare nelle regioni intorno a reattori di ricerca e a depositi di scorie radioattive, è possibile effettuare una suddivisione delle zone di protezione d’emergenza diversa da quella indicata all’articolo 3 sulla base dei pericoli derivanti da un impianto nucleare. Queste zone di pericolo speciali sono definite nell’allegato 3.
2 Se un impianto nucleare è in fase di gestione post operativa o in fase di disattivazione, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica, su incarico dell’esercente e sulla scorta del pericolo derivante dall’impianto nucleare in questione, l’attribuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 alle zone di protezione d’emergenza inclusi i settori di pericolo ai sensi dell’allegato 3. Se è opportuna una nuova attribuzione, modifica l’allegato 3 di conseguenza. Dapprima sente l’IFSN, i Cantoni interessati e i gestori dell’impianto nucleare in questione.
1 Le fusioni di Comuni non hanno alcun effetto sull’estensione territoriale delle zone di protezione d’emergenza. Le corrispondenti parti del Comune restano nella zona di protezione d’emergenza a cui erano attribuite prima della fusione.
2 L’IFSN esamina annualmente l’allegato 3 e, dopo aver sentito i Cantoni interessati, inserisce le modifiche derivanti da fusioni di Comuni e cambiamenti di nome.
1 I compiti che gli esercenti d’impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell’ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d’emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione.
2 Gli esercenti d’impianti nucleari hanno in particolare i seguenti compiti:
a.
determinano i criteri per l’allerta e l’allarme in un regolamento d’emergenza. A tal fine si attengono alla direttiva dell’IFSN;
b.
garantiscono che l’IFSN, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e il Cantone di ubicazione siano informati tempestivamente quando i criteri per il lancio di un’allerta o di un allarme ai sensi della lettera a sono adempiuti;
c.
tengono pronta in ogni momento un’organizzazione per i casi d’emergenza dotata di personale e di materiale adeguato;
d.
garantiscono la formazione dei membri dell’organizzazione d’emergenza;
e.
tengono pronti la documentazione per gli interventi e i piani di allarme adeguati;
f.
tengono pronti mezzi adeguati per determinare il termine di sorgente. Per termine di sorgente s’intende la quantità e il tipo di radionuclidi rilasciati e l’andamento temporale del rilascio;
g.
svolgono regolarmente esercitazioni di emergenza, comprese le esercitazioni di emergenza generali, sotto la sorveglianza dell’IFSN;
h.
predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con:
1.
l’IFSN,
2.
la CENAL,
3.
i servizi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona di protezione d’emergenza 1.
3 Per l’adempimento dei propri compiti essi si accordano con i partner della protezione d’emergenza.
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, l’IFSN ha i seguenti compiti:
a.
gestisce un proprio servizio di picchetto e garantisce una propria organizzazione interna per i casi di emergenza;
b.
gestisce una rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi in prossimità delle centrali nucleari (MADUK);
c.
fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l’adempimento dei loro compiti;
d.
controlla i provvedimenti adottati dagli esercenti d’impianti nucleari ai sensi dell’articolo 6; in particolare verifica, mediante esercitazioni, la prontezza d’intervento dell’organizzazione degli impianti nucleari per i casi d’emergenza;
e.
disciplina in una direttiva i requisiti per la determinazione dei termini di sorgente;
f.
disciplina in una direttiva i requisiti per lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza;
g.
emana la direttiva di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a.
informa tempestivamente la CENAL su eventi occorsi negli impianti nucleari svizzeri;
b.
valuta l’efficacia dei provvedimenti adottati dagli esercenti d’impianti nucleari per adempiere i compiti di cui all’articolo 7 lettera b e ne verifica l’attuazione;
c.
fa previsioni sull’evoluzione dell’incidente nell’impianto, sulla possibile diffusione della radioattività nell’ambiente circostante e sulle relative conseguenze;
d.
fornisce consulenza all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e allo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) nella predisposizione di provvedimenti di protezione per la popolazione conformemente all’ordinanza del 2 marzo 20186 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP);
e.
classifica l’evento secondo la scala di valutazione internazionale (INES) dell’AIEA.
1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mette a disposizione dell’IFSN i dati meteorologici e le previsioni per i calcoli relativi alla dispersione e alla dosimetria.
2 Su mandato della CENAL, MeteoSvizzera effettua calcoli relativi alla dispersione.
3 In caso di evento MeteoSvizzera può chiedere, per la fornitura delle sue prestazioni, il sostegno da parte di elementi d’impiego dell’esercito conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 19957.
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, oltre a quelli definiti nell’OSMFP8 e nell’OPPop9, l’UFPP ha in particolare i seguenti compiti:10
disciplina le disposizioni per l’intervento, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza;
b.
fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni nella pianificazione e nella preparazione dei provvedimenti per l’adempimento dei loro compiti;
c.
elabora, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza, le disposizioni per l’evacuazione della popolazione;
d.
coordina l’informazione della popolazione;
e.
coordina la pianificazione e la preparazione di provvedimenti di protezione d’emergenza in collaborazione con i Cantoni;
f.
d’intesa con i partner della protezione d’emergenza, effettua ogni due anni un’esercitazione di emergenza generale;
g.
elabora disposizioni che servono da base per la pianificazione degli interventi dei Cantoni.
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, il gruppo Difesa ha in particolare i seguenti compiti:
a.
definisce tramite istruzioni le basi affinché l’esercito possa essere impiegato a titolo sussidiario per il trasporto di materiale e coinvolge a tal fine i partner della protezione d’emergenza;
b.
definisce mediante istruzioni la partecipazione di formazioni o membri dell’esercito alle esercitazioni relative al trasporto aereo e stradale di materiale.
2 In caso di evento, mette a disposizione, nell’ambito della chiamata del servizio d’appoggio emessa dai servizi competenti, la necessaria capacità per il trasporto stradale e aereo di materiale.
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 attuano nel loro settore le disposizioni emanate dall’UFPP. In particolare hanno i seguenti compiti:
a.
in collaborazione con l’UFPP, informano la popolazione delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sul comportamento da tenere in caso di evento;
b.
basandosi sulle disposizioni dell’UFPP, pianificano l’evacuazione della popolazione in pericolo in modo tale che possa essere attuata:
1.
nella zona di protezione d’emergenza 1, entro 6 ore da quando è stato dato l’ordine,
2.
nella zona di protezione d’emergenza 2, entro 12 ore da quando è stato dato l’ordine,
3.
negli hot spot a seconda della situazione e delle necessità.
c.
provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;
d.
preparano provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari nonché dell’approvvigionamento in acqua potabile;
e.
pianificano l’esercizio di centri di consulenza per questioni relative alla radioattività (Centri di consulenza Radioattività);
f.
pianificano l’esercizio di centri di misurazione della radioattività;
g.
sulla base delle disposizioni emanate dall’UFPP (art. 11 cpv. 1 lett. g) allestiscono la loro documentazione per gli interventi, in particolare per la gestione del traffico in caso di evento;
h.
in collaborazione con l’UFPP e l’IFSN provvedono periodicamente alla formazione e all’addestramento dei loro organi direttivi;
i.
coordinano e sorvegliano i provvedimenti di protezione d’emergenza delle regioni e dei Comuni.
2 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza conformemente alle disposizioni emanate dall’UFPP, i Cantoni che si trovano sul resto del territorio svizzero hanno in particolare i seguenti compiti:
a.
elaborano un piano per l’evacuazione della popolazione in pericolo negli hot spot;
b.
provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;
c.
preparano i provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari, nonché dell’approvvigionamento in acqua potabile;
d.
pianificano l’esercizio di centri di consulenza per questioni relative alla radioattività (Centri di consulenza Radioattività);
e.
pianificano l’esercizio di centri di misurazione della radioattività.
3 Per l’accoglienza a breve termine delle persone evacuate il valore di riferimento è pari al 5 per cento della popolazione residente in modo permanente in un Cantone, per l’accoglienza a lungo termine all’1 per cento.
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul resto del territorio svizzero attuano nel loro settore i provvedimenti previsti dalla documentazione standard.
2 In caso di evento le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul resto del territorio svizzero attuano nei loro settori i provvedimenti previsti dalla documentazione standard.
1 Per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza i Cantoni possono riscuotere emolumenti dagli esercenti d’impianti nucleari ed esigere il rimborso delle spese.
2 I servizi federali riscuotono emolumenti sulla base dei loro regolamenti in materia.
La zona di protezione d’emergenza 2 è suddivisa in 6 settori di pericolo parzialmente sovrapposti, ciascuno di 120° di ampiezza. In questo modo, se le condizioni del vento lo consentono, può essere lanciato un allarme adeguato alla situazione.
L’assegnazione dei Comuni alle zone può essere consultata sulla home page dell’IFSN: www.ensi.ch/it/ > Protezione d’emergenza > Protezione d’emergenza e piani delle zone
12 Fusione dei Comuni di Bözen, Effingen, Elfingen e Hornussen.
13 Fusione dei Comuni di Bözen, Effingen, Elfingen e Hornussen.
14 L’ex comune Schinznach-Bad è assegnato solo ai settori 3 e 4
15 Fusione dei Comuni di Clavaleyres, Galmiz, Gempenach e Murten
1 La zona di pericolo speciale PSI/ZWILAG comprende i Comuni di Döttingen a sud della Surb, di Böttstein esclusi Kleindöttingen e Burlen, l’area di Siggenthal-Station di Untersiggenthal, di Villigen e di Würelingen.
2 Le regioni sono rilevate, aggiornate e gestite dall’IFSN conformemente all’ordinanza del 21 maggio 200821 sulla geoinformazione.
Nota:
La zona speciale PSI/ZWILAG può essere consultata sulla home page dell’IFSN: www.ensi.ch/it/ > Protezione d’emergenza > Protezione d’emergenza e piani delle zone
Il comprensorio di pianificazione per la distribuzione di compresse allo iodio comprende l’intera Svizzera. La distribuzione, il magazzinaggio, la consegna e il controllo sono retti dagli articoli 3–9 dell’ordinanza del 22 gennaio 201423 sulle compresse allo iodio.
2.
L’ordine di assumere compresse allo iodio è retto dalla Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 202024 sulla protezione della popolazione.
26 Le mod. possono essere consultate alla RU 2018 4953.
WICHTIGER HINWEIS
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.