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734.722
Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica
(OREI)
del 7 settembre 2022 (Stato 1° ottobre 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9, 29 capoverso 1 lettera g e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 20071 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl); visto l’articolo 5 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento del Paese,
1 La presente ordinanza mira a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie quali limitazioni o interruzioni critiche nell’approvvigionamento.
2 A tal fine regolamenta la costituzione annuale di una riserva di energia idroelettrica mediante bando pubblico e il prelievo da questa riserva.
1 La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) determina annualmente i valori di riferimento e ulteriori aspetti della riserva e provvede alla loro pubblicazione.
2 Dimensiona la riserva in modo tale che la stessa possa contribuire a garantire l’approvvigionamento per alcune settimane in inverno o all’inizio della primavera nel caso straordinario in cui l’importazione di elettricità sia possibile solo in misura molto limitata e nel contempo la produzione interna sia bassa e il carico elevato.
3 Tra i valori di riferimento e gli ulteriori aspetti figurano in particolare:
a.
i seguenti requisiti per il bando pubblico:
1.
la quantità di energia,
2.
la durata e il periodo del mantenimento della riserva,
3.
ulteriori requisiti di base come le modalità del bando pubblico,
4.
eventuali limiti massimi per il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva;
b.
la distribuzione dell’energia, ad esempio tra più impianti di stoccaggio;
c.
i requisiti per la potenza installata;
d.
i requisiti per il prelievo e l’indennizzo dell’energia prelevata;
e.
il trattamento delle centrali partner e un eventuale raggruppamento delle offerte (pooling);
f.
le condizioni per una pena convenzionale e i criteri per stabilire il suo ammontare;
g.
i requisiti per evitare un comportamento di manipolazione del mercato;
h.
i requisiti relativi al sovrapprezzo per l’energia prelevata dalla riserva.
4 La ElCom può coinvolgere la società nazionale di rete (società di rete) nella determinazione dei valori di riferimento e degli ulteriori aspetti.
1 La società di rete svolge il bando pubblico per la costituzione della riserva di energia idroelettrica. Stabilisce previamente le modalità del bando pubblico e se necessario precisa i criteri di idoneità e di aggiudicazione nonché le modalità del prelievo.
2 Possono partecipare alla costituzione della riserva i gestori di centrali idroelettriche ad accumulazione che immettono elettricità nella zona di regolazione svizzera.
3 La società di rete svolge i bandi pubblici prima dell’inizio dell’anno idrologico. Procede alle aggiudicazioni in modo che la riserva possa essere costituita a costi contenuti e in base al fabbisogno.
4 La ElCom può disporre l’organizzazione di ulteriori bandi pubblici per:
a.
costituire la riserva con la quantità di energia necessaria nel caso in cui con il primo bando pubblico non si sia riusciti a raggiungerla in misura sufficiente;
b.
aumentare la riserva per accrescere l’energia conservata;
1 Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva con la quantità di energia necessaria mediante un compenso adeguato, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può, segnatamente su richiesta della ElCom, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, obbligare i gestori delle centrali idonee a partecipare alla riserva con una determinata quantità di energia.
2 Su raccomandazione della ElCom, il DATEC stabilisce il compenso corrisposto al gestore in questione per il mantenimento della riserva.
1 La società di rete stipula un accordo sul mantenimento della riserva con ogni gestore che ottiene l’aggiudicazione. Gli accordi sono uniformi.
2 Sulla base del bando pubblico, nell’accordo sono definiti in particolare:
a.
la quantità di energia con la quale un gestore contribuisce alla riserva;
b.
la durata e il periodo del mantenimento della riserva;
c.
il compenso corrisposto al gestore per il mantenimento della riserva;
d.
le condizioni per il prelievo;
e.
i dettagli dei seguenti obblighi di un gestore nei confronti della società di rete:
1.
le informazioni che deve fornire e i documenti che deve mettere a disposizione (art. 9 cpv. 1),
2.
la notifica della potenza disponibile (art. 6 cpv. 2);
f.
la rinuncia ai lavori di revisione durante la durata del mantenimento della riserva;
g.
una pena convenzionale in base alle direttive stabilite dalla ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. f).
3 Se la società di rete non riesce a trovare un accordo con il gestore che il DATEC obbliga a partecipare alla riserva, la ElCom stabilisce i contenuti di tale accordo.
4 La società di rete stabilisce il prelievo anche in relazione ai gruppi di bilancio. Può sottoporre previamente un corrispondente accordo modello alla ElCom; quest’ultima può esigere modifiche qualora l’accordo modello non sia adeguato.
1 È possibile prelevare dalla riserva quando nella borsa dell’energia elettrica svizzera la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l’offerta (mancata compensazione del mercato).
2 Nel caso di una mancata compensazione del mercato, alla società di rete sono notificati:
a.
dai gestori che partecipano alla riserva, la potenza che hanno a disposizione nella loro quota della riserva;
b.
dai gruppi di bilancio che necessitano di un prelievo dalla riserva, il loro fabbisogno di elettricità per il giorno successivo.
3 La società di rete effettua il prelievo in modo non discriminatorio, in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata.
4 In caso di altro rischio immediato, in particolare per l’esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi dalla riserva anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio. In casi eccezionali un prelievo è possibile anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso.
1 In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l’energia prelevata.
2 I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo all’energia di compensazione. Il sovrapprezzo ha il fine di evitare che i gruppi di bilancio prelevino l’energia dalla riserva anziché acquistarla sul mercato.
3 I gruppi di bilancio e i loro operatori, e nel caso di transazioni a valle anche altri operatori e ulteriori attori sul mercato, non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all’estero.
1 I compensi per il mantenimento della riserva ed eventuali indennizzi per il prelievo sono finanziati analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema di cui all’articolo 15 capoverso 2 lettera a LAEl come parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto e nella fatturazione sono esposti con una voce separata.
2 La società di rete impiega le entrate derivanti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete, i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all’articolo 7 capoverso 2 e le pene convenzionali di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera g per finanziare:
a.
le diverse spese in relazione alla riserva di energia idroelettrica;
b.
il proprio onere di esecuzione, incluse le attività preparatorie.
3 L’onere di esecuzione si calcola sulla base dei costi effettivi, anche in caso di costi di capitale come, in particolare, la remunerazione di differenze di copertura.
1 Per l’adempimento dei propri compiti, la ElCom e la società di rete ricevono gratuitamente dai gestori che partecipano alla riserva le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l’accesso agli impianti.
2 In caso di prelievo, la ElCom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la pubblicazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Lo può esigere anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.
1 La ElCom sorveglia costantemente la situazione di approvvigionamento.
2 Sorveglia la costituzione della riserva, il suo mantenimento e la restante attuazione nonché l’esecuzione da parte della società di rete. Se necessario adotta disposizioni.
3 Se è possibile prevedere che la riserva non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.
1 È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
a.
rivende energia proveniente da un prelievo dalla riserva realizzando profitti o vende tale energia all’estero, direttamente o nel quadro di transazioni a valle (art. 7 cpv. 3);
b.
in relazione alla riserva, consegna documenti con false indicazioni, fornisce informazioni false o nega le informazioni alla ElCom o alla società di rete (art. 9 cpv. 1).
2 Il perseguimento penale è retto dall’articolo 29 capoverso 3 LAEl.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022 e, fatto salvo il capoverso 2, ha effetto sino al 30 giugno 2025.
2 L’articolo 4 ha effetto sino al 15 maggio 2023.
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