Art. 1 Campo d’applicazione
1 Sempre che non si applichi la Convenzione di Montreal, la presente ordinanza si applica ad ogni trasporto interno o internazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aeromobile:
- a.
- a titolo oneroso;
- b.
- a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo titolare di un’autorizzazione di esercizio.
- 2 Il capoverso 1 si applica anche ai trasporti effettuati dalla Confederazione o da altre persone giuridiche di diritto pubblico. I trasporti interni effettuati dalla Confederazione non rientrano invece sotto la presente ordinanza.
- 3 Essa non si applica:
- a.5
- ai trasporti disciplinati dalla legislazione sul servizio postale, da accordi internazionali sul servizio postale o da accordi speciali conclusi fra La Posta svizzera e le imprese di trasporto aereo, ad eccezione dei trasporti di merci pericolose di cui all’articolo 16, compresa la formazione in tale ambito (artt. 16b e 16c);
- b.
- agli alianti da pendio e ai paracaduti.
4 Ai fini della presente ordinanza il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti. Il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622).