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814.011 OEIA
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    814.011

    Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente

    (OEIA)

    del 19 ottobre 1988 (Stato 1° ottobre 2016)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19912 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) e della Convenzione del 25 giugno 19983 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),4

    ordina:

    1 RS 814.01

    2 RS 0.814.06

    3 RS 0.814.07

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2903).

    Capitolo 1: Disposizioni generali

    Sezione 1: Oggetto e contenuto dell’esame

    Art. 15 Costruzione di nuovi impianti

    Gli impianti che figurano nell’allegato della presente ordinanza sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 10a LPAmb (esame).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 2 Modificazione di impianti esistenti

    1 La modificazione di un impianto esistente che figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:

    a.
    la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’eser­cizio sostanziali; e
    b.
    occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).

    2 La modificazione di un impianto esistente che non figura nell’allegato è sottoposta all’esame se:

    a.
    l’impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell’allegato; e
    b.
    occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto (art. 5).
    Art. 3 Contenuto e scopo dell’esame

    1 Nell’esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia, la pesca e l’ingegneria genetica.6

    2 Le conclusioni dell’esame costituiscono una base per la decisione d’autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 21).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 4 Altri impianti

    Nel caso di impianti che non sottostanno all’obbligo dell’esame sono applicate le pre­scrizioni in materia di protezione dell’ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell’articolo 7.

    Sezione 2: Principi procedurali

    Art. 5 Autorità decisionale e procedura decisiva

    1 L’esame è condotto dall’autorità che, nel quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).

    2 La procedura decisiva per l’esame è determinata nell’allegato. Se durante l’approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una deci­sione riguardo agli effetti considerevoli sull’ambiente di un impianto sottoposto all’EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.7

    3 Se non è determinata nell’allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particola­reggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), que­sta procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.

    7 Per. introdotto dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

    Art. 6 Esame plurifase

    Se l’allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi proce­durali, in ogni singola fase l’esame si protrae fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.

    Sezione 3:8 OEIA in un contesto transfrontaliero

    8 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 6a

    1 Se è accertato o prevedibile che la Svizzera sia interessata da effetti transfrontalieri notevoli di un progetto estero, per l’esercizio dei diritti e degli obblighi della Sviz­zera secondo la Convenzione di Espoo sono competenti:

    a.
    l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM):
    1.
    per il ricevimento della notifica dalla Parte di origine, e
    2.
    per l’inoltro dei pareri alla Parte di origine per i progetti per i quali in Svizzera dovrebbe decidere un’autorità cantonale;
    b.
    l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1, che in Svizzera dovrebbe decidere sul progetto, per l’esercizio degli altri diritti e obblighi; se l’autorità competente secondo l’articolo 5 capoverso 1 è un’autorità canto­nale, i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze.

    2 L’autorità, che secondo l’articolo 5 capoverso 1 decide su un progetto per il quale è accertato o prevedibile che abbia effetti transfrontalieri notevoli, esercita anche i diritti e gli obblighi della Svizzera quale Parte di origine secondo la Convenzione di Espoo; i Cantoni possono attribuire diversamente le competenze per i progetti cantonali. L’autorità informa l’UFAM della notifica alla parte interessata.

    Capitolo 2: Rapporto concernente l’impatto dell’impianto sull’ambiente

    Art. 810 Indagine preliminare e capitolato d’oneri

    1 Il richiedente elabora:

    a.
    un’indagine preliminare che mostra quali effetti dell’impianto potrebbero presumibilmente gravare l’ambiente;
    b.
    un capitolato d’oneri che designa gli effetti dell’impianto sull’ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.

    2 Il richiedente presenta all’autorità competente l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. L’autorità competente trasmette i documenti al servizio della protezione dell’ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 8a11 Indagine preliminare considerata come rapporto

    1 Se, nel corso dell’indagine preliminare, gli effetti del progetto sull’ambiente e le misure di protezione ambientale sono accertati ed esposti in modo completo, l’indagine preliminare vale come rapporto.

    2 Per il contenuto del rapporto si applicano gli articoli 9 e 10. I termini di trattazione sono disciplinati dall’articolo 12b.

    11 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 9 Contenuto del rapporto

    1 Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 10b capoverso 2 LPAmb.12

    2 In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all’autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell’articolo 3.

    3 Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche global­mente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull’ambiente imputabili all’im­pianto progettato.

    4 Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.13

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 10 Direttive dei servizi della protezione dell’ambiente

    1 Per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive dell’UFAM se:14

    a.
    l’esame è condotto da un’autorità federale;
    b.15
    il rapporto concerne un impianto per il quale, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM; oppure
    c.
    il servizio cantonale della protezione dell’ambiente non ha emanato proprie di­rettive.

    2 Negli altri casi, per l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto sono determinanti, quale aiuto all’esecuzione, le direttive del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.16

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Capitolo 3: Compiti del servizio della protezione dell’ambiente17

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 1218 Competenza

    1 Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.

    2 L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.

    3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 12a19 Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri

    1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.

    2 Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.

    3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.

    19 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 12b20 Termini di trattazione per il rapporto

    1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto.

    2 L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell’allegato.21

    3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.

    20 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    21 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).

    Art. 13 Oggetto della valutazione

    1 Il servizio della protezione dell’ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l’esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.

    2 Se rileva lacune o errori, propone all’autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.

    3 Il servizio della protezione dell’ambiente valuta se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell’ambiente (art. 3). Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo effettua una valutazione sommaria.22

    4 Il servizio della protezione dell’ambiente comunica all’autorità competente le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.23

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    23 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Capitolo 4: Compiti dell’autorità decisionale

    Sezione 1: Preparazione dell’esame

    Art. 14 Coordinazione

    1 L’autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in parti­colare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell’ambiente.

    2 Provvede affinché il servizio della protezione dell’ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l’impatto del progetto sull’ambiente. Se il progetto viene esaminato da un’autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella proce­dura decisiva.25

    3 I Cantoni possono affidare ad un’altra autorità i compiti dell’autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.

    4 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, l’autorità competente provvede affinché l’UFAM disponga dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, nonché della valutazione del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.26

    25 Per. introdotto dal n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

    26 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Art. 15 Accessibilità del rapporto

    1 L’autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

    2 Se la domanda per l’impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si men­ziona che anche il rapporto può essere consultato.

    3 Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L’autorità federale indica nel Foglio federale o in un’altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.

    4 Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini deroga­tori previsti dalla procedura decisiva.

    Art. 16 Disposizioni dell’autorità decisionale

    1 L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame.

    2 In particolare decide:

    a.
    sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
    b.
    sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
    c.
    sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.

    3 La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.

    Sezione 2: Esecuzione dell’esame e decisione sull’impianto

    Art. 17 Basi per l’esame

    L’autorità decisionale svolge l’esame fondandosi sui seguenti atti:

    a.27
    il rapporto;
    b.28
    i pareri delle autorità competenti a rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’arti­colo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell’articolo 22;
    c.
    la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell’am­biente;
    d.
    le proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
    e.
    il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti;
    f.
    eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all’esame.

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

    Art. 18 Oggetto dell’esame

    1 L’autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concer­nenti la protezione dell’ambiente (art. 3).

    2 Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l’autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.

    Art. 20 Accessibilità della decisione

    1 L’autorità competente rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell’ambiente, i risultati di un’eventuale consultazione dell’UFAM, nonché la decisione, nella misura in cui quest’ultima concerna i risultati dell’esame. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi degli articoli 55 e 55f LPAmb.31

    2 I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621).

    Capitolo 5: Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi

    Art. 21 Coordinazione con altre autorizzazioni

    1 Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizza­zioni, l’autorità decisionale fa pervenire all’autorità che rilascia l’autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest’ultimo al servizio della protezione dell’ambiente:

    a.32
    autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 199133;
    b.
    autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge fe­derale del 1° luglio 196634 sulla protezione della natura e del paesaggio;
    c.35
    autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d’acqua secondo la legge fede­rale del 21 giugno 199136 sulla pesca;
    d.37
    autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 199138 sulla protezione delle acque;
    e.
    autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 198339 sulla protezione dell’ambiente.

    2 Se il progetto dev’essere sottoposto all’esame dell’impatto sull’ambiente e la sua realizzazione implica un’autorizzazione di cui al capoverso 1, l’autorizzazione è rila­sciata solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).

    3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all’au­torità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valu­tazione.

    32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

    33 RS 921.0

    34 RS 451

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

    36 RS 923.0

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

    38 RS 814.20

    39 RS 814.01

    Art. 2240 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi

    1 Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione versato nel singolo caso, l’autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio. Quest’ultima consulta l’UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’UFAM dà il suo parere entro tre mesi.

    2 In caso di progetti che devono essere sottoposti all’esame dell’impatto sull’am­biente, l’autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).

    3 Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente, l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

    4 In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.

    40 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 7 nov. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

    Capitolo 6: Disposizioni finali

    Art. 2442 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016

    Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

    42 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. all’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3215).

    Allegato43

    43 Aggiornato dall’art. 47 n. 3 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RU 1991 169), dall’art. 74 dell’O del 23 nov. 1994 sull’infrastruttura aeronautica (RU 1994 3050), dal n. I dell’O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261), dall’art. 32 dell’O del 25 set. 1995 conc. la procedura d’autorizzazione per costruzioni e impianti militari (RU 1995 4784), dal n. II 28 dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704), dal n. 1 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato (RU 1999 2783), dal n. II 7 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703), dal n. 2 dell’all. 7 all’O del 10 dic. 2004 sull’energia nucleare (RU 2005 601), dall’art. 71 n. 2 dell’O sugli impianti a fune del 21 dic. 2006 (RU 2007 39), dal n. II dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4621), dal n. III 1 dell’O del 13 mag. 2009 (RU 2009 2525), dal n. 6 all’all. 5 all’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato (RU 2012 2777), dal n. III 1 dell’O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337), dal n. II dell’O del 12 ago. 2015 (RU 2015 2903), dal n. 5 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU 2015 5699), dall’art. 43 cpv. 1 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RU 2016 179) e dal n. II 2 dell’all. all’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3215).

    (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 e 14)

    Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva

    1 Trasporti

    11 Circolazione stradale

    N.

    Tipo d’impiantoa)

    Procedura

    11.1

    Strada nazionale

    Esame plurifase:

    1a fase: il Consiglio federale propone all’Assem­blea federale l’approvazione del trac­ciato generale e la specie di strada na­zionale (art. 11 LF dell’8 mar. 196044 sulle strade nazionali)

    2a fase: il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)

    3a fase: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell’8 mar. 1960 sulle strade nazionali)

    11.2

    *) Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 198545 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali)

    Determinata dal diritto cantonale

    11.3

    Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP)

    Determinata dal diritto cantonale

    11.4

    Posteggio (in edificio o all’aperto) per più di 500 veicoli a motore

    Determinata dal diritto cantonale

    a)
    Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

    12 Ferrovie

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    12.1

    Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 195746 sulle ferrovie)

    Esame plurifase

    1a fase:

    il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)

    2a fase:

    l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)

    12.2

    Altri impianti che servono esclusiva­mente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie)

    con un preventivo (esclusi gli im­pianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi
    oppure
    che corrispondono a un tipo d’im­pianto descritto nel presente allegato

    L’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)

    13 Navigazione

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    13.1

    Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione

    L’Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 197547 sulla navigazione interna)

    13.2

    Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale

    Determinata dal diritto cantonale

    13.3

    Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d’ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d’ormeggio in corsi d’acqua

    Determinata dal diritto cantonale

    13.4

    Nuova via navigabile

    Esame plurifase:

    1a fase: progettazione generale da parte del Consiglio federale

    2a fase: progetto di dettaglio

    14 Navigazione aerea

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    14.1

    Aeroporto

    Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 194848 sulla navigazione aerea, LNA) e approvazione del regola­mento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))

    14.2

    Campo d’aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimentib) all’anno

    Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regola­mento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))

    14.3

    Eliporto con più di 1000 movimentib) all’anno

    Procedura d’approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 LNA) e approvazione del regola­mento d’esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAa))

    a)
    Se la procedura d’approvazione dei piani e la procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l’EIA.
    b)
    Sono considerati movimenti di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

    2 Energia

    21 Produzione d’energia

    N.

    Tipo d’impiantoa)

    Procedura

    21.1

    Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la pro­duzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi

    Esame plurifase

    1a fase: procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 200349 sull’energia nucleare)

    2a fase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)

    21.2

    *) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi

    a.
    superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili
    b.
    superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili
    c.
    superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)

    Determinata dal diritto cantonale

    21.2a

    Impianto di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all’anno

    Determinata dal diritto cantonale

    21.3

    Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW

    su corsi d’acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d’acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d’acqua

    Procedura per il rilascio della concessione e per l’approvazione dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché art. 62 LF del 22 dic. 191650 sull’utilizzazione delle forze idriche, LUFI)

    *) sugli altri corsi d’acqua

    Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI).

    Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi:

    2a fase:

    determinata dal diritto cantonale

    21.4

    Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth

    Determinata dal diritto cantonale

    21.5

    21.6

    *) Raffineria di petrolio e di gas

    Determinata dal diritto cantonale

    21.7

    Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carbone

    Determinata dal diritto cantonale

    21.8

    Impianto per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW

    Determinata dal diritto cantonale

    21.9

    Impianto fotovoltaico con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicato a un edificio

    Determinata dal diritto cantonale

    a)
    Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

    22 Trasporto e deposito d’energia

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    22.1

    Condotta ai sensi dell’articolo 1 della legge del 4 ott. 196351 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei piani

    L’autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)

    22.2

    Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensio­nati per tensioni pari a 220 kV e più

    L’autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 190252 sugli impianti elettrici)

    22.3

    Serbatoi per il deposito di gas, com­bustibili o carburanti, con una capa­cità superiore a 50 000 m3 di gas o 5000 m3 di liquido in condizioni normali

    Determinata dal diritto cantonale

    3 Costruzioni idrauliche

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    30.1

    Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km2 e relative prescrizioni d’esercizio

    Determinata dal diritto cantonale

    30.2

    Opere d’ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi

    Determinata dal diritto cantonale

    30.3

    Riporto di più di 10 000 m3 di mate­riali in un lago

    Determinata dal diritto cantonale

    30.4

    Estrazione di più di 50 000 m3 all’anno di ghiaia, sabbia e altri mate­riali da corsi d’acqua (esclusa l’estra­zione an­nuale effettuata per motivi di sicurezza (piene)

    Determinata dal diritto cantonale

    4 Smaltimento dei rifiuti

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    40.1

    40.2

    Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi

    Impianti nucleari per l’immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l’immagazzinamento intermedio di scorie radioattive

    Esame plurifase

    1a fase: procedura per il rilascio dell’autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)

    2a fase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg. LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare)

    40.3

    40.4 Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m3

    Determinate dal diritto cantonale

    40.5 Discariche di tipo C, D ed E

    Determinate dal diritto cantonale

    40.6

    ...

    40.7

    Impianto per i rifiuti:

    a.
    impianto per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all’anno
    b.
    impianto per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all’anno
    c.
    impianto per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all’anno

    Determinata dal diritto cantonale

    40.8

    Deposito temporaneo per più di 5000 t di rifiuti speciali

    Determinata dal diritto cantonale

    40.9

    Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti

    Determinata dal diritto cantonale

    5 Costruzioni e impianti militari

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    50.1

    Piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione dell’esercito

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 199553)

    50.2

    Centro logistico

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

    50.3

    Aerodromi militari

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

    50.4

    Impianti e opere dell’esercito assimila­bili a impianti descritti nel presente allegato

    Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della legge militare del 3 feb. 1995)

    6 Sport, turismo e tempo libero

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    60.1

    Impianto a fune soggetto a concessione federale

    Approvazione dei piani (art. 3 cpv. 1 della legge del 23 giu. 200654 sugli impianti a fune)

    60.2

    Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche

    Determinata dal diritto cantonale

    60.3

    Modificazioni del terreno superiori a 5000 m2 per impianti sciistici

    Determinata dal diritto cantonale

    60.4

    Impianto d’innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m2

    Determinata dal diritto cantonale

    60.5

    Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori

    Determinata dal diritto cantonale

    60.6

    Parco di divertimenti con una superfi­cie superiore a 75 000 m2 o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    60.7

    Campi da golf con 9 o più buche

    Determinata dal diritto cantonale

    60.8

    Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportive

    Determinata dal diritto cantonale

    7 Industria

    N.

    Tipo d’impiantoa)

    Procedura

    70.1

    *) Impianto per la produzione di alluminio

    Determinata dal diritto cantonale

    70.2

    Acciaieria

    Determinata dal diritto cantonale

    70.3

    Impianto per la lavorazione di me­talli non ferrosi

    Determinata dal diritto cantonale

    70.4

    Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia

    Determinata dal diritto cantonale

    70.5

    Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici

    Determinata dal diritto cantonale

    70.5a

    Impianto con una capacità di produzione superiore a 100 t all’anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici

    Determinata dal diritto cantonale

    70.6

    Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d’impianto n. 70.5 e 70.5a

    Determinata dal diritto cantonale

    70.6a

    ...

    70.7

    Deposito di prodotti chimici con una ca­pacità di deposito superiore a 1000 t

    Determinata dal diritto cantonale

    70.8

    Fabbrica di esplosivi e di munizioni

    Determinata dal diritto cantonale

    70.9

    ...

    70.10

    Cementificio

    Determinata dal diritto cantonale

    70.10a

    Fabbrica di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all’anno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.11

    Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.12

    Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all’anno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.13

    Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.14

    Fabbrica di pannelli di masonite

    Determinata dal diritto cantonale

    70.15

    Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m3

    Determinata dal diritto cantonale

    70.16

    Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.17

    Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.18

    Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3

    Determinata dal diritto cantonale

    70.19

    Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.20

    Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.21

    Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno

    Determinata dal diritto cantonale

    70.22

    Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)

    Determinata dal diritto cantonale

    70.23

    Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)

    Determinata dal diritto cantonale

    a)
    Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

    8 Altri impianti

    N.

    Tipo d’impianto

    Procedura

    80.1

    Migliorie fondiarie integrali:

    a.
    migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha
    b.
    migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha
    c.
    progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha

    Determinata dal diritto cantonale

    80.2

    Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha

    Determinata dal diritto cantonale

    80.3

    Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3

    Determinata dal diritto cantonale

    80.4

    Impianto per l’allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell’eserci­zio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199855 sulla terminologia agricola

    Determinata dal diritto cantonale

    80.5

    Centro commerciale e mercato specializzato con superficie di vendita superiore a 7500 m2

    Determinata dal diritto cantonale

    80.6

    Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2 o volume di deposito superiore a 120 000 m3

    Determinata dal diritto cantonale

    80.7

    Impianti di radiocomunicazioni fissi56 (soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW

    Determinata dal diritto cantonale

    80.8

    ...

    80.9

    Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m3

    Determinata dal diritto cantonale

    55 RS 910.91

    56 Per le definizioni vedi l’art. 2 dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2).

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