Art. 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale
1 L’autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20103 sui prodotti fitosanitari (autorizzazione speciale Orticoltura):
- a.
- nell’orticoltura;
- b.
- per la manutenzione di terreni militari e impianti sportivi, dell’area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché di edifici commerciali, industriali o pubblici.
2 L’autorizzazione speciale consente inoltre di istruire altre persone per attività di cui al capoverso 1.
3 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono utilizzare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state preliminarmente istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.
4 Una persona è considerata istruita ai sensi del capoverso 3 se ha ottenuto almeno le seguenti informazioni sui prodotti fitosanitari che deve impiegare:
- a.
- nomi e impieghi previsti dei prodotti fitosanitari;
- b.
- modi e condizioni d’uso;
- c.
- pericoli legati ai prodotti fitosanitari utilizzati, misure precauzionali e restrizioni applicabili;
- d.
- persona da contattare in caso di domande o di emergenza.
5 Il titolare dell’autorizzazione speciale che ha istruito una persona è responsabile delle azioni di quest’ultima. La violazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e della salute da parte della persona istruita sarà considerata come una violazione da parte del titolare dell’autorizzazione speciale che ha impartito l’istruzione con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 11 ORRPChim.