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817.026.2 Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone
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    817.026.2

    Ordinanza dell’USAV sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

    del 28 gennaio 2016 (Stato 14  novembre 2019)

    L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

    visto lʼarticolo 86 capoverso 2 dellʼordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2

    ordina:

    1 RS 817.02

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    Art. 1 Campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone.

    2 Sono fatti salvi le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011.

    3 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

    Art. 24 Valori massimi

    Le derrate alimentari di cui allʼarticolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nellʼallegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/65.6

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

    5 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per lʼimportazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dellʼincidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione, del 24 ottobre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per lʼimportazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dellʼincidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 140.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    Art. 3 Dichiarazione

    1 Le derrate alimentari di cui allʼarticolo 1 elencate nellʼallegato o contenenti per oltre il 50 per cento tali prodotti possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da una dichiarazione secondo lʼallegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/67.8

    2 La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.

    3 Deve essere firmata da un rappresentante autorizzato:

    a.
    dell’autorità giapponese competente; o
    b.
    da un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente, sotto la responsabilità e la supervisione di quest’ultima.

    4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti­colo 4, l’autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’arti­colo 2.

    7 Cfr. nota a piè di pagina relativa allʼart. 2.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

    Art. 4 Rapporto d’analisi

    Per le derrate alimentari di cui all’allegato della presente ordinanza, alla dichiara­zione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.

    Art. 5 Codificazione della partita

    1 Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo 3 capoverso 1 deve essere apposto un codice di identificazione.

    2 Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risul­tati del campionamento e dell’analisi.

    Art. 7 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione e della liberazione di una partita

    1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

    a.
    un esame sistematico dei documenti per ogni partita di cui all’articolo 3 capoverso 1;
    b.
    un esame della merce a campione e un controllo d’identità, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137.

    2 È responsabile per la liberazione della partita:

    a.
    l’ufficio doganale se è stato effettuato solo un esame sistematico dei documenti e l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presen­tato all’ufficio doganale tutti i documenti che sono richiesti da questa ordinanza;
    b.
    l’organo esecutivo cantonale quando oltre all’esame sistematico dei documenti sono stati effettuati un esame della merce a campione e un controllo d’identità secondo il capoverso 1 lettera b; una partita è liberata soltanto se dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2.
    Art. 89 Emolumenti

    Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 108–112 dellʼordi­nanza del 16 dicembre 201610 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    10 RS 817.042

    Art. 9 Disposizione transitoria

    Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

    a.
    hanno lasciato il Giappone prima del 1° febbraio 2016; oppure
    b.
    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
    Art. 9a11 Disposizione della modifica del 29 novembre 2017

    Le derrate alimentari di cui allʼarticolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

    a.
    hanno lasciato il Giappone prima del 1° dicembre 2017; oppure
    b.
    sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dellʼentrata in vigore della presente ordinanza.

    11 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

    b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

    Allegato14

    14 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’USAV del 12 nov. 2019, in vigore dal 14 nov. 2019 (RU 2019 3529).

    (art. 3 cpv. 1 e art. 4)

    Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dellʼesportazione verso la Svizzera

    a) Prefettura di Fukushima

    Voce di tariffa doganale

    Designazione della merce

    0709.5100/5900

    0710.8090

    0711.5100/5900

    0712.3100/3200/3300/3900

    2003.1000/9010/9090

    2005.9911/9941

    funghi e relativi prodotti trasformati

    0302; 0303; 0304; 0305; 0308; 1504 10; 1504 20; 1604

    pesci e prodotti della pesca ad eccezione di:

    ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi),
    ricciola (Seriola dumerili),
    pagro del Giappone (Pagrus major),
    carango dentice (Pseudocaranx dentex),
    tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis),
    lanzardo (Scomber japonicus).

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    Aralia spp. e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    2004.9018/9049

    2005.9110/9190

    germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    0810.70 00, 9092/9098

    0811.9029/9090

    0812.9010/9090

    0813.5081/5099

    kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti trasformati

    b) Prefettura di Miyagi

    Voce di tariffa doganale

    Designazione della merce

    0709.5100/5900

    0710.8090

    0711.5100/5900

    0712.3100/3200/3300/3900

    2003.1000/9010/9090

    2005.9911/9941

    funghi e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    Aralia spp. e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    2004.9018/9049

    2005.9110/9190

    germoglio di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    c) Prefettura di Gunma

    Voce di tariffa doganale

    Designazione della merce

    0709.5100/5900

    0710.8090

    0711.5100/5900

    0712.3100/3200/3300/3900

    2003.1000/9010/9090

    2005.9911/9941

    funghi e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    Aralia spp. e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    d) Prefetture di Yamanashi, Yamagata e Shizuoka

    Voce di tariffa doganale

    Designazione della merce

    0709.5100/5900

    0710.8090

    0711.5100/5900

    0712.3100/3200/3300/3900

    2003.1000/9010/9090

    2005.9911/9941

    funghi e relativi prodotti trasformati

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    e) Prefetture di Ibaraki, Nagano e Niigata

    Voce di tariffa doganale

    Designazione della merce

    0709.9999

    0710.8090

    0711.9090

    0712.9081/9089

    koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti trasformati

    f) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere ae del presente allegato

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